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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ID EC Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa TT RO Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3195/2020 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/04/1971 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' Avv. OLIVERI BARBARA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 18/08/1970 (C.F.: ), rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dall'avv. BERRETTA VITO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 01/10/2025, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/03/2020 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato a Catania in data 13.04.1999, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli , a Catania il 30/08/1989, e Persona_1 Per_2
, a Catania il 13/11/1999.
[...]
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.05.2019.
Chiedeva, altresì, di: “Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con i relativi arredi e suppellettili. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese la somma di euro 300,00 in favore della ricorrente , a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie mediche e di studio, con decorrenza dalla data della domanda.”
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedeva di Controparte_1
rigettare la richiesta di corresponsione dell'obbligo di mantenimento per il figlio Per_2
per le ragioni spiegate in comparsa o, in subordine, chiedeva in via riconvenzionale di pagare il mantenimento direttamente al figlio, ormai maggiorenne.
Transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 01/10/2025, svoltasi in modalità telematica;
in quella sede il G.I. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.05.2019. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori richieste d'ordine accessorio ed economico, va rilevato che
, figlio delle parti, ascoltato all'udienza del 22.02.2023, dichiarava: Persona_2
“ A.d.r.: “in un mese posso guadagnare cifre diverse a seconda di quanto lavoro, percepisco circa 900,00 € al mese. ..quando ho necessità vengo aiutato dai miei genitori, non posso dire che entrambi provvedono allo stesso modo, ad esempio mio padre mi dà denaro, mentre mia madre mia aiuta pagando bollette o facendo la spesa per me...”.
Quindi, in seno all'udienza del 03.03.2025 prevista per la comparizione personale delle parti, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa all'obbligo di mantenimento del figlio , ed entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di Per_2
precisazione delle conclusioni per statuire sulla domanda di divorzio.
In seno alle note autorizzate entrambe le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio, inoltre il procuratore della ricorrente ha chiesto di revocare il mantenimento per il figlio con decorrenza dal 22/02/2023, mentre parte resistente ha insistito nelle proprie Per_2
richieste sin dal momento del deposito della comparsa di costituzione.
Ora, nel caso che ci occupa la prova testimoniale ha permesso di comprovare la capacità lavorativa di , ma non l'esatto periodo temporale in cui è stata raggiunta, sicchè va Per_2
statuito che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio da parte del padre Per_2 [...] , assumendo come data certa quella dell'audizione del figlio avvenuta nel CP_1
febbraio 2023.
In ordine alla natura della causa e all'andamento del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3195/2020
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 17.05.1999, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Controparte_1
del Comune di Catania, al n. 51, parte II, Serie A, anno 1999.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Statuisce che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne a Persona_2
far data dal febbraio 2023.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 10.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT RO ID EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ID EC Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa TT RO Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3195/2020 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 20/04/1971 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' Avv. OLIVERI BARBARA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 18/08/1970 (C.F.: ), rappr. Controparte_1 C.F._2
e dif. dall'avv. BERRETTA VITO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 01/10/2025, svoltasi in modalità telematica, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/03/2020 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato a Catania in data 13.04.1999, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati i figli , a Catania il 30/08/1989, e Persona_1 Per_2
, a Catania il 13/11/1999.
[...]
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.05.2019.
Chiedeva, altresì, di: “Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con i relativi arredi e suppellettili. Porre a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese la somma di euro 300,00 in favore della ricorrente , a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie mediche e di studio, con decorrenza dalla data della domanda.”
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedeva di Controparte_1
rigettare la richiesta di corresponsione dell'obbligo di mantenimento per il figlio Per_2
per le ragioni spiegate in comparsa o, in subordine, chiedeva in via riconvenzionale di pagare il mantenimento direttamente al figlio, ormai maggiorenne.
Transitata la causa in istruttoria per la fase contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 01/10/2025, svoltasi in modalità telematica;
in quella sede il G.I. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 17.05.2019. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori richieste d'ordine accessorio ed economico, va rilevato che
, figlio delle parti, ascoltato all'udienza del 22.02.2023, dichiarava: Persona_2
“ A.d.r.: “in un mese posso guadagnare cifre diverse a seconda di quanto lavoro, percepisco circa 900,00 € al mese. ..quando ho necessità vengo aiutato dai miei genitori, non posso dire che entrambi provvedono allo stesso modo, ad esempio mio padre mi dà denaro, mentre mia madre mia aiuta pagando bollette o facendo la spesa per me...”.
Quindi, in seno all'udienza del 03.03.2025 prevista per la comparizione personale delle parti, la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa all'obbligo di mantenimento del figlio , ed entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di Per_2
precisazione delle conclusioni per statuire sulla domanda di divorzio.
In seno alle note autorizzate entrambe le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio, inoltre il procuratore della ricorrente ha chiesto di revocare il mantenimento per il figlio con decorrenza dal 22/02/2023, mentre parte resistente ha insistito nelle proprie Per_2
richieste sin dal momento del deposito della comparsa di costituzione.
Ora, nel caso che ci occupa la prova testimoniale ha permesso di comprovare la capacità lavorativa di , ma non l'esatto periodo temporale in cui è stata raggiunta, sicchè va Per_2
statuito che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio da parte del padre Per_2 [...] , assumendo come data certa quella dell'audizione del figlio avvenuta nel CP_1
febbraio 2023.
In ordine alla natura della causa e all'andamento del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3195/2020
R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 17.05.1999, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Controparte_1
del Comune di Catania, al n. 51, parte II, Serie A, anno 1999.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Statuisce che nulla è dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne a Persona_2
far data dal febbraio 2023.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 10.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT RO ID EC