TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2025 R.G., introdotta da
Parte 1 (PITIGLIANO (GR), 05/05/1979), con il patrocinio dell'avv. FAZZARI CLAUDIA;
Parte_2 (FILIPPINE, 15/03/1979), con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via dell'Aquila
Reale 13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie, che resta unica intestataria del contratto di affitto, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre è già
uscito dalla predetta abitazione non appena volturate le utenze, portando con sé i propri oggetti ed effetti personali.
3. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a)
dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; un pomeriggio a settimana concordato con la figlia compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4/b) durante le festività comandate di
Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. 4/c)
In occasione dei compleanni della figlia o del padre, la ragazza starà con il
Pt 1 la domenica successiva, anche se il weekend è di spettanza della madre. Lo stesso avverrà in occasione del compleanno della madre, se quest'ultima lo richiede.
5. il Sig. Pt 1 verserà alla Sig.ra Parte_2 tramite accredito in
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00 (quattrocento)
mensili; dall'ottobre 2026 - terminate le spese dentistiche sopportate dal padre per la figlia - tale mantenimento salirà ad euro 500,00=(cinquecento)
mensili; tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo vigente del
Tribunale di Roma.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
(PITIGLIANO (GR), 05/05/1979) e Parte_2
(FILIPPINE, 15/03/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 11/09/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 26, Parte II, Serie C03, Anno 2008, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice IA AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2025 R.G., introdotta da
Parte 1 (PITIGLIANO (GR), 05/05/1979), con il patrocinio dell'avv. FAZZARI CLAUDIA;
Parte_2 (FILIPPINE, 15/03/1979), con il patrocinio dell'avv. SANTARCANGELO DOMENICA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via dell'Aquila
Reale 13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie, che resta unica intestataria del contratto di affitto, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
il padre è già
uscito dalla predetta abitazione non appena volturate le utenze, portando con sé i propri oggetti ed effetti personali.
3. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a)
dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; un pomeriggio a settimana concordato con la figlia compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4/b) durante le festività comandate di
Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane,
anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. 4/c)
In occasione dei compleanni della figlia o del padre, la ragazza starà con il
Pt 1 la domenica successiva, anche se il weekend è di spettanza della madre. Lo stesso avverrà in occasione del compleanno della madre, se quest'ultima lo richiede.
5. il Sig. Pt 1 verserà alla Sig.ra Parte_2 tramite accredito in
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400,00 (quattrocento)
mensili; dall'ottobre 2026 - terminate le spese dentistiche sopportate dal padre per la figlia - tale mantenimento salirà ad euro 500,00=(cinquecento)
mensili; tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo vigente del
Tribunale di Roma.
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi,
ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3711/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
(PITIGLIANO (GR), 05/05/1979) e Parte_2
(FILIPPINE, 15/03/1979) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 11/09/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 26, Parte II, Serie C03, Anno 2008, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice IA AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi