Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 438
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità atto di pignoramento per mancata notifica o nullità notifica cartelle prodromiche

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi e dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/1993. Non sono state indicate le cartelle presupposte né i vizi delle notifiche. Inoltre, le intimazioni di pagamento richiamate nell'atto di pignoramento non sono state contestate né impugnate dal ricorrente, rendendo i crediti irretrattabili e non prescritti.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che, non essendo state impugnate le intimazioni di pagamento, i crediti dell'agente della riscossione sono irretrattabili e non prescritti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 438
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 438
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo