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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV BE Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. IA NN Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPERANZA GERUNDO e da (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERILLO GIUSEPPE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i rispettivi difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste avanzate nel ricorso congiunto e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi articolate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 18/12/2024, i coniugi e Parte_1 hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data Parte_2
21 settembre 2011 nel Comune di Camerota (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune – Atto n. 20, Parte 2, Serie A – anno 2011; che dal loro matrimonio nasceva una figlia,
[...]
(nata il [...] in [...]), minore di età; che il regime Persona_1 patrimoniale prescelto era quello della comunione dei beni;
che la residenza familiare era presso la casa coniugale di proprietà della sita in Pt_1
Camerota alla Via Duca D'Aosta, 41; che svolgeva la Parte_2 professione di geometra;
di non essere titolare di diritti reali immobiliari, di essere, invece, titolare di diritti reali su beni mobili registrati, quali un motociclo, modello Suzuki, targato SA907586 e di un motociclo, modello
Vespa, targato AK41248; che era disoccupat, e Parte_1 proprietaria della casa coniugale, che le era stata donata dai genitori, nonché di essere comproprietaria di una cantina e di un locale concesso in locazione a terzi;
che i coniugi erano comproprietari di beni mobili registrati, ossia un'auto, modello Fiat ND, targata DY395SH, e un'auto, modello Lancia Musa targata EP072GC; che l'unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, al punto da decidere di separarsi, per non pregiudicare la crescita equilibrata della figlia;
che già da giugno 2024, aveva lasciato la casa coniugale;
Parte_2 che continuava ad abitare nella casa coniugale, unitamente alla Pt_1 figlia , mentre si era trasferito in Camerota al Vico Persona_1 Parte_2
I, San Nicola, 1; che aveva contribuito alle necessità della Parte_2 [...]
e della figlia , versando un contributo mensile di € Pt_1 Persona_1
500,00, contribuendo, altresì, al pagamento delle spese straordinarie;
che aveva restituito l'importo integrale percepito a titolo di Parte_2 assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024; che i coniugi rinunciavano reciprocamente ad ogni diritto sui beni acquisiti, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio, per cui la si intendeva interamente Parte_3 acquisita dal marito, mentre la Fiat ND si intendeva interamente pagina 2 di 7 acquisita dalla moglie;
che i coniugi rinunciavano alla comunione de residuo, la moglie in ordine ai proventi derivanti dallo svolgimento della professione di geometra del marito, il marito, invece, in ordine ai frutti derivati dal contratto di locazione;
che non vi era nessun presupposto per la riconciliazione.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano al contenuto del ricorso e alla produzione documentale e ne chiedevano l'integrale recepimento.
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premessa l'oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, deve evidenziarsi che, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore , già collocata stabilmente presso la madre, Persona_1 sarà affidata congiuntamente alla madre e al padre, i quali, nella stessa forma, eserciteranno – in conformità del 3° comma dell'art. 337ter – la responsabilità genitoriale, con collocamento stabile presso la residenza materna.
2. La sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia minore Pt_1
presso la casa sita in Camerota (SA) alla Via Duca D'Aosta, n. Persona_1
41, mentre il Sig. continuerà ad abitare, al vico I san Nicola n. Parte_2
1 di Camerota capoluogo.
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento alla figlia la somma di € 300,00, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT.
4. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia – per le quali le parti decidono di richiamare e fare proprio il Protocollo del CNF – sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60% a carico del Sig. pagina 3 di 7 e il rimanente 40% a carico della Sig.ra e debbono Parte_2 Pt_1 intendersi regolate secondo il principio del previamente consentito, specie in relazione ai seguenti eventi: COMPLEANNI, COMUNIONE, CRESIMA.
Restano salvi i casi di urgenza in applicazione del vigente protocollo;
5. Il Sig. rilascia il suo consenso affinchè la moglie possa Parte_2 richiedere a propria cura, la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico Universale. La presente dichiarazione vale già come espressa autorizzazione. Si impegna, laddove occorra, a sottoscrivere la relativa dichiarazione affinchè la moglie possa richiedere, a propria cura, la corresponsione in suo favore dell'assegno unico Universale.
6. PIANO GENITORIALE:
Nel superiore interesse della figlia minore appare, preliminarmente, opportuno evidenziare quanto segue:
Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlioletta quando si trova presso di lui, per quanto troverà applicazione tra gli stessi il regime legale dell'affidamento condiviso.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, afferenti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute dovranno essere previamente concordate dai genitori e dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possa avere accesso ai documenti stessi.
In caso di disaccordo tra i genitori le decisioni saranno assunte, in via provvisoria ed urgente, dal genitore prevalentemente collocatario della minore, salvo il diritto a rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di perdurante disaccordo.
pagina 4 di 7 In relazione alle modalità di visita per il padre non collocatario, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia minore : Persona_1
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: per almeno due pomeriggi infrasettimanali, ed alternamente, nel weekend, il sabato di pomeriggio dalle 18:00 alle 22:00 o la domenica dalle 10:30 alle
15:00, a settimane alterne, previo accordo anche telefonico con la sig.ra
[...]
e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici Pt_1 della piccola.
Ciascun coniuge, nell'interesse superiore della figlia e nel reciproco rispetto, si impegna ad effettuare tempestiva comunicazione all'altro in caso di impedimento nell'esercizio del diritto di frequentazione;
Per le festività di Natale o di Capodanno e per quelle Pasquali, si stabilisce che verranno trascorse dalla minore ad anni alterni, scambievolmente una volta presso la madre ed una volta presso il padre;
Il padre si occuperà preferibilmente di accompagnare la piccola a danza e di andarla a prendere nei pomeriggi i lunedì, mercoledì e venerdì
Il giorno della festa del papà la minore lo trascorrerà con il padre, mentre il giorno della festa della mamma con la madre;
il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dalla piccola preferibilmente con entrambi i genitori, secondo le modalità che riterranno opportune.
I genitori si impegnano ad assicurare, durante l'intero anno scolastico che la minore possa regolarmente frequentare i nonni materni e paterni, presso la residenza di questi ultimi alla via F. Cusati n. 51 dove la piccola occasionalmente già si reca a pranzo e a cena.
(…)
7. la sig.ra è attualmente disoccupata e il sig. svolge Pt_1 Parte_2 la professione di geometra ed ha un reddito imponibile annuo come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate (doc. 2);
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituale dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro Parte_2 Pt_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al pagina 5 di 7 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito Pt_1 una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, precisandosi che il Collegio si limita a prendere atto di tutte le condizioni che non rientrano nella propria competenza decisionale. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data. La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
coniugi per matrimonio contratto in data 21 settembre 2011 nel
[...]
Comune di Camerota (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune – atto n. 20 Parte II Serie A anno 2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato
Civile del Comune di Camerota (SA).
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo. pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IA NN LV BE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV BE Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. IA NN Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPERANZA GERUNDO e da (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PERILLO GIUSEPPE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i rispettivi difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste avanzate nel ricorso congiunto e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi articolate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 18/12/2024, i coniugi e Parte_1 hanno premesso: di aver contratto matrimonio in data Parte_2
21 settembre 2011 nel Comune di Camerota (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune – Atto n. 20, Parte 2, Serie A – anno 2011; che dal loro matrimonio nasceva una figlia,
[...]
(nata il [...] in [...]), minore di età; che il regime Persona_1 patrimoniale prescelto era quello della comunione dei beni;
che la residenza familiare era presso la casa coniugale di proprietà della sita in Pt_1
Camerota alla Via Duca D'Aosta, 41; che svolgeva la Parte_2 professione di geometra;
di non essere titolare di diritti reali immobiliari, di essere, invece, titolare di diritti reali su beni mobili registrati, quali un motociclo, modello Suzuki, targato SA907586 e di un motociclo, modello
Vespa, targato AK41248; che era disoccupat, e Parte_1 proprietaria della casa coniugale, che le era stata donata dai genitori, nonché di essere comproprietaria di una cantina e di un locale concesso in locazione a terzi;
che i coniugi erano comproprietari di beni mobili registrati, ossia un'auto, modello Fiat ND, targata DY395SH, e un'auto, modello Lancia Musa targata EP072GC; che l'unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, al punto da decidere di separarsi, per non pregiudicare la crescita equilibrata della figlia;
che già da giugno 2024, aveva lasciato la casa coniugale;
Parte_2 che continuava ad abitare nella casa coniugale, unitamente alla Pt_1 figlia , mentre si era trasferito in Camerota al Vico Persona_1 Parte_2
I, San Nicola, 1; che aveva contribuito alle necessità della Parte_2 [...]
e della figlia , versando un contributo mensile di € Pt_1 Persona_1
500,00, contribuendo, altresì, al pagamento delle spese straordinarie;
che aveva restituito l'importo integrale percepito a titolo di Parte_2 assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024; che i coniugi rinunciavano reciprocamente ad ogni diritto sui beni acquisiti, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio, per cui la si intendeva interamente Parte_3 acquisita dal marito, mentre la Fiat ND si intendeva interamente pagina 2 di 7 acquisita dalla moglie;
che i coniugi rinunciavano alla comunione de residuo, la moglie in ordine ai proventi derivanti dallo svolgimento della professione di geometra del marito, il marito, invece, in ordine ai frutti derivati dal contratto di locazione;
che non vi era nessun presupposto per la riconciliazione.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano al contenuto del ricorso e alla produzione documentale e ne chiedevano l'integrale recepimento.
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premessa l'oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, deve evidenziarsi che, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore , già collocata stabilmente presso la madre, Persona_1 sarà affidata congiuntamente alla madre e al padre, i quali, nella stessa forma, eserciteranno – in conformità del 3° comma dell'art. 337ter – la responsabilità genitoriale, con collocamento stabile presso la residenza materna.
2. La sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia minore Pt_1
presso la casa sita in Camerota (SA) alla Via Duca D'Aosta, n. Persona_1
41, mentre il Sig. continuerà ad abitare, al vico I san Nicola n. Parte_2
1 di Camerota capoluogo.
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento alla figlia la somma di € 300,00, che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT.
4. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia – per le quali le parti decidono di richiamare e fare proprio il Protocollo del CNF – sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60% a carico del Sig. pagina 3 di 7 e il rimanente 40% a carico della Sig.ra e debbono Parte_2 Pt_1 intendersi regolate secondo il principio del previamente consentito, specie in relazione ai seguenti eventi: COMPLEANNI, COMUNIONE, CRESIMA.
Restano salvi i casi di urgenza in applicazione del vigente protocollo;
5. Il Sig. rilascia il suo consenso affinchè la moglie possa Parte_2 richiedere a propria cura, la corresponsione integrale in suo favore dell'assegno unico Universale. La presente dichiarazione vale già come espressa autorizzazione. Si impegna, laddove occorra, a sottoscrivere la relativa dichiarazione affinchè la moglie possa richiedere, a propria cura, la corresponsione in suo favore dell'assegno unico Universale.
6. PIANO GENITORIALE:
Nel superiore interesse della figlia minore appare, preliminarmente, opportuno evidenziare quanto segue:
Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlioletta quando si trova presso di lui, per quanto troverà applicazione tra gli stessi il regime legale dell'affidamento condiviso.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, afferenti l'istruzione, l'educazione, lo sviluppo e la salute dovranno essere previamente concordate dai genitori e dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e acconsente a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possa avere accesso ai documenti stessi.
In caso di disaccordo tra i genitori le decisioni saranno assunte, in via provvisoria ed urgente, dal genitore prevalentemente collocatario della minore, salvo il diritto a rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di perdurante disaccordo.
pagina 4 di 7 In relazione alle modalità di visita per il padre non collocatario, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia minore : Persona_1
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: per almeno due pomeriggi infrasettimanali, ed alternamente, nel weekend, il sabato di pomeriggio dalle 18:00 alle 22:00 o la domenica dalle 10:30 alle
15:00, a settimane alterne, previo accordo anche telefonico con la sig.ra
[...]
e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici Pt_1 della piccola.
Ciascun coniuge, nell'interesse superiore della figlia e nel reciproco rispetto, si impegna ad effettuare tempestiva comunicazione all'altro in caso di impedimento nell'esercizio del diritto di frequentazione;
Per le festività di Natale o di Capodanno e per quelle Pasquali, si stabilisce che verranno trascorse dalla minore ad anni alterni, scambievolmente una volta presso la madre ed una volta presso il padre;
Il padre si occuperà preferibilmente di accompagnare la piccola a danza e di andarla a prendere nei pomeriggi i lunedì, mercoledì e venerdì
Il giorno della festa del papà la minore lo trascorrerà con il padre, mentre il giorno della festa della mamma con la madre;
il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dalla piccola preferibilmente con entrambi i genitori, secondo le modalità che riterranno opportune.
I genitori si impegnano ad assicurare, durante l'intero anno scolastico che la minore possa regolarmente frequentare i nonni materni e paterni, presso la residenza di questi ultimi alla via F. Cusati n. 51 dove la piccola occasionalmente già si reca a pranzo e a cena.
(…)
7. la sig.ra è attualmente disoccupata e il sig. svolge Pt_1 Parte_2 la professione di geometra ed ha un reddito imponibile annuo come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi allegate (doc. 2);
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituale dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro Parte_2 Pt_1
e non oltre il giorno dieci di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al pagina 5 di 7 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito Pt_1 una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio”.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, precisandosi che il Collegio si limita a prendere atto di tutte le condizioni che non rientrano nella propria competenza decisionale. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data. La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
coniugi per matrimonio contratto in data 21 settembre 2011 nel
[...]
Comune di Camerota (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune – atto n. 20 Parte II Serie A anno 2011, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato
Civile del Comune di Camerota (SA).
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
4) Spese al definitivo. pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IA NN LV BE
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