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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10260/2024 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nata il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...], n.q. di eredi di Parte_2
, nato il [...] a [...] e deceduto il Persona_1
06.12.2019, rappresentate e difese dall'avv.to Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 le ricorrenti in epigrafe, hanno chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al pagamento della somma di CP_1
€ 781,75 a titolo di ratei di 13ma mensilità maturati dal dante causa Persona_1
alle dipendenze della ditta individuale , come Controparte_2
da sentenza n. 4208 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 22.11.2018.
Nello specifico, hanno dedotto di aver presentato domanda amministrativa in data 25.01.2024, rigettata dall' in quanto “la domanda è stata presentata oltre il termine CP_1 prescrizionale di un anno”.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto in data 31.03.2025 alla liquidazione e al pagamento della somma richiesta, avendo appreso, a seguito di riesame della pratica, che parte ricorrente, oltre ad aver tentato in data 09.01.2023 il pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda con esito negativo, data la natura giuridica di ditta individuale del datore di lavoro ha, altresì, esperito successivamente, in data 07.09.2023 ed in data 02.10.2023, il medesimo tentativo presso il luogo di residenza del datore di lavoro, nuovamente con esito negativo, con conseguente rispetto del termine di prescrizione annuale.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 17.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, CP_ avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. provvedimento di accoglimento allegato alla memoria), come confermato dalla difesa delle ricorrenti nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Dalla documentazione in atti, inoltre, si evince come parte ricorrente abbia allegato alla domanda amministrativa tutti i verbali dei pignoramenti effettuati (cfr. lista allegati alla domanda, in atti).
L' non ha, d'altra parte, allegato ulteriori circostanze idonee a giustificare il ritardo CP_1
nella liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso, e comunque dopo il termine di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 8, L. 297 del 1982.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 380,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2024
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10260/2024 R.G. Lavoro
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nata il [...] a [...] e Parte_1
, nata il [...] a [...], n.q. di eredi di Parte_2
, nato il [...] a [...] e deceduto il Persona_1
06.12.2019, rappresentate e difese dall'avv.to Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 le ricorrenti in epigrafe, hanno chiesto la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al pagamento della somma di CP_1
€ 781,75 a titolo di ratei di 13ma mensilità maturati dal dante causa Persona_1
alle dipendenze della ditta individuale , come Controparte_2
da sentenza n. 4208 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 22.11.2018.
Nello specifico, hanno dedotto di aver presentato domanda amministrativa in data 25.01.2024, rigettata dall' in quanto “la domanda è stata presentata oltre il termine CP_1 prescrizionale di un anno”.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto in data 31.03.2025 alla liquidazione e al pagamento della somma richiesta, avendo appreso, a seguito di riesame della pratica, che parte ricorrente, oltre ad aver tentato in data 09.01.2023 il pignoramento mobiliare presso i locali dell'azienda con esito negativo, data la natura giuridica di ditta individuale del datore di lavoro ha, altresì, esperito successivamente, in data 07.09.2023 ed in data 02.10.2023, il medesimo tentativo presso il luogo di residenza del datore di lavoro, nuovamente con esito negativo, con conseguente rispetto del termine di prescrizione annuale.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 17.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, CP_ avendo l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. provvedimento di accoglimento allegato alla memoria), come confermato dalla difesa delle ricorrenti nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Dalla documentazione in atti, inoltre, si evince come parte ricorrente abbia allegato alla domanda amministrativa tutti i verbali dei pignoramenti effettuati (cfr. lista allegati alla domanda, in atti).
L' non ha, d'altra parte, allegato ulteriori circostanze idonee a giustificare il ritardo CP_1
nella liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso, e comunque dopo il termine di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 8, L. 297 del 1982.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 380,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2024
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli