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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1683/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6971/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2020/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 A 9811 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
previa riforma della sentenza, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza dell'avviso di pagamento n. 2024/A/9811, protocollo n. 17712 RU, notificato il 20 settembre 2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto dalla odierna ricorrente a titolo di imposta, indennità di mora e interessi;
o in subordine, ridurre l'importo a titolo di imposta, indennità di mora e interessi nei termini esposti nel presente atto e, comunque, secondo il criterio che risulterà di giustizia;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dall'appellante in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
condanna della agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle dogane, ufficio di Caserta, emise l'avviso di pagamento, atto di accertamento, n. 2024/A/9811 del 10/9/2024 nei confronti della sas Nominativo_1 Service di NI Nominativo_1 esercente un punto vendita carburanti in Casagiove, di Nominativo_1 e della srl Ricorrente_1 , società coobbligata in quanto concessionaria del punto vendita, in materia di accise su prodotti energetici per l'anno 2017.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di Caserta ed il giudizio, nel quale intervenne con il deposito di controdeduzioni l'agenzia delle dogane, fu definito con sentenza di rigetto, con compensazione delle spese, n. 2020 emessa all'udienza del 7.4.2025, depositata il 28.4.2025.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ha basato la richiesta di riforma sui sottoindicati motivi:
violazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 504/95: erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione del credito erariale;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2 e dell'art. 40 del D.Lgs. n. 504/95: erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato inesistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini;
violazione dell'art. 2697 c.c.;
nullità/erroneità della sentenza impugnata per omesso rilievo della prova del mal funzionamento della colonnina di rifornimento n. 5;
illogicità e incoerenza dei dati relativi ai litri di gasolio erogati, conseguenti al predetto malfunzionamento;
violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000: erroneità della sentenza per non aver rilevato la totale assenza di motivazione dell'avviso di pagamento, determinata dall'illeggibilità e dalla materiale indisponibilità delle risultanze contabili contenute nei registri e nelle tabelle riepilogative relative alla movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati dalla società de Società_1,
formulando queste richieste:
previa riforma della sentenza, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza dell'avviso di pagamento n. 2024/A/9811, protocollo n. 17712 RU, notificato il 20 settembre 2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna ricorrente a titolo di imposta, indennità di mora e interessi;
o in subordine, ridurre l'importo a titolo di imposta, indennità di mora e interessi nei termini esposti nel presente atto e, comunque, secondo il criterio che risulterà di giustizia;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dall'appellante in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
condanna della agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'agenzia delle dogane ha depositato controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Ricorrente_1 ha depositato una memoria illustrativa.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gruppo della GdF di Caserta nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria relative ad un procedimento penale per reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'1 luglio 2021 diede esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria CV, dell'impianto di distribuzione stradale di carburanti della sas Nominativo_1 Service, con insegna Ricorrente_1, sito in Casagiove. All'esito della suddetta attività furono anche rilevate le giacenze contabili ed effettive dell'impianto.
Dal controllo del registro di carico e scarico relativo all'anno 2017 emersero numerose anomalie nella sua tenuta:
i numeri dei totalizzatori della testata 5 trascritti su alcune pagine risultavano corretti e riscritti, in particolare:
in data 03/06/2017 risulta indicato 984.088,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 1.283.088,00 litri;
in data 05/06/2017 invece di essere progressiva risulta indicato un valore decrescente di 986.713,00, con una differenza in negativa pari a litri 296.375,00;
in data 14/06/2017 risulta indicato 1.002.219,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 1.020.211,00 litri;
in data 9/11/2017 risulta indicato 1.237.594,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.047.594,00 litri;
in data 10/11/2017 risulta indicato 1.239,193,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.043.193,00 litri;
in data 11/11/2017 risulta indicato 1.241.368,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.045.368,00 litri.
In sostanza emerse che solo per la colonnina 5, che erogava gasolio per autotrazione, il quantitativo di gasolio riportato sui registri di carico e scarico degli oli minerali era inferiore a quello che risultava dai registri di carico e scarico della colonnina di erogazione.
Ciò era indicativo del fatto che era stato ceduto gasolio acquistato in evasione di imposta e ceduto senza la contabilizzazione della vendita. In sostanza il Nominativo_1, secondo le dogane, si sarebbe approvvigionato di carburante di contrabbando, acquistato in evasione di imposta, ponendolo successivamente in vendita;
se non l'avesse venduto, di fatti, sarebbe stato rinvenuto all'interno dei serbatoi e l'eccedenza avrebbe dunque avuto segno positivo.
Gli acquisti di prodotti petroliferi da fornitori con documenti amministrativi era di litri 1.483.257,26, mentre sul registro di carico e scarico erano state annoti ricavi per euro 7.351.929,81.
Il citato PVC rilevò, nell'anno 2017, presunte eccedenze di gasolio per autotrazione che avevano superato il limite legale ammesso, per un totale di 5.469.347 litri
La GdF il 7 aprile 2022 redasse pvc che fu trasmesso all'agenzia delle dogane la quale il 10 settembre 2024 emise l'avviso di pagamento impugnato determinando in euro 3.376.775,01 l'importo delle accise evase.
L'atto fu notificato il 2.4.2024 anche all'attuale appellante che nel corso dell'anno 2017 rivestiva la qualifica di concessionaria del punto di distribuzione e rivendita di prodotti petroliferi, dato in gestione alla società Nominativo_1 Service di Nominativo_1 NI.
Con il primo motivo, relativo alla prescrizione della pretesa, l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere il primo giudice affermato che il termine di prescrizione, quinquennale, decorreva dalla data di redazione dl pvc. Invece ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del TUA tale termine decorre “dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta”.
Il rilievo è fondato, quanto alla decorrenza, ma non è corretto quanto all'asserito decorso del termine.
Infatti, per quanto riguarda il recupero delle accise il PVC interrompe la prescrizione in quanto atto di accertamento. In questo contesto, l'interruzione azzera il tempo trascorso e fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla data dell'atto.
La notifica del PVC di costatazione, dunque, determina l'interruzione del termine di prescrizione il cui decorso
è iniziato, ex art. 15, comma 2 D.Lgs. 504/95, dall'omesso versamento dell'imposta dovuta, con contestuale inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
L'articolo 2943 del codice civile al comma 2 prevede che la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora in debitore e tale deve essere considerato il pvc.
In tema di accise, il Processo Verbale di Constatazione (PVC) ha un'efficacia peculiare riguardo all'interruzione della prescrizione, specialmente nei rapporti di solidarietà.
L'effetto interruttivo si verifica anche nei confronti dei coobbligati ai quali il pvc non è stato notificato.
Il PVC ha un carattere oggettivo e non ricettizio. Ciò significa che la sua semplice redazione è sufficiente a manifestare la volontà punitiva o di recupero del credito dello Stato, interrompendo la prescrizione a prescindere dalla sua immediata notifica al destinatario.
In base al principio generale dell'art. 1310 del Codice Civile, gli atti interruttivi compiuti contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.
Se il PVC è stato redatto o notificato correttamente a uno dei soggetti (es. il debitore principale o la società),
l'effetto interruttivo si estende tipicamente a tutti i coobbligati solidali, anche se a questi ultimi il verbale non
è stato ancora notificato.
Poiché il termine quinquennale decorre dalla data dell'omesso versamento, nel caso in esame il 2017, ed il verbale di constatazione è del 2022, ne deriva che il verbale è stato redatto nel quinquennio ed ha avuto effetti interruttivi. Dal 2022 è iniziato il decorso di un nuovo termine quinquennale, non scaduto nel 2024, data di notifica dell'atto impugnato. Le suesposte considerazioni circa l'effetto interruttivo della redazione del pvc determinano la ininfluenza della questione sulla possibilità di applicare il raddoppio dei termini previsto nell'ipotesi in cui siano ravvisabili nei fatti condotte costituenti illecito penale, raddoppio contestato dall'appellante.
In relazione alla responsabilità di essa appellante, la Ricorrente_1 evidenzia che non avrebbe potuto svolgere accertamenti per impedire la condotta evasiva perché nel 2018 aveva trasferito ad altra società la concessione relativa all'impianto.
Così non è.
La norma che estende la responsabilità ai concessionari è l'articolo 25 c. 5 del decreto legislativo 546/92 il quale prevede che:” ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso”.
I controlli dovevano essere effettuati nel corso dell'anno 2017, quando era ancora concessionaria, e sul punto la Ricorrente_1 non ha provato di averli esercitati.
Con altro motivo l'appellante confuta l'affermazione che sarebbe stato suo onere quello di provare il malfunzionamento della colonnina di erogazione n. 5, malfunzionamento che sarebbe stata la causa della eccedenza.
Le quantità di gasolio attribuite nel PVC alla colonnina n. 5, deduce, risultano manifestamente irrealistiche e sproporzionate rispetto alle effettive capacità operative dell'impianto, lasciando fondatamente presumere l'esistenza di errori sistemici e registrazioni non conformi dovuti al guasto del relativo contatore.
La prova del malfunzionamento sarebbe ricavabile dai seguenti elementi:
al foglio 5 del PVC, gli stessi verbalizzanti rilevano che il registro di carico e scarico, nel quale sono riportati i litri erogati da ciascuna colonnina 5 presenta correzioni nelle letture del contatore e, in alcune giornate, risulta addirittura che i litri erogati siano inferiori a quelli registrati all'inizio della giornata: una circostanza del tutto incompatibile con il funzionamento tecnico del contalitri, che, com'è noto, registra solo incrementi proporzionali all'uso e non in diminuzione;
nei giorni 9, 10 e 11 novembre sarebbero stati erogati circa 4.800.000 litri, pari a 1.600.000 litri al giorno da un'unica pompa di rifornimento, circostanza che appare del tutto incompatibile con il normale funzionamento di un impianto stradale e che costituisce un chiaro indice del malfunzionamento del contalitri. Come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio in data 17 marzo 2025, un simile volume risulta di fatto irraggiungibile per un singolo erogatore stradale. Un erogatore stradale di ultima generazione, e tale non era quello in esame, può erogare un quantitativo di carburante compreso tra 40 e 120 litri al minuto. Anche assumendo, in via del tutto teorica, il valore massimo di 120 litri al minuto e ipotizzando che la pompa funzioni ininterrottamente per 24 ore consecutive (senza alcuna interruzione tra un rifornimento e l'altro, neppure per il cambio di veicoli), si otterrebbe un'erogazione massima pari a 172.800 litri al giorno. Tale valore è palesemente inferiore – e di gran lunga – rispetto ai 1.600.000 litri giornalieri che, secondo l'Agenzia, sarebbero stati erogati dalla colonnina n.
5. L'assoluta irrealizzabilità dei dati rilevati emerge anche da due semplici ulteriori considerazioni di ordine logico:
secondo quanto risulta dal documento 9 del ricorso, la capienza massima del serbatoio di un autotreno Società_3 è pari a 900 litri;
come indicato nel documento 10 del ricorso, una autocisterna adibita al trasporto di carburante può contenere fino a 43.000 litri. Ne consegue che, per sostenere un'erogazione quotidiana di 1.600.000 litri, sarebbe stato necessario, nei tre giorni in questione, movimentare presso l'impianto Nominativo_1 Service circa 110 autocisterne per il rifornimento e 5.300 autotreni per l'erogazione. Il motivo non è fondato.
Dal pvc risulta che le differenze sono state rilevate solo in alcuni mesi – segnatamente giugno e settembre
- del 2017 e non anche nell'anno precedente, né in quelli successivi.
Il collegio ritiene che l'appellante, come correttamente rilevato dall'agenzia ed affermato dal primo giudice, in presenza di dati univoci che sorreggevano le conclusioni dell'agenzia, non avrebbe potuto limitarsi ad argomenti di ordine logico, tenendo anche conto del fatto che viene contestata una condotta di evasione dissimulata anche con correzioni dei dati trascritti sui registri di carico e scarico che, come tali, potevano anche non avere una rispondenza ad una ipotetica normalità dell'erogazione. I dati sono stati corretti non prestando attenzione al contenuto delle correzioni.
L'appellante, invece, assumendo che il disallineamento era riconducibile al malfunzionamento della colonnina, avrebbe dovuto provare l'effettuazione di interventi di riparazione. Non avendolo provato non può trovare spiegazione questo malfunzionamento ad intermittenza.
Con altro motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto determinata dall'illeggibilità e dalla materiale indisponibilità delle risultanze contabili contenute nei registri e nelle tabelle riepilogative relative alla movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati dalla società Nominativo_1 Service.
Il reiterato diniego di accesso agli atti da parte delle Dogane di Caserta integrerebbe la violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, compromettendo il diritto al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi probatori rilevanti prima dell'emissione dell'atto impositivo.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto i dati riportati nel pvc non sono del tutto illeggibili.
La richiesta di accesso non è stata evasa in quanto i registri sono stati dalla GdF restituiti al Nominativo_1 il quale aveva l'obbligo di conservarli per cinque anni. Era a questi che la Ricorrente_1 avrebbe dovuto rivolgere la richiesta. L'avere il Nominativo_1 cessato l'attività dal 31.1.2022 non determinava l'impossibilità di richiedergli dove si trovassero i documenti. La richiesta poteva essere fatta, ma non lo è stata, all'AG che aveva emesso l'ordinanza di sequestro preventivo o alla GdF.
In ogni caso i dati sono riportati nell'atto, il pvc, che è dotato di fede privilegiata e non è stata intrapresa alcuna iniziativa, né dedotto alcun elemento che faccia dubitare della fedeltà della loro trasposizione nel pvc.
Dalle suesposte considerazioni emerge che l'amministrazione ha fornito la prova delle circostanze sulle quali si fonda l'atto impugnato, per cui, sotto questo profilo, non è dato ravvisare la violazione dell'onere di prova gravante sull'agenzia.
Con un altro motivo la Ricorrente_1 lamenta un errore di calcolo sulla percentuale applicabile all'eccedenze legali ammesse a sensi dell'art. 48, comma 3 lett.b). D. Lgs. n.504/95, deducendo che sarebbe stata erroneamente determinata la base di calcolo. La percentuale del cinque per mille, ai fini della determinazione delle eccedenze tollerate, come tali non assoggettate a recupero di imposta, va individuata nella totalità dei litri erogati e non in quella annotata nei registri.
Il motivo va respinto.
L'articolo 48, comma 3 lett.b). D. Lgs. n.504/95 parla di erogazioni registrate, per cui non consente di prendere a base del calcolo l'ammontare delle erogazioni come ricostruito dai verificatori in rapporto all'attività accertata.
Anche sotto il profilo della coerenza logica la tesi della Ricorrente_1 non è condivisibile perché, se si abbattessero anche i quantitativi ceduti in frode si riconoscerebbe un trattamento di favore rispetto al risultato della stessa attività illecita.
L'appellante con altro motivo deduce errori di calcolo;
nella tabella relativa alle erogazioni effettuate dalla colonnina di rifornimento n. 5 per l'anno 2017 (PVC – foglio 9), alcune cifre riportate nella colonna “erogato” risultano precedute da un segno meno, che tuttavia non è stato riportato nella colonna “totale rilevato colonnina 5 gasolio autotrazione”, con la conseguenza che tali importi, invece di essere sottratti, sono stati erroneamente sommati al totale.
Così non è in quanto sono stati riportati in maniera corretta i dati rilevati.
L'appello va respinto.
Le spese per la pluralità dei motivi, alcuni dei quali fondati sulla interpretazione controversa di norme, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese anche di questo grado.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6971/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2020/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 28/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 A 9811 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
previa riforma della sentenza, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza dell'avviso di pagamento n. 2024/A/9811, protocollo n. 17712 RU, notificato il 20 settembre 2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto dalla odierna ricorrente a titolo di imposta, indennità di mora e interessi;
o in subordine, ridurre l'importo a titolo di imposta, indennità di mora e interessi nei termini esposti nel presente atto e, comunque, secondo il criterio che risulterà di giustizia;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dall'appellante in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
condanna della agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle dogane, ufficio di Caserta, emise l'avviso di pagamento, atto di accertamento, n. 2024/A/9811 del 10/9/2024 nei confronti della sas Nominativo_1 Service di NI Nominativo_1 esercente un punto vendita carburanti in Casagiove, di Nominativo_1 e della srl Ricorrente_1 , società coobbligata in quanto concessionaria del punto vendita, in materia di accise su prodotti energetici per l'anno 2017.
La Ricorrente_1 impugnò l'atto con ricorso presentato alla CGT di Caserta ed il giudizio, nel quale intervenne con il deposito di controdeduzioni l'agenzia delle dogane, fu definito con sentenza di rigetto, con compensazione delle spese, n. 2020 emessa all'udienza del 7.4.2025, depositata il 28.4.2025.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ha basato la richiesta di riforma sui sottoindicati motivi:
violazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 504/95: erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato la prescrizione del credito erariale;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2 e dell'art. 40 del D.Lgs. n. 504/95: erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato inesistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini;
violazione dell'art. 2697 c.c.;
nullità/erroneità della sentenza impugnata per omesso rilievo della prova del mal funzionamento della colonnina di rifornimento n. 5;
illogicità e incoerenza dei dati relativi ai litri di gasolio erogati, conseguenti al predetto malfunzionamento;
violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000: erroneità della sentenza per non aver rilevato la totale assenza di motivazione dell'avviso di pagamento, determinata dall'illeggibilità e dalla materiale indisponibilità delle risultanze contabili contenute nei registri e nelle tabelle riepilogative relative alla movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati dalla società de Società_1,
formulando queste richieste:
previa riforma della sentenza, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza dell'avviso di pagamento n. 2024/A/9811, protocollo n. 17712 RU, notificato il 20 settembre 2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna ricorrente a titolo di imposta, indennità di mora e interessi;
o in subordine, ridurre l'importo a titolo di imposta, indennità di mora e interessi nei termini esposti nel presente atto e, comunque, secondo il criterio che risulterà di giustizia;
in ogni caso, condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta alla restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte dall'appellante in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
condanna della agenzia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'agenzia delle dogane ha depositato controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Ricorrente_1 ha depositato una memoria illustrativa.
Nella seduta del 17 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gruppo della GdF di Caserta nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria relative ad un procedimento penale per reati previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'1 luglio 2021 diede esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria CV, dell'impianto di distribuzione stradale di carburanti della sas Nominativo_1 Service, con insegna Ricorrente_1, sito in Casagiove. All'esito della suddetta attività furono anche rilevate le giacenze contabili ed effettive dell'impianto.
Dal controllo del registro di carico e scarico relativo all'anno 2017 emersero numerose anomalie nella sua tenuta:
i numeri dei totalizzatori della testata 5 trascritti su alcune pagine risultavano corretti e riscritti, in particolare:
in data 03/06/2017 risulta indicato 984.088,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 1.283.088,00 litri;
in data 05/06/2017 invece di essere progressiva risulta indicato un valore decrescente di 986.713,00, con una differenza in negativa pari a litri 296.375,00;
in data 14/06/2017 risulta indicato 1.002.219,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 1.020.211,00 litri;
in data 9/11/2017 risulta indicato 1.237.594,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.047.594,00 litri;
in data 10/11/2017 risulta indicato 1.239,193,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.043.193,00 litri;
in data 11/11/2017 risulta indicato 1.241.368,00, mentre il numero corretto e sovrascritto era 2.045.368,00 litri.
In sostanza emerse che solo per la colonnina 5, che erogava gasolio per autotrazione, il quantitativo di gasolio riportato sui registri di carico e scarico degli oli minerali era inferiore a quello che risultava dai registri di carico e scarico della colonnina di erogazione.
Ciò era indicativo del fatto che era stato ceduto gasolio acquistato in evasione di imposta e ceduto senza la contabilizzazione della vendita. In sostanza il Nominativo_1, secondo le dogane, si sarebbe approvvigionato di carburante di contrabbando, acquistato in evasione di imposta, ponendolo successivamente in vendita;
se non l'avesse venduto, di fatti, sarebbe stato rinvenuto all'interno dei serbatoi e l'eccedenza avrebbe dunque avuto segno positivo.
Gli acquisti di prodotti petroliferi da fornitori con documenti amministrativi era di litri 1.483.257,26, mentre sul registro di carico e scarico erano state annoti ricavi per euro 7.351.929,81.
Il citato PVC rilevò, nell'anno 2017, presunte eccedenze di gasolio per autotrazione che avevano superato il limite legale ammesso, per un totale di 5.469.347 litri
La GdF il 7 aprile 2022 redasse pvc che fu trasmesso all'agenzia delle dogane la quale il 10 settembre 2024 emise l'avviso di pagamento impugnato determinando in euro 3.376.775,01 l'importo delle accise evase.
L'atto fu notificato il 2.4.2024 anche all'attuale appellante che nel corso dell'anno 2017 rivestiva la qualifica di concessionaria del punto di distribuzione e rivendita di prodotti petroliferi, dato in gestione alla società Nominativo_1 Service di Nominativo_1 NI.
Con il primo motivo, relativo alla prescrizione della pretesa, l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere il primo giudice affermato che il termine di prescrizione, quinquennale, decorreva dalla data di redazione dl pvc. Invece ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del TUA tale termine decorre “dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta”.
Il rilievo è fondato, quanto alla decorrenza, ma non è corretto quanto all'asserito decorso del termine.
Infatti, per quanto riguarda il recupero delle accise il PVC interrompe la prescrizione in quanto atto di accertamento. In questo contesto, l'interruzione azzera il tempo trascorso e fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla data dell'atto.
La notifica del PVC di costatazione, dunque, determina l'interruzione del termine di prescrizione il cui decorso
è iniziato, ex art. 15, comma 2 D.Lgs. 504/95, dall'omesso versamento dell'imposta dovuta, con contestuale inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
L'articolo 2943 del codice civile al comma 2 prevede che la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora in debitore e tale deve essere considerato il pvc.
In tema di accise, il Processo Verbale di Constatazione (PVC) ha un'efficacia peculiare riguardo all'interruzione della prescrizione, specialmente nei rapporti di solidarietà.
L'effetto interruttivo si verifica anche nei confronti dei coobbligati ai quali il pvc non è stato notificato.
Il PVC ha un carattere oggettivo e non ricettizio. Ciò significa che la sua semplice redazione è sufficiente a manifestare la volontà punitiva o di recupero del credito dello Stato, interrompendo la prescrizione a prescindere dalla sua immediata notifica al destinatario.
In base al principio generale dell'art. 1310 del Codice Civile, gli atti interruttivi compiuti contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri coobbligati.
Se il PVC è stato redatto o notificato correttamente a uno dei soggetti (es. il debitore principale o la società),
l'effetto interruttivo si estende tipicamente a tutti i coobbligati solidali, anche se a questi ultimi il verbale non
è stato ancora notificato.
Poiché il termine quinquennale decorre dalla data dell'omesso versamento, nel caso in esame il 2017, ed il verbale di constatazione è del 2022, ne deriva che il verbale è stato redatto nel quinquennio ed ha avuto effetti interruttivi. Dal 2022 è iniziato il decorso di un nuovo termine quinquennale, non scaduto nel 2024, data di notifica dell'atto impugnato. Le suesposte considerazioni circa l'effetto interruttivo della redazione del pvc determinano la ininfluenza della questione sulla possibilità di applicare il raddoppio dei termini previsto nell'ipotesi in cui siano ravvisabili nei fatti condotte costituenti illecito penale, raddoppio contestato dall'appellante.
In relazione alla responsabilità di essa appellante, la Ricorrente_1 evidenzia che non avrebbe potuto svolgere accertamenti per impedire la condotta evasiva perché nel 2018 aveva trasferito ad altra società la concessione relativa all'impianto.
Così non è.
La norma che estende la responsabilità ai concessionari è l'articolo 25 c. 5 del decreto legislativo 546/92 il quale prevede che:” ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso”.
I controlli dovevano essere effettuati nel corso dell'anno 2017, quando era ancora concessionaria, e sul punto la Ricorrente_1 non ha provato di averli esercitati.
Con altro motivo l'appellante confuta l'affermazione che sarebbe stato suo onere quello di provare il malfunzionamento della colonnina di erogazione n. 5, malfunzionamento che sarebbe stata la causa della eccedenza.
Le quantità di gasolio attribuite nel PVC alla colonnina n. 5, deduce, risultano manifestamente irrealistiche e sproporzionate rispetto alle effettive capacità operative dell'impianto, lasciando fondatamente presumere l'esistenza di errori sistemici e registrazioni non conformi dovuti al guasto del relativo contatore.
La prova del malfunzionamento sarebbe ricavabile dai seguenti elementi:
al foglio 5 del PVC, gli stessi verbalizzanti rilevano che il registro di carico e scarico, nel quale sono riportati i litri erogati da ciascuna colonnina 5 presenta correzioni nelle letture del contatore e, in alcune giornate, risulta addirittura che i litri erogati siano inferiori a quelli registrati all'inizio della giornata: una circostanza del tutto incompatibile con il funzionamento tecnico del contalitri, che, com'è noto, registra solo incrementi proporzionali all'uso e non in diminuzione;
nei giorni 9, 10 e 11 novembre sarebbero stati erogati circa 4.800.000 litri, pari a 1.600.000 litri al giorno da un'unica pompa di rifornimento, circostanza che appare del tutto incompatibile con il normale funzionamento di un impianto stradale e che costituisce un chiaro indice del malfunzionamento del contalitri. Come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio in data 17 marzo 2025, un simile volume risulta di fatto irraggiungibile per un singolo erogatore stradale. Un erogatore stradale di ultima generazione, e tale non era quello in esame, può erogare un quantitativo di carburante compreso tra 40 e 120 litri al minuto. Anche assumendo, in via del tutto teorica, il valore massimo di 120 litri al minuto e ipotizzando che la pompa funzioni ininterrottamente per 24 ore consecutive (senza alcuna interruzione tra un rifornimento e l'altro, neppure per il cambio di veicoli), si otterrebbe un'erogazione massima pari a 172.800 litri al giorno. Tale valore è palesemente inferiore – e di gran lunga – rispetto ai 1.600.000 litri giornalieri che, secondo l'Agenzia, sarebbero stati erogati dalla colonnina n.
5. L'assoluta irrealizzabilità dei dati rilevati emerge anche da due semplici ulteriori considerazioni di ordine logico:
secondo quanto risulta dal documento 9 del ricorso, la capienza massima del serbatoio di un autotreno Società_3 è pari a 900 litri;
come indicato nel documento 10 del ricorso, una autocisterna adibita al trasporto di carburante può contenere fino a 43.000 litri. Ne consegue che, per sostenere un'erogazione quotidiana di 1.600.000 litri, sarebbe stato necessario, nei tre giorni in questione, movimentare presso l'impianto Nominativo_1 Service circa 110 autocisterne per il rifornimento e 5.300 autotreni per l'erogazione. Il motivo non è fondato.
Dal pvc risulta che le differenze sono state rilevate solo in alcuni mesi – segnatamente giugno e settembre
- del 2017 e non anche nell'anno precedente, né in quelli successivi.
Il collegio ritiene che l'appellante, come correttamente rilevato dall'agenzia ed affermato dal primo giudice, in presenza di dati univoci che sorreggevano le conclusioni dell'agenzia, non avrebbe potuto limitarsi ad argomenti di ordine logico, tenendo anche conto del fatto che viene contestata una condotta di evasione dissimulata anche con correzioni dei dati trascritti sui registri di carico e scarico che, come tali, potevano anche non avere una rispondenza ad una ipotetica normalità dell'erogazione. I dati sono stati corretti non prestando attenzione al contenuto delle correzioni.
L'appellante, invece, assumendo che il disallineamento era riconducibile al malfunzionamento della colonnina, avrebbe dovuto provare l'effettuazione di interventi di riparazione. Non avendolo provato non può trovare spiegazione questo malfunzionamento ad intermittenza.
Con altro motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto determinata dall'illeggibilità e dalla materiale indisponibilità delle risultanze contabili contenute nei registri e nelle tabelle riepilogative relative alla movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati dalla società Nominativo_1 Service.
Il reiterato diniego di accesso agli atti da parte delle Dogane di Caserta integrerebbe la violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, compromettendo il diritto al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi probatori rilevanti prima dell'emissione dell'atto impositivo.
Il motivo non è fondato.
Anzitutto i dati riportati nel pvc non sono del tutto illeggibili.
La richiesta di accesso non è stata evasa in quanto i registri sono stati dalla GdF restituiti al Nominativo_1 il quale aveva l'obbligo di conservarli per cinque anni. Era a questi che la Ricorrente_1 avrebbe dovuto rivolgere la richiesta. L'avere il Nominativo_1 cessato l'attività dal 31.1.2022 non determinava l'impossibilità di richiedergli dove si trovassero i documenti. La richiesta poteva essere fatta, ma non lo è stata, all'AG che aveva emesso l'ordinanza di sequestro preventivo o alla GdF.
In ogni caso i dati sono riportati nell'atto, il pvc, che è dotato di fede privilegiata e non è stata intrapresa alcuna iniziativa, né dedotto alcun elemento che faccia dubitare della fedeltà della loro trasposizione nel pvc.
Dalle suesposte considerazioni emerge che l'amministrazione ha fornito la prova delle circostanze sulle quali si fonda l'atto impugnato, per cui, sotto questo profilo, non è dato ravvisare la violazione dell'onere di prova gravante sull'agenzia.
Con un altro motivo la Ricorrente_1 lamenta un errore di calcolo sulla percentuale applicabile all'eccedenze legali ammesse a sensi dell'art. 48, comma 3 lett.b). D. Lgs. n.504/95, deducendo che sarebbe stata erroneamente determinata la base di calcolo. La percentuale del cinque per mille, ai fini della determinazione delle eccedenze tollerate, come tali non assoggettate a recupero di imposta, va individuata nella totalità dei litri erogati e non in quella annotata nei registri.
Il motivo va respinto.
L'articolo 48, comma 3 lett.b). D. Lgs. n.504/95 parla di erogazioni registrate, per cui non consente di prendere a base del calcolo l'ammontare delle erogazioni come ricostruito dai verificatori in rapporto all'attività accertata.
Anche sotto il profilo della coerenza logica la tesi della Ricorrente_1 non è condivisibile perché, se si abbattessero anche i quantitativi ceduti in frode si riconoscerebbe un trattamento di favore rispetto al risultato della stessa attività illecita.
L'appellante con altro motivo deduce errori di calcolo;
nella tabella relativa alle erogazioni effettuate dalla colonnina di rifornimento n. 5 per l'anno 2017 (PVC – foglio 9), alcune cifre riportate nella colonna “erogato” risultano precedute da un segno meno, che tuttavia non è stato riportato nella colonna “totale rilevato colonnina 5 gasolio autotrazione”, con la conseguenza che tali importi, invece di essere sottratti, sono stati erroneamente sommati al totale.
Così non è in quanto sono stati riportati in maniera corretta i dati rilevati.
L'appello va respinto.
Le spese per la pluralità dei motivi, alcuni dei quali fondati sulla interpretazione controversa di norme, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese anche di questo grado.