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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2054/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2054/2025, promossa con ricorso depositato il 22.05.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , C.F._1 nata a [...], il giorno 20/03/1960 residente in [...] ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera emessa dall'Ordine degli Avvocati di Varese, assistita e difesa dall'Avv. Cristian Caon
e
2) Parte_2
(C.F. ) C.F._2 nato a [...], il giorno 04.02.1951 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Laura Pecollo.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comacchio in data 27 dicembre 2017
(anno 2017 atto n. 33 Parte I)
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.05.25, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati di mensa, letto e abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
b) il Sig. (il quale percepisce una pensione dell'importo mensile di Parte_2 circa Euro 1.200,00), verserà quale contributo al mantenimento in favore della moglie
(la quale, ad oggi, non dispone di adeguati redditi propri e, dunque, non Parte_1
è autosufficiente economicamente), l'importo di € 200,00 (duecento//00) entro il giorno 5 di ogni mese. Il predetto importo sarà soggetto annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Il suddetto contributo al mantenimento sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_2
sino a quando non interverrà un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale Pt_1 competente nell'ambito del procedimento di divorzio.
Considerate le ristrettezze economiche di entrambe le parti, il sig. e la sig.ra Parte_2
si impegnano a proporre ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
c) le parti si danno reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio;
d) I coniugi dichiarano sin d'ora di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale ed economica.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in data 27/12/2017, in Comacchio, trascritto nei registri del Comune di Comacchio (anno 2017 atto n. 33 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2054/2025, promossa con ricorso depositato il 22.05.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , C.F._1 nata a [...], il giorno 20/03/1960 residente in [...] ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera emessa dall'Ordine degli Avvocati di Varese, assistita e difesa dall'Avv. Cristian Caon
e
2) Parte_2
(C.F. ) C.F._2 nato a [...], il giorno 04.02.1951 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Laura Pecollo.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comacchio in data 27 dicembre 2017
(anno 2017 atto n. 33 Parte I)
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22.05.25, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati di mensa, letto e abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
b) il Sig. (il quale percepisce una pensione dell'importo mensile di Parte_2 circa Euro 1.200,00), verserà quale contributo al mantenimento in favore della moglie
(la quale, ad oggi, non dispone di adeguati redditi propri e, dunque, non Parte_1
è autosufficiente economicamente), l'importo di € 200,00 (duecento//00) entro il giorno 5 di ogni mese. Il predetto importo sarà soggetto annualmente alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Il suddetto contributo al mantenimento sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra Parte_2
sino a quando non interverrà un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale Pt_1 competente nell'ambito del procedimento di divorzio.
Considerate le ristrettezze economiche di entrambe le parti, il sig. e la sig.ra Parte_2
si impegnano a proporre ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
c) le parti si danno reciproco assenso, ove occorra, al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio;
d) I coniugi dichiarano sin d'ora di aver già regolato ogni altra questione patrimoniale ed economica.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi con rito civile in data 27/12/2017, in Comacchio, trascritto nei registri del Comune di Comacchio (anno 2017 atto n. 33 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina2 di 3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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