TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato in [...], il Parte_1 C.F._1
29/06/1984, residente in [...]13/8 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIARI CRISTINA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata in Controparte_1 C.F._3
ECUADOR, il 28/04/1985, residente in [...]13/8 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LAGUSTENA CARLO
(C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025
e 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/12/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La Sig.ra continuerà a vivere unitamente alle due figlie Controparte_1
presso l'ex abitazione familiare di Via Carlo Orgiero n° 13/8 che le viene assegnata;
3) I coniugi si rimborseranno il 50% le spese straordinarie sostenute/anticipate per le figlie, così come previste dal Protocollo sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione
IV Civile in data 16.09.2016, fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
4) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 5) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, pertanto, rinunciano ad ogni tipo di assegno;
6) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro reciproco rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro relativamente ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio.
7) Spese legali compensate
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2004, Numero 1145, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. VALERIA ARDOINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato in [...], il Parte_1 C.F._1
29/06/1984, residente in [...]13/8 16100 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIARI CRISTINA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nata in Controparte_1 C.F._3
ECUADOR, il 28/04/1985, residente in [...]13/8 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LAGUSTENA CARLO
(C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/10/2025
e 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/12/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La Sig.ra continuerà a vivere unitamente alle due figlie Controparte_1
presso l'ex abitazione familiare di Via Carlo Orgiero n° 13/8 che le viene assegnata;
3) I coniugi si rimborseranno il 50% le spese straordinarie sostenute/anticipate per le figlie, così come previste dal Protocollo sottoscritto dai Giudici del Tribunale di Genova, Sezione
IV Civile in data 16.09.2016, fino a quando le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
4) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 5) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, pertanto, rinunciano ad ogni tipo di assegno;
6) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro reciproco rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro relativamente ai rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio.
7) Spese legali compensate
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2004, Numero 1145, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba