CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO EN, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6105/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29584202500005580001 RI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7777/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate NE, propone ricorso avverso Atto di Pignoramento presso terzi n.
29584202500005580001, notificato in data 27/6/2025, della somma complessiva di € 76.953.00, con riguardo alle cartelle di pagamento di natura tributaria.
Parte ricorrente eccepisce nullita' dell'atto di pignoramento per mancata notifica e/o nullità della notifica delle cartelle prodromiche – violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/1973.
Deduce ancora la prescrizione e la decadenza.
Costituita ADER che conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi e dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/1993.
Infatti, posto che, come da giurisprudenza consolidata, il ricorso avverso gli atti dell'esecuzione forzata
(quale è il pignoramento presso terzi impugnato) è ammissibile a condizione che si contesti la mancata notifica degli atti presupposti e non per contestare i vizi propri dell'atto, la Corte osserva che non sono state indicate le cartelle presupposte rientranti nella giurisdizione di questa Corte, asseritamente non notificate, al fine di radicare la giurisdizione di questa Corte ed evitare una pronuncia viziata da difetto di giurisdizione.
In proposito questa Corte deve anche rilevare la genericità e indeterminatezza dei motivi di ricorso, laddove la parte lamenta la mancata notifica oltre che la nullità delle notifiche senza indicare da quali vizi sarebbero viziate le notifiche.
Comunque nel merito il ricorso è anche infondato.
Va detto che, sebbene ADE NE si sia costituita solo in data 25/11/2025 vale a dire oltre il termine ultimo previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, come osservato con memoria aggiunta, questa Corte può apprezzare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente prescindendo dalla produzione documentale di ADE NE, allo stato inutilizzabile. Infatti nell'atto di pignoramento sono indicate le date di notifica di ben tre intimazioni di pagamento in dettaglio:
29/10/2024 n. 29520249015662169000
30/01/2025 n. 29520249004696661000
12/03/2025 n.29520239008906447000
Riguardo alle suddette intimazioni, il ricorrente non nega di averle ricevute (infatti nel ricorso si lamenta l'omessa o invalida notifica solo delle cartelle di pagamento) né afferma di averle impugnate, con la conseguenza che questa Corte deve valutare che le stesse sono state correttamente notificate nelle date indicate e non sono state impugnate.
La conseguenza che si deve trarre è che i crediti dell'agente della riscossione sono irretrattabili e non sono prescritti atteso il tempo di notifica delle intimazioni di pagamento che riguardano le cartelle insolute.
Le intimazioni richiamate nell'atto di pignoramento sono previste dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.
L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 dpr 602 integra un atto obbligatoriamente impugnabile secondo la giurisprudenza ormai affermata.
Di recente Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025 di cui si riportano gli spunti motivazionali salienti:
… in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
… Con riferimento all' intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata -questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n.
22108 del 2024 cit.).
… l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1 ,lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni
Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19 , comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese vanno distratte in favore del difensore di ADE NE, avv. Difensore_2, che ne aveva fatto richiesta nelle proprie controdeduzioni, provvedendo così a correggere d'ufficio il dispositivo depositato fuori udienza, in cui per mero errore materiale non si era provveduto sulla richiesta di distrazione (in termini v. CGT di secondo grado per la Sardegna, sent. n. 234 dell'11 febbraio 2025)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Messina 9/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
CEFALO EN, TO
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6105/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CRED. TER n. 29584202500005580001 RI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7777/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate NE, propone ricorso avverso Atto di Pignoramento presso terzi n.
29584202500005580001, notificato in data 27/6/2025, della somma complessiva di € 76.953.00, con riguardo alle cartelle di pagamento di natura tributaria.
Parte ricorrente eccepisce nullita' dell'atto di pignoramento per mancata notifica e/o nullità della notifica delle cartelle prodromiche – violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/1973.
Deduce ancora la prescrizione e la decadenza.
Costituita ADER che conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi e dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/1993.
Infatti, posto che, come da giurisprudenza consolidata, il ricorso avverso gli atti dell'esecuzione forzata
(quale è il pignoramento presso terzi impugnato) è ammissibile a condizione che si contesti la mancata notifica degli atti presupposti e non per contestare i vizi propri dell'atto, la Corte osserva che non sono state indicate le cartelle presupposte rientranti nella giurisdizione di questa Corte, asseritamente non notificate, al fine di radicare la giurisdizione di questa Corte ed evitare una pronuncia viziata da difetto di giurisdizione.
In proposito questa Corte deve anche rilevare la genericità e indeterminatezza dei motivi di ricorso, laddove la parte lamenta la mancata notifica oltre che la nullità delle notifiche senza indicare da quali vizi sarebbero viziate le notifiche.
Comunque nel merito il ricorso è anche infondato.
Va detto che, sebbene ADE NE si sia costituita solo in data 25/11/2025 vale a dire oltre il termine ultimo previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, come osservato con memoria aggiunta, questa Corte può apprezzare l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente prescindendo dalla produzione documentale di ADE NE, allo stato inutilizzabile. Infatti nell'atto di pignoramento sono indicate le date di notifica di ben tre intimazioni di pagamento in dettaglio:
29/10/2024 n. 29520249015662169000
30/01/2025 n. 29520249004696661000
12/03/2025 n.29520239008906447000
Riguardo alle suddette intimazioni, il ricorrente non nega di averle ricevute (infatti nel ricorso si lamenta l'omessa o invalida notifica solo delle cartelle di pagamento) né afferma di averle impugnate, con la conseguenza che questa Corte deve valutare che le stesse sono state correttamente notificate nelle date indicate e non sono state impugnate.
La conseguenza che si deve trarre è che i crediti dell'agente della riscossione sono irretrattabili e non sono prescritti atteso il tempo di notifica delle intimazioni di pagamento che riguardano le cartelle insolute.
Le intimazioni richiamate nell'atto di pignoramento sono previste dall'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 secondo il quale “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.
L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 dpr 602 integra un atto obbligatoriamente impugnabile secondo la giurisprudenza ormai affermata.
Di recente Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025 di cui si riportano gli spunti motivazionali salienti:
… in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
… Con riferimento all' intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata -questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n.
22108 del 2024 cit.).
… l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1 ,lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni
Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19 , comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese vanno distratte in favore del difensore di ADE NE, avv. Difensore_2, che ne aveva fatto richiesta nelle proprie controdeduzioni, provvedendo così a correggere d'ufficio il dispositivo depositato fuori udienza, in cui per mero errore materiale non si era provveduto sulla richiesta di distrazione (in termini v. CGT di secondo grado per la Sardegna, sent. n. 234 dell'11 febbraio 2025)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Messina 9/12/2025