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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CO - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1104/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC AG ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.7.2025 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da , con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio a IE (RO) il 30.9.2021 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, Parte I, anno 2021), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Occhiobello (RO), v.lo Fleming n. 15 interno 5;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- nell'ottobre 2023 la aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più CP_1 ritorno e senza comunicare al marito dove fosse diretta;
- stante la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi egli si era determinato a promuovere il presente giudizio.
1 Il ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dalla senza CP_1 alcuna statuizione di carattere economico, attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
2. Con decreto depositato il 4.7.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 28.10.2025, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 28.10.2025 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per cui veniva dichiarata la contumacia di e il giudice, ritenuta la causa matura per la Controparte_1 decisione, disponeva la discussione orale e si riservava di riferire al collegio.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata Parte_1
e deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni del e dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza di prima comparizione Parte_1 del 28.10.2025, tenuto altresì conto della contumacia della resistente e della separazione di fatto già da tempo verificatasi tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione deve essere emessa, attesa la mancanza di prole e di domande di contenuto economico-patrimoniale.
6. Come richiesto dal ricorrente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1104/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a IE (RO) il 30.9.2021 CP_1
(trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, Parte I, anno 2021), e li autorizza a vivere separati;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IE l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
2 la Presidente est.
AO Di CO
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CO - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1104/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IC AG ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 2.7.2025 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da , con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio a IE (RO) il 30.9.2021 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, Parte I, anno 2021), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Occhiobello (RO), v.lo Fleming n. 15 interno 5;
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- nell'ottobre 2023 la aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più CP_1 ritorno e senza comunicare al marito dove fosse diretta;
- stante la separazione di fatto intervenuta tra i coniugi egli si era determinato a promuovere il presente giudizio.
1 Il ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale dalla senza CP_1 alcuna statuizione di carattere economico, attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
2. Con decreto depositato il 4.7.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 28.10.2025, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 28.10.2025 nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per cui veniva dichiarata la contumacia di e il giudice, ritenuta la causa matura per la Controparte_1 decisione, disponeva la discussione orale e si riservava di riferire al collegio.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata Parte_1
e deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni del e dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza di prima comparizione Parte_1 del 28.10.2025, tenuto altresì conto della contumacia della resistente e della separazione di fatto già da tempo verificatasi tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione deve essere emessa, attesa la mancanza di prole e di domande di contenuto economico-patrimoniale.
6. Come richiesto dal ricorrente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1104/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a IE (RO) il 30.9.2021 CP_1
(trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 7, Parte I, anno 2021), e li autorizza a vivere separati;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IE l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 29 ottobre 2025
2 la Presidente est.
AO Di CO
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