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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. IACONO FABIO, presso il cui studio,in Avola, via Gaetano Salvemini n. 8, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. LEONE ANTONINO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opposto
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. depositate telematicamente nei termini fissati per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 382/2023 del 21/03/2023 emesso su istanza dell'avv. CP_1
per il pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 120.000,00, oltre interessi legali
[...]
maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, quale compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. in favore dell'opponente. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo in quanto, alla luce della lettura della scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale da parte della sig.ra all'avv. il credito preteso non era ancora maturato o, Pt_1 CP_1
in ogni caso, doveva essere ridotto nel quantum, stante l'interruzione del rapporto stesso prima del completamento dell'incarico.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del provvedimento opposto.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. contestando quanto dedotto ed eccepito dalla CP_1
opponente perché infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 4 ***
L'opposizione è infondata.
In base alla scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale sottoscritta in data 14/09/2021
da parte della in favore dell'avv. , con cui sono stati espressamente pattuiti tra le Pt_1 CP_1
parti, le modalità di pagamento e la determinazione del compenso, l'incarico professionale aveva ad oggetto la consulenza ed assistenza stragiudiziale finalizzata alla cessione a qualunque titolo della propria quota (in tutto o in parte) di quanto alla pervenuto per successione in morte di Pt_1
di Cassibile, fin dalla fase delle trattative. Persona_1
È stato espressamente previsto che, in caso di revoca dell'incarico rimanesse l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista il compenso determinato al momento del conferimento dell'incarico nella misura di €. 120.000/00 oltre imposte.
Quanto dedotto ed eccepito da parte opponente è risultato del tutto sfornito di prova, specie con riferimento all'asserita mancanza dei presupposti per la richiesta di concessione del monitorio opposto.
Invero, con riferimento alla titolarità del credito infatti, risulta dimostrata la circostanza che parte opposta abbia espletato compiutamente l'attività prevista in contratto, come meglio emerge nella lettera
RAR del 09/01/2023.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione non può che ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi (stante la bassa complessità delle questioni dedotte in giudizio), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 382/2023 emesso dal Tribunale
di Siracusa il 21 marzo 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta, avv. , le spese Parte_1 CP_1
di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 7 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. IACONO FABIO, presso il cui studio,in Avola, via Gaetano Salvemini n. 8, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. LEONE ANTONINO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 168, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opposto
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. depositate telematicamente nei termini fissati per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 382/2023 del 21/03/2023 emesso su istanza dell'avv. CP_1
per il pagamento in favore dell'opposto della somma di €. 120.000,00, oltre interessi legali
[...]
maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, quale compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. in favore dell'opponente. CP_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo in quanto, alla luce della lettura della scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale da parte della sig.ra all'avv. il credito preteso non era ancora maturato o, Pt_1 CP_1
in ogni caso, doveva essere ridotto nel quantum, stante l'interruzione del rapporto stesso prima del completamento dell'incarico.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del provvedimento opposto.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. contestando quanto dedotto ed eccepito dalla CP_1
opponente perché infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita in via documentale, è stata posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 4 ***
L'opposizione è infondata.
In base alla scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale sottoscritta in data 14/09/2021
da parte della in favore dell'avv. , con cui sono stati espressamente pattuiti tra le Pt_1 CP_1
parti, le modalità di pagamento e la determinazione del compenso, l'incarico professionale aveva ad oggetto la consulenza ed assistenza stragiudiziale finalizzata alla cessione a qualunque titolo della propria quota (in tutto o in parte) di quanto alla pervenuto per successione in morte di Pt_1
di Cassibile, fin dalla fase delle trattative. Persona_1
È stato espressamente previsto che, in caso di revoca dell'incarico rimanesse l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista il compenso determinato al momento del conferimento dell'incarico nella misura di €. 120.000/00 oltre imposte.
Quanto dedotto ed eccepito da parte opponente è risultato del tutto sfornito di prova, specie con riferimento all'asserita mancanza dei presupposti per la richiesta di concessione del monitorio opposto.
Invero, con riferimento alla titolarità del credito infatti, risulta dimostrata la circostanza che parte opposta abbia espletato compiutamente l'attività prevista in contratto, come meglio emerge nella lettera
RAR del 09/01/2023.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione non può che ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi (stante la bassa complessità delle questioni dedotte in giudizio), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 382/2023 emesso dal Tribunale
di Siracusa il 21 marzo 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta, avv. , le spese Parte_1 CP_1
di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 7 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4