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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18285/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI IA Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18285/2015 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO N.1 C.F._1
CATANIA, presso lo studio dell' Avv. PULVIRENTI CRISTINA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO CONTUMACE DECEDUTO
e nei confronti di
1 DOTT. (codice fiscale ), in qualità CP_2 CodiceFiscale_3
di curatore dell'eredità giacente di , con il patrocinio dell'Avv. CP_1
IA ER, giusta autorizzazione alla nomina con decreto del
01/8/2024 del Giudice del Tribunale di Brescia Dott.ssa Claudia Gheri, ed elettivamente domiciliato in via A. Diaz n. 7, BRESCIA;
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. DANIELA GULINO, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Poste Italiane in via Etnea n. 215,
CATANIA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, le parti hanno concluso come in verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato tra il 17.11.2015 ed il 20.11.2015, parte attrice ha citato in giudizio il fratello, , , in CP_1 Controparte_4
persona del direttore p.t., con sede in Catania, via Etnea, 215, E al Controparte_3
fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti domande: “dire e dichiarare l'obbligo del sig. di corrispondere alla attrice la metà delle somme giacenti sul CP_1
libretto postale n. 16635618 alla data del decesso del de cuius, da lui illecitamente interamente prelevate e la conseguente responsabilità di per avere Controparte_3
2 permesso detto illecito prelievo e, per l'effetto, condannare essi sig. e CP_1
in solido tra di loro, a restituire alla sig.ra la metà Controparte_3 Parte_1
della somma caduta in successione, portata dal predetto libretto postale n. 16635618, pari, alla data della morte del sig. , a complessivi € 97.851,94, oltre Persona_1
interessi; 2) in subordine, nella non temuta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta superata la presunzione legale prevista dall'art. 1298 c.c., condannare il sig. CP_1
e in solido tra di loro, a restituire alla sig.ra
[...] Controparte_3 Pt_1
la quota alla stessa spettante pari alla metà di € 48.925,97, oltre interessi;
3)
[...]
condannare il sig. a rifondere all'attrice la metà delle spese di CP_1
successione pari ad € 284,33, oltre interessi;
4) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del libretto postale n. 25942560, ordinando a Controparte_3
di liquidare in favore della sig.ra la quota alla stessa spettante,
[...] Parte_1
pari alla metà della somma portata dal predetto libretto postale di € 12.176,76, oltre interessi successivi maturati;
5) dichiarare altresì lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili caduti in successione e, per l'effetto, disporre la vendita dei due immobili relitti dal de cuius, siti in Catania, via Santa IA dell'Aiuto, 35, al
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 69, particella 23959 rispettivamente sub 1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C. 56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5, R.C. 22,21, ed il ricavato distribuito tra gli eredi in ragione della metà per ciascuno di essi. Condannare infine ex art. 96 c.p.c. tanto Controparte_3
che il sig. . Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Persona_1
al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 60,65.”
In particolare parte attrice espone che è deceduto, ab intestato, in Persona_1
Catania il 18.12.2013, lasciando quali unici eredi i due figli: e Parte_1 CP_1
3 . CP_1
Il patrimonio ereditario relitto, al momento della morte di , era così Persona_1
composto:
1) immobili siti in Catania via Santa IA dell'Aiuto, 35, al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 69, particella 23959 rispettivamente sub 1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C. 56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5,
R.C. 22,21;
2) libretto postale intestato a n. 25942560 con saldo attivo alla data del Persona_1
decesso di € 12.176,76;
3) libretto postale intestato a più altro nominativo n. 16635618 con Persona_1
saldo contabile alla data del decesso, 18.12.13, pari ad € 97.851,94.
A seguito di varie richieste di accesso ai documenti, ha comunicato Controparte_3
a parte attrice che il libretto postale intestato a più altro nominativo, n. Persona_1
16635618, era stato estinto il 13.03.14, ovvero successivamente alla comunicazione dell'intervenuto decesso del da parte della odierna attrice, che lo stesso, Persona_1
al momento del decesso, presentava un saldo di € 97.851,94 e che l'altro cointestatario era . CP_1
Benchè regolarmente citato, il non si costituiva in giudizio e nelle CP_1
more dello stesso decedeva.
Poiché i chiamati all'eredità del rinunciavano alla stessa, veniva CP_1
nominato dal tribunale di Brescia un curatore dell'eredità giacente, che si costituiva nel presente giudizio.
Dopo aver svolto attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
4 conclusioni.
Emessa sentenza parziale, con cui veniva disposta l'estromissione degli eredi di
, in quanto rinuncianti, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di CP_1
procedere alle operazioni di divisione.
Con istanza del 15.04.2025, parte attrice ha depositato rinuncia alla domanda relativa alla divisione degli immobili, insistendo soltanto nelle domande relative alle somme esistenti sul libretto postale n. 16635618.
Pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, al fine di emettere pronuncia sulle domande relative alle somme esistenti sul libretto postale n°
16635618.
Nel verbale di causa del 12.09.2025, parte attrice così precisava le conclusioni:
“ “contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertata la qualità di erede legittimo del sig. , deceduto ab intestato in Catania il 18.12.13, Persona_1
della attrice: 1) dire e dichiarare l'obbligo del sig. (e, per esso, oggi, CP_1
della di lui eredità giacente) di corrispondere alla attrice la metà delle somme giacenti sul libretto postale n. 16635618 alla data del decesso del de cuius, da lui illecitamente interamente prelevate e la conseguente responsabilità di per avere Controparte_3
permesso detto illecito prelievo e, per l'effetto, condannare essi sig. e CP_1
per esso la del medesimo e in solido tra di loro, Controparte_5 Controparte_3
a restituire alla sig.ra la metà della somma caduta in successione, Parte_1
portata dal predetto libretto postale n. 16635618, pari, alla data della morte del sig.
, a complessivi € 97.851,94, oltre interessi;
2) in subordine, nella non Persona_1
temuta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta superata la presunzione legale
5 prevista dall'art. 1298 c.c., condannare il sig. per esso la Eredità CP_1
Giacente del medesimo, nonché in solido tra di loro, a restituire Controparte_3
alla sig.ra la quota alla stessa spettante pari alla metà di € 48.925,97, Parte_1
oltre interessi”, oltre alla condanna alle spese del giudizio, nonché il risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. di in ragione della pacifica e Controparte_3
dimostrata condotta colposa della predetta convenuta Controparte_3
, precisava così le conclusioni: “1)Ritenere e dichiarare che ha Controparte_3 CP_3
legittimamente consentito al Sig. , nella qualità di cointestatario del CP_1
libretto n. 16635618 i prelievi eseguiti sino all'estinzione del rapporto e conseguentemente rigettare la domanda di condanna in solido formulata in danno a e volta ad ottenere la restituzione della metà di € 97.851,94 oltre interessi ovvero CP_3
alla metà di alla metà di € 48.925,97, oltre interessi in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
2) Sul presupposto del corretto prelievo eseguito dal Sig. , in forza Parte_2
della presunzione di comunione operante, ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità solidale pretesa in capo a la quale conseguentemente Controparte_3
va tenuta indenne da qualsivoglia eventuale condanna risarcitoria/ restitutorie per qualunque importo richiesto. 3) Con vittoria di spese e compensi.”
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue:
In via preliminare è necessario revocare l'ordinanza istruttoria del 01.04.2025, alla luce della rinuncia di parte attrice alla domanda di scioglimento della comunione relativamente ai beni immobili ed al libretto postale n° 25942560 con saldo attivo alla data del decesso di € 12.176,76, le cui somme, come dichiarato dal curatore nella comparsa conclusionale, sono già state acquisite all'eredità giacente.
6 Passando a disaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue:
in via preliminare è necessario fissare alcuni elementi fattuali, dirimenti ai fini della risoluzione della presente controversia:
Parte attrice è erede di , insieme al fratello , avendo Persona_1 CP_1
accettato tacitamente l'eredità anche attraverso l'esperimento di tale causa.
“La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.” (ex multis Cass. 8525/2025)
E' circostanza pacifica, non contestata e provata documentalmente, che CP_1
, dopo il decesso di , avvenuto il 18.12.2013, ha prelevato
[...] Persona_1
l'intera somma giacente sul libretto postale n° 16635618, pari ad € 97.851,94, con prelievi effettuati dalla fine di dicembre 2013 al marzo 2014.
E' documentalmente provato, vedi doc. 3 prodotto in atti da parte attrice, che in data
30.01.2014, la parte attrice, ha chiesto a di cercare Parte_1 CP_3 CP_3
l'esistenza di libretti o titoli intestati al padre deceduto in data 18.12.2013, comunicando, in tal modo, alle l'avvenuto decesso del padre. CP_3
Individuati i fatti provati e rilevanti ai fini della decisione, è necessario risolvere la questione, se è ammissibile una divisione ereditaria parziale, cioè limitata soltanto ad alcuni dei cespiti della massa.
Sul punto la S.C. ha statuito il seguente principio: “ L'art. 762 c.c., stabilendo che
l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della
7 convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale. (Cass. 26563/2021)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la richiesta di una divisione parziale è ammissibile.
Ciò posto, è necessario disaminare la domanda formulata da parte attrice sullo scioglimento della comunione ereditaria, limitatamente al libretto n°16635618.
Nella presente vicenda, sono due i profili da dirimere:
- L'eventuale superamento, da parte dell'attrice, della presunzione di contitolarità, ai sensi dell'art. 1298, II comma c.c, delle somme esistenti sul libretto, ormai estinto, intestato al de cuius ed al . CP_1
- La sussistenza di un'eventuale responsabilità di . Controparte_3
PRESUNZIONE DI CONTITOLARITA':
Sul primo profilo, si osserva quanto segue:
Si deve partire dalla circostanza, provata documentalmente, che, nonostante le reiterate richieste della parte attrice, si ripete documentate in atti, non ha mai Controparte_3
consegnato alla stessa le distinte di versamento sul libretto de quo.
Soltanto a seguito di ordine di esibizione, ha prodotto un estratto conto CP_3
e alcune distinte di versamento, effettuate dal 2009 al 2012 dal . Persona_1
8 ha giustificato la mancata produzione delle distinte di versamento di Controparte_3
date antecedente, sostenendo di avere inviato al macero i relativi documenti.
A questo punto, è necessario verificare se la circostanza che i versamenti documentati da da parte del de cuius , effettuati dal 2009 al 2012, siano CP_3 Persona_1
sufficienti a far superare la presunzione di cui all'art. 1298 II comma c.c.
La S.C., con un orientamento rigoroso, recentemente ribadito, ha statuito, sul punto, il seguente principio:
“La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.”
(Cass. 27069/2022)
Tale sentenza stabilisce che la circostanza che il versamento sia stato effettuato soltanto da uno dei cointestatari non implica il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 II comma c.c., se non è accompagnato dalla prova che le somme versate da uno dei cointestatari siano effettivamente riferibili allo stesso.
Nella fattispecie in esame, tale prova manca del tutto, in quanto, anche solo con riferimento ai versamenti documentati da , come effettuati dal de cuius, CP_3 Per_1
, parte attrice non ha fornito la prova di quale fosse la provenienza delle somme
[...]
versate sul libretto.
Inoltre parte attrice non ha documentato se su tale libretto confluisse la pensione del de cuius o quali fossero i redditi del de cuius.
9 Pertanto, alla luce del superiore principio, si ritiene che parte attrice non abbia superato la presunzione di contitolarità delle somme esistenti sul libretto n°16635618, al momento del decesso del de cuius.
In conseguenza, poiché il saldo alla data di apertura della successione di Per_1
, era pari ad € 97.851,94, la metà di tale somma, pari ad € 48.925,97 è di
[...]
pertinenza del cointestatario , ed oggi, a seguito del decesso dello CP_1
stesso, di pertinenza dell'eredità giacente.
Poiché gli eredi del de cuius sono i due figli, e , Persona_1 Parte_1 CP_1
la restante somma di € 48.925,97, di pertinenza del de cuius, va divisa a metà tra i due eredi, per un importo di € 24.462,98, ciascuno.
SECONDO PROFILO:
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA ' DI
POSTE ITALIANE SPA, si osserva quanto segue:
Il libretto in esame è stato aperto in data 12.05.2000 e chiuso in data 31.03.2014.
Tale circostanza è pacifica e non contestata.
Tali date sono rilevanti ai fini dell'esatta individuazione della normativa applicabile.
Infatti parte attrice invoca l'applicazione del d.p.r. 256/1989, cioè l'approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni
(servizi di bancoposta).
Tale normativa è stata in abrogata, proprio nella parte la cui applicazione viene invocata dall' attrice, con il DM. 06.06.2002.
Al fine di stabilire quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, è
10 necessario prendere le mosse dall'ordinanza n° 28935/2025, del 02.11.2025, con la quale, la S.C. nell'ambito della motivazione, effettuando un excursus sulle varie regolamentazioni, che si sono succedute nel tempo per normare i libretti di risparmio postali, come quello in oggetto, ha fatto chiarezza, individuando quale sia la normativa applicabile ai libretti aperti prima dell'entrata in vigore del DM del 2002, così statuendo:
“3.2. - L'esame della questione merita di essere preceduto da una ricognizione della disciplina applicabile, codicistica e speciale, e di come quest'ultima si è evoluta nel tempo.
Partendo dalla disciplina speciale si osserva che i rapporti relativi a libretti di risparmio postale prima della data di entrata in vigore del D.M. 6.6.2002 (ed anche dopo, per quelli sorti nel vigore della precedente legge, sulla base della normativa transitoria di cui all'a rt. 7, comma 3, del D.Lgs. 284/1999) erano disciplinati dal
D.P.R. 156/1973 e dal D.P.R. 256/1989.
In particolare - per quanto qui interessa in considerazione delle questioni oggetto di causa - l'art. 157 D.P.R. 156/73, prevedeva la possibilità di opposizione al rimborso, tra l'altro, da parte di "(...) di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere"
e di "ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone"; con la conseguenza che (ex art. 177 D.P.R. 256/1989) l'ufficio cui fosse stato notificato l'atto, doveva annotare l'opposizione e sospendere qualsiasi rimborso sul libretto, "se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto" (art. 180 D.P.R.
256/1989); infine gli artt. 184, comma 1 e 187 comma 1 del D.P.R.
11 256/1989 stabilivano rispettivamente che: "Il pagamento dei crediti rappresentati da libretti intestati a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta deve essere effettuato previa estinzione dei titoli", e che "il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".
Quindi, in sintesi, nelle ipotesi di conflitto tra coeredi dell'intestatario oppure tra intestatario superstite ed eredi del cointestatario defunto era prevista la possibilità di opposizione, e detta opposizione impediva a di procedere allo svincolo CP_3
dei fondi.
La nuova normativa speciale in tema di risparmio postale - per la cui raccolta mediante libretti postali e buoni fruttiferi postali la Cassa Depositi e Prestiti si avvale di - è stata dettata dal D.Lgs. 284/1999 ("Riordino della Cassa depositi CP_3
e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), il quale all'art.
2, comma 2, ha stabilito che: "Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori". Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal D.M.
6.6.2002 del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la
"Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale".
Le nuove disposizioni hanno abrogato la disciplina precedente che, quindi, non
12 opera più (salvo che per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della riforma)”.
( motivazione Ordinanza 28935/2025 del 02.11.2025)
Alla luce di quanto affermato recentemente dalla S.C., alla fattispecie in esame si applica la disciplina contenuta nel DPR 256/1989, e precisamente i seguenti articoli che regolamentano la fattispecie della morte di uno dei cointestatari del libretto:
L'art. 184 (Domanda di rimborso) del citato Regolamento prevede che “Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione (1° comma); che Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore;
...(2° comma) e che … i richiedenti debbono allegare alla domanda, il libretto insieme con i documenti indicati nell'art 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 166; ...(3° comma).
Il successivo art. 187 (Rimborso a saldo) del medesimo Regolamento prevede invece, per quanto di interesse, che … “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto … (1° comma) e che… Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il
13 rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali deceduta, la disposizione di cui al secondo comma dell'art 156 (2° comma), disposizione che prevede, per quanto di interesse, che ... “le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria” (cfr. art. 156, al 2° comma).”
Sulla base di detta disciplina speciale, deve pertanto ritenersi che il rimborso del saldo attivo portato dai libretti di risparmio, in caso di decesso di uno dei cointestatari, deve essere effettuato a favore del cointestatario superstite e degli eredi dell'intestatario deceduto, con la conseguenza che, trattandosi di libretto di cui un intestatario è deceduto, è necessaria la dichiarazione di successione per verificare l'esistenza o meno di altri coeredi, di cui è richiesta la firma di quietanza al momento del pagamento del saldo.
In caso di mancato intervento alla sottoscrizione della quietanza, le quote spettanti agli aventi diritto, non comparsi, vanno di regola depositate dalla società su altri libretti.
La normativa suddetta, nella fattispecie in esame, imponeva a , Controparte_3
appreso del decesso del in data 30.01.2014, di verificare l'esistenza o Persona_1
meno di altri coeredi e di applicare quanto indicato nella suddetta normativa, prima di chiudere il libretto intestato al de cuius . Persona_1
Poiché non ha applicato quanto disposto dalla normativa in esame, è Controparte_3
responsabile nei confronti della , quale erede di , nella cui Parte_1 Persona_1
titolarità del libretto, la è subentrata quale erede del padre, del prelievo delle CP_1
somme alla stessa spettanti da parte del fratello . CP_1
Non trova applicazione nella fattispecie in esame, il principio della solidarietà attiva invocato da , in quanto il caso in esame è disciplinato da una Controparte_3
14 normativa speciale, quale è il DPR 256/1989, che prevale sul suddetto principio.
Inoltre le massime richiamate da si riferiscono a rapporti bancari che CP_3
soggiacciono ad una disciplina normativa differente rispetto ai libretti postali, come quello in esame.
In conseguenza, attesa la responsabilità di e quella dell'erede Controparte_3 CP_1
, oggi deceduto e quindi per esso della Curatela dell'eredità giacente, che ha
[...]
prelevato le somme di spettanza della sorella, entrambi vanno condannati, in solido, a rimborsare all'attrice la somma di sua pertinenza, pari ad € 24.462,98, Parte_1
oltre interessi dal dovuto, cioè la data di comunicazione del decesso del , il CP_1
31.01.2014, fino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art.96 Controparte_3
comma I e III. Cpc.
Le spese seguono la soccombenza, e pertanto va condannata a Controparte_3
rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in € 810,00 per spese ed €
5.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Mentre vanno compensate le spese processuali tra la e la Curatela Parte_1
dell'eredità giacente, che non si è opposta alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara sciolta la comunione Parte_1
relativa al libretto postale nominativo n°16635618.
Condanna e la Curatela dell'eredità giacente di , in Controparte_3 CP_1
solido, al rimborso in favore di della somma di € 24.462,98, oltre Parte_1
15 interessi dalla data di comunicazione del decesso del , il 31.01.2014, fino al CP_1
soddisfo.
Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare alla parte attrice Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 810,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Compensa le spese processuali tra la e la Curatela dell'eredità giacente. CP_1
Così deciso in Catania, il 14.11.2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI IA Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI IA Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18285/2015 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO N.1 C.F._1
CATANIA, presso lo studio dell' Avv. PULVIRENTI CRISTINA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1
elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO CONTUMACE DECEDUTO
e nei confronti di
1 DOTT. (codice fiscale ), in qualità CP_2 CodiceFiscale_3
di curatore dell'eredità giacente di , con il patrocinio dell'Avv. CP_1
IA ER, giusta autorizzazione alla nomina con decreto del
01/8/2024 del Giudice del Tribunale di Brescia Dott.ssa Claudia Gheri, ed elettivamente domiciliato in via A. Diaz n. 7, BRESCIA;
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. DANIELA GULINO, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Poste Italiane in via Etnea n. 215,
CATANIA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, le parti hanno concluso come in verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato tra il 17.11.2015 ed il 20.11.2015, parte attrice ha citato in giudizio il fratello, , , in CP_1 Controparte_4
persona del direttore p.t., con sede in Catania, via Etnea, 215, E al Controparte_3
fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti domande: “dire e dichiarare l'obbligo del sig. di corrispondere alla attrice la metà delle somme giacenti sul CP_1
libretto postale n. 16635618 alla data del decesso del de cuius, da lui illecitamente interamente prelevate e la conseguente responsabilità di per avere Controparte_3
2 permesso detto illecito prelievo e, per l'effetto, condannare essi sig. e CP_1
in solido tra di loro, a restituire alla sig.ra la metà Controparte_3 Parte_1
della somma caduta in successione, portata dal predetto libretto postale n. 16635618, pari, alla data della morte del sig. , a complessivi € 97.851,94, oltre Persona_1
interessi; 2) in subordine, nella non temuta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta superata la presunzione legale prevista dall'art. 1298 c.c., condannare il sig. CP_1
e in solido tra di loro, a restituire alla sig.ra
[...] Controparte_3 Pt_1
la quota alla stessa spettante pari alla metà di € 48.925,97, oltre interessi;
3)
[...]
condannare il sig. a rifondere all'attrice la metà delle spese di CP_1
successione pari ad € 284,33, oltre interessi;
4) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del libretto postale n. 25942560, ordinando a Controparte_3
di liquidare in favore della sig.ra la quota alla stessa spettante,
[...] Parte_1
pari alla metà della somma portata dal predetto libretto postale di € 12.176,76, oltre interessi successivi maturati;
5) dichiarare altresì lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili caduti in successione e, per l'effetto, disporre la vendita dei due immobili relitti dal de cuius, siti in Catania, via Santa IA dell'Aiuto, 35, al
Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 69, particella 23959 rispettivamente sub 1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C. 56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5, R.C. 22,21, ed il ricavato distribuito tra gli eredi in ragione della metà per ciascuno di essi. Condannare infine ex art. 96 c.p.c. tanto Controparte_3
che il sig. . Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Persona_1
al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 60,65.”
In particolare parte attrice espone che è deceduto, ab intestato, in Persona_1
Catania il 18.12.2013, lasciando quali unici eredi i due figli: e Parte_1 CP_1
3 . CP_1
Il patrimonio ereditario relitto, al momento della morte di , era così Persona_1
composto:
1) immobili siti in Catania via Santa IA dell'Aiuto, 35, al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 69, particella 23959 rispettivamente sub 1, categoria A/5, classe 7, consistenza 1,5 vani, R.C. 56,55 e sub 2, categoria A/5, consistenza vani 0,5,
R.C. 22,21;
2) libretto postale intestato a n. 25942560 con saldo attivo alla data del Persona_1
decesso di € 12.176,76;
3) libretto postale intestato a più altro nominativo n. 16635618 con Persona_1
saldo contabile alla data del decesso, 18.12.13, pari ad € 97.851,94.
A seguito di varie richieste di accesso ai documenti, ha comunicato Controparte_3
a parte attrice che il libretto postale intestato a più altro nominativo, n. Persona_1
16635618, era stato estinto il 13.03.14, ovvero successivamente alla comunicazione dell'intervenuto decesso del da parte della odierna attrice, che lo stesso, Persona_1
al momento del decesso, presentava un saldo di € 97.851,94 e che l'altro cointestatario era . CP_1
Benchè regolarmente citato, il non si costituiva in giudizio e nelle CP_1
more dello stesso decedeva.
Poiché i chiamati all'eredità del rinunciavano alla stessa, veniva CP_1
nominato dal tribunale di Brescia un curatore dell'eredità giacente, che si costituiva nel presente giudizio.
Dopo aver svolto attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
4 conclusioni.
Emessa sentenza parziale, con cui veniva disposta l'estromissione degli eredi di
, in quanto rinuncianti, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di CP_1
procedere alle operazioni di divisione.
Con istanza del 15.04.2025, parte attrice ha depositato rinuncia alla domanda relativa alla divisione degli immobili, insistendo soltanto nelle domande relative alle somme esistenti sul libretto postale n. 16635618.
Pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, al fine di emettere pronuncia sulle domande relative alle somme esistenti sul libretto postale n°
16635618.
Nel verbale di causa del 12.09.2025, parte attrice così precisava le conclusioni:
“ “contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attorea, accertata la qualità di erede legittimo del sig. , deceduto ab intestato in Catania il 18.12.13, Persona_1
della attrice: 1) dire e dichiarare l'obbligo del sig. (e, per esso, oggi, CP_1
della di lui eredità giacente) di corrispondere alla attrice la metà delle somme giacenti sul libretto postale n. 16635618 alla data del decesso del de cuius, da lui illecitamente interamente prelevate e la conseguente responsabilità di per avere Controparte_3
permesso detto illecito prelievo e, per l'effetto, condannare essi sig. e CP_1
per esso la del medesimo e in solido tra di loro, Controparte_5 Controparte_3
a restituire alla sig.ra la metà della somma caduta in successione, Parte_1
portata dal predetto libretto postale n. 16635618, pari, alla data della morte del sig.
, a complessivi € 97.851,94, oltre interessi;
2) in subordine, nella non Persona_1
temuta ipotesi in cui non dovesse essere ritenuta superata la presunzione legale
5 prevista dall'art. 1298 c.c., condannare il sig. per esso la Eredità CP_1
Giacente del medesimo, nonché in solido tra di loro, a restituire Controparte_3
alla sig.ra la quota alla stessa spettante pari alla metà di € 48.925,97, Parte_1
oltre interessi”, oltre alla condanna alle spese del giudizio, nonché il risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. di in ragione della pacifica e Controparte_3
dimostrata condotta colposa della predetta convenuta Controparte_3
, precisava così le conclusioni: “1)Ritenere e dichiarare che ha Controparte_3 CP_3
legittimamente consentito al Sig. , nella qualità di cointestatario del CP_1
libretto n. 16635618 i prelievi eseguiti sino all'estinzione del rapporto e conseguentemente rigettare la domanda di condanna in solido formulata in danno a e volta ad ottenere la restituzione della metà di € 97.851,94 oltre interessi ovvero CP_3
alla metà di alla metà di € 48.925,97, oltre interessi in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
2) Sul presupposto del corretto prelievo eseguito dal Sig. , in forza Parte_2
della presunzione di comunione operante, ritenere e dichiarare insussistente la responsabilità solidale pretesa in capo a la quale conseguentemente Controparte_3
va tenuta indenne da qualsivoglia eventuale condanna risarcitoria/ restitutorie per qualunque importo richiesto. 3) Con vittoria di spese e compensi.”
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue:
In via preliminare è necessario revocare l'ordinanza istruttoria del 01.04.2025, alla luce della rinuncia di parte attrice alla domanda di scioglimento della comunione relativamente ai beni immobili ed al libretto postale n° 25942560 con saldo attivo alla data del decesso di € 12.176,76, le cui somme, come dichiarato dal curatore nella comparsa conclusionale, sono già state acquisite all'eredità giacente.
6 Passando a disaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue:
in via preliminare è necessario fissare alcuni elementi fattuali, dirimenti ai fini della risoluzione della presente controversia:
Parte attrice è erede di , insieme al fratello , avendo Persona_1 CP_1
accettato tacitamente l'eredità anche attraverso l'esperimento di tale causa.
“La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.” (ex multis Cass. 8525/2025)
E' circostanza pacifica, non contestata e provata documentalmente, che CP_1
, dopo il decesso di , avvenuto il 18.12.2013, ha prelevato
[...] Persona_1
l'intera somma giacente sul libretto postale n° 16635618, pari ad € 97.851,94, con prelievi effettuati dalla fine di dicembre 2013 al marzo 2014.
E' documentalmente provato, vedi doc. 3 prodotto in atti da parte attrice, che in data
30.01.2014, la parte attrice, ha chiesto a di cercare Parte_1 CP_3 CP_3
l'esistenza di libretti o titoli intestati al padre deceduto in data 18.12.2013, comunicando, in tal modo, alle l'avvenuto decesso del padre. CP_3
Individuati i fatti provati e rilevanti ai fini della decisione, è necessario risolvere la questione, se è ammissibile una divisione ereditaria parziale, cioè limitata soltanto ad alcuni dei cespiti della massa.
Sul punto la S.C. ha statuito il seguente principio: “ L'art. 762 c.c., stabilendo che
l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della
7 convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale. (Cass. 26563/2021)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la richiesta di una divisione parziale è ammissibile.
Ciò posto, è necessario disaminare la domanda formulata da parte attrice sullo scioglimento della comunione ereditaria, limitatamente al libretto n°16635618.
Nella presente vicenda, sono due i profili da dirimere:
- L'eventuale superamento, da parte dell'attrice, della presunzione di contitolarità, ai sensi dell'art. 1298, II comma c.c, delle somme esistenti sul libretto, ormai estinto, intestato al de cuius ed al . CP_1
- La sussistenza di un'eventuale responsabilità di . Controparte_3
PRESUNZIONE DI CONTITOLARITA':
Sul primo profilo, si osserva quanto segue:
Si deve partire dalla circostanza, provata documentalmente, che, nonostante le reiterate richieste della parte attrice, si ripete documentate in atti, non ha mai Controparte_3
consegnato alla stessa le distinte di versamento sul libretto de quo.
Soltanto a seguito di ordine di esibizione, ha prodotto un estratto conto CP_3
e alcune distinte di versamento, effettuate dal 2009 al 2012 dal . Persona_1
8 ha giustificato la mancata produzione delle distinte di versamento di Controparte_3
date antecedente, sostenendo di avere inviato al macero i relativi documenti.
A questo punto, è necessario verificare se la circostanza che i versamenti documentati da da parte del de cuius , effettuati dal 2009 al 2012, siano CP_3 Persona_1
sufficienti a far superare la presunzione di cui all'art. 1298 II comma c.c.
La S.C., con un orientamento rigoroso, recentemente ribadito, ha statuito, sul punto, il seguente principio:
“La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.”
(Cass. 27069/2022)
Tale sentenza stabilisce che la circostanza che il versamento sia stato effettuato soltanto da uno dei cointestatari non implica il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 II comma c.c., se non è accompagnato dalla prova che le somme versate da uno dei cointestatari siano effettivamente riferibili allo stesso.
Nella fattispecie in esame, tale prova manca del tutto, in quanto, anche solo con riferimento ai versamenti documentati da , come effettuati dal de cuius, CP_3 Per_1
, parte attrice non ha fornito la prova di quale fosse la provenienza delle somme
[...]
versate sul libretto.
Inoltre parte attrice non ha documentato se su tale libretto confluisse la pensione del de cuius o quali fossero i redditi del de cuius.
9 Pertanto, alla luce del superiore principio, si ritiene che parte attrice non abbia superato la presunzione di contitolarità delle somme esistenti sul libretto n°16635618, al momento del decesso del de cuius.
In conseguenza, poiché il saldo alla data di apertura della successione di Per_1
, era pari ad € 97.851,94, la metà di tale somma, pari ad € 48.925,97 è di
[...]
pertinenza del cointestatario , ed oggi, a seguito del decesso dello CP_1
stesso, di pertinenza dell'eredità giacente.
Poiché gli eredi del de cuius sono i due figli, e , Persona_1 Parte_1 CP_1
la restante somma di € 48.925,97, di pertinenza del de cuius, va divisa a metà tra i due eredi, per un importo di € 24.462,98, ciascuno.
SECONDO PROFILO:
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA ' DI
POSTE ITALIANE SPA, si osserva quanto segue:
Il libretto in esame è stato aperto in data 12.05.2000 e chiuso in data 31.03.2014.
Tale circostanza è pacifica e non contestata.
Tali date sono rilevanti ai fini dell'esatta individuazione della normativa applicabile.
Infatti parte attrice invoca l'applicazione del d.p.r. 256/1989, cioè l'approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni
(servizi di bancoposta).
Tale normativa è stata in abrogata, proprio nella parte la cui applicazione viene invocata dall' attrice, con il DM. 06.06.2002.
Al fine di stabilire quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, è
10 necessario prendere le mosse dall'ordinanza n° 28935/2025, del 02.11.2025, con la quale, la S.C. nell'ambito della motivazione, effettuando un excursus sulle varie regolamentazioni, che si sono succedute nel tempo per normare i libretti di risparmio postali, come quello in oggetto, ha fatto chiarezza, individuando quale sia la normativa applicabile ai libretti aperti prima dell'entrata in vigore del DM del 2002, così statuendo:
“3.2. - L'esame della questione merita di essere preceduto da una ricognizione della disciplina applicabile, codicistica e speciale, e di come quest'ultima si è evoluta nel tempo.
Partendo dalla disciplina speciale si osserva che i rapporti relativi a libretti di risparmio postale prima della data di entrata in vigore del D.M. 6.6.2002 (ed anche dopo, per quelli sorti nel vigore della precedente legge, sulla base della normativa transitoria di cui all'a rt. 7, comma 3, del D.Lgs. 284/1999) erano disciplinati dal
D.P.R. 156/1973 e dal D.P.R. 256/1989.
In particolare - per quanto qui interessa in considerazione delle questioni oggetto di causa - l'art. 157 D.P.R. 156/73, prevedeva la possibilità di opposizione al rimborso, tra l'altro, da parte di "(...) di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere"
e di "ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone"; con la conseguenza che (ex art. 177 D.P.R. 256/1989) l'ufficio cui fosse stato notificato l'atto, doveva annotare l'opposizione e sospendere qualsiasi rimborso sul libretto, "se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto" (art. 180 D.P.R.
256/1989); infine gli artt. 184, comma 1 e 187 comma 1 del D.P.R.
11 256/1989 stabilivano rispettivamente che: "Il pagamento dei crediti rappresentati da libretti intestati a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta deve essere effettuato previa estinzione dei titoli", e che "il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".
Quindi, in sintesi, nelle ipotesi di conflitto tra coeredi dell'intestatario oppure tra intestatario superstite ed eredi del cointestatario defunto era prevista la possibilità di opposizione, e detta opposizione impediva a di procedere allo svincolo CP_3
dei fondi.
La nuova normativa speciale in tema di risparmio postale - per la cui raccolta mediante libretti postali e buoni fruttiferi postali la Cassa Depositi e Prestiti si avvale di - è stata dettata dal D.Lgs. 284/1999 ("Riordino della Cassa depositi CP_3
e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), il quale all'art.
2, comma 2, ha stabilito che: "Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori". Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal D.M.
6.6.2002 del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la
"Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale".
Le nuove disposizioni hanno abrogato la disciplina precedente che, quindi, non
12 opera più (salvo che per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della riforma)”.
( motivazione Ordinanza 28935/2025 del 02.11.2025)
Alla luce di quanto affermato recentemente dalla S.C., alla fattispecie in esame si applica la disciplina contenuta nel DPR 256/1989, e precisamente i seguenti articoli che regolamentano la fattispecie della morte di uno dei cointestatari del libretto:
L'art. 184 (Domanda di rimborso) del citato Regolamento prevede che “Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione (1° comma); che Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore;
...(2° comma) e che … i richiedenti debbono allegare alla domanda, il libretto insieme con i documenti indicati nell'art 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 166; ...(3° comma).
Il successivo art. 187 (Rimborso a saldo) del medesimo Regolamento prevede invece, per quanto di interesse, che … “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto … (1° comma) e che… Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il
13 rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali deceduta, la disposizione di cui al secondo comma dell'art 156 (2° comma), disposizione che prevede, per quanto di interesse, che ... “le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria” (cfr. art. 156, al 2° comma).”
Sulla base di detta disciplina speciale, deve pertanto ritenersi che il rimborso del saldo attivo portato dai libretti di risparmio, in caso di decesso di uno dei cointestatari, deve essere effettuato a favore del cointestatario superstite e degli eredi dell'intestatario deceduto, con la conseguenza che, trattandosi di libretto di cui un intestatario è deceduto, è necessaria la dichiarazione di successione per verificare l'esistenza o meno di altri coeredi, di cui è richiesta la firma di quietanza al momento del pagamento del saldo.
In caso di mancato intervento alla sottoscrizione della quietanza, le quote spettanti agli aventi diritto, non comparsi, vanno di regola depositate dalla società su altri libretti.
La normativa suddetta, nella fattispecie in esame, imponeva a , Controparte_3
appreso del decesso del in data 30.01.2014, di verificare l'esistenza o Persona_1
meno di altri coeredi e di applicare quanto indicato nella suddetta normativa, prima di chiudere il libretto intestato al de cuius . Persona_1
Poiché non ha applicato quanto disposto dalla normativa in esame, è Controparte_3
responsabile nei confronti della , quale erede di , nella cui Parte_1 Persona_1
titolarità del libretto, la è subentrata quale erede del padre, del prelievo delle CP_1
somme alla stessa spettanti da parte del fratello . CP_1
Non trova applicazione nella fattispecie in esame, il principio della solidarietà attiva invocato da , in quanto il caso in esame è disciplinato da una Controparte_3
14 normativa speciale, quale è il DPR 256/1989, che prevale sul suddetto principio.
Inoltre le massime richiamate da si riferiscono a rapporti bancari che CP_3
soggiacciono ad una disciplina normativa differente rispetto ai libretti postali, come quello in esame.
In conseguenza, attesa la responsabilità di e quella dell'erede Controparte_3 CP_1
, oggi deceduto e quindi per esso della Curatela dell'eredità giacente, che ha
[...]
prelevato le somme di spettanza della sorella, entrambi vanno condannati, in solido, a rimborsare all'attrice la somma di sua pertinenza, pari ad € 24.462,98, Parte_1
oltre interessi dal dovuto, cioè la data di comunicazione del decesso del , il CP_1
31.01.2014, fino al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art.96 Controparte_3
comma I e III. Cpc.
Le spese seguono la soccombenza, e pertanto va condannata a Controparte_3
rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in € 810,00 per spese ed €
5.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Mentre vanno compensate le spese processuali tra la e la Curatela Parte_1
dell'eredità giacente, che non si è opposta alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara sciolta la comunione Parte_1
relativa al libretto postale nominativo n°16635618.
Condanna e la Curatela dell'eredità giacente di , in Controparte_3 CP_1
solido, al rimborso in favore di della somma di € 24.462,98, oltre Parte_1
15 interessi dalla data di comunicazione del decesso del , il 31.01.2014, fino al CP_1
soddisfo.
Condanna altresì la parte convenuta, , a rimborsare alla parte attrice Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 810,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Compensa le spese processuali tra la e la Curatela dell'eredità giacente. CP_1
Così deciso in Catania, il 14.11.2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI IA Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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