Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 07/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2025, proposto da
GI IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 361/2024 a firma della Dott.ssa Paola Elefante, emessa nella causa iscritta al RG n. 1042/2023 Trib. Cuneo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16/07/2024, notificata in data 23/07/2024 al Ministero resistente, per come ex lege domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ads.to@mailcert.avvocaturastato.it e passata in giudicato, nella parte del dispositivo che così dispone: “- accerta e dichiara il diritto della ricorrente GA GI ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2023/24 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 28.6.2025, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 800,00 (=ottocento/--) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO