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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 4028 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1954 ed ivi residente, alla Via Agnano, n. 5, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gabriella Lauretta, presso la quale elettivamente domicilia, in Trecase (NA) alla Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.07.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione cat. VOCOM n. 021-510136524781, pensione di vecchiaia commercianti;
CP_ che l' con provvedimento emesso in data 28.08.2023, avente ad oggetto – recupero della somma non dovuta di 140,81 euro, ricevuta come somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima), faceva la seguente comunicazione: “ , Parte_2 dai controlli sui suoi redditi del 2020 è risultato che deve restituire la somma di 140,81 euro: l' la recupererà in 24 rate mensili sulla sua pensione da Ottobre 2023. Nel 2021 CP_1 ha infatti ricevuto la somma aggiuntiva (quattordicesima) in via provvisoria, in attesa del confronto tra i redditi registrati nei nostri archivi e quelli successivamente accertati dall (cfr. doc. all.); CP_1
Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo l'annullamento dell'indebito, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
1 CP_ In punto di fatto va rilevato che, con comunicazione del 28.08.2023, l' disponeva nei confronti del ricorrente, titolare di pensione cat. VOCOM n. 021-510136524781, il recupero della somma aggiuntiva (cosiddetta “quattordicesima”), ricevuta nel luglio 2021, a CP_ seguito di controllo tra i redditi registrati negli archivi e quelli successivamente accertati dall'Ente, contestandogli un indebito di €. 140,81, a titolo di quattordicesima. CP_ Nello specifico, a seguito di comunicazione datata 25.06.2021, l' informava il ricorrente del versamento di una somma aggiuntiva sulla pensione (cosiddetta
“quattordicesima”), ex L. 127/2007, così come modificata dalla L. n. 232/2016, specificando che trattavasi di prestazione emessa in via provvisoria, e che solo all'esito di accertamenti reddituali da parte dell' vi era il riconoscimento in via definitiva. CP_2
Nel luglio 2021 l' istante si vedeva liquidare l'importo di €. 644,81, a titolo di quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127), credito anno 2021. CP_ A seguito della presentazione della dichiarazione CUD 2021 (cfr. doc. all. , l'odierno ricorrente presentava domanda di ricostituzione in data 3.02.2022 (cfr. doc. all. CP_
.
Ebbene, in tale domanda di ricostituzione, per le annualità 2020- 2021- 2022, egli dichiarava, oltre al reddito derivante dalla casa d'abitazione, pari ad €. 1.178,00 (reddito esente ai fini del calcolo della prestazione), anche la titolarità di un reddito, derivante da altri immobili, per un importo di €. 144,00. Proprio in ragione della dichiarazione di titolarità di quest'ultimo reddito, l' CP_2 provvedeva alla contestazione dell'indebito per cui è causa, in ragione del superamento del limite reddituale previsto ai fini della liquidazione della prestazione in oggetto, ovverosia di somme aggiuntive sulla pensione, cd. “quattordicesima”. Invero, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. Sez. Unite, del 4/8/2010 n. 18046).
Alla stregua di quanto innanzi, sarebbe stato onere del ricorrente provare la sussistenza del requisito reddituale per poter trattenere la prestazione indebita.
Nessuna allegazione e prova della sussistenza del requisito reddituale è stata fornita dall'odierno ricorrente. Ciò posto, quanta alla asserita violazione dell'art. 13 della legge 412 del 1991, va CP_ rilevato che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr Cass. Sez. L., sentenza n. 953 del
24/01/2012).
Il ricorrente ha inviato dati reddituali completi solo a seguito di domanda di CP_ ricostituzione del 3.02.2022, in atti (cfr. doc. all. . L'indebito poteva, quindi, essere legittimamente recuperato, alla luce del disposto della L. n. 412 del 1991, art. 13 comma 2 (cfr. Cass. Civ., Sez. L., n. 1228 del 20/01/2011).
Deve escludersi, infatti, che l'Ente Previdenziale sia onerato di acquisire d'ufficio informazioni che, peraltro, potrebbero essere di pertinenza di differenti enti e, quindi, esclusi dalla sua disponibilità. È di tutta evidenza, invece, che l'Ente erogatore può compiere le dovute verifiche, così come espressamente previsto dall'art. 13, co. 2, legge 412/1991, solo
2 nella misura in cui i destinatari dei trattamenti previdenziali provvedano ad adempiere ai propri obblighi informativi.
Nella ipotesi al vaglio il superamento del limite reddituale è derivato da reddito CP_ relativo ad altri immobili, che l' non poteva conoscere. Peraltro, la liquidazione del beneficio in parola era avvenuta in via provvisoria, proprio in attesa della documentazione reddituale, la qual cosa rende legittima la richiesta di restituzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 5 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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