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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1063/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1063 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, prendente tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Plutino;
ricorrente
e
nato a [...] il [...] (c.f ); CP C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
3/8/1980 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OS (AN), Atto n. 84 p. II serie A, contratto in OS (AN) tra la IG.ra , nata a [...] il [...], ed il SI. Parte_1 CP
, nato a [...] il [...];
[...] alle seguenti pagina 1 di 4 CONDIZIONI
1. I coniugi saranno liberi di fissare la residenza dove crederanno opportuno dandone avviso all'altra parte nei modi di legge, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.
2. Il SI. dovrà versare alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, l'importo di € CP Parte_1
200,00 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2022, la SI.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. CP il 03.08.1980 ad OS, avanzando contestualmente domanda di riconoscimento un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili. A fondamento della propria istanza, la SI.ra a rappresentato che: Pt_1
- nell'anno 2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, nell'ambito della quale il SI. si era obbligato a versare alla moglie l'importo di € 200,00 CP mensili a titolo di concorso al suo mantenimento;
- la ricorrente, dopo la nascita della figlia il 26.09.1982, ha inizialmente usufruito del regime Per_1 di lavoro part-time (dal 01.02.1983 al 30.06.1984), per poi interrompere l'attività lavorativa al fine di dedicarsi alla cura della figlia, su decisione condivisa con il marito, non potendo contare su una rete familiare di supporto. Successivamente, a decorrere dal 01.10.2004, ha ripreso a lavorare in qualità di collaboratrice familiare presso il laboratorio di pasticceria artigianale di famiglia, ove è stata in seguito assunta come dipendente, percependo una retribuzione mensile pari a circa €
757,00.
Il SI. pur regolarmente citato, non si è costituto. CP
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 31.05.2022, il Presidente della Prima Sezione non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, rimettendo le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 06.10.2022, il precedente giudice istruttore, dopo aver dichiarato la contumacia del resistente, ha concesso alla ricorrente i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita attraverso la testimonianza della figlia maggiorenne della coppia, Tes_1
È stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del resistente, il quale, nonostante le regolarità della
[...] notifica, non si è presentato alla relativa udienza.
Da ultimo, all'udienza del 12.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta. pagina 2 di 4 Risulta dagli atti di causa che le parti hanno contratto matrimonio ad OS il 03.08.1980 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 84, parte II, serie A dell'anno
1980) e che, con decreto n. 6747 del 16.06.2021, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, ampiamente superiore a quello richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa più ricostituirsi.
2. Va rammentato che il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto dall'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970 sul presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente ovvero dell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Con riferimento all'accertamento di tali presupposti normativi, la Suprema Corte di Cassazione (a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018) ha precisato che “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto all'assegno divorzile non solo un contenuto assistenziale bensì anche un contenuto perequativo-compensativo che consente di garantire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Nel suo contenuto perequativo-compensativo, l'assegno divorzile presuppone, tuttavia, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Nel caso di specie, quanto alla condizione economico-reddituale della SI.ra e del SI. Pt_1 CP
(entrambi soci della con sede ad OS: il SI. Controparte_2 nella percentuale del 27,33% e la SI.ra n quella del 20%), risulta quanto segue. CP Pt_1
Nel corso del 2021, la SI.ra ha dichiarato un reddito lordo pari a € 4.168,00 (cfr. all. 12), Parte_1 mentre il SI. ha percepito complessivamente € 14.808,00. Nell'anno precedente, la ricorrente ha CP percepito redditi pari ad € 425,00 (cfr. all.6), a fronte dei € 14.748,00 dichiarati dal SI. (cfr. all. 5). CP
Tali dati documentali attestano una persistente e SInificativa sperequazione tra i redditi delle parti, non colmata neppure dalla successiva assunzione della SI.ra quale dipendente dell'impresa Pt_1 familiare (cfr. all. 9). pagina 3 di 4 La ricorrente ha altresì dimostrato il proprio contributo fornito alla conduzione familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
La prova testimoniale e la documentazione allegata al ricorso (Cfr. all. 8) hanno comprovato che, dopo la nascita della figlia (1982), la SI.ra ha cessato l'attività lavorativa per potersi Per_1 Pt_1 dedicare alla cura della stessa, senza poter contare su alcun supporto familiare, e che solo nel 2004 ha ripreso a lavorare, prima come collaboratrice e poi come dipendente nella pasticceria di famiglia.
Deve ritenersi inoltre accertato che tale decisione sia stata assunta di comune accordo tra le parti, sia in base a quanto emerso dalla testimonianza della figlia maggiorenne, sia in applicazione della regola dettata dall'art. 232 c.p.c., attesta la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale e debitamente notificata ex art. 143 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene equo riconoscere alla SI.ra l diritto di percepire Pt_1 un assegno divorzile di € 200,00, così come richiesto dalla stessa. Va peraltro evidenziato che lo stesso resistente, nell'ambito della separazione consensuale proposta appena un anno prima rispetto all'introduzione del presente giudizio, aveva espressamente concordato con la SI.ra il Pt_1 riconoscimento un contributo mensile di analoga misura a titolo di assegno di mantenimento.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre accessori come per legge, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Parte_1 CP
OS (AN) il 03.08.1980 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 84, parte II, serie A dell'anno 1980); dispone che il SI. versi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a CP Pt_1 titolo di assegno divorzile;
ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di provvedere alle annotazioni di legge;
condanna il SI. a rifondere alla SI.ra e spese di lite che si liquidano complessivamente in € CP Pt_1
3.809,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1063 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, prendente tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Plutino;
ricorrente
e
nato a [...] il [...] (c.f ); CP C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
3/8/1980 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OS (AN), Atto n. 84 p. II serie A, contratto in OS (AN) tra la IG.ra , nata a [...] il [...], ed il SI. Parte_1 CP
, nato a [...] il [...];
[...] alle seguenti pagina 1 di 4 CONDIZIONI
1. I coniugi saranno liberi di fissare la residenza dove crederanno opportuno dandone avviso all'altra parte nei modi di legge, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.
2. Il SI. dovrà versare alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, l'importo di € CP Parte_1
200,00 mensile, entro il giorno 5 di ogni mese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2022, la SI.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SI. CP il 03.08.1980 ad OS, avanzando contestualmente domanda di riconoscimento un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili. A fondamento della propria istanza, la SI.ra a rappresentato che: Pt_1
- nell'anno 2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, nell'ambito della quale il SI. si era obbligato a versare alla moglie l'importo di € 200,00 CP mensili a titolo di concorso al suo mantenimento;
- la ricorrente, dopo la nascita della figlia il 26.09.1982, ha inizialmente usufruito del regime Per_1 di lavoro part-time (dal 01.02.1983 al 30.06.1984), per poi interrompere l'attività lavorativa al fine di dedicarsi alla cura della figlia, su decisione condivisa con il marito, non potendo contare su una rete familiare di supporto. Successivamente, a decorrere dal 01.10.2004, ha ripreso a lavorare in qualità di collaboratrice familiare presso il laboratorio di pasticceria artigianale di famiglia, ove è stata in seguito assunta come dipendente, percependo una retribuzione mensile pari a circa €
757,00.
Il SI. pur regolarmente citato, non si è costituto. CP
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 31.05.2022, il Presidente della Prima Sezione non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, rimettendo le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 06.10.2022, il precedente giudice istruttore, dopo aver dichiarato la contumacia del resistente, ha concesso alla ricorrente i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita attraverso la testimonianza della figlia maggiorenne della coppia, Tes_1
È stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del resistente, il quale, nonostante le regolarità della
[...] notifica, non si è presentato alla relativa udienza.
Da ultimo, all'udienza del 12.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta. pagina 2 di 4 Risulta dagli atti di causa che le parti hanno contratto matrimonio ad OS il 03.08.1980 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 84, parte II, serie A dell'anno
1980) e che, con decreto n. 6747 del 16.06.2021, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, ampiamente superiore a quello richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa più ricostituirsi.
2. Va rammentato che il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto dall'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970 sul presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente ovvero dell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
Con riferimento all'accertamento di tali presupposti normativi, la Suprema Corte di Cassazione (a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018) ha precisato che “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto all'assegno divorzile non solo un contenuto assistenziale bensì anche un contenuto perequativo-compensativo che consente di garantire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Nel suo contenuto perequativo-compensativo, l'assegno divorzile presuppone, tuttavia, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Nel caso di specie, quanto alla condizione economico-reddituale della SI.ra e del SI. Pt_1 CP
(entrambi soci della con sede ad OS: il SI. Controparte_2 nella percentuale del 27,33% e la SI.ra n quella del 20%), risulta quanto segue. CP Pt_1
Nel corso del 2021, la SI.ra ha dichiarato un reddito lordo pari a € 4.168,00 (cfr. all. 12), Parte_1 mentre il SI. ha percepito complessivamente € 14.808,00. Nell'anno precedente, la ricorrente ha CP percepito redditi pari ad € 425,00 (cfr. all.6), a fronte dei € 14.748,00 dichiarati dal SI. (cfr. all. 5). CP
Tali dati documentali attestano una persistente e SInificativa sperequazione tra i redditi delle parti, non colmata neppure dalla successiva assunzione della SI.ra quale dipendente dell'impresa Pt_1 familiare (cfr. all. 9). pagina 3 di 4 La ricorrente ha altresì dimostrato il proprio contributo fornito alla conduzione familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
La prova testimoniale e la documentazione allegata al ricorso (Cfr. all. 8) hanno comprovato che, dopo la nascita della figlia (1982), la SI.ra ha cessato l'attività lavorativa per potersi Per_1 Pt_1 dedicare alla cura della stessa, senza poter contare su alcun supporto familiare, e che solo nel 2004 ha ripreso a lavorare, prima come collaboratrice e poi come dipendente nella pasticceria di famiglia.
Deve ritenersi inoltre accertato che tale decisione sia stata assunta di comune accordo tra le parti, sia in base a quanto emerso dalla testimonianza della figlia maggiorenne, sia in applicazione della regola dettata dall'art. 232 c.p.c., attesta la mancata comparizione del resistente all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale e debitamente notificata ex art. 143 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene equo riconoscere alla SI.ra l diritto di percepire Pt_1 un assegno divorzile di € 200,00, così come richiesto dalla stessa. Va peraltro evidenziato che lo stesso resistente, nell'ambito della separazione consensuale proposta appena un anno prima rispetto all'introduzione del presente giudizio, aveva espressamente concordato con la SI.ra il Pt_1 riconoscimento un contributo mensile di analoga misura a titolo di assegno di mantenimento.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre accessori come per legge, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Parte_1 CP
OS (AN) il 03.08.1980 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 84, parte II, serie A dell'anno 1980); dispone che il SI. versi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a CP Pt_1 titolo di assegno divorzile;
ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di provvedere alle annotazioni di legge;
condanna il SI. a rifondere alla SI.ra e spese di lite che si liquidano complessivamente in € CP Pt_1
3.809,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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