Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 2634
TAR
Sentenza 21 novembre 2024
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TAR
Sentenza 16 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del giudicato e illegittimità della nuova valutazione

    Il TAR ha ordinato la rinnovazione del giudizio sul criterio n. 7, che comprendeva sia elementi qualitativi che quantitativi, al fine di colmare la lacuna motivazionale. La Commissione ha rivalutato le offerte tenendo conto di entrambi gli aspetti, esprimendo un giudizio non affetto da manifesta illogicità o travisamento. La valutazione della Commissione, basata sull'effettiva utilizzabilità dei prodotti e sulla loro pertinenza alla destinazione d'uso, è ritenuta corretta.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto dalla società Seda s.p.a. avverso le sentenze del TAR Toscana che avevano respinto il suo ricorso originario e il successivo ricorso in ottemperanza, relativi all'aggiudicazione di una procedura di gara per la fornitura di un sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici e relativo materiale di consumo, indetta da Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e aggiudicata alla società Inomed s.r.l. La Seda aveva impugnato l'aggiudicazione lamentando, in primo luogo, che il TAR, nel suo primo provvedimento, avesse ordinato una mera integrazione della valutazione delle offerte in relazione al criterio n. 7 del disciplinare (ampiezza di gamma e qualità del materiale di consumo), anziché una rivalutazione completa, e che la Commissione di gara avesse illegittimamente rivalutato ex novo le offerte. Sotto distinto profilo, la Seda contestava la valutazione della Commissione, ritenuta illegittima dall'appellante, in merito all'offerta di un numero superiore di sonde bipolari e kit elettrodi, alla presunta scarsa utilità della tecnica "TOETVA" associata a sonde monopolari ad aspirazione, e alla qualità inferiore degli elettrodi laringei monouso offerti rispetto a quelli di Inomed. Le parti resistenti, Estar e Inomed, hanno chiesto il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo infondato. In merito alla presunta limitazione della prima sentenza del TAR a una mera integrazione della valutazione, il Collegio ha chiarito che il dispositivo imponeva una rinnovazione del giudizio sul criterio n. 7, configurato come discrezionale e composto sia da elementi qualitativi che quantitativi, al fine di colmare la lacuna motivazionale, ma nell'ambito di un nuovo giudizio complessivo e unitario. Quanto alle censure di merito, il Consiglio di Stato ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, salvo casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, il rinnovato giudizio valutativo della Commissione non è stato ritenuto affetto da tali vizi. In particolare, riguardo alle sonde bipolari, è emerso che Inomed aveva offerto un numero superiore di tali sonde, mentre per i kit elettrodi e gli elettrodi laringei è stata riscontrata una sostanziale equivalenza o una maggiore funzionalità dei prodotti offerti da Inomed, anche in considerazione della pertinenza alla destinazione d'uso. Infine, riguardo alle sonde monopolari ad aspirazione, il giudizio di "scarso utilizzo" è stato considerato motivato e sufficiente, rappresentando una valutazione concreta sulla possibilità di utilizzo immediato del prodotto, piuttosto che un giudizio sulla tecnica in sé. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 2634
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2634
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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