CA
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 909/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 909 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Parte_1 C.F._1
AR MU, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Uggiano la Chiesa (LE), alla via
Isonzo n. 10/A, giusta procura alle liti in atti;
-APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_2
Vergine, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Liborio Romano n. 51, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
- APPELLATA - All'udienza del 14.5.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 17 ottobre 2019, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo la restituzione della somma di euro 12.294,70 Controparte_1
quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltre interessi, assumendo che la banca avesse indebitamente incassato, per anni, i canoni di locazione che la società Wind Tre S.p.A. continuava a bonificare sul proprio conto corrente estinto in data 29 marzo 2010.
Segnatamente parte attrice chiedeva di: “a) accertare la natura indebita dei pagamenti incassati dalla
banca di cui in narrativa e, per l'effetto, b) condannare la alla Controparte_1
restituzione in favore dell'attrice della somma di €.12.294,70, oltre interessi legali a decorrere dalla
data dell'incasso, ai sensi dell'art. 2033, 2° periodo, prima parte c.c. – ovvero di diversa e pertinente
causale di legge – o, in subordine, dalla data della domanda formulata con nota di messa in mora
del 22.10.2018. c) In ipotesi di resistenza, condannare la stessa banca convenuta, ai sensi dell'art.
96 cpc, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, liquidandoli in via equitativa in
misura pari a €.5.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. D) Condannare la
convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio liquidandole in conformità al D.M.
n.55/2014.”
Con comparsa depositata il 28.1.2020, si costituiva la Controparte_1
contestando integralmente la pretesa attorea e deducendo di essere titolare di un
[...]
proprio credito residuo di euro 5.445,88 oltre interessi, dichiarato all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 1335/2010 promossa innanzi al Tribunale di Lecce per il recupero del credito originario di euro 82.638,21 derivante da un mutuo ipotecario insoluto. Chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte e, in subordine,
il riconoscimento del proprio credito in compensazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 5 marzo 2020, il Tribunale condannava la banca al pagamento della somma non contestata di euro 6.848,82, oltre interessi legali, somma che la convenuta provvedeva a versare in corso di causa.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale, veniva decisa con la sentenza n.
2826/2022, con cui il Tribunale di Lecce: “1) In parziale accoglimento della domanda attorea
dichiarava la natura indebita dei pagamenti incassati dalla convenuta per la somma di € CP_1
6.848,82 oltre interessi legali dalla data di incasso al soddisfo;
dando atto del pagamento effettuato
dalla banca convenuta per l'importo complessivo di € 7.322,96 in esecuzione dell'ordinanza del
5/03/2020; 2) in accoglimento della domanda di parte convenuta dichiarava che parte convenuta era
rimasta creditrice del residuo importo di € 5.675,15 che era legittimata a trattenere. Condannava
parte attrice a corrispondere a parte convenuta gli interessi legali decorrenti dalla domanda al
soddisfo; 3) Dichiarava interamente compensate spese e competenze di lite tra le parti”.
Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, interponeva appello cui Parte_1
si opponeva la , in persona del l.r.p.t., chiedendone Controparte_1
il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza collegiale del 14/5/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la condanna della al pagamento della sola somma di euro 6.848,82, CP_1 oltre interessi legali dalla data di incasso al soddisfo, anziché dell'intera somma richiesta di euro
12.294,70, oltre interessi legali.
Segnatamente, l'appellante sostiene che il credito di euro 5.675,15 riconosciuto in favore della
[...]
- maturato all'esito di una procedura esecutiva promossa Controparte_1
dalla stessa per il recupero delle rate insolute di un mutuo fondiario stipulato in data 16 marzo 2006
e risolto il 3 marzo 2010 per inadempimento - non poteva essere accertato né posto in compensazione,
non risultando formulata alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'istituto di credito nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo non è fondato.
La censura con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto alla CP_1
un credito residuo di euro 5.675,15, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non coglie nel segno.
Ed invero, il primo Giudice, in accoglimento della eccezione di compensazione opposta dalla banca a fronte della richiesta di restituzione dell'intero importo - asseritamente trattenuto indebitamente dall'istituto di credito - ha accerta l'esistenza di una residua situazione debitoria della attrice verso la risultante per tabulas sulla base della documentazione prodotta in atti. CP_1
È pacifico, in quanto documentalmente comprovato, che la Controparte_1
, all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 1335/2010 - promossa nei confronti
[...]
della per il recupero del credito ipotecario di complessivi euro 82.638,21 - sia stata soddisfatta Pt_1
parzialmente, rimanendo creditrice del residuo importo di euro 5.675,15.
Tale dato emerge dal progetto di distribuzione del 16 novembre 2016 (All.to al fascicolo di primo grado di parte appellante), approvato dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 18 gennaio
2017, dal quale risulta che all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili staggiti in danno della debitrice, sia residuato in capo all'istituto bancario un credito chirografario di euro 5.675,15, così composto: – € 5.445,88 a titolo di differenza tra interessi convenzionali e legali maturati dal 19 marzo 2011 al
1° dicembre 2016;
– € 229,27 per interessi di mora convenzionali dal 2 luglio 2016 all'1dicembre 2016, oltre interessi successivi.
Come precisato dallo stesso professionista delegato nella relazione allegata al piano, il residuo credito chirografario non ha trovato capienza nel ricavato della vendita, rimanendo insoddisfatto.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, non implica di per sé l'integrale pagamento del credito, ma solo la conclusione delle operazioni distributive;
in difetto di prova, da parte dell'appellante, dell'avvenuto pagamento del predetto importo - successivamente all'approvazione del piano di distribuzione - deve pertanto ritenersi che il credito della banca (certo e liquido), per capitale ed interessi, sia rimasto insoddisfatto e, dunque, esigibile.
Ne consegue che la sentenza di primo grado accertato il controcredito residuo della banca, ha quantificato l'importo dell'indebito oggettivo effettivamente dovuto all'attrice, al netto del credito vantato dalla banca.
In partica il primo giudice, accertata l'indebita percezione, da parte della banca, dell'importo di euro
12.294,70, di spettanza dell'attrice - ha condannato l'istituto di credito alla restituzione della minor somma di euro 6.848,82 oltre interessi, al netto della somma di euro 5.675,15, maggiorata degli interessi, corrispondente al saldo del residuo credito vantato.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la al pagamento degli interessi legali sul credito residuo riconosciuto Pt_1
in favore della sostenendo che tale statuizione sarebbe priva di motivazione e comunque CP_1
illegittima, in quanto l'istituto di credito non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso.
4. Il motivo non è fondato. La previsione degli interessi legali sulla somma di spettanza della banca non implica una condanna autonoma, pronunciata in assenza di domanda, bensì costituisce una mera voce accessoria rispetto ad un credito accertato, secondo il principio generale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.
La decisione del Tribunale, pertanto, non ha travalicato i limiti del petitum, ma si è limitata – per quanto innanzi detto – a riconoscere un credito certo ed esigibile, per sorte capitale ed interessi legali,
rimasto insoddisfatto successivamente all'approvazione del piano di distribuzione.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, pur a fronte di una condotta, a suo dire, contraria a buona fede da parte dell'istituto di credito, che avrebbe trattenuto somme non dovute per diversi anni, restituendole solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza del Tribunale del
5 marzo 2020.
Deduce, pertanto, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre le spese a carico della CP_1
quantomeno in misura prevalente, non potendosi ravvisare una effettiva reciproca soccombenza.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato la compensazione integrale sul rilievo della reciproca soccombenza, avendo l'attrice ottenuto il riconoscimento dell'indebito soltanto per una parte della somma domandata.
Tuttavia, deve osservarsi che la condotta dell'istituto di credito, così come emergente dagli atti, non può dirsi pienamente conforme ai canoni di diligenza e correttezza professionale che devono improntare l'attività bancaria.
È, infatti, pacifico che la , per un arco temporale di Controparte_1
circa sei anni, abbia ricevuto e trattenuto accrediti periodici provenienti da terzi (in particolare dalla società Wind Tre S.p.A.) su un conto corrente già estinto da tempo, senza darne tempestiva comunicazione né al titolare del conto, né al soggetto ordinante, e nondimeno senza attivarsi per la restituzione dei bonifici erroneamente ricevuti.
Tale condotta, ancorché non sorretta da dolo o mala fede, denota negligenza nella gestione del rapporto e scarsa attenzione agli obblighi informativi che incombono sull'istituto bancario, ed ha costituito causa diretta dell'instaurazione del presente giudizio, promosso dall'attrice al fine di ottenere la restituzione delle somme ex adverso indebitamente percepite.
Sul rilievo per cui il comportamento della banca ha determinato il contenzioso de quo, ritiene il
Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, di limitare la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, ponendo la restante parte – da liquidarsi come in dispositivo – a carico della . Controparte_1
7. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., assumendo, viceversa, che ne ricorressero i presupposti, stante l'illegittimità dell'operato della consistito nell'aver trattenuto CP_1
somme indebitamente trattenute (su un conto transitorio) nonostante il conto corrente dell'appellante fosse stato estinto.
8. Il motivo non merita accoglimento.
Ed invero, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di un comportamento consapevolmente scorretto o gravemente negligente della parte soccombente, tale da evidenziare un uso distorto dello strumento processuale.
Nel caso di specie, pur potendosi censurare la condotta non diligente dell'istituto di credito nella gestione delle somme bonificate su conto estinto – già valutata ai fini della parziale compensazione delle spese – non risulta provato che la abbia resistito in giudizio con temerarietà processuale. CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che l'istituto di credito ha adempiuto tempestivamente all'ordinanza emessa dal Tribunale, restituendo in corso di causa la parte non contestata delle somme;
ha, altresì, partecipato al procedimento di mediazione ed ha impostato la propria difesa su un titolo creditorio effettivamente esistente, risultante dal progetto di distribuzione approvato dal Giudice
dell'Esecuzione.
Tali elementi escludono che la resistenza in giudizio possa qualificarsi come arbitraria o strumentale,
difettando il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per lite temeraria, deve essere confermata, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c.
9. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellante al pagamento della metà delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/22
applicabile ratione temporis. Compensa tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 10.11.2022, da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Lecce n. 2826/2022 del 12/10/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore di del 50% delle spese del primo grado di giudizio, che – compensate per Parte_1
la restante parte – liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.737,00 , di cui euro 237,00 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Umberto AR MU, dichiaratosi antistatario.
2) condanna, altresì, alla rifusione, in favore di Controparte_1
del 50% delle spese del presente gravame che- compensate per la restante parte Parte_1
– liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.355,00, di cui euro 335,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Umberto AR MU, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il
13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 909 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Parte_1 C.F._1
AR MU, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Uggiano la Chiesa (LE), alla via
Isonzo n. 10/A, giusta procura alle liti in atti;
-APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_2
Vergine, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via Liborio Romano n. 51, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
- APPELLATA - All'udienza del 14.5.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 17 ottobre 2019, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo la restituzione della somma di euro 12.294,70 Controparte_1
quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltre interessi, assumendo che la banca avesse indebitamente incassato, per anni, i canoni di locazione che la società Wind Tre S.p.A. continuava a bonificare sul proprio conto corrente estinto in data 29 marzo 2010.
Segnatamente parte attrice chiedeva di: “a) accertare la natura indebita dei pagamenti incassati dalla
banca di cui in narrativa e, per l'effetto, b) condannare la alla Controparte_1
restituzione in favore dell'attrice della somma di €.12.294,70, oltre interessi legali a decorrere dalla
data dell'incasso, ai sensi dell'art. 2033, 2° periodo, prima parte c.c. – ovvero di diversa e pertinente
causale di legge – o, in subordine, dalla data della domanda formulata con nota di messa in mora
del 22.10.2018. c) In ipotesi di resistenza, condannare la stessa banca convenuta, ai sensi dell'art.
96 cpc, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, liquidandoli in via equitativa in
misura pari a €.5.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. D) Condannare la
convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio liquidandole in conformità al D.M.
n.55/2014.”
Con comparsa depositata il 28.1.2020, si costituiva la Controparte_1
contestando integralmente la pretesa attorea e deducendo di essere titolare di un
[...]
proprio credito residuo di euro 5.445,88 oltre interessi, dichiarato all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 1335/2010 promossa innanzi al Tribunale di Lecce per il recupero del credito originario di euro 82.638,21 derivante da un mutuo ipotecario insoluto. Chiedeva, pertanto, in via principale, il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte e, in subordine,
il riconoscimento del proprio credito in compensazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 5 marzo 2020, il Tribunale condannava la banca al pagamento della somma non contestata di euro 6.848,82, oltre interessi legali, somma che la convenuta provvedeva a versare in corso di causa.
La causa, istruita mediante la sola produzione documentale, veniva decisa con la sentenza n.
2826/2022, con cui il Tribunale di Lecce: “1) In parziale accoglimento della domanda attorea
dichiarava la natura indebita dei pagamenti incassati dalla convenuta per la somma di € CP_1
6.848,82 oltre interessi legali dalla data di incasso al soddisfo;
dando atto del pagamento effettuato
dalla banca convenuta per l'importo complessivo di € 7.322,96 in esecuzione dell'ordinanza del
5/03/2020; 2) in accoglimento della domanda di parte convenuta dichiarava che parte convenuta era
rimasta creditrice del residuo importo di € 5.675,15 che era legittimata a trattenere. Condannava
parte attrice a corrispondere a parte convenuta gli interessi legali decorrenti dalla domanda al
soddisfo; 3) Dichiarava interamente compensate spese e competenze di lite tra le parti”.
Avverso detta pronuncia, con atto ritualmente notificato, interponeva appello cui Parte_1
si opponeva la , in persona del l.r.p.t., chiedendone Controparte_1
il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza collegiale del 14/5/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la condanna della al pagamento della sola somma di euro 6.848,82, CP_1 oltre interessi legali dalla data di incasso al soddisfo, anziché dell'intera somma richiesta di euro
12.294,70, oltre interessi legali.
Segnatamente, l'appellante sostiene che il credito di euro 5.675,15 riconosciuto in favore della
[...]
- maturato all'esito di una procedura esecutiva promossa Controparte_1
dalla stessa per il recupero delle rate insolute di un mutuo fondiario stipulato in data 16 marzo 2006
e risolto il 3 marzo 2010 per inadempimento - non poteva essere accertato né posto in compensazione,
non risultando formulata alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'istituto di credito nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo non è fondato.
La censura con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente riconosciuto alla CP_1
un credito residuo di euro 5.675,15, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non coglie nel segno.
Ed invero, il primo Giudice, in accoglimento della eccezione di compensazione opposta dalla banca a fronte della richiesta di restituzione dell'intero importo - asseritamente trattenuto indebitamente dall'istituto di credito - ha accerta l'esistenza di una residua situazione debitoria della attrice verso la risultante per tabulas sulla base della documentazione prodotta in atti. CP_1
È pacifico, in quanto documentalmente comprovato, che la Controparte_1
, all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 1335/2010 - promossa nei confronti
[...]
della per il recupero del credito ipotecario di complessivi euro 82.638,21 - sia stata soddisfatta Pt_1
parzialmente, rimanendo creditrice del residuo importo di euro 5.675,15.
Tale dato emerge dal progetto di distribuzione del 16 novembre 2016 (All.to al fascicolo di primo grado di parte appellante), approvato dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 18 gennaio
2017, dal quale risulta che all'esito della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili staggiti in danno della debitrice, sia residuato in capo all'istituto bancario un credito chirografario di euro 5.675,15, così composto: – € 5.445,88 a titolo di differenza tra interessi convenzionali e legali maturati dal 19 marzo 2011 al
1° dicembre 2016;
– € 229,27 per interessi di mora convenzionali dal 2 luglio 2016 all'1dicembre 2016, oltre interessi successivi.
Come precisato dallo stesso professionista delegato nella relazione allegata al piano, il residuo credito chirografario non ha trovato capienza nel ricavato della vendita, rimanendo insoddisfatto.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva, non implica di per sé l'integrale pagamento del credito, ma solo la conclusione delle operazioni distributive;
in difetto di prova, da parte dell'appellante, dell'avvenuto pagamento del predetto importo - successivamente all'approvazione del piano di distribuzione - deve pertanto ritenersi che il credito della banca (certo e liquido), per capitale ed interessi, sia rimasto insoddisfatto e, dunque, esigibile.
Ne consegue che la sentenza di primo grado accertato il controcredito residuo della banca, ha quantificato l'importo dell'indebito oggettivo effettivamente dovuto all'attrice, al netto del credito vantato dalla banca.
In partica il primo giudice, accertata l'indebita percezione, da parte della banca, dell'importo di euro
12.294,70, di spettanza dell'attrice - ha condannato l'istituto di credito alla restituzione della minor somma di euro 6.848,82 oltre interessi, al netto della somma di euro 5.675,15, maggiorata degli interessi, corrispondente al saldo del residuo credito vantato.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la al pagamento degli interessi legali sul credito residuo riconosciuto Pt_1
in favore della sostenendo che tale statuizione sarebbe priva di motivazione e comunque CP_1
illegittima, in quanto l'istituto di credito non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso.
4. Il motivo non è fondato. La previsione degli interessi legali sulla somma di spettanza della banca non implica una condanna autonoma, pronunciata in assenza di domanda, bensì costituisce una mera voce accessoria rispetto ad un credito accertato, secondo il principio generale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.
La decisione del Tribunale, pertanto, non ha travalicato i limiti del petitum, ma si è limitata – per quanto innanzi detto – a riconoscere un credito certo ed esigibile, per sorte capitale ed interessi legali,
rimasto insoddisfatto successivamente all'approvazione del piano di distribuzione.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, pur a fronte di una condotta, a suo dire, contraria a buona fede da parte dell'istituto di credito, che avrebbe trattenuto somme non dovute per diversi anni, restituendole solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza del Tribunale del
5 marzo 2020.
Deduce, pertanto, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre le spese a carico della CP_1
quantomeno in misura prevalente, non potendosi ravvisare una effettiva reciproca soccombenza.
6. Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato la compensazione integrale sul rilievo della reciproca soccombenza, avendo l'attrice ottenuto il riconoscimento dell'indebito soltanto per una parte della somma domandata.
Tuttavia, deve osservarsi che la condotta dell'istituto di credito, così come emergente dagli atti, non può dirsi pienamente conforme ai canoni di diligenza e correttezza professionale che devono improntare l'attività bancaria.
È, infatti, pacifico che la , per un arco temporale di Controparte_1
circa sei anni, abbia ricevuto e trattenuto accrediti periodici provenienti da terzi (in particolare dalla società Wind Tre S.p.A.) su un conto corrente già estinto da tempo, senza darne tempestiva comunicazione né al titolare del conto, né al soggetto ordinante, e nondimeno senza attivarsi per la restituzione dei bonifici erroneamente ricevuti.
Tale condotta, ancorché non sorretta da dolo o mala fede, denota negligenza nella gestione del rapporto e scarsa attenzione agli obblighi informativi che incombono sull'istituto bancario, ed ha costituito causa diretta dell'instaurazione del presente giudizio, promosso dall'attrice al fine di ottenere la restituzione delle somme ex adverso indebitamente percepite.
Sul rilievo per cui il comportamento della banca ha determinato il contenzioso de quo, ritiene il
Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, di limitare la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, ponendo la restante parte – da liquidarsi come in dispositivo – a carico della . Controparte_1
7. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., assumendo, viceversa, che ne ricorressero i presupposti, stante l'illegittimità dell'operato della consistito nell'aver trattenuto CP_1
somme indebitamente trattenute (su un conto transitorio) nonostante il conto corrente dell'appellante fosse stato estinto.
8. Il motivo non merita accoglimento.
Ed invero, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di un comportamento consapevolmente scorretto o gravemente negligente della parte soccombente, tale da evidenziare un uso distorto dello strumento processuale.
Nel caso di specie, pur potendosi censurare la condotta non diligente dell'istituto di credito nella gestione delle somme bonificate su conto estinto – già valutata ai fini della parziale compensazione delle spese – non risulta provato che la abbia resistito in giudizio con temerarietà processuale. CP_1
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che l'istituto di credito ha adempiuto tempestivamente all'ordinanza emessa dal Tribunale, restituendo in corso di causa la parte non contestata delle somme;
ha, altresì, partecipato al procedimento di mediazione ed ha impostato la propria difesa su un titolo creditorio effettivamente esistente, risultante dal progetto di distribuzione approvato dal Giudice
dell'Esecuzione.
Tali elementi escludono che la resistenza in giudizio possa qualificarsi come arbitraria o strumentale,
difettando il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
Ne consegue che la decisione di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per lite temeraria, deve essere confermata, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c.
9. All'esito del presente giudizio consegue la condanna dell'appellante al pagamento della metà delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.147/22
applicabile ratione temporis. Compensa tra le parti la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 10.11.2022, da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Lecce n. 2826/2022 del 12/10/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore di del 50% delle spese del primo grado di giudizio, che – compensate per Parte_1
la restante parte – liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.737,00 , di cui euro 237,00 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Umberto AR MU, dichiaratosi antistatario.
2) condanna, altresì, alla rifusione, in favore di Controparte_1
del 50% delle spese del presente gravame che- compensate per la restante parte Parte_1
– liquida, per l'intero, in complessivi euro 2.355,00, di cui euro 335,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Umberto AR MU, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il
13 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca