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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2408 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ezio Bonanni e dall'avv. Carlotta Di Giuseppe e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: benefici contributivi da esposizione ad amianto definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' spiegando di avere svolto attività di lavoro, mediamente CP_1 per 8 ore/g, presso il sito (oggi) della di Palermo, Via Adria, n. 4, CP_2 allegando di essere stati “esposti a fibre e polveri di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per un periodo ultradecennale” (in specie, il e dal 02.03.1987 Pt_1 all'11.02.1999, e il dal 18.04.1988 all'11.02.1999). Parte_2
Hanno quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto “alla rivalutazione dei singoli periodi di esposizione ad amianto, di cui al capo I della premessa, con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 8, l. 257/92, ed ex art. 47, comma 6 bis, l. 326/2003 e art. 3, comma 132, l. 350/2003, e in subordine con il coefficiente 1,25, e così con relativo diritto per ciascuno, alla ricostituzione della prestazione contributiva, con l'accesso anticipato al prepensionamento e alla maggiorazione pensionistica e, se nelle more in pensione, comunque alla ricostituzione della pensione con relativa maggiorazione per effetto dei benefici, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92”, oltre accessori, con conseguente condanna dell' CP_1
Si è costituito in giudizio l' eccependo la prescrizione del diritto, o comunque (in CP_1 alternativa) la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 47 d.l. 269/2003.
1 Sul contraddittorio così instaurato, la causa viene definita con la presente decisione.
MOTIVAZIONE L'art. 13 co. 8° della legge 257/92 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano reso, per almeno 10 anni, la propria prestazione esponendosi a fibre di amianto, che “l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall è CP_3 moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5” (art.13 comma 8 cit., nella versione originaria) . La giurisprudenza ha affrontato più volte la materia specificando che, nei giudizi relativi al riconoscimento del beneficio di cui sopra, la legittimazione passiva compete unicamente all' (cfr. Cass. n.8859/01). CP_1
L'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ha poi ridotto a 1,25 il suddetto coefficiente stabilendo, inoltre, con decorrenza dal 1 ottobre 2003, che il moltiplicatore operi con riferimento alla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche ma non con riguardo al diritto di accesso alle stesse. In base alla normativa del 2003 i benefici così ridotti sono concessi solo ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, siano stati esposti ad amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, salvo accertamento di malattia professionale da amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione sono accertati e certificati dall' ; in CP_3 base a quanto affermato dal citato art. 47 D.l. 269/03, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza all' stesso entro 180 giorni dalla data di CP_3 pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione della normativa in questione (convertita in legge n. 326 del 24.11.03). Tale termine, ai sensi del Decreto Ministeriale del 27.10.2004, è fissato al 15 giugno 2005.
Ciò detto, nessuno dei ricorrenti ha depositato documentazione tesa a dimostrare l'ottemperanza all'onere di cui alla citata disposizione. Il G.L. ha quindi disposto (stante anche la domanda dell' l'esibizione della CP_1 documentazione in questione e, all'esito, è stata depositata, solo con riferimento al ricorrente una “domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto” del Pt_1
31.5.2005, ossia, presentata tempestivamente.
A questo punto, occorre procedere alla disamina delle domande diversificando la posizione dei due ricorrenti. A) Per quanto concerne il ricorrente : Parte_2
Occorre chiedersi se vi sia stata la violazione del termine decadenziale appena ricordato, sancito dall'art. 47 del D.L. 269/03. L'art. 47 comma 5° del citato Decreto Legge afferma che: “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 [il quale rinvia espressamente all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257], compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre CP_3
2003, devono presentare domanda alla Sede di residenza entro 180 giorni CP_3
2 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 [ossia, entro il 15.6.2005, come detto], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, stante pure il tenore del comma 6-bis (inserito nel decreto in sede di conversione) il detto termine decadenziale trova applicazione solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del detto Decreto Legge, non avessero ancora maturato il diritto al collocamento in quiescenza. Tuttavia, la medesima Corte, con varie pronunce (ex multis, sentt. nn. 8649/12, 15679/06, 15008/05, 21862/04), ha pure spiegato che, in considerazione del tenore dell'art. 3 co. 132 della L. 350/03 (finanziaria per il 2004), la “vecchia disciplina” trova comunque applicazione nei confronti dei lavoratori che, come riassunto efficacemente da Trib. Palermo n. 3481/24, «all'epoca dell'entrata in vigore della “nuova disciplina” (2 ottobre 2003) si trovassero in una delle seguenti condizioni:
1. erano già in pensione, eventualmente anche fruendo del beneficio della rivalutazione per l'esposizione all'amianto;
2. avevano già ottenuto in via amministrativa o giudiziaria il riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione;
3. avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario volto all'accertamento del loro diritto alla rivalutazione (conclusosi favorevolmente);
4. erano in mobilità o avevano definito la risoluzione del rapporto in relazione alla domanda di pensionamento». Ebbene: la posizione del , stante il difetto di allegazioni sul punto che Parte_2 caratterizza il ricorso, e tenuto conto delle contestazioni mosse dall' a pag. CP_1
4 della memoria, non può farsi rientrare in alcuna delle dette categorie. Pur a voler fare riferimento ad un concetto più elastico di “maturazione del diritto al trattamento pensionistico”, valorizzando il tenore del comma 6-bis dell'art. 47 D.L. 269/03, dunque, ammettendo la possibilità di una maturazione “virtuale” del diritto, va detto che è comunque onere del ricorrente provare il fatto che allega (sul punto, si veda CdA Palermo sent. 1233/23). Pure sotto questo aspetto, stando alle allegazioni del ricorso e alla documentazione allegata, non è chiara la ragione per la quale il , ad Parte_2 ottobre 2003, dovesse essere considerato come “astrattamente” già titolare del diritto a pensione (pur tenuto conto dei benefici di cui chiede l'applicazione).
In definitiva, si deve quindi ritenere che il fosse tenuto a presentare la Parte_2 domanda amministrativa entro il giugno 2005 a pena di decadenza, come da normativa in vigore dal 2003. Ciò detto, non avendo il ricorrente depositato la necessaria documentazione ed, anzi, avendo egli espressamente affermato, con le memorie del 19.5.2025 che
“per la posizione del Sig. non risulta alcuna domanda ”, Parte_2 CP_3
l'eccezione di decadenza va senz'altro accolta.
3 B) Per quanto concerne il ricorrente : Pt_1
Sebbene il ricorso fosse da rigettare (stante la mancata produzione, pure per tale ricorrente, della domanda rivolta all' ), lo scrivente ha ritenuto di ravvisare CP_3 nelle dichiarazioni dell (il quale riferiva, ai fini di eccepire la prescrizione del CP_1 diritto, di avere notizia di una domanda presentata all' dal nel 2005) CP_3 Pt_1 un principio di prova e, quindi, ha disposto (anche in ragione della richiesta presentata dallo stesso ) l'esibizione della documentazione detenuta CP_1 dall' e inerente alla posizione del CP_3 Pt_1
All'esito è stata effettivamente depositata una domanda amministrativa risalente al 31.5.2005, ossia, tempestiva avuto riguardo alla “tagliola” stabilita dall'art. 47 del D.L. 269/03. Pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' (che pur era fondata, avuto CP_1 riguardo alla sola documentazione spontaneamente prodotta dal ricorrente) va rigettata. Va a questo punto esaminata l'accezione di prescrizione articolata dall' . CP_1
Quest'ultimo fa decorrere il decennio di cui all'art. 2946 cc. dal 31.5.2005, data alla quale il certamente aveva conoscenza del fatto di essere stato esposto Pt_1 ad amianto in ambiente lavorativo, come si desume dal fatto che abbia chiesto all' il riconoscimento di tale condizione di lavoro. Conclude quindi l' CP_3 CP_1 che, il 31.5.2015 (circa 7 anni prima dell'atto interruttivo posto in essere, nei confronti dell'Ente previdenziale, nel 2022) il diritto si sarebbe irrimediabilmente estinto. Sostiene invece il ricorrente che il dies a quo del decennio cominci a decorrere non da una generica conoscenza dell'esposizione ad amianto, bensì dalla conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie, quindi, anche dalla conoscenza della specifica concentrazione delle polveri cui è stato esposto il lavoratore (concentrazione “oltre alla soglia delle 100 ff/ll”). Dal momento che la conoscenza di tale profilo sarebbe stata possibile solo nel 2016 (con l'acquisizione del capitolato di bonifica dello stabile effettuata dalla ditta BALISTRERI S.r.l.), la prescrizione sarebbe stata impedita fino al 2026 e, quindi, la domanda rivolta all' nel 2022 sarebbe da ritenersi tempestiva. CP_1
Lo scrivente ritiene di dover aderire alla tesi proposta dall' per le seguenti CP_1 ragioni: Sul piano teorico generale, nel campo del danno c.d. lungo latente la giurisprudenza ha dato eccezionalmente una lettura dell'art. 2935 cc. che è diametralmente opposta quella data in tutti altri settori del diritto civile. In particolare, la regola secondo la quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” viene generalmente letta avuto riguardo alla possibilità “giuridica-oggettiva” di far valere un diritto, non a quella
“fattuale-soggettiva”. Impedimenti ascrivibili alla condizione personale del titolare della posizione di vantaggio, sono quindi del tutto irrilevanti, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla sola possibilità giuridica di esercitare un
4 diritto;
quanto precede, poi, è disancorato da una valutazione di diligenza, nel senso che, in presenza di un ostacolo meramente fattuale, pur se questo sia insuperabile finanche con l'impiego della massima diligenza possibile (si pensi ad un soggetto in coma) il decorso del termine di prescrizione comporta inevitabilmente l'estinzione del diritto. La ragione di questa lettura rigorosa deriva dalla natura “pubblicistica” dell'istituto della prescrizione, che è deputata a conferire certezza del diritto a tutti i consociati, e non solo alle parti del rapporto direttamente interessate. Del resto, è proprio per tale ragione che sono nulle le pattuizioni tese a modificare, ad esempio, la durata o decorso del termine necessario per l'estinzione del diritto, ovvero i caratteri che un atto interruttivo deve possedere: venendo in rilievo un istituto a tutela dell'interesse superindividuale, vige la più assoluta indisponibilità per gli operatori del diritto. A fronte di questa regola generale, la giurisprudenza ha individuato una vistosa eccezione nel settore del danno c.d. lungo latente, ancorando palesemente il decorso della prescrizione ad un dato inerente alla posizione “fattuale”, non giuridica, del titolare del diritto. Le varie pronunce menzionate dal ricorrente, infatti, fanno decorrere il decennio di prescrizione dal momento (del tutto soggettivo) in cui il soggetto interessato acquisisce consapevolezza del fatto di versare in una determinata condizione e di aver maturato il diritto da far valere. Al di fuori del cono d'ombra del c.d. danno lungo-latente, lo si ripete, l'ignoranza del fatto di vantare un determinato diritto è del tutto irrilevante (si pensi, ad esempio, al chiamato all'eredità che, ignorando tale propria condizione, non ponga in essere l'atto di accettazione entro il decennio dall'apertura della successione). Ebbene, lo scrivente è restio ad ampliare l'eccezione individuata dalla giurisprudenza oltre il confine dello stretto necessario. Si può quindi attribuire una qualche rilevanza alla condizione soggettiva di ignoranza dell'interessato in considerazione della sua particolare posizione di “vittima” di un fatto deplorevole (qual è la deliberata esposizione, ad opera del datore di lavoro, dei propri dipendenti a una sostanza notoriamente dannosa – cosa nota dagli anni 60/70-, posto che il datore di lavoro ha invece il dovere di garantire la salubrità dell'ambiente lavorativo). E' invece non sostenibile la tesi “estrema” secondo la quale, in mancanza di una conoscenza cristallina e priva di zone d'ombra, da parte del lavoratore, il termine di prescrizione non comincia a decorrere affatto. Una prospettiva di tal genere è poco coerente sul piano dogmatico, perché impone di teorizzare l'esistenza di ipotesi in cui, stante l'obiettiva assenza di informazioni, la prescrizione non inizi a decorrere mai, con buona pace dell'esigenza pubblicistica che l'istituto della prescrizione è invece deputato a tutelare, e finisce col sacrificare oltremodo l'interesse pubblico a esclusiva tutela di quello individuale.
5 In sostanza, lo scrivente ritiene che il differimento “in avanti” del dies a quo del termine di prescrizione possa essere operato solo per dare spazio all'incolpevole ignoranza della vittima di un illecito, quindi, fino al momento in cui la stessa non avesse alcuna cognizione della situazione di fatto (ossia, reputasse di lavorare in un ambiente del tutto scevro dalla presenza di amianto). Nel momento in cui, però, il lavoratore scopre che la propria prestazione viene invece espletata all'interno di un locale che presenta delle parti di amianto, è onere dello stesso attivarsi per addivenire celermente alla piena emersione delle reali condizioni di lavoro;
tale attività può essere svolta tanto collettivamente, anche col coinvolgimento dei sindacati, quanto individualmente, pure per via giudiziaria. Nel caso di specie, quindi, non può essere quindi “differito” di circa 11 anni (dal 2005 al 2016) il decorso del termine di prescrizione per il sol fatto che il lavoratore non aveva conoscenza della concentrazione delle fibre di amianto nel luogo di lavoro. Gli esami per il campionamento e l'analisi dell'aria in un determinato ambiente sono piuttosto semplici da eseguire (microscopia ottica a contrasto di fase o microscopia elettronica a scansione) e hanno un costo che si aggira intorno ai 200 euro più iva. Insomma: sul lavoratore che abbia contezza del fatto di lavorare in un ambiente che presenta dell'amianto grava l'onere di attivarsi per verificare la situazione ed, eventualmente, far valere i propri diritti nei tempi concessi dall'Ordinamento. Il sacrificio dell'interesse pubblico (insito nel fatto collegare il dies a quo del termine di prescrizione alla situazione soggettiva, di conoscenza o meno di un fatto, anziché alla situazione giuridica oggettiva) può essere giustificato solo entro questo limite. In sostanza, l'eccezione di prescrizione va accolta, dovendosi dar decorrere dal 31.5.2005 il dies a quo del decennio.
Ad abundantiam, pur a voler sorvolare sulle argomentazioni di cui sopra, e a voler adottare la prospettiva più elastica suggerita dal ricorrente, si pone comunque un problema di onere della prova. Va infatti evidenziato che, a norma dell'art. 2697 cc., a fronte dell'eccezione di prescrizione, è il titolare del diritto di cui si discute a dover provare di essersi attivato tempestivamente, ad esempio, depositando gli atti interruttivi posti in essere. Quindi, nel caso di specie, se la difesa del è imperniata, anziché sul Pt_1 compimento di atti interruttivi, sullo “spostamento” in avanti del dies a quo per il computo del decennio di legge, sostenendo che, alla data del 31.5.2005, per lui non era oggettivamente possibile conoscere l'entità dell'esposizione ad amianto, lo stesso avrebbe dovuto fornire la prova delle proprie allegazioni. Non basta, cioè, affermare di non aver avuto conoscenza della concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro, come invece si fa in ricorso, ma occorre provare di essersi attivati diligentemente e, ciononostante, di non aver avuto la possibilità
6 di conoscere un elemento strutturale della fattispecie invocata (nel caso di specie, la concentrazione di polveri). Del resto, come già accennato, l'esame per l'accertamento della concentrazione di polveri di amianto nell'aria non è né complesso né oneroso sul piano economico, quindi, l'impiego di tale strumento rientrava pienamente nella diligenza dovuta dal Pt_1
Ebbene, tale prova non è stata fornita (né richiesta), quindi, pure sotto questo profilo, l'eccezione di prescrizione va accolta.
Le considerazioni che precedono non sembrano scalfite dalla giurisprudenza allegata al ricorso. In particolare, l'ordinanza di Cassazione n. 18254/19 (all. 21) non afferma (come invece vorrebbe il ricorrente) che una conoscenza generica (quale quella ricollegabile alla mera presentazione della domanda del CP_3
2005) del mero fatto della esposizione ad amianto, senza notizia dei dettagli (come la concentrazione delle polveri) sarebbe di per sé insufficiente a far decorrere il decennio di prescrizione. In tale pronuncia si afferma che il collocamento in pensione non può esser di per sé considerato come giorno dal quale il decennio possa iniziare a decorrere.
In ultimo, i ricorrenti chiedono, nell'eventualità in cui il giudicante avesse accolto le eccezioni di decadenza e di prescrizione articolate dall'Istituto, un mero
“accertamento dell'esposizione ad amianto”. A parere dei ricorrenti, l'interesse ad agire, per tale domanda, sarebbe ravvisabile:
1) nella propria necessità di “evitare che si dissolvano le prove”, posto che “i danni da amianto … sono tali da emergere dopo decenni e decenni”.
2) “per ottenere il diritto alla sorveglianza sanitaria, ex art. 259 D.L.vo 81/2008, che spetta anche dopo il pensionamento, ed è a carico delle ASL”. Sotto entrambi i profili, la domanda di mero accertamento è inammissibile. Per quanto concerne il primo aspetto, va detto che l'interesse ad agire, che il giudice deve vagliare, deve essere esaminato avuto riguardo ai soggetti chiamati in giudizio. L'Accertamento giudiziario di un fatto, per sua natura, può infatti avere effetti solo nei confronti di chi è stato chiamato a partecipare al processo, ed è inopponibile a soggetti terzi. Nel caso di specie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto spiegare quale sia il loro interesse ad ottenere, nei confronti dell un accertamento (inopponibile a terzi) CP_1 circa la concentrazione di polveri di amianto nel luogo di lavoro. In assenza di allegazioni sufficienti, sotto questo aspetto, va quindi ravvisata una inammissibilità per difetto di interesse ad agire. Per quanto concerne il diritto alla sorveglianza sanitaria, posto che, in astratto, Cont l'interesse ad agire sussiste, tale interesse è ravvisabile solo nei confronti dell' , non nei confronti dell' CP_1
Quindi, sotto questo profilo la domanda di accertamento è comunque inammissibile, ma per difetto di legittimazione passiva del convenuto anziché per difetto d'interesse ad agire.
7 Per concludere, le domande di mero accertamento della presenza/concentrazione di polveri di amianto sul luogo di lavoro sono inammissibili, mentre ogni altra domanda va rigettata nel merito.
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'elevato grado di difficoltà della stessa (n.b.: il ricorso si compone di ben 64 pagine, caratterizzate peraltro da una evidente ridondanza che ha reso più difficoltosa la comprensione dei fatti da parte dello scrivente), e dell'espletamento delle fasi di studio introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento della presenza/concentrazione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro;
- Rigetta nel merito ogni altra domanda;
- Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.050,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 1.7.2025
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ezio Bonanni e dall'avv. Carlotta Di Giuseppe e
, CF/p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: benefici contributivi da esposizione ad amianto definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' spiegando di avere svolto attività di lavoro, mediamente CP_1 per 8 ore/g, presso il sito (oggi) della di Palermo, Via Adria, n. 4, CP_2 allegando di essere stati “esposti a fibre e polveri di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per un periodo ultradecennale” (in specie, il e dal 02.03.1987 Pt_1 all'11.02.1999, e il dal 18.04.1988 all'11.02.1999). Parte_2
Hanno quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto “alla rivalutazione dei singoli periodi di esposizione ad amianto, di cui al capo I della premessa, con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 8, l. 257/92, ed ex art. 47, comma 6 bis, l. 326/2003 e art. 3, comma 132, l. 350/2003, e in subordine con il coefficiente 1,25, e così con relativo diritto per ciascuno, alla ricostituzione della prestazione contributiva, con l'accesso anticipato al prepensionamento e alla maggiorazione pensionistica e, se nelle more in pensione, comunque alla ricostituzione della pensione con relativa maggiorazione per effetto dei benefici, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92”, oltre accessori, con conseguente condanna dell' CP_1
Si è costituito in giudizio l' eccependo la prescrizione del diritto, o comunque (in CP_1 alternativa) la decadenza per violazione del termine di cui all'art. 47 d.l. 269/2003.
1 Sul contraddittorio così instaurato, la causa viene definita con la presente decisione.
MOTIVAZIONE L'art. 13 co. 8° della legge 257/92 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano reso, per almeno 10 anni, la propria prestazione esponendosi a fibre di amianto, che “l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall è CP_3 moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5” (art.13 comma 8 cit., nella versione originaria) . La giurisprudenza ha affrontato più volte la materia specificando che, nei giudizi relativi al riconoscimento del beneficio di cui sopra, la legittimazione passiva compete unicamente all' (cfr. Cass. n.8859/01). CP_1
L'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 ha poi ridotto a 1,25 il suddetto coefficiente stabilendo, inoltre, con decorrenza dal 1 ottobre 2003, che il moltiplicatore operi con riferimento alla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche ma non con riguardo al diritto di accesso alle stesse. In base alla normativa del 2003 i benefici così ridotti sono concessi solo ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni, siano stati esposti ad amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, salvo accertamento di malattia professionale da amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione sono accertati e certificati dall' ; in CP_3 base a quanto affermato dal citato art. 47 D.l. 269/03, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza all' stesso entro 180 giorni dalla data di CP_3 pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione della normativa in questione (convertita in legge n. 326 del 24.11.03). Tale termine, ai sensi del Decreto Ministeriale del 27.10.2004, è fissato al 15 giugno 2005.
Ciò detto, nessuno dei ricorrenti ha depositato documentazione tesa a dimostrare l'ottemperanza all'onere di cui alla citata disposizione. Il G.L. ha quindi disposto (stante anche la domanda dell' l'esibizione della CP_1 documentazione in questione e, all'esito, è stata depositata, solo con riferimento al ricorrente una “domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto” del Pt_1
31.5.2005, ossia, presentata tempestivamente.
A questo punto, occorre procedere alla disamina delle domande diversificando la posizione dei due ricorrenti. A) Per quanto concerne il ricorrente : Parte_2
Occorre chiedersi se vi sia stata la violazione del termine decadenziale appena ricordato, sancito dall'art. 47 del D.L. 269/03. L'art. 47 comma 5° del citato Decreto Legge afferma che: “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 [il quale rinvia espressamente all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257], compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre CP_3
2003, devono presentare domanda alla Sede di residenza entro 180 giorni CP_3
2 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 [ossia, entro il 15.6.2005, come detto], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, stante pure il tenore del comma 6-bis (inserito nel decreto in sede di conversione) il detto termine decadenziale trova applicazione solo per coloro che, alla data di entrata in vigore del detto Decreto Legge, non avessero ancora maturato il diritto al collocamento in quiescenza. Tuttavia, la medesima Corte, con varie pronunce (ex multis, sentt. nn. 8649/12, 15679/06, 15008/05, 21862/04), ha pure spiegato che, in considerazione del tenore dell'art. 3 co. 132 della L. 350/03 (finanziaria per il 2004), la “vecchia disciplina” trova comunque applicazione nei confronti dei lavoratori che, come riassunto efficacemente da Trib. Palermo n. 3481/24, «all'epoca dell'entrata in vigore della “nuova disciplina” (2 ottobre 2003) si trovassero in una delle seguenti condizioni:
1. erano già in pensione, eventualmente anche fruendo del beneficio della rivalutazione per l'esposizione all'amianto;
2. avevano già ottenuto in via amministrativa o giudiziaria il riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione;
3. avevano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario volto all'accertamento del loro diritto alla rivalutazione (conclusosi favorevolmente);
4. erano in mobilità o avevano definito la risoluzione del rapporto in relazione alla domanda di pensionamento». Ebbene: la posizione del , stante il difetto di allegazioni sul punto che Parte_2 caratterizza il ricorso, e tenuto conto delle contestazioni mosse dall' a pag. CP_1
4 della memoria, non può farsi rientrare in alcuna delle dette categorie. Pur a voler fare riferimento ad un concetto più elastico di “maturazione del diritto al trattamento pensionistico”, valorizzando il tenore del comma 6-bis dell'art. 47 D.L. 269/03, dunque, ammettendo la possibilità di una maturazione “virtuale” del diritto, va detto che è comunque onere del ricorrente provare il fatto che allega (sul punto, si veda CdA Palermo sent. 1233/23). Pure sotto questo aspetto, stando alle allegazioni del ricorso e alla documentazione allegata, non è chiara la ragione per la quale il , ad Parte_2 ottobre 2003, dovesse essere considerato come “astrattamente” già titolare del diritto a pensione (pur tenuto conto dei benefici di cui chiede l'applicazione).
In definitiva, si deve quindi ritenere che il fosse tenuto a presentare la Parte_2 domanda amministrativa entro il giugno 2005 a pena di decadenza, come da normativa in vigore dal 2003. Ciò detto, non avendo il ricorrente depositato la necessaria documentazione ed, anzi, avendo egli espressamente affermato, con le memorie del 19.5.2025 che
“per la posizione del Sig. non risulta alcuna domanda ”, Parte_2 CP_3
l'eccezione di decadenza va senz'altro accolta.
3 B) Per quanto concerne il ricorrente : Pt_1
Sebbene il ricorso fosse da rigettare (stante la mancata produzione, pure per tale ricorrente, della domanda rivolta all' ), lo scrivente ha ritenuto di ravvisare CP_3 nelle dichiarazioni dell (il quale riferiva, ai fini di eccepire la prescrizione del CP_1 diritto, di avere notizia di una domanda presentata all' dal nel 2005) CP_3 Pt_1 un principio di prova e, quindi, ha disposto (anche in ragione della richiesta presentata dallo stesso ) l'esibizione della documentazione detenuta CP_1 dall' e inerente alla posizione del CP_3 Pt_1
All'esito è stata effettivamente depositata una domanda amministrativa risalente al 31.5.2005, ossia, tempestiva avuto riguardo alla “tagliola” stabilita dall'art. 47 del D.L. 269/03. Pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' (che pur era fondata, avuto CP_1 riguardo alla sola documentazione spontaneamente prodotta dal ricorrente) va rigettata. Va a questo punto esaminata l'accezione di prescrizione articolata dall' . CP_1
Quest'ultimo fa decorrere il decennio di cui all'art. 2946 cc. dal 31.5.2005, data alla quale il certamente aveva conoscenza del fatto di essere stato esposto Pt_1 ad amianto in ambiente lavorativo, come si desume dal fatto che abbia chiesto all' il riconoscimento di tale condizione di lavoro. Conclude quindi l' CP_3 CP_1 che, il 31.5.2015 (circa 7 anni prima dell'atto interruttivo posto in essere, nei confronti dell'Ente previdenziale, nel 2022) il diritto si sarebbe irrimediabilmente estinto. Sostiene invece il ricorrente che il dies a quo del decennio cominci a decorrere non da una generica conoscenza dell'esposizione ad amianto, bensì dalla conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie, quindi, anche dalla conoscenza della specifica concentrazione delle polveri cui è stato esposto il lavoratore (concentrazione “oltre alla soglia delle 100 ff/ll”). Dal momento che la conoscenza di tale profilo sarebbe stata possibile solo nel 2016 (con l'acquisizione del capitolato di bonifica dello stabile effettuata dalla ditta BALISTRERI S.r.l.), la prescrizione sarebbe stata impedita fino al 2026 e, quindi, la domanda rivolta all' nel 2022 sarebbe da ritenersi tempestiva. CP_1
Lo scrivente ritiene di dover aderire alla tesi proposta dall' per le seguenti CP_1 ragioni: Sul piano teorico generale, nel campo del danno c.d. lungo latente la giurisprudenza ha dato eccezionalmente una lettura dell'art. 2935 cc. che è diametralmente opposta quella data in tutti altri settori del diritto civile. In particolare, la regola secondo la quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” viene generalmente letta avuto riguardo alla possibilità “giuridica-oggettiva” di far valere un diritto, non a quella
“fattuale-soggettiva”. Impedimenti ascrivibili alla condizione personale del titolare della posizione di vantaggio, sono quindi del tutto irrilevanti, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla sola possibilità giuridica di esercitare un
4 diritto;
quanto precede, poi, è disancorato da una valutazione di diligenza, nel senso che, in presenza di un ostacolo meramente fattuale, pur se questo sia insuperabile finanche con l'impiego della massima diligenza possibile (si pensi ad un soggetto in coma) il decorso del termine di prescrizione comporta inevitabilmente l'estinzione del diritto. La ragione di questa lettura rigorosa deriva dalla natura “pubblicistica” dell'istituto della prescrizione, che è deputata a conferire certezza del diritto a tutti i consociati, e non solo alle parti del rapporto direttamente interessate. Del resto, è proprio per tale ragione che sono nulle le pattuizioni tese a modificare, ad esempio, la durata o decorso del termine necessario per l'estinzione del diritto, ovvero i caratteri che un atto interruttivo deve possedere: venendo in rilievo un istituto a tutela dell'interesse superindividuale, vige la più assoluta indisponibilità per gli operatori del diritto. A fronte di questa regola generale, la giurisprudenza ha individuato una vistosa eccezione nel settore del danno c.d. lungo latente, ancorando palesemente il decorso della prescrizione ad un dato inerente alla posizione “fattuale”, non giuridica, del titolare del diritto. Le varie pronunce menzionate dal ricorrente, infatti, fanno decorrere il decennio di prescrizione dal momento (del tutto soggettivo) in cui il soggetto interessato acquisisce consapevolezza del fatto di versare in una determinata condizione e di aver maturato il diritto da far valere. Al di fuori del cono d'ombra del c.d. danno lungo-latente, lo si ripete, l'ignoranza del fatto di vantare un determinato diritto è del tutto irrilevante (si pensi, ad esempio, al chiamato all'eredità che, ignorando tale propria condizione, non ponga in essere l'atto di accettazione entro il decennio dall'apertura della successione). Ebbene, lo scrivente è restio ad ampliare l'eccezione individuata dalla giurisprudenza oltre il confine dello stretto necessario. Si può quindi attribuire una qualche rilevanza alla condizione soggettiva di ignoranza dell'interessato in considerazione della sua particolare posizione di “vittima” di un fatto deplorevole (qual è la deliberata esposizione, ad opera del datore di lavoro, dei propri dipendenti a una sostanza notoriamente dannosa – cosa nota dagli anni 60/70-, posto che il datore di lavoro ha invece il dovere di garantire la salubrità dell'ambiente lavorativo). E' invece non sostenibile la tesi “estrema” secondo la quale, in mancanza di una conoscenza cristallina e priva di zone d'ombra, da parte del lavoratore, il termine di prescrizione non comincia a decorrere affatto. Una prospettiva di tal genere è poco coerente sul piano dogmatico, perché impone di teorizzare l'esistenza di ipotesi in cui, stante l'obiettiva assenza di informazioni, la prescrizione non inizi a decorrere mai, con buona pace dell'esigenza pubblicistica che l'istituto della prescrizione è invece deputato a tutelare, e finisce col sacrificare oltremodo l'interesse pubblico a esclusiva tutela di quello individuale.
5 In sostanza, lo scrivente ritiene che il differimento “in avanti” del dies a quo del termine di prescrizione possa essere operato solo per dare spazio all'incolpevole ignoranza della vittima di un illecito, quindi, fino al momento in cui la stessa non avesse alcuna cognizione della situazione di fatto (ossia, reputasse di lavorare in un ambiente del tutto scevro dalla presenza di amianto). Nel momento in cui, però, il lavoratore scopre che la propria prestazione viene invece espletata all'interno di un locale che presenta delle parti di amianto, è onere dello stesso attivarsi per addivenire celermente alla piena emersione delle reali condizioni di lavoro;
tale attività può essere svolta tanto collettivamente, anche col coinvolgimento dei sindacati, quanto individualmente, pure per via giudiziaria. Nel caso di specie, quindi, non può essere quindi “differito” di circa 11 anni (dal 2005 al 2016) il decorso del termine di prescrizione per il sol fatto che il lavoratore non aveva conoscenza della concentrazione delle fibre di amianto nel luogo di lavoro. Gli esami per il campionamento e l'analisi dell'aria in un determinato ambiente sono piuttosto semplici da eseguire (microscopia ottica a contrasto di fase o microscopia elettronica a scansione) e hanno un costo che si aggira intorno ai 200 euro più iva. Insomma: sul lavoratore che abbia contezza del fatto di lavorare in un ambiente che presenta dell'amianto grava l'onere di attivarsi per verificare la situazione ed, eventualmente, far valere i propri diritti nei tempi concessi dall'Ordinamento. Il sacrificio dell'interesse pubblico (insito nel fatto collegare il dies a quo del termine di prescrizione alla situazione soggettiva, di conoscenza o meno di un fatto, anziché alla situazione giuridica oggettiva) può essere giustificato solo entro questo limite. In sostanza, l'eccezione di prescrizione va accolta, dovendosi dar decorrere dal 31.5.2005 il dies a quo del decennio.
Ad abundantiam, pur a voler sorvolare sulle argomentazioni di cui sopra, e a voler adottare la prospettiva più elastica suggerita dal ricorrente, si pone comunque un problema di onere della prova. Va infatti evidenziato che, a norma dell'art. 2697 cc., a fronte dell'eccezione di prescrizione, è il titolare del diritto di cui si discute a dover provare di essersi attivato tempestivamente, ad esempio, depositando gli atti interruttivi posti in essere. Quindi, nel caso di specie, se la difesa del è imperniata, anziché sul Pt_1 compimento di atti interruttivi, sullo “spostamento” in avanti del dies a quo per il computo del decennio di legge, sostenendo che, alla data del 31.5.2005, per lui non era oggettivamente possibile conoscere l'entità dell'esposizione ad amianto, lo stesso avrebbe dovuto fornire la prova delle proprie allegazioni. Non basta, cioè, affermare di non aver avuto conoscenza della concentrazione di polveri nell'ambiente di lavoro, come invece si fa in ricorso, ma occorre provare di essersi attivati diligentemente e, ciononostante, di non aver avuto la possibilità
6 di conoscere un elemento strutturale della fattispecie invocata (nel caso di specie, la concentrazione di polveri). Del resto, come già accennato, l'esame per l'accertamento della concentrazione di polveri di amianto nell'aria non è né complesso né oneroso sul piano economico, quindi, l'impiego di tale strumento rientrava pienamente nella diligenza dovuta dal Pt_1
Ebbene, tale prova non è stata fornita (né richiesta), quindi, pure sotto questo profilo, l'eccezione di prescrizione va accolta.
Le considerazioni che precedono non sembrano scalfite dalla giurisprudenza allegata al ricorso. In particolare, l'ordinanza di Cassazione n. 18254/19 (all. 21) non afferma (come invece vorrebbe il ricorrente) che una conoscenza generica (quale quella ricollegabile alla mera presentazione della domanda del CP_3
2005) del mero fatto della esposizione ad amianto, senza notizia dei dettagli (come la concentrazione delle polveri) sarebbe di per sé insufficiente a far decorrere il decennio di prescrizione. In tale pronuncia si afferma che il collocamento in pensione non può esser di per sé considerato come giorno dal quale il decennio possa iniziare a decorrere.
In ultimo, i ricorrenti chiedono, nell'eventualità in cui il giudicante avesse accolto le eccezioni di decadenza e di prescrizione articolate dall'Istituto, un mero
“accertamento dell'esposizione ad amianto”. A parere dei ricorrenti, l'interesse ad agire, per tale domanda, sarebbe ravvisabile:
1) nella propria necessità di “evitare che si dissolvano le prove”, posto che “i danni da amianto … sono tali da emergere dopo decenni e decenni”.
2) “per ottenere il diritto alla sorveglianza sanitaria, ex art. 259 D.L.vo 81/2008, che spetta anche dopo il pensionamento, ed è a carico delle ASL”. Sotto entrambi i profili, la domanda di mero accertamento è inammissibile. Per quanto concerne il primo aspetto, va detto che l'interesse ad agire, che il giudice deve vagliare, deve essere esaminato avuto riguardo ai soggetti chiamati in giudizio. L'Accertamento giudiziario di un fatto, per sua natura, può infatti avere effetti solo nei confronti di chi è stato chiamato a partecipare al processo, ed è inopponibile a soggetti terzi. Nel caso di specie, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto spiegare quale sia il loro interesse ad ottenere, nei confronti dell un accertamento (inopponibile a terzi) CP_1 circa la concentrazione di polveri di amianto nel luogo di lavoro. In assenza di allegazioni sufficienti, sotto questo aspetto, va quindi ravvisata una inammissibilità per difetto di interesse ad agire. Per quanto concerne il diritto alla sorveglianza sanitaria, posto che, in astratto, Cont l'interesse ad agire sussiste, tale interesse è ravvisabile solo nei confronti dell' , non nei confronti dell' CP_1
Quindi, sotto questo profilo la domanda di accertamento è comunque inammissibile, ma per difetto di legittimazione passiva del convenuto anziché per difetto d'interesse ad agire.
7 Per concludere, le domande di mero accertamento della presenza/concentrazione di polveri di amianto sul luogo di lavoro sono inammissibili, mentre ogni altra domanda va rigettata nel merito.
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'elevato grado di difficoltà della stessa (n.b.: il ricorso si compone di ben 64 pagine, caratterizzate peraltro da una evidente ridondanza che ha reso più difficoltosa la comprensione dei fatti da parte dello scrivente), e dell'espletamento delle fasi di studio introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento della presenza/concentrazione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro;
- Rigetta nel merito ogni altra domanda;
- Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.050,00 oltre iva CPA e spese generali.
Trapani, 1.7.2025
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