Articolo 28 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
2 luglio 2009
Art. 28. (Disponibilita' dei crediti degli iscritti)

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili. ((7))
L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non puo' essere superiore al quinto.
Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all' articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , e' estinto.

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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 - 26 giugno 2009, n. 183 (in G.U. 1/07/2009, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo ", nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte."
Entrata in vigore il 2 luglio 2009
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