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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 531/2023 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina, CF C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso, telefax 090/6409939, pec appellante Email_1 appellante CONTRO in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Controparte_2 Contr Angelo Ravano, n. 1 (di seguito, “ o la “ ”), C.F. e P.IVA CP_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Russo (C.F. ) e Daniele C.F._3 Fumagalli (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente C.F._4 domiciliata presso Nctm Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
Email_3 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 23.12.2022, la società Controparte_1 che si occupa di carico, scarico e movimentazione dei container presso il porto di Gioia Contr Tauro, conveniva in giudizio il proprio dipendente , lavoratore Parte_1 presso il porto di Gioia Tauro, chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dalla società al dipendente, con conferma della stessa. Esponeva di aver irrogato la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, comunicata con lettera del 23.11.2022, consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data Contr 25.11.2022, in esito al procedimento disciplinare avviato da con lettera di contestazione del 02.11.2022, ricevuta il 08.11.2022, con la quale veniva contestato al lavoratore che “in data 24 ottobre 2022, Lei era di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA. Risulta che, durante il predetto turno, Lei manteneva una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai Suoi colleghi 2
che lavoravano nelle medesime condizioni operative, inferiori quindi di oltre il 39%. Quanto precede senza che Lei abbia in alcun modo segnalato difficoltà e/o esigenze che Le hanno precluso di rendere una prestazione in linea con i colleghi aventi mansioni analoghe alle Sue o circostanze esterne impeditive. In ragione di quanto precede, Le contestiamo che – in violazione dell'obbligo di collaborazione all'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 cod. civ. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 cod. civ. – Lei ha fornito una prestazione lavorativa assai inferiore rispetto a quella media dei Suoi colleghi adibiti a mansioni analoghe”. La media operativa di circa 2,7 movimenti per ora non era accettabile e denotava una evidente negligenza, tenuto conto che nello stesso turno, i colleghi che operavano a condizioni di distanza similari e a pari condizioni di operatività di piazzale, mantenevano una media di circa 4,45 movimenti per ora e, quindi, la media operativa tenuta dal lavoratore era inferiore del 39% rispetto a quella dei propri colleghi. Il lavoratore era stato sanzionato, in passato, con altri 2 provvedimenti disciplinari. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare - per i motivi in fatto e diritto dedotti nella narrativa del presente atto – la legittimità della Sanzione adottata dalla Società nei confronti del Lavoratore, con conferma della stessa;
in ogni caso: con vittorie di spese e compensi del presente procedimento.”. Costituitosi, eccepiva di avere invocato la costituzione del Collegio Parte_1 di Conciliazione e Arbitrato al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, ma la società non si era presentata alla data fissata ed aveva proseguito nell'iter che aveva condotto all'emissione della sanzione definitiva. La sanzione era illegittima sotto il profilo formale per mancato rispetto del termine di dieci giorni per l'irrogazione della sanzione definitiva, decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore. Era stata emessa in violazione del principio di immediatezza e del principio di specificità ed erano inoltre sconosciuti i criteri attraverso i quali la società aveva valutato l'operato del lavoratore come non adeguato e non rispondente ai canoni ordinari giornalieri di carico-scarico delle merci e, soprattutto, non in linea con quanto svolto dai colleghi. La società aveva finanche violato il diritto di difesa del lavoratore non consentendogli l'accesso alla documentazione attestante il suo servizio e il servizio svolto, in pari data, dagli altri lavoratori. Nel merito, affermava di aver correttamente svolto le proprie mansioni Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata per: a) violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
b) violazione del principio di immediatezza;
c) non specificità della contestazione;
d) violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, Contr rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata per: a) violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
b) violazione del principio di immediatezza;
c) non specificità della contestazione;
d) violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, Contr rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente”.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 532/2023 pubblicata il 09.05.2023, il Tribunale di Palmi, accoglieva la domanda e compensava le spese di lite. 3
Preliminarmente, esaminava l'eccepita violazione dell'art. 33 CCNL di categoria con riguardo al mancato rispetto del termine tra la presentazione delle giustificazioni del lavoratore e l'irrogazione della sanzione disciplinare, ritenendola infondata: risultava dagli atti di causa che, a fronte della richiesta del lavoratore di audizione orale, la società aveva prontamente provveduto a convocarlo, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7, L. n. 300/1970, nel giorno 21.11.2022. Il lavoratore non si era presentato e la società aveva adottato il contestato provvedimento disciplinare lettera del 23.11.2022. Non vi era stata alcuna violazione della citata norma poiché “il periodo intercorso tra le giustificazioni scritte del Lavoratore ed il suo definitivo rifiuto a renderle oralmente non possono essere in alcun modo di pregiudizio alla prerogativa aziendale di esercitare il proprio potere disciplinare”. Né poteva ritenersi in contrasto con il diritto di difesa la mancata consegna di documentazione richiesta in sede di giustificazioni scritte: “si osserva che dalla Contr documentazione in atti risulta che con la lettera di convocazione per l'audizione orale abbia espressamente indicato al Lavoratore che nell'ambito dell'audizione orale sarebbe avvenuta “la visione degli elementi di confronto alla base della contestazione”, e che quindi la mancata presentazione del Sig. all'incontro fissato, abbia comportato la rinuncia Pt_1 all'esame dei documenti oltre che a rendere le proprie giustificazioni orali”. Parimenti infondate risultavano le prospettate violazioni dei principi di immediatezza e specificità della contestazione;
da quanto dedotto dalla documentazione allegata, si evinceva in maniera chiara e precisa l'oggetto della contestazione sottesa alla sanzione irrogata. Procedendo all'esame del merito, il Tribunale riteneva che le argomentazioni in fatto offerte dal lavoratore fossero generiche e prive di riscontro fattuale e/o documentale, tenuto conto che non risultava fornito alcun elemento idoneo a giustificare le ragioni della scarsa produttività. Il lavoratore, infatti, si era giustificato adducendo circostanze in alcun modo rilevanti: distanze, manovre di esecuzione, distanza esecuzione della move e stoccaggio nel piazzale, intasamento row e slot. Tali argomentazioni risultavano generiche e prive di riscontro, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a giustificare le ragioni della scarsa produttività nel caso in esame. Richiamava il CCNL applicato dalla società datrice di lavoro (CCNL Porti) a norma del quale incorreva nei provvedimenti di “ammonizione scritta, multa o sospensione” il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza” e riteneva documentalmente provata la circostanza che il sig. aveva eseguito il lavoro assegnato senza la richiesta assiduità. Pt_1 La sanzione irrogata appariva proporzionata rispetto alle condotte contestate e conforme alle previsioni del CCNL applicato e doveva ritenersi legittima.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “1. previa gli incombenti di rito, ed in via preliminare, ammettere il presente appello nelle forme e nel merito;
2. sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appella;
3. accogliere il presente appello per le ragioni tutte esposte nella superiore parte narrativa e, conseguentemente, in riforma della Sentenza ed in relazione alle parti sopra evidenziate, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nel ricorso introduttivo della lite iscritto al nrg 3431/2022 del Tribunale di Palmi, sez. Lavoro.
4. Con vittoria di spese e compensi di lite ed in relazione ad entrambi i gradi del giudizio. Nello specifico, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: a) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata 4
per: - violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
- violazione del principio di immediatezza;
- non specificità della contestazione;
- violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con Contr qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente adempiuto alle disposizioni impartite dalla Società e che, per tale ragione, non può essergli attribuita nessuna violazione ai doveri di diligenza nell'espletamento delle mansioni lavorative nella giornata del 24.10.2022; e) per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, resa al termine del procedimento disciplinare promosso con nota prot.
“PER/ADT/cv/2022/820, con qualsivoglia statuizione;
f) in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna violazione ai propri doveri è stata compiuta dal Lavoratore in occasione dei fatti in contesa;
g) Ammettere i mezzi istruttori come articolati nel ricorso introduttivo della lite, oltre che nelle note a trattazione scritta versate in atti ed in occasione della prima udienza tenutasi con modalità cartolare Lamentava la violazione dell'art. 420 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di interrogare liberamente le parti ed esperire il tentativo di conciliazione, decidendo la causa sulla scorta dei soli atti introduttivi, senza pronunciarsi sui mezzi istruttori richiesti dalle parti. Affermava che il Tribunale aveva invertito l'onere probatorio ex art. 2967 c.c.: mentre il lavoratore, costantemente monitorato attraverso i software aziendali nell'esecuzione della prestazione, aveva dichiarato di aver svolto correttamente i compiti attribuitogli, la società non aveva fornito la prova del contrario, se non con alcune dichiarazioni che non trovavano riscontro nei fatti. Soprattutto, non era stato dimostrato in base a quale parametro l'attività del lavoratore poteva essere considerata “assai inferiore rispetto a quella media” dei colleghi”. Infatti, proseguiva l'appellante, non sussiste “minimo contrattuale” previsto e/o clausole di rendimento e/o di risultato (essendo il dipendente obbligato a un facere e non a un risultato) ; (2) perché le parti sociali non hanno mai elaborato dati statistici volti ad individuare Contr i possibili parametri valutativi cui attenersi;
(3) perché ha mai fornito alcun elemento valutativo oggettivo volto a comprendere il sistema di calcolo adotta1to e/o i parametri di Contr riferimento;
(4) perché non si comprende a quali “Col1leghi di lavoro” abbia inteso riferirsi (ossia a quelli della “stessa mano di lavoro”, a quelli delle “altre mani di lavoro” impegnate nello stesso turno, a quelli dei “diversi turni” o più in generale a “agli addetti alla movimentazione”). Tra l'altro, i tempi di esecuzione della prestazione erano determinati dal datore di lavoro e condizionati da innumerevoli variabili, senza possibilità di intervento e/o influenza da parte del dipendente/esecutore. La non corretta esecuzione della prestazione da parte dell'appellante, quindi, doveva essere dimostrata dalla appellata società che, tuttavia, nulla di documentale aveva prodotto, iscrivendo un giudizio dopo essersi sottratta alla procedura conciliativa instaurata dinanzi alla competente DTL. Censurava, ancora, la sentenza per avere ritenuto tempestiva e specifica la contestazione disciplinare. La società, pur possedendo idonei applicativi aziendali, non aveva subito contestato al lavoratore la presunta inosservanza dei suoi doveri che, tra l'altro, aveva svolto la propria prestazione sotto il controllo, in presenza, del caposquadra che nulla aveva eccepito. Inoltre, alle “operazioni” partecipano (per ciascun turno di lavoro) distinte squadre di operai (c.d. mani di lavoro) impegnate nelle diverse azioni di movimentazione dei carichi, con distinti mezzi operativi (gru, carrelli etc.), per l'allocazione dei container all'interno della nave e/o nei diversi settori del terminal, tenuto conto del porto di destinazione finale delle merci e dal fatto che le stesse possono trovarsi a Gioia Tauro unica1mente in transito. Per questa ragione la media dei carichi movimentati (anche) dal discende dalla distanza Pt_1 5
dei container movimentati nella giornata e rispetto al bordo nave, dal peso di ciascuno di essi, dalla gru utilizzata per lo scarico, dal posizionamento della gru rispetto alla nave (poppa, prua, centro), dalla velocità di esecuzione dei singoli mezzi impiegati, dalla distanza da percorrere rispetto al punto da raggiungere per lo stoccaggio, dalla velocità di esecuzione dei diversi operai che partecipano “alla mano di lavoro” e, più in generale , dal sistema Contr organizzativo di . Contr La disponeva di tutti i mezzi per potere immediatamente verificare e, eventualmente, contestare l'operato del ma non lo aveva fatto e, sul punto, la Pt_1 sentenza di primo grado era viziata da omessa motivazione per non avere specificamente
“risposto” alla doglianza del relativamente a questi aspetti cruciali della vicenda. Pt_1 Ancora, il provvedimento era viziato per avere respinto la presunta violazione dell'art 33 CCNL di categoria. Infatti, come emergeva dall'esame degli atti di causa il lavoratore, colpito da procedimento disciplinare con nota del 2.11.2022, nel rassegnare le proprie giustificazioni, aveva prontamente chiesto di accedere formalmente ai dati di comparazione Contr ed alle medie indicate da sulla scorta dei quali la sua prestazione era stata ritenuta inferiore. Con la medesima nota, aveva chiesto di integrare le giustificazioni con l'audizione orale solo dopo il ricevimento dei detti dati comparativi al fine di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. Ricevuta (in data 18.11.2022) la nota di invito all'incontro Contr da parte di il lavoratore aveva nuovamente rinnovato (con pec del 19.11.2022) la propria volontà di integrare le giustificazioni successivamente al ricevimento dei dati di comparazione richiamati dal Datore. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non vi era stata alcuna rinuncia da parte del ma solo il tentativo di esercitare Pt_1 legittimamente il proprio diritto di difesa. E, tuttavia, pur volendo considerare quale dies a quo la data in cui era stata fissata l'audizione orale, cui il lavoratore non aveva preso parte perché non gli era stata consegnata la documentazione richiesta, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere assunto entro e non oltre il 21.11.2022 (ovvero entro il decimo giorno successivo alle giustificazioni erroneamente ritenute esaustive), come indicato dal CCNL. Infatti, per espressa disposizione contrattuale, il termine dilatorio (di cui all'art. 33 CCNL) poteva ritenersi “sospeso” solo quando a seguito della difesa orale svolta dal Lavoratore debba essere compiuta una (successiva) attività di verifica (o essere valutati i nuovi elementi emersi), oppure quando a seguito della chiesta integrazione (come nel caso in esame) il Datore di Lavoro ha adempiuto all'onere su di lui gravante ex art. 2697 cc, dovendosi solo in questa ultima ipotesi ritenere riattivato l'originario termine. La sanzione disciplinare irrogata all'appellante era illegittima e quindi nulla o, quantomeno, annullabile. Inoltre, la sentenza era viziata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie che il lavoratore, costituendosi in giudizio, aveva posto. Non ammettendole, il Tribunale aveva ulteriormente compromesso il diritto di difesa del lavoratore, la cui reale posizione sarebbe potuta emergere solo a seguito della formazione di adeguato compendio probatorio volto a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati (in particolare, l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., volto ad ottenere i dati comparativi sottesi alla sanzione).
Costituitasi, la società resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Affermava che il giudice non aveva violato il disposto dell'art. 420 c.p.c. poiché l'art. 127 c.p.c. consentiva al giudice di disporre la trattazione scritta e consentiva, altresì, a chi ne aveva interesse, di chiedere la trattazione orale così opponendosi a tale prerogativa riconosciuta dall'ordinamento in nome dell'efficienza processuale. 6
Affermava di aver rispettato il disposto dell'art. 2967 c.c. depositando, contestualmente all'iscrizione del giudizio, l'intero compendio probatorio posto a presidio della propria domanda e il giudice non aveva operato alcuna inversione dell'onere della prova. Anzi, era stato l'appellato a non soddisfare la previsione contenuta nel c. 2 del Pt_1 medesimo articolo, nella parte in cui aveva preteso di supplire alla carenza di prove a suo discarico “con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.”. Non vi era stata alcuna errata valutazione dei requisiti di specificità e tempestività della contestazione. Infatti, la violazione era stata commessa in data 24.10.2022 e la lettera di contestazione disciplinare era stata invece consegnata in data 02.11.2022, ovverosia solamente 10 giorni dopo, nei quali, peraltro, erano compresi due giorni di riposo (i.e., sabato 29 e domenica 30 ottobre) e una festività nazionale (i.e., 1°novembre). Tra l'altro, in ottemperanza ai princìpi che regolavano il procedimento disciplinare, questa aveva dovuto contemperare l'esigenza della tempestività con quella della specificità della contestazione. Pertanto, al fine di descrivere quanto più compiutamente i fatti contestati al lavoratore e dovendo, per tale ragione, avvalersi di statistiche comparative tra il ricorrente ed i colleghi, non era stato possibile contestare l'operato nell'immediatezza dell'accaduto, non incorrendo in alcuna violazione della previsione contenuta nell'art. 7, L. n. 300/70. L'iter logico argomentativo seguito dal Tribunale era corretto, il vizio di motivazione era meramente apparente, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 132 c.p.c. Negava la prospettava violazione dell'art. 33 del CCNL di categoria. Infatti, la contestazione era puntuale e specifica. In sede di audizione orale il lavoratore avrebbe soltanto preso visione della documentazione posta a supporto della contestazione stessa. Il termine di dieci giorni per irrogare la sanzione ivi previsto decorreva quindi dal 21.11.2022, poiché il periodo intercorso tra le giustificazioni scritte del Lavoratore e il suo definitivo rifiuto a integrarle in sede di audizione orale non avrebbe potuto in alcun modo recare un pregiudizio al potere datoriale di esercitare il proprio potere disciplinare. In tal senso, si creerebbe un meccanismo perverso capace di distorcere, in maniera del tutto fraudolenta, l'istituto dell'audizione orale, preposta a tutela del lavoratore stesso, al fine ottenere invece l'impunità per gli illeciti disciplinari commessi. Con riguardo all'omessa pronuncia sui mezzi istruttori, evidenziava come il giudice, nell'esercizio del suo potere, aveva ritenuto la causa già sufficientemente istruita sotto il profilo documentale, non dovendo respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzati dalle parti. La motivazione non era contraddittoria, nella parte in cui il giudice, pur avendo rigettato i mezzi istruttori, aveva ritenuto generiche e non provate le eccezioni sollevate dal lavoratore resistente. Per tutte queste ragioni, la domanda non poteva trovare accoglimento.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In applicazione del principio della cd. ragione più liquida, corollario dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la cognizione devoluta a questa Corte viene esercitata approfondendo delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, con la conseguenza che devono essere assorbite tutte le altre eccezioni e questioni non direttamente trattate. L'appellante ha, fra l'altro, lamentato di non aver potuto conoscere le reali motivazioni poste alla base della sanzione disciplinare subita per non avere la ai prodotto Parte_2 7
la documentazione presuntivamente posta alla base della irrogazione della suddetta sanzione. Osserva la Corte che la condotta posta a base della contestazione è la seguente: “in data 24 ottobre 2022, Lei era di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA. Risulta che, durante il predetto turno, Lei manteneva una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai Suoi colleghi che lavoravano nelle medesime condizioni operative, inferiori quindi di oltre il 39%. Da qui la contestazione di violazione dell'obbligo di collaborazione e di diligenza, violazione che la società datoriale ha desunto dal raffronto delle prestazioni: 2,7 moves orarie del resistente/appellante contro la media di circa 4,45 resa dai colleghi asseritamente nelle medesime condizioni operative, sì che la prestazione del era inferiore di oltre Pt_1 il 39%. Il lavoratore, già all'atto della presentazione delle giustificazioni scritte datate 11.11.2022, aveva contestato le censure mosse dalla società datrice di lavoro e, stante la presenza di sistemi di monitoraggio aziendale in grado di verificare la sussistenza delle violazioni a suo carico, aveva chiesto che gli venisse consegnata, propedeuticamente alla Contr richiesta audizione orale, la documentazione attestante l'inadempimento lamentato da Quest'ultima non ha fornito tale documentazione al lavoratore, sostenendo che avrebbe potuto solamente visionarla all'atto dell'audizione orale, alla quale il non si Pt_1 era presentato. Parimenti, convocata per la composizione del collegio di Conciliazione ed Arbitrato, in Contr ragione dell'istanza presentata dal lavoratore, la ha ritenuto di adire le vie legali, non partecipando alla procedura conciliativa. Nel depositare il ricorso al giudice del lavoro, la società ha ripercorso l'iter che aveva condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare, descrivendo i fatti posti a fondamento del provvedimento senza, tuttavia, allegare la documentazione comprovante né la scarsa performance resa dal né le migliori performances rese da lavoratori che operavano Pt_1 in condizioni analoghe. Tale onere probatorio, come correttamente osservato dall'appellante e diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, gravava sulla società Controparte_1
la quale aveva agito in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di legittimità della
[...] sanzione disciplinare irrogata. Poiché l'addebito di violazione dell'obbligo di collaborazione e dell'obbligo di diligenza si basava sulla prestazione del asseritamente inferiore di oltre il 39% rispetto a Pt_1 Contr quella dei colleghi, gravava sulla l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, vale a dire la prestazione insufficiente. Ciò perché, a fronte della contestazione del lavoratore resistente, l'onere probatorio gravava sulla società che era ricorrente ed aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento della correttezza e legittimità della sanzione. Inoltre, il principio generale ex art. 2697 c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”), in ragione dei diritti e degli interessi coinvolti, trova una particolare specificazione nella materia lavoristica ed è consolidato il principio secondo cui l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15/7/66 n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità (Cass. 17/8/2002 n. 11153). In ragione di tale circostanza, a fronte della condotta del lavoratore che asseritamente viola il sinallagma contrattuale ed i principi di buona fede e diligenza professionale, il datore di lavoro che agisca in giudizio per sostenere la legittimità della propria condotta sanzionatoria non potrà limitarsi ad allegare 8
l'inadempimento del lavoratore, ma dovrà fornire prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda. La società - pur avendo posto a fondamento della domanda la circostanza di aver rilevato che in data 24 ottobre 2022, il di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale Pt_1 conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA, aveva mantenuto una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai colleghi che lavoravano nelle medesime condizioni, ha omesso di produrre tutta la documentazione da cui era stato mutuato l'assunto rassegnato, vale a dire le performances quantitativamente differenti. Si tratta di documenti in possesso della società e sui quali la stessa ha fondato la contestazione disciplinare, sì che l'onere probatorio sulla stessa gravante implicava il deposito agli atti del giudizio dei dati comparativi rilevati, in quanto proprio su di essi è stato fondato l'addebito e la sanzione, la cui declaratoria di legittimità è stata chiesta dalla società datoriale. Nella documentazione depositata in atti, invece, non vi è traccia di tale compendio documentale già richiesto dal lavoratore e, come da questi lamentato, non è resa possibile la cognizione dei dati posti a base della rilevazione, del sistema di calcolo adottato, dei Contr parametri di riferimento;
dei colleghi di lavoro ai quali aveva comparato la prestazione (ossia a quelli della “stessa mano di lavoro”, a quelli delle “altre mani di lavoro” impegnate nello stesso turno, a quelli dei “diversi turni” o più in generale a “agli addetti alla movimentazione”). Tale accertamento avrebbe potuto essere condotto solo ed esclusivamente su base Contr documentale, cioè, esaminando i documenti in possesso di e da questa mai prodotti in giudizio. Né all'uopo avrebbe potuto essere adeguata e sufficiente la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, la quale ha domandato (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) “prova diretta sulle circostanze in fatto di cui al presente atto (da 1 a 22), da intendersi in questa sede integralmente trascritte depurate da eventuali valutazioni e precedute da
“Vero che”. Non solo una tale prova è generica, ma soprattutto essa non offre alcun elemento dimostrativo dei dati rilevanti sopra indicati che, risultanti dalla documentazione in possesso Contr di non sono mai stati offerti al giudizio e sottoposti al contraddittorio delle parti. Tale vulnus impone l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, poiché l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e da questi non assolto impedisce di poter accertare il comportamento ascritto al lavoratore, di poterne valutare l'incidenza a termini di corretto e diligente adempimento della prestazione ed impedisce di poter affermare, come chiesto dalla società ricorrente ed affermato dal Tribunale, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione adottata dalla società. Pertanto, deve esser dichiarato che la sanzione irrogata a in data Parte_1 23 novembre 2022 è illegittima e deve essere annullata. Contr La riforma della sentenza e la soccombenza della impone che questa sia condannata al pagamento, in favore del difensore distrattario del resistente/appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 641,00, oltre accessori come per legge, e per questo giudizio di appello in complessivi € 673,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 532/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 09.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 9
1. In accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e annulla la sanzione Controparte_1 disciplinare irrogata con provvedimento del 23.22.2022 a . Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 difensore distrattario del resistente/appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 641,00, oltre accessori come per legge, e per questo giudizio di appello in complessivi € 673,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 531/2023 R.G., vertente TRA
nato a [...] il [...], CF Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio del Foro di Messina, CF C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso, telefax 090/6409939, pec appellante Email_1 appellante CONTRO in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Controparte_2 Contr Angelo Ravano, n. 1 (di seguito, “ o la “ ”), C.F. e P.IVA CP_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Russo (C.F. ) e Daniele C.F._3 Fumagalli (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente C.F._4 domiciliata presso Nctm Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
Email_3 appellata CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 23.12.2022, la società Controparte_1 che si occupa di carico, scarico e movimentazione dei container presso il porto di Gioia Contr Tauro, conveniva in giudizio il proprio dipendente , lavoratore Parte_1 presso il porto di Gioia Tauro, chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare inflitta dalla società al dipendente, con conferma della stessa. Esponeva di aver irrogato la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, comunicata con lettera del 23.11.2022, consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in data Contr 25.11.2022, in esito al procedimento disciplinare avviato da con lettera di contestazione del 02.11.2022, ricevuta il 08.11.2022, con la quale veniva contestato al lavoratore che “in data 24 ottobre 2022, Lei era di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA. Risulta che, durante il predetto turno, Lei manteneva una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai Suoi colleghi 2
che lavoravano nelle medesime condizioni operative, inferiori quindi di oltre il 39%. Quanto precede senza che Lei abbia in alcun modo segnalato difficoltà e/o esigenze che Le hanno precluso di rendere una prestazione in linea con i colleghi aventi mansioni analoghe alle Sue o circostanze esterne impeditive. In ragione di quanto precede, Le contestiamo che – in violazione dell'obbligo di collaborazione all'organizzazione aziendale di cui all'art. 2094 cod. civ. e del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 cod. civ. – Lei ha fornito una prestazione lavorativa assai inferiore rispetto a quella media dei Suoi colleghi adibiti a mansioni analoghe”. La media operativa di circa 2,7 movimenti per ora non era accettabile e denotava una evidente negligenza, tenuto conto che nello stesso turno, i colleghi che operavano a condizioni di distanza similari e a pari condizioni di operatività di piazzale, mantenevano una media di circa 4,45 movimenti per ora e, quindi, la media operativa tenuta dal lavoratore era inferiore del 39% rispetto a quella dei propri colleghi. Il lavoratore era stato sanzionato, in passato, con altri 2 provvedimenti disciplinari. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare - per i motivi in fatto e diritto dedotti nella narrativa del presente atto – la legittimità della Sanzione adottata dalla Società nei confronti del Lavoratore, con conferma della stessa;
in ogni caso: con vittorie di spese e compensi del presente procedimento.”. Costituitosi, eccepiva di avere invocato la costituzione del Collegio Parte_1 di Conciliazione e Arbitrato al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, ma la società non si era presentata alla data fissata ed aveva proseguito nell'iter che aveva condotto all'emissione della sanzione definitiva. La sanzione era illegittima sotto il profilo formale per mancato rispetto del termine di dieci giorni per l'irrogazione della sanzione definitiva, decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore. Era stata emessa in violazione del principio di immediatezza e del principio di specificità ed erano inoltre sconosciuti i criteri attraverso i quali la società aveva valutato l'operato del lavoratore come non adeguato e non rispondente ai canoni ordinari giornalieri di carico-scarico delle merci e, soprattutto, non in linea con quanto svolto dai colleghi. La società aveva finanche violato il diritto di difesa del lavoratore non consentendogli l'accesso alla documentazione attestante il suo servizio e il servizio svolto, in pari data, dagli altri lavoratori. Nel merito, affermava di aver correttamente svolto le proprie mansioni Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata per: a) violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
b) violazione del principio di immediatezza;
c) non specificità della contestazione;
d) violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, Contr rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata per: a) violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
b) violazione del principio di immediatezza;
c) non specificità della contestazione;
d) violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, Contr rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente”.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 532/2023 pubblicata il 09.05.2023, il Tribunale di Palmi, accoglieva la domanda e compensava le spese di lite. 3
Preliminarmente, esaminava l'eccepita violazione dell'art. 33 CCNL di categoria con riguardo al mancato rispetto del termine tra la presentazione delle giustificazioni del lavoratore e l'irrogazione della sanzione disciplinare, ritenendola infondata: risultava dagli atti di causa che, a fronte della richiesta del lavoratore di audizione orale, la società aveva prontamente provveduto a convocarlo, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7, L. n. 300/1970, nel giorno 21.11.2022. Il lavoratore non si era presentato e la società aveva adottato il contestato provvedimento disciplinare lettera del 23.11.2022. Non vi era stata alcuna violazione della citata norma poiché “il periodo intercorso tra le giustificazioni scritte del Lavoratore ed il suo definitivo rifiuto a renderle oralmente non possono essere in alcun modo di pregiudizio alla prerogativa aziendale di esercitare il proprio potere disciplinare”. Né poteva ritenersi in contrasto con il diritto di difesa la mancata consegna di documentazione richiesta in sede di giustificazioni scritte: “si osserva che dalla Contr documentazione in atti risulta che con la lettera di convocazione per l'audizione orale abbia espressamente indicato al Lavoratore che nell'ambito dell'audizione orale sarebbe avvenuta “la visione degli elementi di confronto alla base della contestazione”, e che quindi la mancata presentazione del Sig. all'incontro fissato, abbia comportato la rinuncia Pt_1 all'esame dei documenti oltre che a rendere le proprie giustificazioni orali”. Parimenti infondate risultavano le prospettate violazioni dei principi di immediatezza e specificità della contestazione;
da quanto dedotto dalla documentazione allegata, si evinceva in maniera chiara e precisa l'oggetto della contestazione sottesa alla sanzione irrogata. Procedendo all'esame del merito, il Tribunale riteneva che le argomentazioni in fatto offerte dal lavoratore fossero generiche e prive di riscontro fattuale e/o documentale, tenuto conto che non risultava fornito alcun elemento idoneo a giustificare le ragioni della scarsa produttività. Il lavoratore, infatti, si era giustificato adducendo circostanze in alcun modo rilevanti: distanze, manovre di esecuzione, distanza esecuzione della move e stoccaggio nel piazzale, intasamento row e slot. Tali argomentazioni risultavano generiche e prive di riscontro, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a giustificare le ragioni della scarsa produttività nel caso in esame. Richiamava il CCNL applicato dalla società datrice di lavoro (CCNL Porti) a norma del quale incorreva nei provvedimenti di “ammonizione scritta, multa o sospensione” il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza” e riteneva documentalmente provata la circostanza che il sig. aveva eseguito il lavoro assegnato senza la richiesta assiduità. Pt_1 La sanzione irrogata appariva proporzionata rispetto alle condotte contestate e conforme alle previsioni del CCNL applicato e doveva ritenersi legittima.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma formulando le seguenti conclusioni: “1. previa gli incombenti di rito, ed in via preliminare, ammettere il presente appello nelle forme e nel merito;
2. sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appella;
3. accogliere il presente appello per le ragioni tutte esposte nella superiore parte narrativa e, conseguentemente, in riforma della Sentenza ed in relazione alle parti sopra evidenziate, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nel ricorso introduttivo della lite iscritto al nrg 3431/2022 del Tribunale di Palmi, sez. Lavoro.
4. Con vittoria di spese e compensi di lite ed in relazione ad entrambi i gradi del giudizio. Nello specifico, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: a) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare gravata 4
per: - violazione dell'art. 33 CCNL di categoria;
- violazione del principio di immediatezza;
- non specificità della contestazione;
- violazione del diritto di difesa e sotto i diversi profili prospettati;
b) conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, con Contr qualsivoglia statuizione;
c) nel merito, rigettare il ricorso proposto da per mancanza di prova;
d) in via subordinata, ritenere e dichiarare che il lavoratore ha correttamente adempiuto alle disposizioni impartite dalla Società e che, per tale ragione, non può essergli attribuita nessuna violazione ai doveri di diligenza nell'espletamento delle mansioni lavorative nella giornata del 24.10.2022; e) per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la sanzione stessa, resa al termine del procedimento disciplinare promosso con nota prot.
“PER/ADT/cv/2022/820, con qualsivoglia statuizione;
f) in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna violazione ai propri doveri è stata compiuta dal Lavoratore in occasione dei fatti in contesa;
g) Ammettere i mezzi istruttori come articolati nel ricorso introduttivo della lite, oltre che nelle note a trattazione scritta versate in atti ed in occasione della prima udienza tenutasi con modalità cartolare Lamentava la violazione dell'art. 420 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di interrogare liberamente le parti ed esperire il tentativo di conciliazione, decidendo la causa sulla scorta dei soli atti introduttivi, senza pronunciarsi sui mezzi istruttori richiesti dalle parti. Affermava che il Tribunale aveva invertito l'onere probatorio ex art. 2967 c.c.: mentre il lavoratore, costantemente monitorato attraverso i software aziendali nell'esecuzione della prestazione, aveva dichiarato di aver svolto correttamente i compiti attribuitogli, la società non aveva fornito la prova del contrario, se non con alcune dichiarazioni che non trovavano riscontro nei fatti. Soprattutto, non era stato dimostrato in base a quale parametro l'attività del lavoratore poteva essere considerata “assai inferiore rispetto a quella media” dei colleghi”. Infatti, proseguiva l'appellante, non sussiste “minimo contrattuale” previsto e/o clausole di rendimento e/o di risultato (essendo il dipendente obbligato a un facere e non a un risultato) ; (2) perché le parti sociali non hanno mai elaborato dati statistici volti ad individuare Contr i possibili parametri valutativi cui attenersi;
(3) perché ha mai fornito alcun elemento valutativo oggettivo volto a comprendere il sistema di calcolo adotta1to e/o i parametri di Contr riferimento;
(4) perché non si comprende a quali “Col1leghi di lavoro” abbia inteso riferirsi (ossia a quelli della “stessa mano di lavoro”, a quelli delle “altre mani di lavoro” impegnate nello stesso turno, a quelli dei “diversi turni” o più in generale a “agli addetti alla movimentazione”). Tra l'altro, i tempi di esecuzione della prestazione erano determinati dal datore di lavoro e condizionati da innumerevoli variabili, senza possibilità di intervento e/o influenza da parte del dipendente/esecutore. La non corretta esecuzione della prestazione da parte dell'appellante, quindi, doveva essere dimostrata dalla appellata società che, tuttavia, nulla di documentale aveva prodotto, iscrivendo un giudizio dopo essersi sottratta alla procedura conciliativa instaurata dinanzi alla competente DTL. Censurava, ancora, la sentenza per avere ritenuto tempestiva e specifica la contestazione disciplinare. La società, pur possedendo idonei applicativi aziendali, non aveva subito contestato al lavoratore la presunta inosservanza dei suoi doveri che, tra l'altro, aveva svolto la propria prestazione sotto il controllo, in presenza, del caposquadra che nulla aveva eccepito. Inoltre, alle “operazioni” partecipano (per ciascun turno di lavoro) distinte squadre di operai (c.d. mani di lavoro) impegnate nelle diverse azioni di movimentazione dei carichi, con distinti mezzi operativi (gru, carrelli etc.), per l'allocazione dei container all'interno della nave e/o nei diversi settori del terminal, tenuto conto del porto di destinazione finale delle merci e dal fatto che le stesse possono trovarsi a Gioia Tauro unica1mente in transito. Per questa ragione la media dei carichi movimentati (anche) dal discende dalla distanza Pt_1 5
dei container movimentati nella giornata e rispetto al bordo nave, dal peso di ciascuno di essi, dalla gru utilizzata per lo scarico, dal posizionamento della gru rispetto alla nave (poppa, prua, centro), dalla velocità di esecuzione dei singoli mezzi impiegati, dalla distanza da percorrere rispetto al punto da raggiungere per lo stoccaggio, dalla velocità di esecuzione dei diversi operai che partecipano “alla mano di lavoro” e, più in generale , dal sistema Contr organizzativo di . Contr La disponeva di tutti i mezzi per potere immediatamente verificare e, eventualmente, contestare l'operato del ma non lo aveva fatto e, sul punto, la Pt_1 sentenza di primo grado era viziata da omessa motivazione per non avere specificamente
“risposto” alla doglianza del relativamente a questi aspetti cruciali della vicenda. Pt_1 Ancora, il provvedimento era viziato per avere respinto la presunta violazione dell'art 33 CCNL di categoria. Infatti, come emergeva dall'esame degli atti di causa il lavoratore, colpito da procedimento disciplinare con nota del 2.11.2022, nel rassegnare le proprie giustificazioni, aveva prontamente chiesto di accedere formalmente ai dati di comparazione Contr ed alle medie indicate da sulla scorta dei quali la sua prestazione era stata ritenuta inferiore. Con la medesima nota, aveva chiesto di integrare le giustificazioni con l'audizione orale solo dopo il ricevimento dei detti dati comparativi al fine di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa. Ricevuta (in data 18.11.2022) la nota di invito all'incontro Contr da parte di il lavoratore aveva nuovamente rinnovato (con pec del 19.11.2022) la propria volontà di integrare le giustificazioni successivamente al ricevimento dei dati di comparazione richiamati dal Datore. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non vi era stata alcuna rinuncia da parte del ma solo il tentativo di esercitare Pt_1 legittimamente il proprio diritto di difesa. E, tuttavia, pur volendo considerare quale dies a quo la data in cui era stata fissata l'audizione orale, cui il lavoratore non aveva preso parte perché non gli era stata consegnata la documentazione richiesta, il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere assunto entro e non oltre il 21.11.2022 (ovvero entro il decimo giorno successivo alle giustificazioni erroneamente ritenute esaustive), come indicato dal CCNL. Infatti, per espressa disposizione contrattuale, il termine dilatorio (di cui all'art. 33 CCNL) poteva ritenersi “sospeso” solo quando a seguito della difesa orale svolta dal Lavoratore debba essere compiuta una (successiva) attività di verifica (o essere valutati i nuovi elementi emersi), oppure quando a seguito della chiesta integrazione (come nel caso in esame) il Datore di Lavoro ha adempiuto all'onere su di lui gravante ex art. 2697 cc, dovendosi solo in questa ultima ipotesi ritenere riattivato l'originario termine. La sanzione disciplinare irrogata all'appellante era illegittima e quindi nulla o, quantomeno, annullabile. Inoltre, la sentenza era viziata per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie che il lavoratore, costituendosi in giudizio, aveva posto. Non ammettendole, il Tribunale aveva ulteriormente compromesso il diritto di difesa del lavoratore, la cui reale posizione sarebbe potuta emergere solo a seguito della formazione di adeguato compendio probatorio volto a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati (in particolare, l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., volto ad ottenere i dati comparativi sottesi alla sanzione).
Costituitasi, la società resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Affermava che il giudice non aveva violato il disposto dell'art. 420 c.p.c. poiché l'art. 127 c.p.c. consentiva al giudice di disporre la trattazione scritta e consentiva, altresì, a chi ne aveva interesse, di chiedere la trattazione orale così opponendosi a tale prerogativa riconosciuta dall'ordinamento in nome dell'efficienza processuale. 6
Affermava di aver rispettato il disposto dell'art. 2967 c.c. depositando, contestualmente all'iscrizione del giudizio, l'intero compendio probatorio posto a presidio della propria domanda e il giudice non aveva operato alcuna inversione dell'onere della prova. Anzi, era stato l'appellato a non soddisfare la previsione contenuta nel c. 2 del Pt_1 medesimo articolo, nella parte in cui aveva preteso di supplire alla carenza di prove a suo discarico “con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.”. Non vi era stata alcuna errata valutazione dei requisiti di specificità e tempestività della contestazione. Infatti, la violazione era stata commessa in data 24.10.2022 e la lettera di contestazione disciplinare era stata invece consegnata in data 02.11.2022, ovverosia solamente 10 giorni dopo, nei quali, peraltro, erano compresi due giorni di riposo (i.e., sabato 29 e domenica 30 ottobre) e una festività nazionale (i.e., 1°novembre). Tra l'altro, in ottemperanza ai princìpi che regolavano il procedimento disciplinare, questa aveva dovuto contemperare l'esigenza della tempestività con quella della specificità della contestazione. Pertanto, al fine di descrivere quanto più compiutamente i fatti contestati al lavoratore e dovendo, per tale ragione, avvalersi di statistiche comparative tra il ricorrente ed i colleghi, non era stato possibile contestare l'operato nell'immediatezza dell'accaduto, non incorrendo in alcuna violazione della previsione contenuta nell'art. 7, L. n. 300/70. L'iter logico argomentativo seguito dal Tribunale era corretto, il vizio di motivazione era meramente apparente, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 132 c.p.c. Negava la prospettava violazione dell'art. 33 del CCNL di categoria. Infatti, la contestazione era puntuale e specifica. In sede di audizione orale il lavoratore avrebbe soltanto preso visione della documentazione posta a supporto della contestazione stessa. Il termine di dieci giorni per irrogare la sanzione ivi previsto decorreva quindi dal 21.11.2022, poiché il periodo intercorso tra le giustificazioni scritte del Lavoratore e il suo definitivo rifiuto a integrarle in sede di audizione orale non avrebbe potuto in alcun modo recare un pregiudizio al potere datoriale di esercitare il proprio potere disciplinare. In tal senso, si creerebbe un meccanismo perverso capace di distorcere, in maniera del tutto fraudolenta, l'istituto dell'audizione orale, preposta a tutela del lavoratore stesso, al fine ottenere invece l'impunità per gli illeciti disciplinari commessi. Con riguardo all'omessa pronuncia sui mezzi istruttori, evidenziava come il giudice, nell'esercizio del suo potere, aveva ritenuto la causa già sufficientemente istruita sotto il profilo documentale, non dovendo respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzati dalle parti. La motivazione non era contraddittoria, nella parte in cui il giudice, pur avendo rigettato i mezzi istruttori, aveva ritenuto generiche e non provate le eccezioni sollevate dal lavoratore resistente. Per tutte queste ragioni, la domanda non poteva trovare accoglimento.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In applicazione del principio della cd. ragione più liquida, corollario dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la cognizione devoluta a questa Corte viene esercitata approfondendo delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, con la conseguenza che devono essere assorbite tutte le altre eccezioni e questioni non direttamente trattate. L'appellante ha, fra l'altro, lamentato di non aver potuto conoscere le reali motivazioni poste alla base della sanzione disciplinare subita per non avere la ai prodotto Parte_2 7
la documentazione presuntivamente posta alla base della irrogazione della suddetta sanzione. Osserva la Corte che la condotta posta a base della contestazione è la seguente: “in data 24 ottobre 2022, Lei era di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA. Risulta che, durante il predetto turno, Lei manteneva una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai Suoi colleghi che lavoravano nelle medesime condizioni operative, inferiori quindi di oltre il 39%. Da qui la contestazione di violazione dell'obbligo di collaborazione e di diligenza, violazione che la società datoriale ha desunto dal raffronto delle prestazioni: 2,7 moves orarie del resistente/appellante contro la media di circa 4,45 resa dai colleghi asseritamente nelle medesime condizioni operative, sì che la prestazione del era inferiore di oltre Pt_1 il 39%. Il lavoratore, già all'atto della presentazione delle giustificazioni scritte datate 11.11.2022, aveva contestato le censure mosse dalla società datrice di lavoro e, stante la presenza di sistemi di monitoraggio aziendale in grado di verificare la sussistenza delle violazioni a suo carico, aveva chiesto che gli venisse consegnata, propedeuticamente alla Contr richiesta audizione orale, la documentazione attestante l'inadempimento lamentato da Quest'ultima non ha fornito tale documentazione al lavoratore, sostenendo che avrebbe potuto solamente visionarla all'atto dell'audizione orale, alla quale il non si Pt_1 era presentato. Parimenti, convocata per la composizione del collegio di Conciliazione ed Arbitrato, in Contr ragione dell'istanza presentata dal lavoratore, la ha ritenuto di adire le vie legali, non partecipando alla procedura conciliativa. Nel depositare il ricorso al giudice del lavoro, la società ha ripercorso l'iter che aveva condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare, descrivendo i fatti posti a fondamento del provvedimento senza, tuttavia, allegare la documentazione comprovante né la scarsa performance resa dal né le migliori performances rese da lavoratori che operavano Pt_1 in condizioni analoghe. Tale onere probatorio, come correttamente osservato dall'appellante e diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, gravava sulla società Controparte_1
la quale aveva agito in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di legittimità della
[...] sanzione disciplinare irrogata. Poiché l'addebito di violazione dell'obbligo di collaborazione e dell'obbligo di diligenza si basava sulla prestazione del asseritamente inferiore di oltre il 39% rispetto a Pt_1 Contr quella dei colleghi, gravava sulla l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, vale a dire la prestazione insufficiente. Ciò perché, a fronte della contestazione del lavoratore resistente, l'onere probatorio gravava sulla società che era ricorrente ed aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento della correttezza e legittimità della sanzione. Inoltre, il principio generale ex art. 2697 c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”), in ragione dei diritti e degli interessi coinvolti, trova una particolare specificazione nella materia lavoristica ed è consolidato il principio secondo cui l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 L. 15/7/66 n. 604 e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità (Cass. 17/8/2002 n. 11153). In ragione di tale circostanza, a fronte della condotta del lavoratore che asseritamente viola il sinallagma contrattuale ed i principi di buona fede e diligenza professionale, il datore di lavoro che agisca in giudizio per sostenere la legittimità della propria condotta sanzionatoria non potrà limitarsi ad allegare 8
l'inadempimento del lavoratore, ma dovrà fornire prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda. La società - pur avendo posto a fondamento della domanda la circostanza di aver rilevato che in data 24 ottobre 2022, il di turno dalle ore 00:45 alle ore 7:00, quale Pt_1 conducente del mezzo Straddle Carrier n. 195, assegnato alle gru di banchina operanti su motonave MSC SHREYA, aveva mantenuto una media operativa di circa 2,7 moves orarie, contro la media di circa 4,45 mantenuta dai colleghi che lavoravano nelle medesime condizioni, ha omesso di produrre tutta la documentazione da cui era stato mutuato l'assunto rassegnato, vale a dire le performances quantitativamente differenti. Si tratta di documenti in possesso della società e sui quali la stessa ha fondato la contestazione disciplinare, sì che l'onere probatorio sulla stessa gravante implicava il deposito agli atti del giudizio dei dati comparativi rilevati, in quanto proprio su di essi è stato fondato l'addebito e la sanzione, la cui declaratoria di legittimità è stata chiesta dalla società datoriale. Nella documentazione depositata in atti, invece, non vi è traccia di tale compendio documentale già richiesto dal lavoratore e, come da questi lamentato, non è resa possibile la cognizione dei dati posti a base della rilevazione, del sistema di calcolo adottato, dei Contr parametri di riferimento;
dei colleghi di lavoro ai quali aveva comparato la prestazione (ossia a quelli della “stessa mano di lavoro”, a quelli delle “altre mani di lavoro” impegnate nello stesso turno, a quelli dei “diversi turni” o più in generale a “agli addetti alla movimentazione”). Tale accertamento avrebbe potuto essere condotto solo ed esclusivamente su base Contr documentale, cioè, esaminando i documenti in possesso di e da questa mai prodotti in giudizio. Né all'uopo avrebbe potuto essere adeguata e sufficiente la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, la quale ha domandato (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) “prova diretta sulle circostanze in fatto di cui al presente atto (da 1 a 22), da intendersi in questa sede integralmente trascritte depurate da eventuali valutazioni e precedute da
“Vero che”. Non solo una tale prova è generica, ma soprattutto essa non offre alcun elemento dimostrativo dei dati rilevanti sopra indicati che, risultanti dalla documentazione in possesso Contr di non sono mai stati offerti al giudizio e sottoposti al contraddittorio delle parti. Tale vulnus impone l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, poiché l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e da questi non assolto impedisce di poter accertare il comportamento ascritto al lavoratore, di poterne valutare l'incidenza a termini di corretto e diligente adempimento della prestazione ed impedisce di poter affermare, come chiesto dalla società ricorrente ed affermato dal Tribunale, accertare e dichiarare la legittimità della sanzione adottata dalla società. Pertanto, deve esser dichiarato che la sanzione irrogata a in data Parte_1 23 novembre 2022 è illegittima e deve essere annullata. Contr La riforma della sentenza e la soccombenza della impone che questa sia condannata al pagamento, in favore del difensore distrattario del resistente/appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 641,00, oltre accessori come per legge, e per questo giudizio di appello in complessivi € 673,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 532/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 09.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 9
1. In accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da e annulla la sanzione Controparte_1 disciplinare irrogata con provvedimento del 23.22.2022 a . Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 difensore distrattario del resistente/appellante, delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il giudizio innanzi al Tribunale, in complessivi € 641,00, oltre accessori come per legge, e per questo giudizio di appello in complessivi € 673,00 per onorari, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti