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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. PU 77-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima Sezione Civile – Area Concorsuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI EX ART. 70 CCII nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU 77-1/ /2025 promossa da:
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ivi residente a[...] C.F._1
GROTTAFERRATA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Guglielmo
Petroni, 44, presso Io studio dell'Avv. Federica Federici, C.F.
- C.F._2
In punto di ammissibilità della procedura, si richiamano le considerazioni svolte con il proprio decreto ex art. 70 comma 1 CCII del , comunicato ai creditori che di seguito si riportano:
“Vista la proposta della ricorrente, così riassunta dal Gestore della Crisi, rag
[...]
: “… a disposizione dei creditori l'importo di € 22.600,00 nella immediata Persona_1
diponibilità nonché per la durata di 5 anni l'importo mensile di € 200,00, così per un totale complessivo di € 34.600. La Ricorrente prevede il pagamento dei creditori in tempi ragionevoli a far data dall'omologa del Piano di ristrutturazione, la cui durata è indicata in 5 anni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 4, CCII il gestore attesta che i crediti muniti di privilegio non vengono in alcun modo falcidiati, per questi è
pagina 1 di 4 infatti previsto il pagamento integrale. Quanto al pagamento dei creditori chirografari questi, pur subendo una falcidia, ricevono tuttavia in pagamento il 60% circa del proprio credito, importo non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio per le ragioni che seguono”, come da prospetto che segue:
ritenuto che ricorrano, anche alla luce dei chiarimenti resi, i presupposti di ammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente chiarito che l'origine del sovraindebitamento è da ravvisarsi nella prematura morte del marito, che ha determinato una contrazione dei redditi familiari e l'impossibilità a far fronte alla complessiva spesa mensile necessaria al rimborso dei finanziamenti all'epoca in corso, nonostante il tentativo di ristrutturazione del debito avviato dalla ricorrente con la Compass, che ha finito per aggravare l'esposizione debitoria;
richiamate sul punto le considerazioni del Gestore della crisi: “… fintanto che era in vita il marito Sig. , il nucleo familiare poteva contare su entrate mensili Persona_2
pari ad € 2.678,65 così composte: a) Busta paga Sig.ra € 1.713,00 (allegato CP_1
1) b) Pensione e Indennità di accompagno Sig. € 788,30 (allegato 2) c) Per_2
Pensione di inabilità Sig. € 177,35 (già allegato 2) Gli impegni di spesa Per_2
all'epoca esistenti nei confronti delle finanziarie erano pari ad € 1.285,01 così composti: 1. € 439,80 2. Volkswagen Bank € 207,41 3. Findomestic € 186,40 4. N. Pt_1
2 carte revolving € 302,40 (complessivi) In tal caso il residuo reddito disponibile per il soddisfacimento dei bisogni familiari ammontava ad € 1.542,64 per un nucleo familiare pagina 2 di 4 composto di n. 4 persone di cui un componente inabile. La situazione ha subito un aggravio a far data dal 01.01.2017, data in cui il Sig. è venuto a mancare, in Per_2
quanto la Ricorrente si è ritrovata a dover far fronte da sola agli impegni di spesa esistenti. Infatti le entrate si sono ridotte ad € 1.520,00 avendo perso le ulteriori detrazioni per il coniuge inabile (allegato 3) ovvero:
1. Stipendio € 1.400,00; 2.
Pensione di reversibilità € 120,00 Così residuando un reddito di soli € 234,99, con cui avrebbe dovuto provvedere ai fabbisogni familiari ovvero suoi e dei suoi due figli.
Ancorchè a seguito dell'intervenuto decesso del Sig. il finanziamento con la Per_2
Volkswagen Bank sia venuto meno per subentro della polizza vita collegata al suddetto contratto, l'esposizione debitoria è rimasta più o meno invariata a seguito del nuovo contratto di finanziamento con la Fiditalia per l'acquisto di una autovettura, avente una incidenza mensile di € 188,41. Così per un totale delle uscite mensili di € 1.266,01. Al fine quindi di far fronte alle suddette esposizioni debitorie, la Ricorrente, ha confidato nella possibilità di poter ristrutturare l'esposizione debitoria attraverso l'operazione di rifinanziamento delle linee di credito in essere, dapprima con la e successivamente Pt_1
con la Compass, ottenendo da quest'ultima un finanziamento di circa 23.000,00 che le ha consentito di estinguere le due carte revolving, il debito originario di e Pt_1
soprattutto di poter sopravvivere, facendo fronte in qualche misura al fabbisogno del proprio nucleo familiare. Nonostante la buona fede impiegata, la volontà di risanare in ogni modo l'esposizione debitoria, i problemi economici-finanziari hanno continuato a permanere, ciò anche a causa del fatto che la Compass, maggior ente finanziatore, non ha voluto accettare alcuna proposta a saldo e stralcio, preferendo la via giudiziale, ottenendo nel maggio del 2021 un decreto ingiuntivo per € 20.447,26 oltre interessi, definitosi poi con la sentenza emessa nell'ambito del giudizio rubricato con Rg
6403/2021, che ha visto la ricorrente soccombere anche per le spese legali.” rilevato che la documentazione depositata corrisponde a quella richiesta dalle norme che disciplinano l'istituto; ritenuta dunque l'ammissibilità della proposta…”.
pagina 3 di 4 All'esito delle comunicazioni ex art. 70 comma 3 non ci sono state osservazioni.
Il piano va pertanto omologato.
Quanto alla richiesta “che venga disposta la sospensione di ogni procedimento di esecuzione forzata, di azioni esecutive e cautelari che possano pregiudicare la fattibilità del piano”, riserva ogni provvedimento di competenza ex art. 71 CCII, in caso di insorgenza di difficoltà in corso di esecuzione.
PQM
Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato, disponendone la trascrizione a cura dell'OCC.
Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Velletri, 06/12/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima Sezione Civile – Area Concorsuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI EX ART. 70 CCII nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU 77-1/ /2025 promossa da:
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ivi residente a[...] C.F._1
GROTTAFERRATA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Guglielmo
Petroni, 44, presso Io studio dell'Avv. Federica Federici, C.F.
- C.F._2
In punto di ammissibilità della procedura, si richiamano le considerazioni svolte con il proprio decreto ex art. 70 comma 1 CCII del , comunicato ai creditori che di seguito si riportano:
“Vista la proposta della ricorrente, così riassunta dal Gestore della Crisi, rag
[...]
: “… a disposizione dei creditori l'importo di € 22.600,00 nella immediata Persona_1
diponibilità nonché per la durata di 5 anni l'importo mensile di € 200,00, così per un totale complessivo di € 34.600. La Ricorrente prevede il pagamento dei creditori in tempi ragionevoli a far data dall'omologa del Piano di ristrutturazione, la cui durata è indicata in 5 anni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 4, CCII il gestore attesta che i crediti muniti di privilegio non vengono in alcun modo falcidiati, per questi è
pagina 1 di 4 infatti previsto il pagamento integrale. Quanto al pagamento dei creditori chirografari questi, pur subendo una falcidia, ricevono tuttavia in pagamento il 60% circa del proprio credito, importo non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio per le ragioni che seguono”, come da prospetto che segue:
ritenuto che ricorrano, anche alla luce dei chiarimenti resi, i presupposti di ammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente chiarito che l'origine del sovraindebitamento è da ravvisarsi nella prematura morte del marito, che ha determinato una contrazione dei redditi familiari e l'impossibilità a far fronte alla complessiva spesa mensile necessaria al rimborso dei finanziamenti all'epoca in corso, nonostante il tentativo di ristrutturazione del debito avviato dalla ricorrente con la Compass, che ha finito per aggravare l'esposizione debitoria;
richiamate sul punto le considerazioni del Gestore della crisi: “… fintanto che era in vita il marito Sig. , il nucleo familiare poteva contare su entrate mensili Persona_2
pari ad € 2.678,65 così composte: a) Busta paga Sig.ra € 1.713,00 (allegato CP_1
1) b) Pensione e Indennità di accompagno Sig. € 788,30 (allegato 2) c) Per_2
Pensione di inabilità Sig. € 177,35 (già allegato 2) Gli impegni di spesa Per_2
all'epoca esistenti nei confronti delle finanziarie erano pari ad € 1.285,01 così composti: 1. € 439,80 2. Volkswagen Bank € 207,41 3. Findomestic € 186,40 4. N. Pt_1
2 carte revolving € 302,40 (complessivi) In tal caso il residuo reddito disponibile per il soddisfacimento dei bisogni familiari ammontava ad € 1.542,64 per un nucleo familiare pagina 2 di 4 composto di n. 4 persone di cui un componente inabile. La situazione ha subito un aggravio a far data dal 01.01.2017, data in cui il Sig. è venuto a mancare, in Per_2
quanto la Ricorrente si è ritrovata a dover far fronte da sola agli impegni di spesa esistenti. Infatti le entrate si sono ridotte ad € 1.520,00 avendo perso le ulteriori detrazioni per il coniuge inabile (allegato 3) ovvero:
1. Stipendio € 1.400,00; 2.
Pensione di reversibilità € 120,00 Così residuando un reddito di soli € 234,99, con cui avrebbe dovuto provvedere ai fabbisogni familiari ovvero suoi e dei suoi due figli.
Ancorchè a seguito dell'intervenuto decesso del Sig. il finanziamento con la Per_2
Volkswagen Bank sia venuto meno per subentro della polizza vita collegata al suddetto contratto, l'esposizione debitoria è rimasta più o meno invariata a seguito del nuovo contratto di finanziamento con la Fiditalia per l'acquisto di una autovettura, avente una incidenza mensile di € 188,41. Così per un totale delle uscite mensili di € 1.266,01. Al fine quindi di far fronte alle suddette esposizioni debitorie, la Ricorrente, ha confidato nella possibilità di poter ristrutturare l'esposizione debitoria attraverso l'operazione di rifinanziamento delle linee di credito in essere, dapprima con la e successivamente Pt_1
con la Compass, ottenendo da quest'ultima un finanziamento di circa 23.000,00 che le ha consentito di estinguere le due carte revolving, il debito originario di e Pt_1
soprattutto di poter sopravvivere, facendo fronte in qualche misura al fabbisogno del proprio nucleo familiare. Nonostante la buona fede impiegata, la volontà di risanare in ogni modo l'esposizione debitoria, i problemi economici-finanziari hanno continuato a permanere, ciò anche a causa del fatto che la Compass, maggior ente finanziatore, non ha voluto accettare alcuna proposta a saldo e stralcio, preferendo la via giudiziale, ottenendo nel maggio del 2021 un decreto ingiuntivo per € 20.447,26 oltre interessi, definitosi poi con la sentenza emessa nell'ambito del giudizio rubricato con Rg
6403/2021, che ha visto la ricorrente soccombere anche per le spese legali.” rilevato che la documentazione depositata corrisponde a quella richiesta dalle norme che disciplinano l'istituto; ritenuta dunque l'ammissibilità della proposta…”.
pagina 3 di 4 All'esito delle comunicazioni ex art. 70 comma 3 non ci sono state osservazioni.
Il piano va pertanto omologato.
Quanto alla richiesta “che venga disposta la sospensione di ogni procedimento di esecuzione forzata, di azioni esecutive e cautelari che possano pregiudicare la fattibilità del piano”, riserva ogni provvedimento di competenza ex art. 71 CCII, in caso di insorgenza di difficoltà in corso di esecuzione.
PQM
Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato, disponendone la trascrizione a cura dell'OCC.
Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Velletri, 06/12/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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