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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N . 1 6 / 2 0 2 5 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Palermo in viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria
Lavinia Benigno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.01.2025, premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con a Palermo il 18.09.1995 e che, dalla suddetta CP_1 unione, nasceva, il 29.10.1997, ; Persona_1
- di essersi separato legalmente dalla moglie giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Palermo il 19.09.2003;
- che era cessata ogni forma di comunione morale e materiale tra i coniugi, non essendosi gli stessi, a seguito della dichiarata separazione personale, riconciliati;
- che la figlia, , divenuta maggiorenne e ormai sposata, aveva raggiunto una Persona_1 condizione di autosufficienza economica.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IGg.ri Parte_1 nato a [...] il [...] […] e nata a [...] il [...][…] CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 07/07/1939 n° 1238, ora d.p.r. n° 396/2000;
- dichiarare e confermare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione nel decreto di omologa Cron. 12835 emesso in data 19/09/2003 e depositato in cancelleria in data
02/12/2003 ossia che non venga posto alcun obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti della IG.ra , in quanto entrambi i coniugi in sede CP_1 di separazione hanno rinunciato al proprio mantenimento e la IG.ra è CP_1 economicamente indipendente, per le motivazioni ampiamente sopra argomentate;
- dichiarare e revocare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione nel decreto di omologa Cron. 12835 emesso in data 19/09/2003 e depositato in cancelleria in data
02/12/2003 ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne sposata ed economicamente indipendente per le motivazioni ampiamente sopra argomentate […]” (cfr. ricorso introduttivo).
non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia (cfr. verbale d'udienza del 14.05.2025). All'udienza del 14.05.2025, il giudice, preso atto dell'impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione in giudizio della resistente, e udite le conclusioni del ricorrente, assegnava la causa in decisione.
*****
La domanda divorzile deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Palermo con il decreto di omologazione del 19.09.2003, depositato in atti.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, protrattasi ininterrottamente per il termine di legge.
Le risultanze di causa, tra cui la mancata costituzione della resistente nel presente procedimento, dimostrano, inoltre, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa.
Quanto alla richiesta di di nulla disporre a suo carico a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne, si osserva che nei giudizi di separazione e di divorzio titolato ad avanzare la richiesta per la corresponsione del mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente è il genitore con cui quest'ultimo convive stabilmente, quale soggetto titolato a ricevere l'assegno da parte del genitore onerato alla corresponsione dell'emolumento.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente da ogni vaglio sull'asserita circostanza secondo cui la figlia delle parti in causa sarebbe autonoma economicamente ed anche coniugata, si osserva che nessuna richiesta espressa da parte della resistente, rimasta contumace, è stata avanzata ai fini di imporre l'emolumento in parola a carico di controparte.
Dunque, ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto sul punto.
Si dà atto dell'intervento nel presente procedimento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e l'oggetto dello stesso, limitato alla sola pronuncia dello “status” divorzile, se ne dichiara la non ripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come sopra insorta, così provvede: − dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 18.09.1995 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 12.11.1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 155, parte II, serie A, anno 1995;
− dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
− dichiara non ripetibili le spese di lite tra e . Parte_1 CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Palermo in viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria
Lavinia Benigno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.01.2025, premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con a Palermo il 18.09.1995 e che, dalla suddetta CP_1 unione, nasceva, il 29.10.1997, ; Persona_1
- di essersi separato legalmente dalla moglie giusto decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Palermo il 19.09.2003;
- che era cessata ogni forma di comunione morale e materiale tra i coniugi, non essendosi gli stessi, a seguito della dichiarata separazione personale, riconciliati;
- che la figlia, , divenuta maggiorenne e ormai sposata, aveva raggiunto una Persona_1 condizione di autosufficienza economica.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IGg.ri Parte_1 nato a [...] il [...] […] e nata a [...] il [...][…] CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito e di procedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 07/07/1939 n° 1238, ora d.p.r. n° 396/2000;
- dichiarare e confermare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione nel decreto di omologa Cron. 12835 emesso in data 19/09/2003 e depositato in cancelleria in data
02/12/2003 ossia che non venga posto alcun obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti della IG.ra , in quanto entrambi i coniugi in sede CP_1 di separazione hanno rinunciato al proprio mantenimento e la IG.ra è CP_1 economicamente indipendente, per le motivazioni ampiamente sopra argomentate;
- dichiarare e revocare le statuizioni economiche statuite in sede di separazione nel decreto di omologa Cron. 12835 emesso in data 19/09/2003 e depositato in cancelleria in data
02/12/2003 ossia che non venga posto alcun obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne sposata ed economicamente indipendente per le motivazioni ampiamente sopra argomentate […]” (cfr. ricorso introduttivo).
non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia (cfr. verbale d'udienza del 14.05.2025). All'udienza del 14.05.2025, il giudice, preso atto dell'impossibilità di procedere con il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione in giudizio della resistente, e udite le conclusioni del ricorrente, assegnava la causa in decisione.
*****
La domanda divorzile deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Palermo con il decreto di omologazione del 19.09.2003, depositato in atti.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, protrattasi ininterrottamente per il termine di legge.
Le risultanze di causa, tra cui la mancata costituzione della resistente nel presente procedimento, dimostrano, inoltre, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa.
Quanto alla richiesta di di nulla disporre a suo carico a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia maggiorenne, si osserva che nei giudizi di separazione e di divorzio titolato ad avanzare la richiesta per la corresponsione del mantenimento in favore del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente è il genitore con cui quest'ultimo convive stabilmente, quale soggetto titolato a ricevere l'assegno da parte del genitore onerato alla corresponsione dell'emolumento.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente da ogni vaglio sull'asserita circostanza secondo cui la figlia delle parti in causa sarebbe autonoma economicamente ed anche coniugata, si osserva che nessuna richiesta espressa da parte della resistente, rimasta contumace, è stata avanzata ai fini di imporre l'emolumento in parola a carico di controparte.
Dunque, ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto sul punto.
Si dà atto dell'intervento nel presente procedimento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e l'oggetto dello stesso, limitato alla sola pronuncia dello “status” divorzile, se ne dichiara la non ripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come sopra insorta, così provvede: − dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 18.09.1995 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 12.11.1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 155, parte II, serie A, anno 1995;
− dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
− dichiara non ripetibili le spese di lite tra e . Parte_1 CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle