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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.26014/2023 RG promossa da
(C.F./P. IVA , con sede in Giovinazzo (BA), alla S.S. 16 Km Parte_1 P.IVA_1
787+225 s.n., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto (c.f. Parte_2
) e Antonio Amendola (c.f. , giusta procura allegata C.F._1 C.F._2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P. IVA , con sede legale in Milano, Foro Buonaparte Controparte_1 P.IVA_2
31, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, Sig. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia 2, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa
Napoli (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti C.F._3 allegata al ricorso per ingiunzione
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, per le causali tutte di cui in atti, così provvedere: in via preliminare, in rito, -accertare e dichiarare il
pagina 1 di 7 difetto di competenza territoriale del Giudice adito in fase monitoria dalla in Controparte_1 favore del Tribunale di Bari, oppure del Tribunale di Trani, oppure del Tribunale di Taranto e, per
l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.9062/2023 emesso in data 17.5.2023 dal Tribunale di Milano;
-accertare
e dichiarare l'improcedibilità della domanda e dell'azione giudiziale proposta dalla Controparte_1 nei confronti della e per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
[...] Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 9062/2023 emesso in data 17.5.2023 da Tribunale di Milano;
in via principale, nel merito, -accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza e
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della società Controparte_1 odierna opponente e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9062/2023 emesso in data 17.5.2023 dal Tribunale di Milano;
-accertare e dichiarare, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata ai sensi dell'art.1460 c.c. e dell'art.1227 c.c., l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere versata dalla società opponente in favore della
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_1
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare: dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale, nel merito: respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito: comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di
€98.047,52 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di fase monitoria e di merito. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e di articolare capitoli di prova e di indicare i testimoni in apposite memorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.06.2023, si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n.9063/2023 del 17.05.2023, notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dal
Tribunale di Milano su ricorso della eccependo e domandando quanto di seguito: Controparte_1
- in via preliminare: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano: a) con riferimento al foro generale ex art.19 c.p.c., atteso che la sede legale della società è sita in Giovinazzo (BA), e pagina 2 di 7 l'Amministratore Unico è domiciliato in Bari;
b) con riferimento al forum contractus, dal momento che la fornitura ha avuto esecuzione a Castellaneta (TA), ovvero il contratto avrebbe potuto concludersi a Giovinazzo (BA) presso la sede legale;
c) con riferimento al forum destinatae solutionis, ritenendo inapplicabile il terzo comma dell'art. 1182 c.c., in ragione dell'asserita natura illiquida dell'obbligazione pecuniaria di cui è causa;
nonché l'improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO);
- nel merito: l'infondatezza della pretesa creditoria, sia nell'an –non avendo l'odierna opponente mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con , la quale, peraltro, avrebbe agito in violazione CP_1 dei principi generali di correttezza e buona fede, per non aver trasmesso le fatture mensili periodiche al cliente;
sia nel quantum –non avendo dato prova degli effettivi consumi e, CP_1 dunque, della conformità di quanto domandato rispetto a quanto concordato;
- in via riconvenzionale: il risarcimento dei danni subiti e subendi, a fronte di eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la riduzione del quantum dovuto per gli effetti di cui all'art.1227 c.c., in ragione della condotta colposa asseritamente tenuta dall'opposta.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 08.11.2023, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese, eccependo: l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in ragione dell'applicabilità dell'art.1182, comma III c.c.; l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, allegando che l'onere di esperimento del tentativo di conciliazione è previsto in capo all'utente finale e non al fornitore;
la fondatezza della pretesa creditoria, allegando prova della sottoscrizione del contratto (tramite firma delle proposte di voltura del contratto) e della corrispondenza del quantum domandato rispetto ai consumi certificati dal distributore territorialmente competente.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art.189 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia improcedibile e, comunque, infondata nel merito e debba, perciò, essere respinta.
Innanzitutto, con riguardo all'eccezione preliminare relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito, giova osservare che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, l'art.20 c.p.c. individua due fori speciali facoltativi, che concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c.: il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio –forum contractus per le obbligazioni contrattuali –e quello del luogo ove la stessa dev'essere eseguita, forum destinatae solutionis. In particolare, ai sensi dell'art.1182, comma III c.c., il luogo di adempimento delle obbligazioni pagina 3 di 7 pecuniarie, in assenza di determinazione o determinabilità dello stesso, coincide con il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, venendo in considerazione un'obbligazione di natura pecuniaria, da adempiersi al domicilio del creditore, l'attore sostanziale –parte opposta –, ha individuato il giudice competente nel
Tribunale di Milano, dove si trova la sede legale di . CP_1
Tuttavia, l'odierna opponente –evidenziando che le obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art.1182, comma III c.c. sono soltanto i debiti che siano sorti originariamente come tali, aventi, cioè, ad oggetto, ab origine, la prestazione di una determinata somma di denaro –, sostiene che l'obbligazione per cui è causa abbia natura illiquida –data l'asserita indeterminatezza del quantum dovuto dal cliente –e, conseguentemente, che debba farsi applicazione del criterio previsto dal comma IV dell'art.1182 c.c., il quale individua il forum destinatae solutionis nel domicilio del debitore (ossia, qui, Giovinazzo).
Tale ricostruzione, invero, non può trovare accoglimento, poiché la natura liquida della prestazione oggetto di giudizio emerge dal contenuto del contratto di fornitura intercorso tra le parti.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione dell'odierna opponente relativa all'asserita mancata conclusione del suddetto contratto di fornitura: infatti, da un lato, ha CP_1 allegato le proposte contrattuali sottoscritte da in tutte le loro parti – comprese le sezioni Parte_1 dedicate alla specifica approvazione delle condizioni generali di contratto ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c. (v. docc.
4-6 dell'opposta) –, nonché le condizioni di contratto ad esse allegate (v. doc.15 parte opposta); dall'altro, si è limitata a sostenere l'assenza di un valido rapporto Parte_1 obbligatorio tra le parti, senza tuttavia mai disconoscere le firme che risultano apposte sui documenti allegato. Pertanto, deve considerarsi pienamente provato il titolo su cui fonda la propria pretesa CP_1 creditoria. Quanto poi al contenuto del contratto, dallo stesso si evince come l'obbligazione pecuniaria cui risulta tenuto il cliente-utilizzatore del servizio di fornitura consista nel pagamento del prezzo dell'energia in regime di Contratto Business –Mercato libero (offerta accettata dal cliente, come emerge dalle condizioni generali di contratto), unitamente al versamento di eventuali ulteriori corrispettivi, quali quelli dovuti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, quelli relativi alla sua fornitura, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico (v. art. 7 delle condizioni generali di contratto). Pertanto, non si può dubitare della natura liquida dell'obbligazione per cui è causa e, conseguentemente, della competenza del tribunale adito: il quantum dovuto dall'utilizzatore risulta facilmente calcolabile, moltiplicando la tariffa prevista per i consumi di energia registrati, più gli eventuali altri corrispettivi dovuti sempre secondo contratto.
pagina 4 di 7 Peraltro, si evidenzia come le condizioni generali di contratto prevedano all'art.24.2 (rubricato
“Elezione di domicilio e foro competente”), per i clienti finali non domestici –come nel caso di specie –
l'elezione di foro esclusivo per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, presso il Foro di Milano.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dal TICO è infondata. Deve al riguardo rilevarsi come, nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, soggette alla disciplina delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal cd TICO, approvato con delibera 209/2019/E/com dell'ARERA e successive modificazioni
(da ultimo deliberazione 233/2023/E/com), l'obbligatorio tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba essere esperito da parte del cliente finale, non del fornitore (v. art.7 dell'Allegato A alla deliberazione citata).
Tanto, anche nelle controversie introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, nelle quali il gestore opposto non è tenuto, a pena d'improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa in parola, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale (in tal senso, da ultimo,
Cass.n.1498/25, secondo cui in tema di regolazione di servizi di pubblica utilità e di interesse economico generale, non trova applicazione l'art.5 D. Lgs. n.28/2010, né l'arresto di cui alla sentenza n.19596/'20 della Suprema Corte).
Non ha, perciò, rilievo processuale il verbale di mediazione prodotto dall'opposto in allegato alla nota depositata in data 05.06.2025, in quanto relativo a procedimento non introdotto dall'utente a norma del cd TICO. Poiché, appunto, nel caso concreto, l'utente finale, opponente, non risulta avere intrapreso la procedura conciliativa in parola, l'opposizione in scrutinio è improcedibile.
Solo per completezza, dunque, seguono i seguenti rilievi d'infondatezza nel merito dell'opposizione.
In punto cd an debeatur, sono state più sopra esposte le ragioni della ritenuta infondatezza delle allegazioni dell'odierna opponente circa l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti.
Ebbene, ritenuta provata la sussistenza del titolo contrattuale, ciò che dev'essere, altresì, accertato, al fine di valutare la legittimità della pretesa creditoria, è l'effettivo adempimento dell'obbligazione da parte di . Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare come non abbia mosso CP_1 Parte_1 alcuna contestazione in merito all'effettiva erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica –di cui, dunque, ha ben usufruito per sette mesi. Le uniche eccezioni sollevate dall'odierna opponente pagina 5 di 7 concernono: i) l'erronea fatturazione dei consumi;
ii) l'avvenuto pagamento delle bollette relative ai mesi di febbraio e marzo 2022 per opera del precedente intestatario del contratto;
iii) la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, per avere mancato di inviare alla cliente bollette bimestrali e CP_1 di aver assolto agli oneri di chiarezza e trasparenza cui sono tenuti i fornitori.
Quanto alla prima contestazione, ha dato prova della perfetta corrispondenza tra i consumi CP_1 certificati dal distributore locale E- Distribuzione S.p.a. (soggetto che possiede i contatori, trasporta e misura l'energia venduta dalla somministrante ), con quelli fatturati dalla stessa società per tutti i CP_1 mesi oggetto di fatturazione (confronta docc.2 e 10 di parte opposta). Il ricorrente opposto ha, dunque, fornito prova del titolo azionato. Quanto al saldo delle bollette di febbraio e marzo 2022, ha CP_1 chiarito e dato prova del fatto che le fatture emesse nei confronti del precedente intestatario sono state stornate con le conseguenti movimentazioni contabili, proprio in ragione della voltura del contratto, voluta retroattivamente da a decorrere da febbraio 2022. La fattura n.2012105813 risulta Parte_1 stornata con la nota di credito n.2012352255 (confronta docc.11 e 12 di parte opposta); la fattura n.2012038339, con la nota di credito n.2012352256 (docc.13 e 14 di parte opposta). Pertanto, anche le bollette relative ai primi due mesi di contratto, rimaste insolute, sono addebitabili a Parte_1
Quanto, infine, alla contestazione di circa la violazione dei canoni di correttezza e buona Parte_1 fede da parte di , la stessa appare, oltre che generica, priva di fondamento. CP_1
Sull'ulteriore profilo del cd quantum debeatur, pare sufficiente richiamare quanto sopra argomentato in punto di corrispondenza tra i consumi considerati in bolletta per il calcolo del prezzo del servizio, come esposto in fattura, e i consumi registrati e certificati dal distributore locale.
Restano, dunque, assorbite le eccezioni dell'opponente ex artt.1460 e 1227 c.c. e, conseguentemente, infondate le domande riconvenzionali di condanna al risarcimento del danno e, in via subordinata, di riduzione del quantum dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile e, comunque, respinge nel merito l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n.9063/2023 del 17.05.2023, emesso dal Tribunale di Parte_3
Milano in favore di che, perciò, conferma;
Controparte_1
pagina 6 di 7 2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n.26014/2023 RG promossa da
(C.F./P. IVA , con sede in Giovinazzo (BA), alla S.S. 16 Km Parte_1 P.IVA_1
787+225 s.n., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto (c.f. Parte_2
) e Antonio Amendola (c.f. , giusta procura allegata C.F._1 C.F._2 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F./P. IVA , con sede legale in Milano, Foro Buonaparte Controparte_1 P.IVA_2
31, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, Sig. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia 2, presso lo studio dell'avv. Anna Lisa
Napoli (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti C.F._3 allegata al ricorso per ingiunzione
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, per le causali tutte di cui in atti, così provvedere: in via preliminare, in rito, -accertare e dichiarare il
pagina 1 di 7 difetto di competenza territoriale del Giudice adito in fase monitoria dalla in Controparte_1 favore del Tribunale di Bari, oppure del Tribunale di Trani, oppure del Tribunale di Taranto e, per
l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare, ovvero dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.9062/2023 emesso in data 17.5.2023 dal Tribunale di Milano;
-accertare
e dichiarare l'improcedibilità della domanda e dell'azione giudiziale proposta dalla Controparte_1 nei confronti della e per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
[...] Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 9062/2023 emesso in data 17.5.2023 da Tribunale di Milano;
in via principale, nel merito, -accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza e
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della società Controparte_1 odierna opponente e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di pagamento e revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9062/2023 emesso in data 17.5.2023 dal Tribunale di Milano;
-accertare e dichiarare, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata ai sensi dell'art.1460 c.c. e dell'art.1227 c.c., l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, della pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare che nessuna somma deve essere versata dalla società opponente in favore della
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_1
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare: dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
in via principale, nel merito: respingere
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito: comunque condannare l'opponente al pagamento della somma di
€98.047,52 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. Col favore delle spese di fase monitoria e di merito. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e di articolare capitoli di prova e di indicare i testimoni in apposite memorie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 26.06.2023, si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n.9063/2023 del 17.05.2023, notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dal
Tribunale di Milano su ricorso della eccependo e domandando quanto di seguito: Controparte_1
- in via preliminare: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano: a) con riferimento al foro generale ex art.19 c.p.c., atteso che la sede legale della società è sita in Giovinazzo (BA), e pagina 2 di 7 l'Amministratore Unico è domiciliato in Bari;
b) con riferimento al forum contractus, dal momento che la fornitura ha avuto esecuzione a Castellaneta (TA), ovvero il contratto avrebbe potuto concludersi a Giovinazzo (BA) presso la sede legale;
c) con riferimento al forum destinatae solutionis, ritenendo inapplicabile il terzo comma dell'art. 1182 c.c., in ragione dell'asserita natura illiquida dell'obbligazione pecuniaria di cui è causa;
nonché l'improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO);
- nel merito: l'infondatezza della pretesa creditoria, sia nell'an –non avendo l'odierna opponente mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con , la quale, peraltro, avrebbe agito in violazione CP_1 dei principi generali di correttezza e buona fede, per non aver trasmesso le fatture mensili periodiche al cliente;
sia nel quantum –non avendo dato prova degli effettivi consumi e, CP_1 dunque, della conformità di quanto domandato rispetto a quanto concordato;
- in via riconvenzionale: il risarcimento dei danni subiti e subendi, a fronte di eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.; nonché, in via subordinata, la riduzione del quantum dovuto per gli effetti di cui all'art.1227 c.c., in ragione della condotta colposa asseritamente tenuta dall'opposta.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 08.11.2023, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese, eccependo: l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in ragione dell'applicabilità dell'art.1182, comma III c.c.; l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, allegando che l'onere di esperimento del tentativo di conciliazione è previsto in capo all'utente finale e non al fornitore;
la fondatezza della pretesa creditoria, allegando prova della sottoscrizione del contratto (tramite firma delle proposte di voltura del contratto) e della corrispondenza del quantum domandato rispetto ai consumi certificati dal distributore territorialmente competente.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art.189 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia improcedibile e, comunque, infondata nel merito e debba, perciò, essere respinta.
Innanzitutto, con riguardo all'eccezione preliminare relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito, giova osservare che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, l'art.20 c.p.c. individua due fori speciali facoltativi, che concorrono elettivamente tra loro con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19
c.p.c.: il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio –forum contractus per le obbligazioni contrattuali –e quello del luogo ove la stessa dev'essere eseguita, forum destinatae solutionis. In particolare, ai sensi dell'art.1182, comma III c.c., il luogo di adempimento delle obbligazioni pagina 3 di 7 pecuniarie, in assenza di determinazione o determinabilità dello stesso, coincide con il domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, venendo in considerazione un'obbligazione di natura pecuniaria, da adempiersi al domicilio del creditore, l'attore sostanziale –parte opposta –, ha individuato il giudice competente nel
Tribunale di Milano, dove si trova la sede legale di . CP_1
Tuttavia, l'odierna opponente –evidenziando che le obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art.1182, comma III c.c. sono soltanto i debiti che siano sorti originariamente come tali, aventi, cioè, ad oggetto, ab origine, la prestazione di una determinata somma di denaro –, sostiene che l'obbligazione per cui è causa abbia natura illiquida –data l'asserita indeterminatezza del quantum dovuto dal cliente –e, conseguentemente, che debba farsi applicazione del criterio previsto dal comma IV dell'art.1182 c.c., il quale individua il forum destinatae solutionis nel domicilio del debitore (ossia, qui, Giovinazzo).
Tale ricostruzione, invero, non può trovare accoglimento, poiché la natura liquida della prestazione oggetto di giudizio emerge dal contenuto del contratto di fornitura intercorso tra le parti.
In proposito, occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione dell'odierna opponente relativa all'asserita mancata conclusione del suddetto contratto di fornitura: infatti, da un lato, ha CP_1 allegato le proposte contrattuali sottoscritte da in tutte le loro parti – comprese le sezioni Parte_1 dedicate alla specifica approvazione delle condizioni generali di contratto ai sensi degli articoli 1341 e
1342 c.c. (v. docc.
4-6 dell'opposta) –, nonché le condizioni di contratto ad esse allegate (v. doc.15 parte opposta); dall'altro, si è limitata a sostenere l'assenza di un valido rapporto Parte_1 obbligatorio tra le parti, senza tuttavia mai disconoscere le firme che risultano apposte sui documenti allegato. Pertanto, deve considerarsi pienamente provato il titolo su cui fonda la propria pretesa CP_1 creditoria. Quanto poi al contenuto del contratto, dallo stesso si evince come l'obbligazione pecuniaria cui risulta tenuto il cliente-utilizzatore del servizio di fornitura consista nel pagamento del prezzo dell'energia in regime di Contratto Business –Mercato libero (offerta accettata dal cliente, come emerge dalle condizioni generali di contratto), unitamente al versamento di eventuali ulteriori corrispettivi, quali quelli dovuti per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, quelli relativi alla sua fornitura, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico (v. art. 7 delle condizioni generali di contratto). Pertanto, non si può dubitare della natura liquida dell'obbligazione per cui è causa e, conseguentemente, della competenza del tribunale adito: il quantum dovuto dall'utilizzatore risulta facilmente calcolabile, moltiplicando la tariffa prevista per i consumi di energia registrati, più gli eventuali altri corrispettivi dovuti sempre secondo contratto.
pagina 4 di 7 Peraltro, si evidenzia come le condizioni generali di contratto prevedano all'art.24.2 (rubricato
“Elezione di domicilio e foro competente”), per i clienti finali non domestici –come nel caso di specie –
l'elezione di foro esclusivo per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, presso il Foro di Milano.
Anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dal TICO è infondata. Deve al riguardo rilevarsi come, nelle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, soggette alla disciplina delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal cd TICO, approvato con delibera 209/2019/E/com dell'ARERA e successive modificazioni
(da ultimo deliberazione 233/2023/E/com), l'obbligatorio tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba essere esperito da parte del cliente finale, non del fornitore (v. art.7 dell'Allegato A alla deliberazione citata).
Tanto, anche nelle controversie introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, nelle quali il gestore opposto non è tenuto, a pena d'improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa in parola, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale (in tal senso, da ultimo,
Cass.n.1498/25, secondo cui in tema di regolazione di servizi di pubblica utilità e di interesse economico generale, non trova applicazione l'art.5 D. Lgs. n.28/2010, né l'arresto di cui alla sentenza n.19596/'20 della Suprema Corte).
Non ha, perciò, rilievo processuale il verbale di mediazione prodotto dall'opposto in allegato alla nota depositata in data 05.06.2025, in quanto relativo a procedimento non introdotto dall'utente a norma del cd TICO. Poiché, appunto, nel caso concreto, l'utente finale, opponente, non risulta avere intrapreso la procedura conciliativa in parola, l'opposizione in scrutinio è improcedibile.
Solo per completezza, dunque, seguono i seguenti rilievi d'infondatezza nel merito dell'opposizione.
In punto cd an debeatur, sono state più sopra esposte le ragioni della ritenuta infondatezza delle allegazioni dell'odierna opponente circa l'insussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti.
Ebbene, ritenuta provata la sussistenza del titolo contrattuale, ciò che dev'essere, altresì, accertato, al fine di valutare la legittimità della pretesa creditoria, è l'effettivo adempimento dell'obbligazione da parte di . Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare come non abbia mosso CP_1 Parte_1 alcuna contestazione in merito all'effettiva erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica –di cui, dunque, ha ben usufruito per sette mesi. Le uniche eccezioni sollevate dall'odierna opponente pagina 5 di 7 concernono: i) l'erronea fatturazione dei consumi;
ii) l'avvenuto pagamento delle bollette relative ai mesi di febbraio e marzo 2022 per opera del precedente intestatario del contratto;
iii) la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, per avere mancato di inviare alla cliente bollette bimestrali e CP_1 di aver assolto agli oneri di chiarezza e trasparenza cui sono tenuti i fornitori.
Quanto alla prima contestazione, ha dato prova della perfetta corrispondenza tra i consumi CP_1 certificati dal distributore locale E- Distribuzione S.p.a. (soggetto che possiede i contatori, trasporta e misura l'energia venduta dalla somministrante ), con quelli fatturati dalla stessa società per tutti i CP_1 mesi oggetto di fatturazione (confronta docc.2 e 10 di parte opposta). Il ricorrente opposto ha, dunque, fornito prova del titolo azionato. Quanto al saldo delle bollette di febbraio e marzo 2022, ha CP_1 chiarito e dato prova del fatto che le fatture emesse nei confronti del precedente intestatario sono state stornate con le conseguenti movimentazioni contabili, proprio in ragione della voltura del contratto, voluta retroattivamente da a decorrere da febbraio 2022. La fattura n.2012105813 risulta Parte_1 stornata con la nota di credito n.2012352255 (confronta docc.11 e 12 di parte opposta); la fattura n.2012038339, con la nota di credito n.2012352256 (docc.13 e 14 di parte opposta). Pertanto, anche le bollette relative ai primi due mesi di contratto, rimaste insolute, sono addebitabili a Parte_1
Quanto, infine, alla contestazione di circa la violazione dei canoni di correttezza e buona Parte_1 fede da parte di , la stessa appare, oltre che generica, priva di fondamento. CP_1
Sull'ulteriore profilo del cd quantum debeatur, pare sufficiente richiamare quanto sopra argomentato in punto di corrispondenza tra i consumi considerati in bolletta per il calcolo del prezzo del servizio, come esposto in fattura, e i consumi registrati e certificati dal distributore locale.
Restano, dunque, assorbite le eccezioni dell'opponente ex artt.1460 e 1227 c.c. e, conseguentemente, infondate le domande riconvenzionali di condanna al risarcimento del danno e, in via subordinata, di riduzione del quantum dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile e, comunque, respinge nel merito l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n.9063/2023 del 17.05.2023, emesso dal Tribunale di Parte_3
Milano in favore di che, perciò, conferma;
Controparte_1
pagina 6 di 7 2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo
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