Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 16 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02634/2026REG.PROV.COLL.
N. 07140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2025, proposto da
ED s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 959394450B, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, Massimiliano Gordon La Pietra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ES - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
nei confronti
IN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1328/2024 e n. 1395/2025, rese tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IN s.r.l. e di ES - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. LO PA;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ED s.p.a. (di qui in poi ED), ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Toscana, l’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata alla fornitura dei un “s istema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici (nervo facciale e nervo vago) e relativo materiale di consumo ”, disposta dalla stazione appaltante ES- Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (di qui in poi ES) in favore della società IN s.r.l. (di qui in poi IN), prima classificata dinanzi a ED (con un divario di 0,73 punti).
2. Con la sentenza 14 giugno 2024 n. 725, il T.a.r. ha accolto il ricorso, rilevando che le prime due classificate avevano ottenuto un giudizio ed un punteggio identici in relazione alla componente “qualitativa” del materiale di consumo offerto, mentre nulla era stato evidenziato dalla Commissione di gara per la componente “quantitativa”, espressamente contemplata dal relativo criterio di valutazione.
3. Conseguentemente, il T.a.r., annullati gli atti impugnati, ha ordinato la rinnovazione delle attività di valutazione delle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, in relazione al solo criterio n. 7 del disciplinare di gara, tenendo conto anche “ dell’ampiezza di gamma … delle sonde di stimolazione e degli elettrodi offerti ”.
4. ES ha conseguente riesaminato le offerte delle due concorrenti e, con determina 5 agosto 2024 n. 905, ha confermato i punteggi già attribuiti e l’aggiudicazione in favore di IN.
5. ED ha dunque adito nuovamente il T.a.r. Toscana con ricorso in ottemperanza rubricato al NRG 1322/2024, lamentando la violazione del giudicato.
6. Con la sentenza 21 novembre 2024 n. 1328 il T.a.r., esclusi profili di violazione e/o elusione del giudicato, ha respinto il ricorso in ottemperanza ed ha contestualmente ordinato la conversione del rito in impugnatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 2 c.p.a., per la cognizione della legittimità della nuova valutazione svolta dalla Commissione in sede di riesercizio del potere.
7. Con successiva sentenza 16 luglio 2025 n. 1395, il T.a.r. ha definito il giudizio, rigettando il ricorso di ED.
8. Quest’ultima ha impugnato la decisione deducendo che, con la precedente sentenza n. 725/2024 il T.a.r. si sarebbe limitato a disporre la mera “integrazione” delle valutazioni in relazione agli elementi quantitativi e non la rivalutazione delle offerte tecniche alla luce del criterio n. 7 del disciplinare, con la conseguenza che la Commissione valutatrice avrebbe dovuto tenere fermi gli originari giudizi meramente qualitativi, completandoli soltanto sotto l’aspetto quantitativo delle “ampiezze di gamma”, anziché rivalutare ex novo i contenuti originari delle due offerte.
Sotto distinto profilo, l’appellante ha lamentato l'illegittimità dell'attività conformativa posta in essere dall’Amministrazione in esecuzione del decisum , come avallata anche dal T.a.r., deducendo in particolare:
- di aver offerto un numero superiore di sonde bipolari e di kit elettrodi rispetto a quelli offerti da IN;
- che la tecnica “TOETVA” utilizzata dalle due sonde monopolari ad aspirazione offerte in gara non poteva ritenersi “di scarso utilizzo”, come ritenuto dalla Commissione valutatrice e dal T.a.r., trattandosi in realtà di tecnica innovativa di particolare pregio;
- che, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione valutatrice, gli elettrodi laringei monouso offerti in grada sarebbero risultati di qualità superiore rispetto a quelli offerti da IN.
9. Si è costituita ES, chiedendo la reiezione del gravame.
10. Si è costituita IN, chiedendo la reiezione del gravame.
11. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
12. L’appello non è fondato.
13. Viene in rilievo il criterio di valutazione n. 7 (relativo al materiale di consumo), per il quale la lex specialis di gara ha riservato l’attribuzione di 15 punti, con la precisazione che il punteggio sarebbe stato assegnato valutando “ l’ampiezza di gamma e la qualità delle sonde di stimolazione e degli elettrodi offerti in relazione alla destinazione d’uso ”.
14. Trattasi di criterio discrezionale sia quantitativo che qualitativo, composto da due distinte componenti oggetto di valutazione: ampiezza di gamma dei prodotti offerti (in relazione al loro assortimento e, dunque, al numero di sonde di stimolazione e di elettrodi offerti, nonché alla quantità di dispositivi medici consumabili della medesima tipologia di quelli offerti) e qualità delle sonde di stimolazione e degli elettrodi offerti in relazione alla destinazione d’uso.
15. Con la sentenza n. 725/2024, il T.a.r. per la Toscana ha censurato le valutazioni effettuate dall’Amministrazione, rilevando che la stazione appaltante aveva erroneamente attribuito l’identico giudizio di “discreto” e, quindi, lo stesso punteggio (punti 10,5), all’offerta di ED ed a quella di IN, senza tenere in debita considerazione l’aspetto quantitativo dell’ “ampiezza di gamma”, essendosi la Commissione soffermata unicamente sulla componente “qualitativa” del materiale di consumo offerto.
16. Conseguentemente, il T.a.r. ha disposto “ la rimessione alla commissione giudicatrice delle attività di valutazione delle offerte della ricorrente e della controinteressata in relazione al solo criterio n. 7 ”.
17. In esecuzione del decisum , la Commissione giudicatrice, riunitasi nella seduta del 14 giugno 2024, ha rivalutato le offerte delle concorrenti con esclusivo riferimento al criterio n. 7, confermando il precedente giudizio.
18. Il dispositivo della sentenza n. 725/2024 non imponeva una mera operazione aritmetica e vincolata, ma richiedeva di rinnovare il giudizio sul criterio n. 7, che la lex specialis configurava come composto sia da elementi qualitativi che quantitativi.
19. Pertanto, è infondata la tesi sostenuta dall’odierna appellante, secondo cui la Commissione valutatrice avrebbe dovuto limitarsi a considerare il solo dato quantitativo, avendo al contrario il primo giudice ordinato la rinnovazione del giudizio relativo al criterio n. 7 al fine di "integrare", ossia di colmare la lacuna motivazionale della prima valutazione, considerando anche l'aspetto quantitativo (precedentemente omesso), ma pur sempre nell’ambito di un nuovo giudizio complessivo e unitario, che coniugasse la valutazione sull’ampiezza di gamma unitamente alla qualità dei prodotti offerti.
20. Venendo al merito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, è noto il costante orientamento della giurisprudenza che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio per irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2024 n. 8621, secondo cui " la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità "; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2024 n. 8077 secondo cui si tratta di " valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020) ").
21. Nel caso di specie, il rinnovato giudizio valutativo della Commissione non è affetto da macroscopici profili di travisamento, illogicità o irrazionalità, avendo l’organo tecnico formulato il proprio convincimento in maniera sufficientemente dettagliata, spiegando le ragioni per cui, valutate le proposte di tutte e due le concorrenti, ha ritenuto quella di IN meritevole di un più lusinghiero giudizio.
22. Quanto al primo profilo id censura, relativo alle sonde bipolari, emerge dagli atti che l’ ampiezza di gamma delle sonde offerte da ED non è superiore a quella delle sonde offerte da IN, atteso che la seconda ha offerto un maggiore numero di sonde bipolari (4 sonde, di cui una bipolare a forchetta - codice 522610 e tre sonde bipolari concentriche - codice 522603, codice 522601 e codice 522630), come risulta anche dalle schede tecniche allegate all’offerta, mentre la prima ha offerto un numero superiore di sonde monopolari.
In ogni caso, con valutazione estesa anche la dato quantitativo, la Commissione ha valutato le sonde offerte da entrambi i concorrenti, concludendo per la sostanziale equivalenza delle stesse, tenuto conto anche dello scarso utilizzo nella pratica della sonda monouso con canale di aspirazione offerta da ED.
23. Lo stesso dicasi in relazione ai kit elettrodi, con riferimento ai quali, a prescindere dal dato numerico, la Commissione ha riscontrato una sostanziale equivalenza nell’ampiezza di gamma, escludendo i modelli riferiti a fasce pediatriche o non pertinenti alla destinazione d’uso prevista dalla lex specialis .
24. Considerazioni analoghe valgono con riferimento agli elettrodi laringei, la cui valutazione ha riguardato non solo il profilo quantitativo, ma anche l’effettiva capacità funzionale, avendo la Commissione precisato che i prodotti offerti da IN consentivano un monitoraggio più completo grazie alla presenza di canali miografici multipli, a differenza del prodotto offerto da ED. Peraltro, tra i kit offerti da ED compaiono anche agoelettrodi "piccoli" destinati all'uso pediatrico, che non sono pertinenti alla destinazione d'uso prevista dal criterio 18.7 del disciplinare, poiché in quanto le strutture sanitarie interessate non trattano pazienti pediatrici.
25. Infine, quanto al profilo attinente alla valutazione delle sonde monopolari ad aspirazione proposte da ED, in ragione dello “scarso utilizzo” clinico, senza valorizzare l’uso di tali sonde nella innovativa tecnica chirurgica “TOETVA”, occorre ribadire che la Commissione valutatrice ha espresso il proprio motivato giudizio basandosi sullo scarso utilizzo del prodotto, il che rappresenta una motivazione sufficiente in relazione alla natura innovativa della suddetta tecnica ed alla conseguente limitata utilizzabilità del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un giudizio di valore sulla tecnica in sé e sul prodotto, che non ne valorizzerebbe adeguatamente l’innovatività, quanto piuttosto di un giudizio pratico e concreto sulla possibilità di utilizzare nell’immediato il prodotto medesimo.
26. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata.
27. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado e le liquida nella somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De IS, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
LO PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO PA | RO De IS |
IL SEGRETARIO