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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/10/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione in data 28/05/2025
TRA
(P.IVA ), in persona del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. , nato a [...] Parte_2
(Iran) il 22.3.1959 e residente in [...]
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Laudisio, C.F._1
presso il cui studio – sito in Salerno alla via F.P. Volpe n.8 – domicilia in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
Pec: Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Papio n.35 presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 7 Francesco Saverio del Forno (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._3
difende unitamente all'avv. Rosa Corrale, Pec: Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.04.2016, la ditta individuale
" conveniva in giudizio il sig. proprietario Parte_1 CP_1
dell'immobile sito al piano superiore rispetto al proprio locale commerciale, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di gravi e persistenti fenomeni di infiltrazione d'acqua.
L'attrice, esercente l'attività di vendita di tappeti persiani nei locali di Salerno alla via
Fieravecchia n. 30-30/A, lamentava che, a partire dal 5 febbraio 2015, si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua dal soffitto del negozio, causate dal pessimo stato di conservazione e manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva del sig. e, in CP_1
parte, dalla vetustà e dalle perdite idriche del bagno sovrastante, anch'esso di proprietà del convenuto. Tali infiltrazioni avevano compromesso gravemente la struttura del locale (impianto elettrico, controsoffitto, intonaco e tinteggiatura) e, soprattutto, avevano danneggiato alcuni tappeti pregiati destinati alla vendita.
Al fine di accertare l'entità e la causa dei danni, l'attrice aveva promosso, in data 21 aprile 2015, un accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 3453/2015. Nel corso di tale procedimento, il CTU ing. aveva depositato la propria relazione, Persona_1
la quale aveva confermato che le infiltrazioni erano state provocate da un allagamento al di sopra della porzione di solaio di copertura del locale sottostante e che le perdite erano state esacerbate dalle condizioni di notevole vetustà del bagno del convenuto, dove erano state riscontrate perdite evidenti (rubinetto della vasca staccato e bidet riempito e pagina 2 di 7 perdente). L'elaborato tecnico aveva inoltre quantificato i danni e indicato le opere necessarie al ripristino e all'eliminazione delle cause.
Nonostante l'esito dell'ATP e le diffide, il sig. non aveva provveduto CP_1
all'esecuzione dei lavori, determinando, secondo l'attrice, l'insorgere di ulteriori infiltrazioni in data 14 marzo 2016.
Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto: 1) all'immediata eliminazione delle cause del danno, come individuate nell'ATP; 2) al risarcimento dei danni materiali quantificati in complessivi € 7.359,41 (oltre agli ulteriori danni accertati successivamente); 3) al risarcimento del danno per mancato utilizzo dei locali a far data dal 5.2.2015 e del danno all'immagine della , da liquidarsi anche in via equitativa. CP_2
Il sig. si costituiva in giudizio in data 22.09/2016 chiedendo il rigetto CP_1
integrale della domanda attrice.
Nello specifico, il convenuto eccepiva preliminarmente l'insussistenza della propria responsabilità, sostenendo che le infiltrazioni fossero da addebitarsi allo sversamento delle acque pluviali provenienti dal tetto del fabbricato Contestava, CP_3
inoltre, le risultanze dell'ATP, affermando che il CTU ing. non sarebbe riuscito ad Per_1
individuare con precisione la causa e avrebbe addirittura escluso la provenienza dalla terrazza, circostanza fermamente negata dall'attrice, la quale ribadiva la responsabilità esclusiva del convenuto quale custode dei beni (terrazzo e bagno) generatori del danno.
Il convenuto contestava, infine, la quantificazione del danno esteso all'intera proprietà e, in particolare, si opponeva alla liquidazione del danno da mancato utilizzo, rilevando che il locale di parte attrice era stato utilizzato per la vendita ancora per diversi anni
(fino al 2018).
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nominando l'Ing. volta ad accertare gli ulteriori danni e il Persona_2
danno per il mancato utilizzo. Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 7 decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto accertato in sede istruttoria.
La fattispecie rientra nell'ambito dell'art 2051 c.c. ossia del danno cagionato da cose in custodia, che impone una presunzione di responsabilità in capo al custode del bene, salvo prova del caso fortuito. Questi, nel caso di specie è il sig. , proprietario del CP_1
terrazzo e del bagno sovrastanti il locale commerciale dell'attrice, per i danni ad esso provocati. In altri termini il custode risponde per i vizi intrinseci del bene e per la sua omessa o negligente manutenzione.
Nello specifico, essendo il danno derivato da un terrazzo e da un servizio igienico di proprietà esclusiva del convenuto, la responsabilità per la loro cattiva conservazione o per l'insorgenza di rotture e perdite ricade interamente sul proprietario-custode, a prescindere da eventuali concause legate a parti condominiali. L'obbligo di risarcimento sorge, dunque, non solo per il mancato adempimento di un obbligo di facere
(manutenzione), ma anche per il danno ingiusto cagionato alla proprietà sottostante, in applicazione del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
L'elemento dirimente per l'affermazione della responsabilità è la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tale prova è stata fornita in modo univoco attraverso l'istruttoria tecnica.
In primo luogo, la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, redatta dal CTU Ing. e regolarmente Persona_1
acquisita agli atti di causa, ha accertato che le cause delle infiltrazioni erano duplici e strettamente legate alla proprietà del convenuto: a) un allagamento al di sopra della porzione di solaio di copertura (il terrazzo), indice di un difetto nella sua impermeabilizzazione o nella corretta gestione delle acque di scolo;
b) la vetustà e le pagina 4 di 7 perdite idriche concentrate nel bagno sovrastante (con perdite riscontrate direttamente sui sanitari e rubinetterie).
Le eccezioni sollevate dal convenuto, il quale ha tentato di ricondurre la responsabilità alle acque pluviali e al tetto sono state superate dalle risultanze oggettive CP_3
dell'ATP e della successiva CTU (Ing. disposta in fase di merito. Persona_2
Sebbene la copertura di un terrazzo possa talvolta intersecarsi con problematiche condominiali (art. 1126 c.c.), l'accertamento tecnico ha chiaramente individuato la causa principale nell'omessa manutenzione delle parti private e nell'inadeguatezza degli impianti idrici interni all'unità immobiliare del sig. Il convenuto, non avendo CP_1
fornito alcuna prova del caso fortuito o di una causa esterna esclusiva ed imprevedibile, non è riuscito a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
L'attrice ha richiesto, oltre al risarcimento, la condanna del Convenuto a compiere le opere necessarie per l'eliminazione definitiva delle fonti di infiltrazione. Tale richiesta deve essere accolta, in quanto l'obbligo di riparazione del danno non si esaurisce con la mera liquidazione monetaria, ma impone la cessazione della condotta lesiva e il ripristino dello status quo ante.
Poiché è stato accertato che il convenuto, nonostante gli esiti dell'ATP risalenti al 2015 e le successive infiltrazioni del 2016, non ha eseguito i lavori di impermeabilizzazione e riparazione del bagno, si rende necessario un ordine giudiziale di facere per garantire la tutela in forma specifica del diritto di proprietà dell'attrice. La condanna all'esecuzione delle opere individuate dai consulenti è, pertanto, doverosa.
Il danno patrimoniale subito dalla ditta " si articola nei costi Parte_1
necessari per le riparazioni dell'immobile e per il danno subito alla merce. L'attrice ha richiesto la liquidazione di € 7.359,41, somma che si assume rappresentativa dei danni materiali accertati dai Consulenti (o, in assenza di una diversa quantificazione finale della CTU, quantificata dall'attrice sulla base delle spese sostenute per lavanderia, elettricista e ripristino dell'immobile).
pagina 5 di 7 Tale importo viene liquidato a titolo di risarcimento del danno materiale. Trattandosi di debito di valore, sulla somma liquidata spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dalla data dell'evento dannoso (5 febbraio 2015) fino all'effettivo saldo, applicando i principi consolidati in materia di liquidazione del danno extracontrattuale.
Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, relative al danno da mancato utilizzo dei locali commerciali e al danno all'immagine della ditta, devono essere rigettate per carenza di prova.
Il danno da mancato utilizzo, pur essendo teoricamente risarcibile (come danno da lucro cessante o danno emergente), presuppone la prova rigorosa della sua effettiva sussistenza e della sua estensione temporale. Il convenuto ha specificamente eccepito che il locale è stato utilizzato per l'attività di vendita fino al 2018. L'attrice non ha fornito elementi probatori certi e quantificabili in grado di dimostrare l'interruzione totale dell'attività o l'impossibilità di utilizzo del locale o di sue parti vitali per la vendita
(al di là delle zone danneggiate), rendendo insostenibile la liquidazione equitativa su tale voce.
Similmente, il danno all'immagine di una ditta commerciale, che afferisce alla sua reputazione e credibilità, richiede un'allegazione specifica e una prova, se non diretta, almeno presuntiva, di un effettivo nocumento subito. In assenza di elementi concreti (ad esempio, perdita di clientela o danni a seguito di notizie negative), la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ditta Parte_1
ei confronti del Sig. e, per l'effetto:
[...] CP_1
- dichiara la responsabilità esclusiva del sig. per i danni da CP_1
infiltrazione occorsi nel locale dell'attrice.
pagina 6 di 7 - condanna il Sig. ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere CP_1
necessarie ad eliminare definitivamente le cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dal bagno di sua proprietà, come individuate dai Consulenti Tecnici
d'Ufficio.
- Condanna il Sig. al pagamento, in favore della ditta CP_1 [...]
della somma di € 7.359,41 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
materiale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del 5 febbraio 2015 sino all'effettivo saldo.
- Rigetta le domande relative al risarcimento del danno per mancato utilizzo e del danno all'immagine.
- Condanna il Sig. a rifondere alla ditta CP_1 Parte_1
le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di
[...]
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP R.G. n. 3453/2015) e i compensi liquidati ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, che si liquidano in complessivi € 6.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Paolo Laudisio, dichiaratosi antistatario;
pone a definitivo carico del convenuto soccombente le spese di CTU come liquidate in separati decreti.
Così deciso in Salerno, lì 4 ottobre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4476 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione in data 28/05/2025
TRA
(P.IVA ), in persona del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. , nato a [...] Parte_2
(Iran) il 22.3.1959 e residente in [...]
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Laudisio, C.F._1
presso il cui studio – sito in Salerno alla via F.P. Volpe n.8 – domicilia in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
Pec: Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Papio n.35 presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 7 Francesco Saverio del Forno (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._3
difende unitamente all'avv. Rosa Corrale, Pec: Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.04.2016, la ditta individuale
" conveniva in giudizio il sig. proprietario Parte_1 CP_1
dell'immobile sito al piano superiore rispetto al proprio locale commerciale, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di gravi e persistenti fenomeni di infiltrazione d'acqua.
L'attrice, esercente l'attività di vendita di tappeti persiani nei locali di Salerno alla via
Fieravecchia n. 30-30/A, lamentava che, a partire dal 5 febbraio 2015, si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua dal soffitto del negozio, causate dal pessimo stato di conservazione e manutenzione del terrazzo di proprietà esclusiva del sig. e, in CP_1
parte, dalla vetustà e dalle perdite idriche del bagno sovrastante, anch'esso di proprietà del convenuto. Tali infiltrazioni avevano compromesso gravemente la struttura del locale (impianto elettrico, controsoffitto, intonaco e tinteggiatura) e, soprattutto, avevano danneggiato alcuni tappeti pregiati destinati alla vendita.
Al fine di accertare l'entità e la causa dei danni, l'attrice aveva promosso, in data 21 aprile 2015, un accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 3453/2015. Nel corso di tale procedimento, il CTU ing. aveva depositato la propria relazione, Persona_1
la quale aveva confermato che le infiltrazioni erano state provocate da un allagamento al di sopra della porzione di solaio di copertura del locale sottostante e che le perdite erano state esacerbate dalle condizioni di notevole vetustà del bagno del convenuto, dove erano state riscontrate perdite evidenti (rubinetto della vasca staccato e bidet riempito e pagina 2 di 7 perdente). L'elaborato tecnico aveva inoltre quantificato i danni e indicato le opere necessarie al ripristino e all'eliminazione delle cause.
Nonostante l'esito dell'ATP e le diffide, il sig. non aveva provveduto CP_1
all'esecuzione dei lavori, determinando, secondo l'attrice, l'insorgere di ulteriori infiltrazioni in data 14 marzo 2016.
Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto: 1) all'immediata eliminazione delle cause del danno, come individuate nell'ATP; 2) al risarcimento dei danni materiali quantificati in complessivi € 7.359,41 (oltre agli ulteriori danni accertati successivamente); 3) al risarcimento del danno per mancato utilizzo dei locali a far data dal 5.2.2015 e del danno all'immagine della , da liquidarsi anche in via equitativa. CP_2
Il sig. si costituiva in giudizio in data 22.09/2016 chiedendo il rigetto CP_1
integrale della domanda attrice.
Nello specifico, il convenuto eccepiva preliminarmente l'insussistenza della propria responsabilità, sostenendo che le infiltrazioni fossero da addebitarsi allo sversamento delle acque pluviali provenienti dal tetto del fabbricato Contestava, CP_3
inoltre, le risultanze dell'ATP, affermando che il CTU ing. non sarebbe riuscito ad Per_1
individuare con precisione la causa e avrebbe addirittura escluso la provenienza dalla terrazza, circostanza fermamente negata dall'attrice, la quale ribadiva la responsabilità esclusiva del convenuto quale custode dei beni (terrazzo e bagno) generatori del danno.
Il convenuto contestava, infine, la quantificazione del danno esteso all'intera proprietà e, in particolare, si opponeva alla liquidazione del danno da mancato utilizzo, rilevando che il locale di parte attrice era stato utilizzato per la vendita ancora per diversi anni
(fino al 2018).
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP e l'espletamento di una nuova Consulenza Tecnica
d'Ufficio, nominando l'Ing. volta ad accertare gli ulteriori danni e il Persona_2
danno per il mancato utilizzo. Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in pagina 3 di 7 decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di quanto accertato in sede istruttoria.
La fattispecie rientra nell'ambito dell'art 2051 c.c. ossia del danno cagionato da cose in custodia, che impone una presunzione di responsabilità in capo al custode del bene, salvo prova del caso fortuito. Questi, nel caso di specie è il sig. , proprietario del CP_1
terrazzo e del bagno sovrastanti il locale commerciale dell'attrice, per i danni ad esso provocati. In altri termini il custode risponde per i vizi intrinseci del bene e per la sua omessa o negligente manutenzione.
Nello specifico, essendo il danno derivato da un terrazzo e da un servizio igienico di proprietà esclusiva del convenuto, la responsabilità per la loro cattiva conservazione o per l'insorgenza di rotture e perdite ricade interamente sul proprietario-custode, a prescindere da eventuali concause legate a parti condominiali. L'obbligo di risarcimento sorge, dunque, non solo per il mancato adempimento di un obbligo di facere
(manutenzione), ma anche per il danno ingiusto cagionato alla proprietà sottostante, in applicazione del principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
L'elemento dirimente per l'affermazione della responsabilità è la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tale prova è stata fornita in modo univoco attraverso l'istruttoria tecnica.
In primo luogo, la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, redatta dal CTU Ing. e regolarmente Persona_1
acquisita agli atti di causa, ha accertato che le cause delle infiltrazioni erano duplici e strettamente legate alla proprietà del convenuto: a) un allagamento al di sopra della porzione di solaio di copertura (il terrazzo), indice di un difetto nella sua impermeabilizzazione o nella corretta gestione delle acque di scolo;
b) la vetustà e le pagina 4 di 7 perdite idriche concentrate nel bagno sovrastante (con perdite riscontrate direttamente sui sanitari e rubinetterie).
Le eccezioni sollevate dal convenuto, il quale ha tentato di ricondurre la responsabilità alle acque pluviali e al tetto sono state superate dalle risultanze oggettive CP_3
dell'ATP e della successiva CTU (Ing. disposta in fase di merito. Persona_2
Sebbene la copertura di un terrazzo possa talvolta intersecarsi con problematiche condominiali (art. 1126 c.c.), l'accertamento tecnico ha chiaramente individuato la causa principale nell'omessa manutenzione delle parti private e nell'inadeguatezza degli impianti idrici interni all'unità immobiliare del sig. Il convenuto, non avendo CP_1
fornito alcuna prova del caso fortuito o di una causa esterna esclusiva ed imprevedibile, non è riuscito a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
L'attrice ha richiesto, oltre al risarcimento, la condanna del Convenuto a compiere le opere necessarie per l'eliminazione definitiva delle fonti di infiltrazione. Tale richiesta deve essere accolta, in quanto l'obbligo di riparazione del danno non si esaurisce con la mera liquidazione monetaria, ma impone la cessazione della condotta lesiva e il ripristino dello status quo ante.
Poiché è stato accertato che il convenuto, nonostante gli esiti dell'ATP risalenti al 2015 e le successive infiltrazioni del 2016, non ha eseguito i lavori di impermeabilizzazione e riparazione del bagno, si rende necessario un ordine giudiziale di facere per garantire la tutela in forma specifica del diritto di proprietà dell'attrice. La condanna all'esecuzione delle opere individuate dai consulenti è, pertanto, doverosa.
Il danno patrimoniale subito dalla ditta " si articola nei costi Parte_1
necessari per le riparazioni dell'immobile e per il danno subito alla merce. L'attrice ha richiesto la liquidazione di € 7.359,41, somma che si assume rappresentativa dei danni materiali accertati dai Consulenti (o, in assenza di una diversa quantificazione finale della CTU, quantificata dall'attrice sulla base delle spese sostenute per lavanderia, elettricista e ripristino dell'immobile).
pagina 5 di 7 Tale importo viene liquidato a titolo di risarcimento del danno materiale. Trattandosi di debito di valore, sulla somma liquidata spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dalla data dell'evento dannoso (5 febbraio 2015) fino all'effettivo saldo, applicando i principi consolidati in materia di liquidazione del danno extracontrattuale.
Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, relative al danno da mancato utilizzo dei locali commerciali e al danno all'immagine della ditta, devono essere rigettate per carenza di prova.
Il danno da mancato utilizzo, pur essendo teoricamente risarcibile (come danno da lucro cessante o danno emergente), presuppone la prova rigorosa della sua effettiva sussistenza e della sua estensione temporale. Il convenuto ha specificamente eccepito che il locale è stato utilizzato per l'attività di vendita fino al 2018. L'attrice non ha fornito elementi probatori certi e quantificabili in grado di dimostrare l'interruzione totale dell'attività o l'impossibilità di utilizzo del locale o di sue parti vitali per la vendita
(al di là delle zone danneggiate), rendendo insostenibile la liquidazione equitativa su tale voce.
Similmente, il danno all'immagine di una ditta commerciale, che afferisce alla sua reputazione e credibilità, richiede un'allegazione specifica e una prova, se non diretta, almeno presuntiva, di un effettivo nocumento subito. In assenza di elementi concreti (ad esempio, perdita di clientela o danni a seguito di notizie negative), la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla ditta Parte_1
ei confronti del Sig. e, per l'effetto:
[...] CP_1
- dichiara la responsabilità esclusiva del sig. per i danni da CP_1
infiltrazione occorsi nel locale dell'attrice.
pagina 6 di 7 - condanna il Sig. ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere CP_1
necessarie ad eliminare definitivamente le cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dal bagno di sua proprietà, come individuate dai Consulenti Tecnici
d'Ufficio.
- Condanna il Sig. al pagamento, in favore della ditta CP_1 [...]
della somma di € 7.359,41 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
materiale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del 5 febbraio 2015 sino all'effettivo saldo.
- Rigetta le domande relative al risarcimento del danno per mancato utilizzo e del danno all'immagine.
- Condanna il Sig. a rifondere alla ditta CP_1 Parte_1
le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di
[...]
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP R.G. n. 3453/2015) e i compensi liquidati ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, che si liquidano in complessivi € 6.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Paolo Laudisio, dichiaratosi antistatario;
pone a definitivo carico del convenuto soccombente le spese di CTU come liquidate in separati decreti.
Così deciso in Salerno, lì 4 ottobre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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