Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
891 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 891/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 18/07/1998 tra i coniugi:
1. , nata a [...]_1
(AV) in data 28/09/1964, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. CIANI CARLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18/04/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 4.10.2024;
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- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 18/07/1998 tra i coniugi:
1. , nata a [...]_1
(AV) in data 28/09/1964, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' – Anno 1998, atto n. 51, parte 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
18/04/2024, che integralmente si riportano:
…omissis…
- confermare, il mantenimento della figlia e la regolamentazione dei rapporti, anche patrimoniali tra le parti e la figlia, nei modi e nei termini già indicati nella sentenza di separazione.
In particolare, dal momento che, nelle more dell'udienza fissata, la figlia è Per_1
diventata maggiorenne:
1) la figlia , ora maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà ad abitare con la madre;
2) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare , con la più ampia libertà, Per_1
organizzando le visite in accordo con la stessa;
2 3) le parti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e nulla è richiesto e dovuto tra le stesse;
4) il sig. verserà mensilmente alla SI per la figlia, la somma CP_2 CP_1
di € 200,00 (duecento) quale contributo al mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente intestato alla SI;
CP_1
5) i genitori contribuiranno inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia ed in particolare mediche, scolastiche, sportive, nonchè, previo accordo, a quelle di abbigliamento e calzature, come da Protocollo del Tribunale di Forlì. Quanto alle spese mediche si specifica che il sig. è CP_2
dotato di assicurazione presso il suo Istituto di credito con copertura integrale delle spese mediche sostenute su prescrizione del medico curante e che tale assicurazione presta copertura anche per la figlia. Pertanto qualora operasse tale garanzia, le spese mediche saranno sostenute interamente dal sig. mentre, per eventuali CP_2
quote che dovessero rimanere a carico di quest'ultimo, i coniugi ripartiranno il relativo costo al 50%;
6) l'assegno unico verrà corrisposto alla SI;
CP_1
7) i genitori prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
8) le spese legali saranno interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/06/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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