CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2423/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1Avv. -
difeso da sé stesso
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Trapani
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2021 00433123 62 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 27.4.2023 l'Avv.
Ricorrente_1, tecnicamente autoassistentesi, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 517,09 (compresa spese di notifica e oneri di riscossione) notificatagli il 16.12.2022 e portante tasse automobilistiche dell'anno 2018 gravanti su due veicoli di sua proprietà.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Con ordinanza n. 1477/2023 del 5-9.10.2023 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato. All'udienza camerale del 26.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione ai soggetti nei cui confronti è proposto, indicati nell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e nell'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, con conseguente violazione dell'art. 22,comma
1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n.
163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le copie per immagine su supporto informatico delle stampe di alcuni messaggi di posta elettronica e, quindi, delle semplici immagini statiche, in formato PDF, che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi da esse riprodotti e, soprattutto, di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati.
Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una notificazione a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato anche dalla Suprema Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 7041/2025-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2423/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1Avv. -
difeso da sé stesso
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Trapani
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2021 00433123 62 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 27.4.2023 l'Avv.
Ricorrente_1, tecnicamente autoassistentesi, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 517,09 (compresa spese di notifica e oneri di riscossione) notificatagli il 16.12.2022 e portante tasse automobilistiche dell'anno 2018 gravanti su due veicoli di sua proprietà.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Con ordinanza n. 1477/2023 del 5-9.10.2023 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato. All'udienza camerale del 26.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione ai soggetti nei cui confronti è proposto, indicati nell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e nell'ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, con conseguente violazione dell'art. 22,comma
1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n.
163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le copie per immagine su supporto informatico delle stampe di alcuni messaggi di posta elettronica e, quindi, delle semplici immagini statiche, in formato PDF, che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi da esse riprodotti e, soprattutto, di verificare il contenuto degli atti ad essi allegati.
Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una notificazione a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d."accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato anche dalla Suprema Corte, da ultimo nell'ordinanza n. 7041/2025-.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico