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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2998/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Zambianchi,
- attore opponente - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Filippo Priolo,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice istruttore in funzione di giudice unico in via principale e nel merito, annullare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto a qualsiasi titolo o ragione;
- spese di causa interamente rifuse. In via istruttoria esaminato il contenuto della perizia grafica e le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte, considerato che il CTU non ha proceduto ad eseguire, come espressamente richiesto dal procuratore, il saggio grafico al sig. utilizzando esclusivamente le scritte Pt_1 comparative depositate chiede che il Giudice voglia disporre in tal senso incaricando la stessa CTU ad eseguire un saggio grafico sottoponendo personalmente il Pt_1 alla scrittura sotto dettatura».
Per l'opposto:
«Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, nel merito: rigettare la domanda dell'opponente perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui ai propri atti tutti e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
porre definitivamente le intere spese della CTU a carico dell'opponente, con il rimborso delle somme sorte in capo all'Avv.
1 per la quota di sua competenza, per complessivi €=2.391,90 (acconto di CP_1
€=750,00 oltre al saldo di €=1.641,90); condannare il sig. a Parte_1 rimborsare le spese sostenute dall'Avv. a favore della propria C.T.P., per CP_1
€=364,00 (V. documento allegato prodotto). Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Con condanna, inoltre, del sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di un importo, a favore dell'Avv. CP_1 da determinarsi in via equitativa dal Tribunale».
[...]
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di dell'importo capitale di € 15.000,00. Il Parte_1 credito, secondo quanto allegato dal ricorrente in monitorio, discende dalla compravendita di quattro quadri ed è stato riconosciuto con la dichiarazione scritta di seguito riprodotta:
2. – Ha presentato opposizione l'ingiunto, negando di avere mai acquistato i quadri di cui trattasi e sostenendo che la scrittura di cui sopra costituisce un falso.
3. – Si è costituito l'opposto, il quale ha insistito nel ritenere la sussistenza del credito in forza del citato titolo, ribadendo la genuinità della dichiarazione ricognitiva di debito sopra riportata e chiedendo la verificazione del relativo documento.
4. – Veniva disposta C.T.U. grafologica, che concludeva nel senso della riferibilità della scrittura all'opponente.
2 5. – Era quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.10.2025, alla quale il giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – La scrittura oggetto di verificazione conferma l'intervenuta stipulazione tra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto i quadri ivi indicati, che l'opponente dichiara di avere ricevuto in consegna, con indicazione del prezzo di compravendita in € 15.000,00, da pagare entro il 15.1.2024.
A fronte di un tale documento, l'opponente si è limitato a sostenere che la compravendita non è mai avvenuta ed i quadri mai consegnati e, quindi, che la scrittura di cui trattasi costituisce un falso.
L'opposto si è, a sua volta, limitato a chiederne la verificazione, la quale è stata disposta ed istruita mediante C.T.U. grafologica, il cui esito è stato nel senso che “alla luce degli esami tecnico-grafici puntualmente ed oggettivamente svolti sulla Scrittura Privata in verifica, la sottoscritta conferma che la stessa, sia nel contenuto che nella firma, è autografa ed appartiene al gesto grafico del sig.
. Parte_2
Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità.(cfr., Cass. n. 15804/2024).
Nella specie, la C.T.U. risulta avere preso esauriente e convincente posizione sulle osservazioni svolte dalla C.T. di parte attrice, che insisteva, tra l'altro, sulla impossibilità di “eseguire comparazione con il testo”. In particolare, s'è evidenziato, con diffuse argomentazioni, come la sottoscrizione in detta scrittura, raffrontata con le comparative in atti, porta alla conclusione della genuinità del documento, sia per gli aspetti “grafodinamici” [pressione, calibro, rapporto curva/angolosa, larghezza di lettere e larghezza fra lettere, rapporto chiarezza/velocità, incesso rallentato e stentato e ritmo grafico sostanzialmente improntato alla ricerca di una pedante precisione (i puntini sulle “i”), orientamento assiale e rapporto tra le fasce grafiche, con allungamento verticale delle lettere non ben proporzionato nei confronti della
3 fascia centrale di scrittura], sia sotto il profilo “morfologico”, in quanto, si riporta testualmente, «tutte le lettere che compongono la firma a nome Parte_2
, e in particolar modo le maiuscole, la “l” e la “g”, corrispondono
[...] perfettamente anche alla modalità esecutiva delle lettere del testo della scrittura in verifica».
Nella specie, il giudice non può quindi che aderire alle conclusioni svolte dal C.T.U., essendo superfluo l'effettuazione di un saggio che, peraltro, produce un risultato meno attendibile in termini di spontaneità del gesto grafico.
D'altra parte, seppur la grafologia non sia una scienza “esatta”, non si può non rilevare come l'opponente, nel limitarsi nella sostanza a fare supporre che l'opposto avrebbe confezionato (o fatto confezionare) un falso, non ha svolto alcuna allegazione che possa fare comprendere le ragioni di una siffatta grave condotta, non chiarendo neppure i suoi rapporti con la controparte.
7. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla luce delle risultanze della C.T.U. grafologica e della citata condotta processuale si ritiene in capo all'opponente la sussistenza del dolo ex art. 96 c.p.c., che giustifica la condanna di cui ai commi 3° e 4° al pagamento di somme per la responsabilità processuale aggravata, che si reputa di liquidare in € 1.500,00 a favore dell'opposto ed € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico dell'opponente.
Inoltre, l'opponente deve essere condannato a rifondere le spese di C.T.P. dell'opposto, indicate in € 364,00.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2024, che, per l'effetto, conferma;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre ad € 364,00 per rimborso spese di C.T.P.;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente;
4 IV. condanna l'opponente, ex art. 96 commi 3° e 4° c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 1.500,00 ed in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 1.000,00.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
5
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2998/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Zambianchi,
- attore opponente - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Filippo Priolo,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice istruttore in funzione di giudice unico in via principale e nel merito, annullare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto a qualsiasi titolo o ragione;
- spese di causa interamente rifuse. In via istruttoria esaminato il contenuto della perizia grafica e le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte, considerato che il CTU non ha proceduto ad eseguire, come espressamente richiesto dal procuratore, il saggio grafico al sig. utilizzando esclusivamente le scritte Pt_1 comparative depositate chiede che il Giudice voglia disporre in tal senso incaricando la stessa CTU ad eseguire un saggio grafico sottoponendo personalmente il Pt_1 alla scrittura sotto dettatura».
Per l'opposto:
«Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, nel merito: rigettare la domanda dell'opponente perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui ai propri atti tutti e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
porre definitivamente le intere spese della CTU a carico dell'opponente, con il rimborso delle somme sorte in capo all'Avv.
1 per la quota di sua competenza, per complessivi €=2.391,90 (acconto di CP_1
€=750,00 oltre al saldo di €=1.641,90); condannare il sig. a Parte_1 rimborsare le spese sostenute dall'Avv. a favore della propria C.T.P., per CP_1
€=364,00 (V. documento allegato prodotto). Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Con condanna, inoltre, del sig. ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di un importo, a favore dell'Avv. CP_1 da determinarsi in via equitativa dal Tribunale».
[...]
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei Controparte_1 confronti di dell'importo capitale di € 15.000,00. Il Parte_1 credito, secondo quanto allegato dal ricorrente in monitorio, discende dalla compravendita di quattro quadri ed è stato riconosciuto con la dichiarazione scritta di seguito riprodotta:
2. – Ha presentato opposizione l'ingiunto, negando di avere mai acquistato i quadri di cui trattasi e sostenendo che la scrittura di cui sopra costituisce un falso.
3. – Si è costituito l'opposto, il quale ha insistito nel ritenere la sussistenza del credito in forza del citato titolo, ribadendo la genuinità della dichiarazione ricognitiva di debito sopra riportata e chiedendo la verificazione del relativo documento.
4. – Veniva disposta C.T.U. grafologica, che concludeva nel senso della riferibilità della scrittura all'opponente.
2 5. – Era quindi fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.10.2025, alla quale il giudice riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – La scrittura oggetto di verificazione conferma l'intervenuta stipulazione tra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto i quadri ivi indicati, che l'opponente dichiara di avere ricevuto in consegna, con indicazione del prezzo di compravendita in € 15.000,00, da pagare entro il 15.1.2024.
A fronte di un tale documento, l'opponente si è limitato a sostenere che la compravendita non è mai avvenuta ed i quadri mai consegnati e, quindi, che la scrittura di cui trattasi costituisce un falso.
L'opposto si è, a sua volta, limitato a chiederne la verificazione, la quale è stata disposta ed istruita mediante C.T.U. grafologica, il cui esito è stato nel senso che “alla luce degli esami tecnico-grafici puntualmente ed oggettivamente svolti sulla Scrittura Privata in verifica, la sottoscritta conferma che la stessa, sia nel contenuto che nella firma, è autografa ed appartiene al gesto grafico del sig.
. Parte_2
Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità.(cfr., Cass. n. 15804/2024).
Nella specie, la C.T.U. risulta avere preso esauriente e convincente posizione sulle osservazioni svolte dalla C.T. di parte attrice, che insisteva, tra l'altro, sulla impossibilità di “eseguire comparazione con il testo”. In particolare, s'è evidenziato, con diffuse argomentazioni, come la sottoscrizione in detta scrittura, raffrontata con le comparative in atti, porta alla conclusione della genuinità del documento, sia per gli aspetti “grafodinamici” [pressione, calibro, rapporto curva/angolosa, larghezza di lettere e larghezza fra lettere, rapporto chiarezza/velocità, incesso rallentato e stentato e ritmo grafico sostanzialmente improntato alla ricerca di una pedante precisione (i puntini sulle “i”), orientamento assiale e rapporto tra le fasce grafiche, con allungamento verticale delle lettere non ben proporzionato nei confronti della
3 fascia centrale di scrittura], sia sotto il profilo “morfologico”, in quanto, si riporta testualmente, «tutte le lettere che compongono la firma a nome Parte_2
, e in particolar modo le maiuscole, la “l” e la “g”, corrispondono
[...] perfettamente anche alla modalità esecutiva delle lettere del testo della scrittura in verifica».
Nella specie, il giudice non può quindi che aderire alle conclusioni svolte dal C.T.U., essendo superfluo l'effettuazione di un saggio che, peraltro, produce un risultato meno attendibile in termini di spontaneità del gesto grafico.
D'altra parte, seppur la grafologia non sia una scienza “esatta”, non si può non rilevare come l'opponente, nel limitarsi nella sostanza a fare supporre che l'opposto avrebbe confezionato (o fatto confezionare) un falso, non ha svolto alcuna allegazione che possa fare comprendere le ragioni di una siffatta grave condotta, non chiarendo neppure i suoi rapporti con la controparte.
7. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla luce delle risultanze della C.T.U. grafologica e della citata condotta processuale si ritiene in capo all'opponente la sussistenza del dolo ex art. 96 c.p.c., che giustifica la condanna di cui ai commi 3° e 4° al pagamento di somme per la responsabilità processuale aggravata, che si reputa di liquidare in € 1.500,00 a favore dell'opposto ed € 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico dell'opponente.
Inoltre, l'opponente deve essere condannato a rifondere le spese di C.T.P. dell'opposto, indicate in € 364,00.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2024, che, per l'effetto, conferma;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 5.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre ad € 364,00 per rimborso spese di C.T.P.;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'opponente;
4 IV. condanna l'opponente, ex art. 96 commi 3° e 4° c.p.c., al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 1.500,00 ed in favore della cassa delle ammende dell'importo di € 1.000,00.
Così deciso il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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