TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. V.G. 2299/2023,
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULINO BRUNO, con Parte_1 C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, in Verona, Via Valverde n. 25, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 La parte ricorrente ha presentato le seguenti:
CONCLUSIONI
“che l'Il.mo Tribunale Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.03.2022
tra i sig.ri e , trascritto al registro dello Stato Civile del Comune di S. Parte_1 Controparte_1
Ambrogio di IC (VR) al n.22/pt. 2/serie C/anno 2022 ordinando l'annotazione della presente
sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Ambrogio di IC (VR)”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso , dedotto di aver contratto matrimonio con il Parte_1 Controparte_1
10/03/2022, in Gracanica (Kosovo), trascritto in data 06.05.2022 presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR) al n. 22/p.II/serie c/2022, ha proposto contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 1769/24, pubblicata il 22.03.2024 e passata in giudicato, il Tribunale di Verona, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha pronunciato la separazione tra i coniugi e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la ricorrente ha confermato la propria volontà
di addivenire al divorzio, come da conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Va premesso che sussiste la competenza giurisdizionale italiana, come anche l'applicabilità della legge italiana, in ragione di quanto già argomentato nella sentenza di separazione, cui si rinvia per relationem
sul punto.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia pagina 2 di 3 di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 10.03.2022 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR) come risulta dagli atti di causa: la sentenza di separazione è passata in giudicatoed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) l. 889/1970. Le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza di comparizione senza che tale condizione si sia mai interrotta. Anche alla luce del comportamento processuale delle parti nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto/resistente e la natura neutra della pronunce adottate e limitate al solo status (separazione e scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 10.03.2022 tra e Parte_1 [...]
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di CP_1
IC (VR) al n. 22, p. II, serie C, anno 2022;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) nulla sulle spese
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. V.G. 2299/2023,
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULINO BRUNO, con Parte_1 C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, in Verona, Via Valverde n. 25, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 La parte ricorrente ha presentato le seguenti:
CONCLUSIONI
“che l'Il.mo Tribunale Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10.03.2022
tra i sig.ri e , trascritto al registro dello Stato Civile del Comune di S. Parte_1 Controparte_1
Ambrogio di IC (VR) al n.22/pt. 2/serie C/anno 2022 ordinando l'annotazione della presente
sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Ambrogio di IC (VR)”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso , dedotto di aver contratto matrimonio con il Parte_1 Controparte_1
10/03/2022, in Gracanica (Kosovo), trascritto in data 06.05.2022 presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR) al n. 22/p.II/serie c/2022, ha proposto contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Con sentenza n. 1769/24, pubblicata il 22.03.2024 e passata in giudicato, il Tribunale di Verona, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha pronunciato la separazione tra i coniugi e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza la ricorrente ha confermato la propria volontà
di addivenire al divorzio, come da conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Va premesso che sussiste la competenza giurisdizionale italiana, come anche l'applicabilità della legge italiana, in ragione di quanto già argomentato nella sentenza di separazione, cui si rinvia per relationem
sul punto.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia pagina 2 di 3 di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 10.03.2022 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR) come risulta dagli atti di causa: la sentenza di separazione è passata in giudicatoed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) l. 889/1970. Le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza di comparizione senza che tale condizione si sia mai interrotta. Anche alla luce del comportamento processuale delle parti nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto/resistente e la natura neutra della pronunce adottate e limitate al solo status (separazione e scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 10.03.2022 tra e Parte_1 [...]
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di CP_1
IC (VR) al n. 22, p. II, serie C, anno 2022;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'Ambrogio di IC (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) nulla sulle spese
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3