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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VOLPE ALESSANDRA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VOLPE ALESSANDRA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 8/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/09/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Pomposa 2/3 resta assegnata alla IG.ra , Pt_2
con tutti i mobili e gli arredi ed ella continuerà a risiedervi a ad abitarvi e nella stessa casa continueranno a vivere e ad abitare anche i due figli, almeno fino a quando gli stessi non decideranno spontaneamente di trasferire altrove la propria abitazione;
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma mensile a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento del coniuge pari a € 200,00 (duecento/00), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il IG. sosterrà integralmente il costo delle spese di amministrazione Pt_1
condominiali e dell'IMU dell'appartamento sito in Genova, Via Pomposa 2/3;
5) Il IG. corrisponderà per la figlia , studentessa universitaria, una somma Pt_1 Per_1 mensile pari ad Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie (come definite dal documento di orientamento uniforme della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova) e in particolare quelle universitarie, mentre nulla verrà corrisposto per il figlio Per_2
economicamente autonomo;
6) Il IG. , a seguito dell'omologa della separazione, cederà e trasferirà il diritto di Pt_1
usufrutto vitalizio della sua quota - pari al 100% - di proprietà della casa familiare alla IG.ra
, che accetterà, proprietà consistente nell'appartamento sito in Genova, Via Pt_2
Pomposa civico 2, interno 3, identificato nel Comune di Genova, Prov. GE, COD. G1AAQ,
Catasto U, Sez. GEC, Foglio 14, Particella 535, Sub 3, Nat A3 , n. vani 6,5, piano T. Le spese notarili relative a questo trasferimento del diritto vitalizio di usufrutto dell'appartamento saranno a carico di entrambi i ricorrenti coniugi nella misura del 50% per ciascuno. I ricorrenti hanno pattuito quanto sopra esposto a sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non verrà stabilito alcun corrispettivo a carico della cessionaria, signora
. Parte_2
7) Il motociclo Piaggio Liberty targato EP20417 intestato al sig. , attualmente in Pt_1
uso alla figlia , continuerà a essere utilizzato dalla stessa e il padre sosterrà i costi Per_1 dell'assicurazione, pagando gli importi della stessa;
8) I coniugi danno atto di avere già ripartito tra loro concordemente ogni bene comune, ivi inclusi i conti correnti.
9) Le parti dichiarano che con l'omologazione del presente accordo non hanno nulla a che pretendere, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, l'una dall'altra. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2002, Numero 697, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dr.ssa Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. VOLPE ALESSANDRA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. VOLPE ALESSANDRA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 8/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/09/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Pomposa 2/3 resta assegnata alla IG.ra , Pt_2
con tutti i mobili e gli arredi ed ella continuerà a risiedervi a ad abitarvi e nella stessa casa continueranno a vivere e ad abitare anche i due figli, almeno fino a quando gli stessi non decideranno spontaneamente di trasferire altrove la propria abitazione;
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra una somma mensile a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento del coniuge pari a € 200,00 (duecento/00), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) Il IG. sosterrà integralmente il costo delle spese di amministrazione Pt_1
condominiali e dell'IMU dell'appartamento sito in Genova, Via Pomposa 2/3;
5) Il IG. corrisponderà per la figlia , studentessa universitaria, una somma Pt_1 Per_1 mensile pari ad Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e corrisponderà inoltre il 50% delle spese straordinarie (come definite dal documento di orientamento uniforme della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova) e in particolare quelle universitarie, mentre nulla verrà corrisposto per il figlio Per_2
economicamente autonomo;
6) Il IG. , a seguito dell'omologa della separazione, cederà e trasferirà il diritto di Pt_1
usufrutto vitalizio della sua quota - pari al 100% - di proprietà della casa familiare alla IG.ra
, che accetterà, proprietà consistente nell'appartamento sito in Genova, Via Pt_2
Pomposa civico 2, interno 3, identificato nel Comune di Genova, Prov. GE, COD. G1AAQ,
Catasto U, Sez. GEC, Foglio 14, Particella 535, Sub 3, Nat A3 , n. vani 6,5, piano T. Le spese notarili relative a questo trasferimento del diritto vitalizio di usufrutto dell'appartamento saranno a carico di entrambi i ricorrenti coniugi nella misura del 50% per ciascuno. I ricorrenti hanno pattuito quanto sopra esposto a sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto non verrà stabilito alcun corrispettivo a carico della cessionaria, signora
. Parte_2
7) Il motociclo Piaggio Liberty targato EP20417 intestato al sig. , attualmente in Pt_1
uso alla figlia , continuerà a essere utilizzato dalla stessa e il padre sosterrà i costi Per_1 dell'assicurazione, pagando gli importi della stessa;
8) I coniugi danno atto di avere già ripartito tra loro concordemente ogni bene comune, ivi inclusi i conti correnti.
9) Le parti dichiarano che con l'omologazione del presente accordo non hanno nulla a che pretendere, salvo quanto espressamente previsto nel presente accordo, l'una dall'altra. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2002, Numero 697, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dr.ssa Loredana Palomba