Sentenza 31 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/12/2025, n. 8573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8573 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2025, proposto da
AI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di visto per lavoro subordinato stagionale, instando, di poi, per la conversione del permesso di soggiorno (da lavoro stagionale a lavoro subordinato).
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro e per ciò che quivi massimamente viene in rilievo, di avere provveduto a convocare, per il 12 novembre 2025, il ricorrente per la stipulazione del contratto di soggiorno, poscia effettivamente sottoscritto.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la sottoscrizione del contratto di soggiorno vale a “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva.
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stato assolto l’incombente istruttorio disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Pietro Nicolò, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | TI DE |
IL SEGRETARIO