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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2024, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5073/2023 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to PALMA PAOLO ed Parte_1
elettivamente domiciliata in via Marchese di Villabianca, 21 Palermo. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
Per_1
[...]
[...] Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza dell'11/03/2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/04/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020).
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
1 Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 66% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 12/03/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
2
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5073/2023 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to PALMA PAOLO ed Parte_1
elettivamente domiciliata in via Marchese di Villabianca, 21 Palermo. Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
Per_1
[...]
[...] Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza dell'11/03/2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/04/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno mensile d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.3.2020).
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
1 Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 66% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 12/03/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
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