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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 179/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Ivana Acacia consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 179/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.04.1934, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Garaffa e Filippo
Garaffa, con studio sito in Reggio Calabria, alla via Cairoli, n. 29, presso il quale è elettivamente domiciliato
Appellante
nei confronti di
, c.f. nata in [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
, c.f. , nato in [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
, c.f. , nata in [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_4
4.3.1969, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Felice Domenico Retez, con
1 Corte d'Appello
studio sito in Reggio Calabria, in via Paolo Pellicano, n. 26/f, presso il quale sono elettivamente domiciliati
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione notificato il 16.10.2017, gli attori , CP_1
e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
deceduto il 19.05.2010 - proprietario del lotto di terreno della superficie
[...]
di circa 1.000 mq, sito nella frazione Gambarie del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), di circa 1.000 mq, riportato al catasto al foglio di mappa
14, particella 81, acquistato con atto per notaio del 4.7.1975, Persona_2 repertorio 53125 – deducevano di aver incaricato nell'estate del 2013 un'agenzia immobiliare per vendere il terreno.
Nel novembre del 2013 tale affermava di aver acquistato il terreno Pt_1
de quo, opponendo così il proprio diritto agli attori e poco dopo, il mediatore immobiliare riferiva loro che il terreno era stato chiuso con catena e lucchetto, rendendolo inaccessibile.
In seguito a ciò, gli attori presentavano denuncia-querela, dando avvio a un procedimento penale, archiviato nel 2015 per la natura civilistica della controversia.
2 Corte d'Appello
Dunque, gli attori chiedevano che il fosse condannato all'immediata Pt_1
restituzione del bene immobile, in quanto detenuto sine titulo.
- Eccezioni e difese di Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.1.2018 si è costituito in giudizio il convenuto , sostenendo di aver Parte_1 acquistato il fondo oggetto di causa oltre trent'anni prima mediante corrispettivo in contanti e di averlo interamente recintato già da quel momento.
Inoltre, pur non essendo stato formalizzato alcun atto notarile, il Pt_1
sosteneva di aver recintato, coltivato e goduto del fondo, maturandone la titolarità ex art. 1158 c.c. e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 119/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione
Civile, pubblicata in data 23 gennaio 2020, il primo giudicante, qualificando l'azione come rivendicazione ex art. 948 c.c., ha ritenuto fondata la domanda, dichiarando il diritto di proprietà degli attori e ordinando al convenuto il rilascio del terreno libero da persone e cose, atteso il difetto di prova idonea dell'esercizio del possesso ex art. 1158 c.c. in capo al , il quale ha Pt_1 eccepito in via riconvenzionale l'usucapione.
- Motivi d'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 7.3.2020, Parte_1 censura la decisione del primo giudice, in primo luogo in relazione all'erronea dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in primo grado, tra cui l'interrogatorio formale degli attori e la prova testimoniale diretta e contraria, finalizzate a dimostrare il possesso pacifico, esclusivo e ultraventennale del fondo, utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.
Nello specifico, si duole che il giudice abbia ritenuto generici Parte_1
i capitoli di prova, nonostante fossero supportati da documentazione e da dichiarazioni rese anche in sede penale, e che abbia ammesso solo la prova testimoniale degli attori, escludendo quella del convenuto.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che gli attori non hanno
3 Corte d'Appello
mai formulato una domanda di accertamento della proprietà, ma si sono limitati a chiedere la restituzione del bene.
Con il terzo motivo e il quarto motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione dei mezzi istruttori forniti dagli attori, ritenuti non idonei a contrastare l'eccezione di usucapione.
In proposito, deduce che i testimoni escussi, incaricati della vendita del fondo, sarebbero portatori di un interesse economico diretto e le loro dichiarazioni, relative a due accessi al fondo nel 2012 e 2013, non sarebbero sufficienti a dimostrare l'interruzione del possesso del convenuto né a escludere la maturazione dell'usucapione in capo allo stesso . Pt_1
- Eccezione e difesa degli appellati
Gli appellati contestano integralmente i motivi di gravame, sostenendo l'infondatezza delle doglianze e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dal in primo grado. Pt_1
In particolare, eccepiscono che le istanze probatorie non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e che il generico richiamo agli atti difensivi non può supplire alla mancata riproposizione specifica delle richieste istruttorie.
Quanto al merito, gli appellati evidenziano che le prove richieste dal convenuto erano inammissibili per genericità e per violazione delle norme codicistiche in materia di forma dei contratti (artt. 1350, 1351, 2725 c.c.), nonché per la natura valutativa delle circostanze dedotte, non suscettibili di prova testimoniale.
Inoltre gli appellati contestano che ci sia stato un accordo verbale di compravendita e la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, ribadendo che l'immissione nel fondo da parte del è avvenuta solo Pt_1
nel 2013, in modo arbitrario e privo di titolo.
In relazione alla censura di ultrapetizione, gli appellati sostengono che la dichiarazione giudiziale di proprietà non eccedeva il petitum, essendo implicita nella domanda di rilascio del bene fondata sulla titolarità dominicale.
Infine, quanto alla presunta errata valutazione della prova, gli appellati evidenziano che il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio nella rivendica, tenendo conto
4 Corte d'Appello
delle peculiarità del caso concreto e delle risultanze documentali e testimoniali, che hanno confermato la titolarità del bene in capo agli attori e l'assenza di un possesso idoneo ad usucapione da parte del convenuto.
***
1.- Sulle richieste istruttorie
1. Occorre preliminarmente esaminare le richieste istruttorie riproposte in secondo grado dall'appellante.
L'appellante deduce l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in primo grado, finalizzate a dimostrare il possesso pacifico, esclusivo e ultraventennale del fondo, utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.
2. L'assunto non è condivisibile, in quanto l'appellante non ha reiterato le richieste istruttorie in modo specifico all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Nel caso in specie, il giudice di prime cure all'udienza del 7 febbraio 2019 ha differito la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.01.2020, autorizzando il deposito di note anticipate fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il non ha neppure depositato note. Dal verbale dell'udienza del Pt_1
23.01.2020 risulta quanto segue: <Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa, riportandosi a tutte le eccezioni, richieste anche istruttorie, domande ed argomentazioni già spiegate da ciascuna nei propri scritti difensivi, nelle quali insistono, nessuna rinunziata, chiedendone l'accoglimento>>.
Da ciò emerge che l'odierno appellante non ha indicato in modo specifico le richieste istruttorie, né ha indicato in modo preciso l'atto in cui erano contenute le richieste istruttorie che intendeva reiterare.
Secondo la giurisprudenza, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, presumersi abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 27205/2023).
5 Corte d'Appello
Né nella fattispecie dalla condotta processuale dell'odierno appellante sono emersi elementi comprovanti la volontà inequivoca di reiterare le richieste istruttorie.
Comunque nel caso di specie deve ritenersi non assolto l'onere di precisare le richieste (anche istruttorie) in sede di precisazione delle conclusioni, essendo evidente che il richiamo generico ai precedenti atti difensivi non è coerente con la funzione che il codice di rito assegna all'udienza di precisazione delle conclusioni;
funzione consistente nel <delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste, istruttorie e di merito, definitivamente proposte>> (ex plurimis, Cass. n. 6590/2019; conforme Cass. n. 19352/2017).
Dunque, non avendo il indicato in maniera puntuale le richieste Pt_1
istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, tali richieste non possono essere riproposte in appello e pertanto sono inammissibili in appello.
2.- Sull'eccezione di ultrapetizione
1. L'appellante deduce la violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata richiesta da parte degli odierni appellati della dichiarazione di proprietà del terreno in questione.
2. La doglianza è infondata.
Il primo giudicante ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Il giudice di prime ha correttamente qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., atteso che la domanda di immediata restituzione del bene detenuto dal convenuto è stata formulata sul presupposto della proprietà degli attori, come si evince dalla circostanza che nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado si chiede la restituzione del “terreno di loro proprietà”.
La natura reale dell'azione si desume dalla circostanza che non viene invocato un titolo di natura personale (ad es. un contratto di cui si chiede l'adempimento). Nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado si chiede infatti la restituzione del terreno “senza titolo detenuto” dal convenuto.
6 Corte d'Appello
Nell'esporre la domanda nell'atto di citazione di primo grado, gli attori deducono che il convenuto “occupa sine titulo il terreno del quale gli eredi del signor sono esclusivi proprietari”. Persona_1
È quindi evidente che la domanda è fondata sul diritto di proprietà degli attori e sull'assenza di titolo in capo al convenuto.
È quindi condivisibile la qualificazione della domanda – data dal Tribunale – come azione di rivendicazione.
Pertanto, il motivo va rigettato.
3.- Sull'usucapione
1. L'appellante deduce l'errata valutazione dei mezzi istruttori forniti dagli attori in primo grado, ritenuti non idonei a contrastare l'eccezione di usucapione.
2. Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che l'appellante non contesta la qualità in capo agli attori di eredi di , dal quale l'odierno appellante assume Persona_1
di avere acquistato, con accordo verbale, il terreno per cui è causa. Per_1
aveva acquistato il terreno oggetto di controversia il 4 luglio 1975.
[...]
Ciò puntualizzato, l'eccezione di usucapione non può essere accolta, per mancanza di prova idonea del possesso continuato e ultraventennale.
3. È stata sentita come teste , la quale ha riferito di essere Testimone_1 titolare di un'agenzia immobiliare, e di essere stata incaricata, tra il 2012 e il
2013, da di vendere il terreno per cui è causa. CP_2
La stessa ha dichiarato quanto segue: «La prima volta abbiamo identificato il terreno tenendoci in contatto anche telefonico con per essere certi di individuare correttamente Per_1 anche i confini. In questa prima occasione abbiamo trovato una incompleta recinzione rovinata che comunque non chiudeva tutto il terreno tanto è vero che siamo potuti entrare sia pure all'inizio senza addentrarci troppo perché comunque era un boschetto. Abbiamo notato che c'erano alberi e che era incolto. Non c'era alcun segno di presenza e di utilizzo del terreno.
Sul terreno c'erano solo foglie secche e sterpaglie (...)».
La teste ha aggiunto di avere successivamente effettuato efficace un secondo sopralluogo e che <In questo secondo sopralluogo la recinzione era un po' meglio
7 Corte d'Appello
sistemata e c'era anche una catena con lucchetto (...) c'era un lucchetto ben visibile che prima non c'era (…).
Riconosco nelle fotografie che vengono indicate come dell'anno 2013 quelle scattate da noi in occasione del primo sopralluogo e si vedono ampiamente i varchi nella recinzione. Le fotografie indicate come febbraio del 2014 che mi sono state fatte vedere tramite la consolle in questa udienza sono invece relative al secondo accesso nel quale abbiamo notato il lucchetto
e la catena che abbiamo fotografato e come si vede la recinzione è un po' più continua. Anche queste foto le abbiamo fatte in occasione del nostro secondo accesso>> (verbale dell'udienza del 7 febbraio 2019).
4. Di analogo tenore sono state le dichiarazioni resa dal teste
[...]
, marito della teste . Tes_2 Testimone_1
Il teste ha confermato l'incarico conferito da alla moglie. Ha Tes_2 Per_1
riferito di essere andato sul terreno in questione alla fine del 2012, aggiungendo che il terreno “non era recintato su tutti i lati (…) era una recinzione parziale (…) non era interamente recintato”.
Il teste ha poi aggiunto quanto segue: <Sono tornato personalmente a fare altre foto in un secondo momento ed ho constatato che c'era una recinzione meglio sistemata sul davanti dove c'era il cancello che era stato chiuso con una catena ed un lucchetto che prima non c'erano
(…).
Esamino le foto che mi vengono proposte sullo schermo del computer in udienza e riconosco in quelle del periodo estivo quelle scattate al primo sopralluogo mentre quelle con più foglie secche riguardano il secondo accesso. Si nota evidentemente la differenza perché nelle prime
c'era il varco completamente aperto e nelle foto successive era stata messa una rete con catena
e lucchetto che ho appunto fotografato>> (verbale dell'udienza del 7 febbraio 2019).
Le testimonianze sono da ritenersi attendibili in quanto confermate da riscontri documentali: le foto prodotte e la e-mail inviata a a parte della CP_2
teste , datata 16.2.2014 e riferita ad una foto che ritrae il Testimone_1 lucchetto, assente all'epoca del primo sopralluogo effettuato dagli agenti immobiliari, al fine di procedere alla vendita del terreno in questione.
5. Dunque è emerso che in periodo tra il 2012 e il 2013 c'era la recinzione apposta dal ed era incompleta, essendoci varchi. Solo Pt_1
successivamente la recinzione è stata chiusa completamente, con apposizione di catena e lucchetto.
8 Corte d'Appello
La recinzione in precarie condizioni è sintomo di mancanza o inidonea cura e manutenzione del terreno.
Tale circostanza è confermata dalla dichiarazione della teste Tes_1 secondo cui <Non c'era alcun segno di presenza e di utilizzo del terreno. Sul terreno
c'erano solo foglie secche e sterpaglie>>.
La mancanza o l'inidoneità della manutenzione della recinzione e della cura del terreno rende incerto il requisito della continuità del possesso, uno dei requisiti del possesso ad usucapionem.
6. In ogni caso, nella fattispecie in esame manca la prova della data della recinzione;
manca cioè la prova che la recinzione sia stata realizzata dal venti anni prima dell'atto di citazione. Pt_1
La mancanza di tale prova preclude il riconoscimento del requisito della durata ultraventennale del possesso ad usucapionem.
Pertanto l'appello va rigettato.
4.- Spese processuali
1. Considerato il rigetto integrale dell'appello, le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
Nel caso in specie, il reddito dominicale relativo alla particella n. 81 è pari a €
0,88; secondo quanto dispone l'art. 15 c.p.c., va moltiplicato per 200. Quindi il valore della causa è pari a € 176,00.
Pertanto le spese processuali si liquidano in complessivi € 673,00 - tenendo conto dello scaglione fino a € 1.100 (DM 55/2014), parametri medi - oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
5.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
9 Corte d'Appello
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli appellati , Parte_1 CP_1
e così provvede: CP_4 Controparte_5
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 673,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellata;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 7.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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n. 179/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Ivana Acacia consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 179/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.04.1934, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Garaffa e Filippo
Garaffa, con studio sito in Reggio Calabria, alla via Cairoli, n. 29, presso il quale è elettivamente domiciliato
Appellante
nei confronti di
, c.f. nata in [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
, c.f. , nato in [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
, c.f. , nata in [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_4
4.3.1969, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Felice Domenico Retez, con
1 Corte d'Appello
studio sito in Reggio Calabria, in via Paolo Pellicano, n. 26/f, presso il quale sono elettivamente domiciliati
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione notificato il 16.10.2017, gli attori , CP_1
e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
deceduto il 19.05.2010 - proprietario del lotto di terreno della superficie
[...]
di circa 1.000 mq, sito nella frazione Gambarie del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), di circa 1.000 mq, riportato al catasto al foglio di mappa
14, particella 81, acquistato con atto per notaio del 4.7.1975, Persona_2 repertorio 53125 – deducevano di aver incaricato nell'estate del 2013 un'agenzia immobiliare per vendere il terreno.
Nel novembre del 2013 tale affermava di aver acquistato il terreno Pt_1
de quo, opponendo così il proprio diritto agli attori e poco dopo, il mediatore immobiliare riferiva loro che il terreno era stato chiuso con catena e lucchetto, rendendolo inaccessibile.
In seguito a ciò, gli attori presentavano denuncia-querela, dando avvio a un procedimento penale, archiviato nel 2015 per la natura civilistica della controversia.
2 Corte d'Appello
Dunque, gli attori chiedevano che il fosse condannato all'immediata Pt_1
restituzione del bene immobile, in quanto detenuto sine titulo.
- Eccezioni e difese di Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.1.2018 si è costituito in giudizio il convenuto , sostenendo di aver Parte_1 acquistato il fondo oggetto di causa oltre trent'anni prima mediante corrispettivo in contanti e di averlo interamente recintato già da quel momento.
Inoltre, pur non essendo stato formalizzato alcun atto notarile, il Pt_1
sosteneva di aver recintato, coltivato e goduto del fondo, maturandone la titolarità ex art. 1158 c.c. e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 119/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione
Civile, pubblicata in data 23 gennaio 2020, il primo giudicante, qualificando l'azione come rivendicazione ex art. 948 c.c., ha ritenuto fondata la domanda, dichiarando il diritto di proprietà degli attori e ordinando al convenuto il rilascio del terreno libero da persone e cose, atteso il difetto di prova idonea dell'esercizio del possesso ex art. 1158 c.c. in capo al , il quale ha Pt_1 eccepito in via riconvenzionale l'usucapione.
- Motivi d'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 7.3.2020, Parte_1 censura la decisione del primo giudice, in primo luogo in relazione all'erronea dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in primo grado, tra cui l'interrogatorio formale degli attori e la prova testimoniale diretta e contraria, finalizzate a dimostrare il possesso pacifico, esclusivo e ultraventennale del fondo, utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.
Nello specifico, si duole che il giudice abbia ritenuto generici Parte_1
i capitoli di prova, nonostante fossero supportati da documentazione e da dichiarazioni rese anche in sede penale, e che abbia ammesso solo la prova testimoniale degli attori, escludendo quella del convenuto.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che gli attori non hanno
3 Corte d'Appello
mai formulato una domanda di accertamento della proprietà, ma si sono limitati a chiedere la restituzione del bene.
Con il terzo motivo e il quarto motivo, l'appellante deduce l'errata valutazione dei mezzi istruttori forniti dagli attori, ritenuti non idonei a contrastare l'eccezione di usucapione.
In proposito, deduce che i testimoni escussi, incaricati della vendita del fondo, sarebbero portatori di un interesse economico diretto e le loro dichiarazioni, relative a due accessi al fondo nel 2012 e 2013, non sarebbero sufficienti a dimostrare l'interruzione del possesso del convenuto né a escludere la maturazione dell'usucapione in capo allo stesso . Pt_1
- Eccezione e difesa degli appellati
Gli appellati contestano integralmente i motivi di gravame, sostenendo l'infondatezza delle doglianze e l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dal in primo grado. Pt_1
In particolare, eccepiscono che le istanze probatorie non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e che il generico richiamo agli atti difensivi non può supplire alla mancata riproposizione specifica delle richieste istruttorie.
Quanto al merito, gli appellati evidenziano che le prove richieste dal convenuto erano inammissibili per genericità e per violazione delle norme codicistiche in materia di forma dei contratti (artt. 1350, 1351, 2725 c.c.), nonché per la natura valutativa delle circostanze dedotte, non suscettibili di prova testimoniale.
Inoltre gli appellati contestano che ci sia stato un accordo verbale di compravendita e la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, ribadendo che l'immissione nel fondo da parte del è avvenuta solo Pt_1
nel 2013, in modo arbitrario e privo di titolo.
In relazione alla censura di ultrapetizione, gli appellati sostengono che la dichiarazione giudiziale di proprietà non eccedeva il petitum, essendo implicita nella domanda di rilascio del bene fondata sulla titolarità dominicale.
Infine, quanto alla presunta errata valutazione della prova, gli appellati evidenziano che il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio nella rivendica, tenendo conto
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delle peculiarità del caso concreto e delle risultanze documentali e testimoniali, che hanno confermato la titolarità del bene in capo agli attori e l'assenza di un possesso idoneo ad usucapione da parte del convenuto.
***
1.- Sulle richieste istruttorie
1. Occorre preliminarmente esaminare le richieste istruttorie riproposte in secondo grado dall'appellante.
L'appellante deduce l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in primo grado, finalizzate a dimostrare il possesso pacifico, esclusivo e ultraventennale del fondo, utile ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c.
2. L'assunto non è condivisibile, in quanto l'appellante non ha reiterato le richieste istruttorie in modo specifico all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
Nel caso in specie, il giudice di prime cure all'udienza del 7 febbraio 2019 ha differito la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.01.2020, autorizzando il deposito di note anticipate fino a 10 giorni prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il non ha neppure depositato note. Dal verbale dell'udienza del Pt_1
23.01.2020 risulta quanto segue: <Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa, riportandosi a tutte le eccezioni, richieste anche istruttorie, domande ed argomentazioni già spiegate da ciascuna nei propri scritti difensivi, nelle quali insistono, nessuna rinunziata, chiedendone l'accoglimento>>.
Da ciò emerge che l'odierno appellante non ha indicato in modo specifico le richieste istruttorie, né ha indicato in modo preciso l'atto in cui erano contenute le richieste istruttorie che intendeva reiterare.
Secondo la giurisprudenza, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, presumersi abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 27205/2023).
5 Corte d'Appello
Né nella fattispecie dalla condotta processuale dell'odierno appellante sono emersi elementi comprovanti la volontà inequivoca di reiterare le richieste istruttorie.
Comunque nel caso di specie deve ritenersi non assolto l'onere di precisare le richieste (anche istruttorie) in sede di precisazione delle conclusioni, essendo evidente che il richiamo generico ai precedenti atti difensivi non è coerente con la funzione che il codice di rito assegna all'udienza di precisazione delle conclusioni;
funzione consistente nel <delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste, istruttorie e di merito, definitivamente proposte>> (ex plurimis, Cass. n. 6590/2019; conforme Cass. n. 19352/2017).
Dunque, non avendo il indicato in maniera puntuale le richieste Pt_1
istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, tali richieste non possono essere riproposte in appello e pertanto sono inammissibili in appello.
2.- Sull'eccezione di ultrapetizione
1. L'appellante deduce la violazione del principio tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata richiesta da parte degli odierni appellati della dichiarazione di proprietà del terreno in questione.
2. La doglianza è infondata.
Il primo giudicante ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Il giudice di prime ha correttamente qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., atteso che la domanda di immediata restituzione del bene detenuto dal convenuto è stata formulata sul presupposto della proprietà degli attori, come si evince dalla circostanza che nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado si chiede la restituzione del “terreno di loro proprietà”.
La natura reale dell'azione si desume dalla circostanza che non viene invocato un titolo di natura personale (ad es. un contratto di cui si chiede l'adempimento). Nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado si chiede infatti la restituzione del terreno “senza titolo detenuto” dal convenuto.
6 Corte d'Appello
Nell'esporre la domanda nell'atto di citazione di primo grado, gli attori deducono che il convenuto “occupa sine titulo il terreno del quale gli eredi del signor sono esclusivi proprietari”. Persona_1
È quindi evidente che la domanda è fondata sul diritto di proprietà degli attori e sull'assenza di titolo in capo al convenuto.
È quindi condivisibile la qualificazione della domanda – data dal Tribunale – come azione di rivendicazione.
Pertanto, il motivo va rigettato.
3.- Sull'usucapione
1. L'appellante deduce l'errata valutazione dei mezzi istruttori forniti dagli attori in primo grado, ritenuti non idonei a contrastare l'eccezione di usucapione.
2. Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che l'appellante non contesta la qualità in capo agli attori di eredi di , dal quale l'odierno appellante assume Persona_1
di avere acquistato, con accordo verbale, il terreno per cui è causa. Per_1
aveva acquistato il terreno oggetto di controversia il 4 luglio 1975.
[...]
Ciò puntualizzato, l'eccezione di usucapione non può essere accolta, per mancanza di prova idonea del possesso continuato e ultraventennale.
3. È stata sentita come teste , la quale ha riferito di essere Testimone_1 titolare di un'agenzia immobiliare, e di essere stata incaricata, tra il 2012 e il
2013, da di vendere il terreno per cui è causa. CP_2
La stessa ha dichiarato quanto segue: «La prima volta abbiamo identificato il terreno tenendoci in contatto anche telefonico con per essere certi di individuare correttamente Per_1 anche i confini. In questa prima occasione abbiamo trovato una incompleta recinzione rovinata che comunque non chiudeva tutto il terreno tanto è vero che siamo potuti entrare sia pure all'inizio senza addentrarci troppo perché comunque era un boschetto. Abbiamo notato che c'erano alberi e che era incolto. Non c'era alcun segno di presenza e di utilizzo del terreno.
Sul terreno c'erano solo foglie secche e sterpaglie (...)».
La teste ha aggiunto di avere successivamente effettuato efficace un secondo sopralluogo e che <In questo secondo sopralluogo la recinzione era un po' meglio
7 Corte d'Appello
sistemata e c'era anche una catena con lucchetto (...) c'era un lucchetto ben visibile che prima non c'era (…).
Riconosco nelle fotografie che vengono indicate come dell'anno 2013 quelle scattate da noi in occasione del primo sopralluogo e si vedono ampiamente i varchi nella recinzione. Le fotografie indicate come febbraio del 2014 che mi sono state fatte vedere tramite la consolle in questa udienza sono invece relative al secondo accesso nel quale abbiamo notato il lucchetto
e la catena che abbiamo fotografato e come si vede la recinzione è un po' più continua. Anche queste foto le abbiamo fatte in occasione del nostro secondo accesso>> (verbale dell'udienza del 7 febbraio 2019).
4. Di analogo tenore sono state le dichiarazioni resa dal teste
[...]
, marito della teste . Tes_2 Testimone_1
Il teste ha confermato l'incarico conferito da alla moglie. Ha Tes_2 Per_1
riferito di essere andato sul terreno in questione alla fine del 2012, aggiungendo che il terreno “non era recintato su tutti i lati (…) era una recinzione parziale (…) non era interamente recintato”.
Il teste ha poi aggiunto quanto segue: <Sono tornato personalmente a fare altre foto in un secondo momento ed ho constatato che c'era una recinzione meglio sistemata sul davanti dove c'era il cancello che era stato chiuso con una catena ed un lucchetto che prima non c'erano
(…).
Esamino le foto che mi vengono proposte sullo schermo del computer in udienza e riconosco in quelle del periodo estivo quelle scattate al primo sopralluogo mentre quelle con più foglie secche riguardano il secondo accesso. Si nota evidentemente la differenza perché nelle prime
c'era il varco completamente aperto e nelle foto successive era stata messa una rete con catena
e lucchetto che ho appunto fotografato>> (verbale dell'udienza del 7 febbraio 2019).
Le testimonianze sono da ritenersi attendibili in quanto confermate da riscontri documentali: le foto prodotte e la e-mail inviata a a parte della CP_2
teste , datata 16.2.2014 e riferita ad una foto che ritrae il Testimone_1 lucchetto, assente all'epoca del primo sopralluogo effettuato dagli agenti immobiliari, al fine di procedere alla vendita del terreno in questione.
5. Dunque è emerso che in periodo tra il 2012 e il 2013 c'era la recinzione apposta dal ed era incompleta, essendoci varchi. Solo Pt_1
successivamente la recinzione è stata chiusa completamente, con apposizione di catena e lucchetto.
8 Corte d'Appello
La recinzione in precarie condizioni è sintomo di mancanza o inidonea cura e manutenzione del terreno.
Tale circostanza è confermata dalla dichiarazione della teste Tes_1 secondo cui <Non c'era alcun segno di presenza e di utilizzo del terreno. Sul terreno
c'erano solo foglie secche e sterpaglie>>.
La mancanza o l'inidoneità della manutenzione della recinzione e della cura del terreno rende incerto il requisito della continuità del possesso, uno dei requisiti del possesso ad usucapionem.
6. In ogni caso, nella fattispecie in esame manca la prova della data della recinzione;
manca cioè la prova che la recinzione sia stata realizzata dal venti anni prima dell'atto di citazione. Pt_1
La mancanza di tale prova preclude il riconoscimento del requisito della durata ultraventennale del possesso ad usucapionem.
Pertanto l'appello va rigettato.
4.- Spese processuali
1. Considerato il rigetto integrale dell'appello, le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non essendo ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
Nel caso in specie, il reddito dominicale relativo alla particella n. 81 è pari a €
0,88; secondo quanto dispone l'art. 15 c.p.c., va moltiplicato per 200. Quindi il valore della causa è pari a € 176,00.
Pertanto le spese processuali si liquidano in complessivi € 673,00 - tenendo conto dello scaglione fino a € 1.100 (DM 55/2014), parametri medi - oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
5.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
9 Corte d'Appello
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti degli appellati , Parte_1 CP_1
e così provvede: CP_4 Controparte_5
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 673,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della parte appellata;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 7.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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