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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16149 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 908/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 417482023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566152023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566162023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56617 2023 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 765/2024, il Comune di Genova impugnava la sentenza n. 908/2024 del 24.09.2024, depositata in data 18.10.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, con la quale veniva accolto il ricorso, a spese compensate, nell'ambito del procedimento RGR n. 528/2024 relativo agli avvisi di accertamento TARI n. 41748/2023 pari a Euro 712,00 per il periodo 1°marzo 2018 – 31 dicembre
2018; n. 56615/2023 pari a Euro 453,00 per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019; n. 56616/2023 pari a Euro 465,00, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020; n. 56617/2023 pari a Euro 500,00 per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021; notificati dal Comune di Genova il 25 gennaio 2024. per asserita omessa dichiarazione TARI e il conseguente mancato pagamento del relativo tributo, irrogando la relativa sanzione per il tributo non versato, oltre spese e interessi, relativamente all'immobile sito in Genova, Indirizzo_1, acquistato in data 20 dicembre 2017 con atto a rogito Notaio Nominativo_1 in Genova.
Con il ricorso in primo grado l'appellata contestava, in via principale, l'infondatezza degli avvisi di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo, in ragione della inidoneità dell'immobile in questione a produrre qualsivoglia tipologia di rifiuto solido urbano.
Nel caso di specie veniva posta all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova la circostanza della totale mancanza delle utenze (energia elettrica, gas, telefono, ecc.) nonché l'assenza della necessaria mobilia interna che rendevano l'immobile non suscettibile, a mente della L. 147/2013, comma 642, di produrre rifiuti da avviare allo smaltimento attraverso il servizio di privativa comunale.
Pertanto, veniva dedotto come, non essendo mai stato integrato il presupposto d'imposta, nessun versamento TARI avrebbe potuto essere richiesto e si contestava l'irrogazione delle sanzioni applicate in conseguenza dell'asserita omessa presentazione della denuncia TARI.
Si evidenziava che l'obbligo di presentazione della dichiarazione a fini TARI avrebbe dovuto ritenersi assolto per effetto della presentazione della dichiarazione ai fini IMU, cui aveva fatto seguito il regolare versamento della relativa imposta, oltre al fatto che la contribuente aveva documentalmente dimostrato di aver provveduto ad entrambi gli adempimenti ragion per cui, diversamente da quanto sostenuto dall'ente impositore, non avrebbe in alcun modo potuto imputarsi alla stessa l'omessa presentazione della denuncia TARI.
Il Comune di Genova controdeduceva ritenendo infondati i motivi di ricorso e la Corte di Giustizia di Prima
Grado di Imperia emetteva la sentenza impugnata avverso la quale il Comune di Genova svolgeva un unico motivo di appello, ritenendola illegittima perché “contrasta in modo insanabile con il regolamento comunale e non ne dichiara la disapplicazione, fermo restando che, come sopra indicato tale obbligo deriva direttamente da quanto disposto da una legge statale che resta quindi vigente (l.147/213, art.1, comma 684 e seguenti).”
Si costituiva la Signora Resistente_1, rappresenta e difesa come in atti, evidenziando l'infondatezza della denunciata illegittimità della sentenza per contrasto insanabile con il regolamento comunale TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti che la dichiarazione TARI non è stata presentata dalla contribuente, né la dichiarazione IMU può fungere da dichiarazione valida ai fini della reclamata esenzione, atteso che diversi sono i presupposti impositivi dei due diversi tributi, pur essendo entrambe tasse locali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma
641, della Legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
La Corte di Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”.
Per la Corte, dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'unità immobiliare produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l'onere della prova e della relativa dichiarazione.
Partendo dalle predette premesse e nel segno di una sostanziale e complessiva struttura autoritativa e non sinallagmatica della TARI, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica con l'ordinanza N. 14816 del
02.06.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio, ormai consolidato, secondo cui solo l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, consente l'accesso all'esenzione/esclusione dalla TARI.
Ai fini della tassabilità TARI rileva esclusivamente l'idoneità dell'immobile detenuto a produrre rifiuti operando una presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale idoneo all'uso e ai fini dell'assoggettabilità a tributo rileva la mera idoneità di locali e aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio.
Le eventuali esclusioni non sono automatiche, perché ponendo la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria del detentore, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”,
e siano debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
Il presupposto impositivo rimane correlato alla detenzione, così che, pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
La Corte di Cassazione chiude, quindi il suo ragionamento affermando che “Per questa via e in conclusione,
l'omissione dell'obbligo dichiarativo ha precluso ogni prospettiva di esonero” e che “l'accertata violazione dell'obbligo dichiarativo ha escluso, a monte, ogni ipotesi di sottrazione dalla tassazione delle unità immobiliari ritenute esenti”.
Pertanto, il principio di diritto espresso può essere sintetizzato nel senso che se il contribuente non ha adempiuto all'obbligo dichiarativo non potrà accampare alcun tipo di esclusione o riduzione di tassa ancorché spettante. Ed anche questo principio si pone in un solco già ben delineato dalla Suprema Corte (tra le tante Cassazione
n. 25520/2024; n. 23584/2023; n. 25435/2023).
Il mancato riconoscimento dell'esenzione per motivi di ordine firmale, induce a compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese dei due gradi compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16149 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 908/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 417482023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566152023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 566162023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56617 2023 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 765/2024, il Comune di Genova impugnava la sentenza n. 908/2024 del 24.09.2024, depositata in data 18.10.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, con la quale veniva accolto il ricorso, a spese compensate, nell'ambito del procedimento RGR n. 528/2024 relativo agli avvisi di accertamento TARI n. 41748/2023 pari a Euro 712,00 per il periodo 1°marzo 2018 – 31 dicembre
2018; n. 56615/2023 pari a Euro 453,00 per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019; n. 56616/2023 pari a Euro 465,00, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020; n. 56617/2023 pari a Euro 500,00 per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021; notificati dal Comune di Genova il 25 gennaio 2024. per asserita omessa dichiarazione TARI e il conseguente mancato pagamento del relativo tributo, irrogando la relativa sanzione per il tributo non versato, oltre spese e interessi, relativamente all'immobile sito in Genova, Indirizzo_1, acquistato in data 20 dicembre 2017 con atto a rogito Notaio Nominativo_1 in Genova.
Con il ricorso in primo grado l'appellata contestava, in via principale, l'infondatezza degli avvisi di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo, in ragione della inidoneità dell'immobile in questione a produrre qualsivoglia tipologia di rifiuto solido urbano.
Nel caso di specie veniva posta all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova la circostanza della totale mancanza delle utenze (energia elettrica, gas, telefono, ecc.) nonché l'assenza della necessaria mobilia interna che rendevano l'immobile non suscettibile, a mente della L. 147/2013, comma 642, di produrre rifiuti da avviare allo smaltimento attraverso il servizio di privativa comunale.
Pertanto, veniva dedotto come, non essendo mai stato integrato il presupposto d'imposta, nessun versamento TARI avrebbe potuto essere richiesto e si contestava l'irrogazione delle sanzioni applicate in conseguenza dell'asserita omessa presentazione della denuncia TARI.
Si evidenziava che l'obbligo di presentazione della dichiarazione a fini TARI avrebbe dovuto ritenersi assolto per effetto della presentazione della dichiarazione ai fini IMU, cui aveva fatto seguito il regolare versamento della relativa imposta, oltre al fatto che la contribuente aveva documentalmente dimostrato di aver provveduto ad entrambi gli adempimenti ragion per cui, diversamente da quanto sostenuto dall'ente impositore, non avrebbe in alcun modo potuto imputarsi alla stessa l'omessa presentazione della denuncia TARI.
Il Comune di Genova controdeduceva ritenendo infondati i motivi di ricorso e la Corte di Giustizia di Prima
Grado di Imperia emetteva la sentenza impugnata avverso la quale il Comune di Genova svolgeva un unico motivo di appello, ritenendola illegittima perché “contrasta in modo insanabile con il regolamento comunale e non ne dichiara la disapplicazione, fermo restando che, come sopra indicato tale obbligo deriva direttamente da quanto disposto da una legge statale che resta quindi vigente (l.147/213, art.1, comma 684 e seguenti).”
Si costituiva la Signora Resistente_1, rappresenta e difesa come in atti, evidenziando l'infondatezza della denunciata illegittimità della sentenza per contrasto insanabile con il regolamento comunale TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti che la dichiarazione TARI non è stata presentata dalla contribuente, né la dichiarazione IMU può fungere da dichiarazione valida ai fini della reclamata esenzione, atteso che diversi sono i presupposti impositivi dei due diversi tributi, pur essendo entrambe tasse locali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 11130 del 28 aprile 2021, è intervenuta in merito all'assoggettamento alla TARI dei locali inutilizzati.
È opportuno ricordare che il presupposto impositivo della TARI, così come disciplinato dall'art. 1, comma
641, della Legge n. 147/2013, è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto non ha dunque una correlazione con il fatto di usufruire del servizio, ma con il disporre di locali o aree scoperte che, anche solo potenzialmente, sono idonei a produrre rifiuti urbani.
La Corte di Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, per il quale “Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti”.
Per la Corte, dunque, la mancata fruizione del servizio, anche in caso di non utilizzo dei locali, non costituisce ragione sufficiente per l'esclusione dalla TARI. La Cassazione aggiunge infine che “la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'unità immobiliare produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree a qualsiasi uso adibiti” confermando dunque che è sufficiente la disponibilità dei locali a costituire il presupposto per l'applicazione della TARI. Eventuali condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti (per inagibilità dei locali) devono comunque essere comunicate e dimostrate dal contribuente sul quale ricade l'onere della prova e della relativa dichiarazione.
Partendo dalle predette premesse e nel segno di una sostanziale e complessiva struttura autoritativa e non sinallagmatica della TARI, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica con l'ordinanza N. 14816 del
02.06.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio, ormai consolidato, secondo cui solo l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, consente l'accesso all'esenzione/esclusione dalla TARI.
Ai fini della tassabilità TARI rileva esclusivamente l'idoneità dell'immobile detenuto a produrre rifiuti operando una presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale idoneo all'uso e ai fini dell'assoggettabilità a tributo rileva la mera idoneità di locali e aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio.
Le eventuali esclusioni non sono automatiche, perché ponendo la norma una presunzione “iuris tantum” di produttività di rifiuti, superabile solo dalla prova contraria del detentore, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”,
e siano debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
Il presupposto impositivo rimane correlato alla detenzione, così che, pur valendo il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
La Corte di Cassazione chiude, quindi il suo ragionamento affermando che “Per questa via e in conclusione,
l'omissione dell'obbligo dichiarativo ha precluso ogni prospettiva di esonero” e che “l'accertata violazione dell'obbligo dichiarativo ha escluso, a monte, ogni ipotesi di sottrazione dalla tassazione delle unità immobiliari ritenute esenti”.
Pertanto, il principio di diritto espresso può essere sintetizzato nel senso che se il contribuente non ha adempiuto all'obbligo dichiarativo non potrà accampare alcun tipo di esclusione o riduzione di tassa ancorché spettante. Ed anche questo principio si pone in un solco già ben delineato dalla Suprema Corte (tra le tante Cassazione
n. 25520/2024; n. 23584/2023; n. 25435/2023).
Il mancato riconoscimento dell'esenzione per motivi di ordine firmale, induce a compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese dei due gradi compensate.