Sentenza 28 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2018, n. 14201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2018 |
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MU EO nato a [...] il [...] MU NC nato a [...] il [...] avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria il 4/11/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, con decreto del 4 novembre 2016, il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 30 aprile 2014, confermando la misura patrimoniale della confisca di beni di CE e EO UG, ad eccezione del terreno di proprietà di CE UG e delle polizze assicurative intestate a EO e AN UG, indicate ai punti 1 e 7 del ricorso, dei quali ha revocato la confisca, ordinandone la restituzione agli aventi diritto.
2. Avverso l'indicato decreto hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. Guido Contestabile, CE e EO NU deducendo la violazione di norme penali e la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, per essere stata disposta confisca anche in relazione a beni acquistati in epoca risalente, estranea a qualsiasi pericolosità sociale.
2.1. Deducono i ricorrenti che CE UG è stato assolto nell'ambito del processo cd. Cosa Mia in via definitiva e nemmeno la parentela con soggetto condannato per appartenenza ad associazione mafiosa (il padre EO) può assumere rilevanza a suo carico, in quanto EO UG ha riportato, al di là della condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., soltanto una condanna risalente, non specifica, per ricettazione (commessa nel 2001), mentre gli altri precedenti valorizzati non sono particolarmente significativi (trattandosi di reati di trasporto abusivo e oltraggio) e, comunque, non sintomatici di pericolosità qualificata. La Corte territoriale, inoltre, con il decreto impugnato valorizzerebbe indebitamente, per il ricorrente CE UG, pur a fronte dell'assoluzione, elementi di fatto emersi nel processo in cui il predetto è stato assolto.
2.2. Con riferimento a specifici beni oggetto di confisca i ricorrenti evidenziano che: - il terreno di TA era stato acquistato nel 2006, con fondi della Regione e con ricavi leciti, come da consulenza di parte;
- circa le polizze assicurative intestate a EO UG non si comprende come mai sia stata revocata la confisca per le polizze vita di cui al punto 7 del ricorso, sottolineando l'avvenuto incasso, dal 1980 al 2006, di buoni fruttiferi, mentre questo dato non sia stato valorizzato per le altre polizze, acquistate da EO UG o dai suoi familiari conviventi al momento dei diversi acquisti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2. Va premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è limitato al profilo dell'assenza di motivazione (Corte Cost. n. 106 del 15/04/2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sul tema da questa Sezione Penale della Corte di legittimità). Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione, in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione, non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola mancanza del percorso giustificativo della decisione, nel senso della redazione di un provvedimento del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'iter logico seguito (tra le altre in tal senso, Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
2.1. Peraltro si osserva (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono le argomentazioni;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere anch'esso conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata.
3. Nel caso in esame le doglianze esposte nel primo motivo di ricorso sopra riportate al punto 2.1. — ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato in uno a quello di primo grado, confermato quasi integralmente in sede di gravame — non evidenziano profili di apparenza motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i passaggi logici dell'iter dimostrativo.
3.1. Tanto premesso quanto alla doglianza relativa alla carenza di pericolosità attuale del proposto CE UG, con la quale si contesta la sussistenza di detta pericolosità al momento dell'acquisto dei beni oggetto di confisca ed in rapporto all'esito assolutorio del procedimento penale sopra indicato, si osserva che la critica, in primo luogo, ripercorre integralmente il motivo di appello devoluto sul punto alla Corte territoriale, senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta, nonostante la pronunciata assoluzione, circa l'attualità della pericolosità del proposto ai fini dell'adozione della misura patrimoniale disposta. Nel ricorso, di contro, in maniera generica e aspecifica, si contesta la pericolosità sociale, ritornando sul rilievo difensivo, già analiticamente affrontato dal decreto impugnato, circa l'intervenuta assoluzione e l'impossibilità di inferire da elementi di fatto, enucleati da quel procedimento penale, la pericolosità richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, invitando in tal modo, altresì, ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede a fronte di argomentazioni dei giudici della prevenzione, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici.
3.2. In secondo luogo si osserva che l'avvenuta assoluzione per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. (sentenza di assoluzione dal delitto associativo per CE UG a fronte della condanna, anche in secondo grado, per partecipazione alla 'ndrangheta nell'articolazione territoriale nota come cosca AR, del padre EO) risulta superata, nella motivazione del provvedimento impugnato, dalla legittima valutazione di fatti specifici, oggetto di autonome considerazioni del giudice della prevenzione, comunque dimostrativi dell'inserimento anche di CE UG tra i soggetti pericolosi. La motivazione adottata dalla Corte di appello appare coerente con i principi costituzionali e convenzionali (Corte Edu del 23 febbraio 2017, De Tommaso
contro
Italia;
Sez. U., n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496; Sez. 1, n. 2188 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 54119; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Moldini). I giudici della prevenzione, infatti, nel caso di specie hanno valorizzato l'intervenuta condanna per delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. di EO UG, comunque, evidenziando per CE che l'inserimento del padre nella cosca ha rappresentato strumento per consentire all'azienda al primo intestata (fino al 2006 interessata a settori del tutto diversi) di accreditarsi tra quelle abilitate a lavorare alle attività di ampliamento dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria, incrementando, così, in modo esponenziale i profitti rispetto al passato e, anzi, raggiungendo un valore di lavori affidati di primo e di secondo livello, superiore nel complesso a tre milioni di euro. Si valorizza nel provvedimento impugnato la circostanza di fatto che l'azienda abbia potuto operare tale salto di qualità, pur del tutto nuova al settore del trasporto per conto di terzi, proprio grazie all'inserimento autorevole del padre EO nel settore mafioso, come acclarato in base ad intercettazioni telefoniche. Sicché si è valorizzato l'incremento repentino delle attività dell'impresa, descritto come diretta conseguenza dell'illecita interferenza del potere criminale esercitato dal padre EO, nonché si è dato rilievo alla circostanza di fatto che nel contesto associativo relativo alla 'ndrina AR, capeggiata da AN AR, EO e CE UG fossero ormai reputati imprenditori di riferimento del sodalizio. Viene poi sottolineato il dato che proprio per le esposte ragioni la ditta di CE aveva ottenuto sub appalti, forniture e noli con modalità mafiose, vista l'imposizione, alle società appaltatrici, di proprie aziende di riferimento, in particolare delle ditte di CE e EO, nonché di quella di CC RO. Sul punto il provvedimento impugnato il contenuto specifico di dialoghi intercettati, dai quali emerge con evidenza il pieno inserimento di EO UG nel sodalizio e, quanto a CE, la circostanza che la sua azienda sia stata utilizzata dal padre per inserirsi nell'ambito delle ditte abilitate a lavorare per il progetto di ampliamento autostradale sopra descritto, modificando oggetto e ragione sociale, in conformità ad un rigido sistema di spartizione territoriale, secondo le aree di influenza delle diverse consorterie criminali operanti in quella provincia (Scilla e Gioia Tauro). Risultano, quindi, presi in esame specifici fatti espressione della pericolosità attuale in epoca (a partire dal 2006) in cui si collocano, anche per CE, gli investimenti effettuati, senza che il ricorso, peraltro, in alcuna parte si confronti con l'argomento, contenuto nel decreto impugnato, dell'intervenuta irrevocabilità dei provvedimenti con i quali è stata disposta, per entrambi i ricorrenti, la misura di prevenzione personale. Infine deve essere rilevato che gli aspetti devoluti, per quanto sin qui esposto, con riferimento a tale motivo di ricorso, non rappresentano la prospettata violazione di legge, ma, eventualmente integrerebbero un vizio motivazionale, in quanto relativo alle argomentazioni, in fatto e sul fatto, sviluppate dalla Corte territoriale che, pertanto, in questa sede non potrebbe essere valutato in quanto esorbitante rispetto al sindacato del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità in parte qua del proposto ricorso.
4. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, si osserva che le critiche alla disposta confisca del terreno di TA, acquistato nel 2006, con fondi della Regione e con ricavi che i ricorrenti indicano come leciti, sono generiche e non si confrontano specificamente con la puntuale e dettagliata motivazione, svolta nel decreto impugnato a folii 18 e seguenti, ove si indicano le ragioni per le quali, nel 2006, cioè proprio nel periodo in cui si era manifestata la pericolosità di CE UG, attraverso le rilevate dinamiche di inserimento della sua impresa nei lavori di ammodernamento autostradale, l'acquisto dell'immobile non trovi lecita giustificazione. Sono stati, infatti, evidenziati i redditi modesti del nucleo familiare di EO UG, dichiarati sino al 2006, reputati dalla Corte territoriale inadeguati rispetto al consistente investimento (prezzo dichiarato di acquisto pari ad euro 90.000,00), in quanto attestati al di sotto dei livelli minimi di sussistenza di un nucleo familiare di quattro persone. Si giustificano anche le ragioni per le quali il reddito dominicale del fondo agricolo, acquistato da CE UG nel 1998, sia stato reputato del tutto insufficiente rispetto all'investimento effettuato nel 2006, a fronte, peraltro, di redditi negativi dichiarati per gli anni successivi al 1998 e della denuncia di forti passività di impresa fino al 2006. A ciò la Corte territoriale ha aggiunto la descrizione della contemporanea spesa, relativa al nucleo familiare in esame, risalente al 2006, di due vetture e un motociclo costosi, nonché l'accensione delle relative polizze assicurative per importo complessivo superiore a 4.000,00 euro, confutando puntualmente anche le risultanze della consulenza tecnica di parte.
4.1. Circa le polizze assicurative intestate a EO UG la critica svolta è generica e non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte territoriale che, a differenza delle polizze vita di cui al punto 7 del ricorso, per le quali era stata fornita diretta giustificazione, ha puntualmente evidenziato per ciascuna polizza ramo vita, le ragioni per le quali il totale versato, al momento della corresponsione del premio annuale, non potesse certamente essere corrisposto dai formali intestatari, tenuto conto del reddito dichiarato dal nucleo familiare in quella data.Comunque anche con tale critica i ricorrenti invitano, sotto lo schermo della violazione di legge, ad una lettura alternativa di elementi fattuali, preclusa in questa sede in presenza di una motivazione senza dubbio non apparente come quella puntuale del decreto impugnato. Trascurando la giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402) secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale.
5. Il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, deve essere dichiarato inammissibile. I ricorrenti vanno condannati, pertanto, ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento de