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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1870.2024 R.A.C.L., promossa da:
IL CO
con il proc. avv. Marone dom.
CONTRO
e del merito Controparte_1
Rappr. ex lege
Parte ricorrente ha adito questo Decidente chiedendo dichiararsi il proprio diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121, l.107.2015 per gli a.s. 2019\20, 2020\21; 2021\22, 2022\23, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della connessa carta docenti;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come (benchè docente di religione con contratto a tempo determinato negli a.s. suddetti) non abbia conseguito detta prestazione, in violazione della normativa contrattuale e comunitaria che non consente discriminazioni tra personale di ruolo e non.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente negli a.s. suddetti ed alla data di deposito del ricorso in esame abbia espletato supplenze brevi.
Recita l'art.1 l. 13/07/2015, n. 107 [Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti]: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Ebbene, si deve osservare che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” [Cass 27.10.23 n. 29961].
La materia è stata scrutinata dalla giurisprudenza costituzionale e della Unione Europea.
La Consulta [22.7.25 n.121] ha ritenuto costituzionalmente legittimo - in riferimento all'art. 81 Cost. - l'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della L. n. 107/2015, così come interpretati dalla Corte di legittimità e dalla CGUE, nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali non ne prevedono la relativa copertura finanziaria, poiché il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice. La Corte di giustizia ha poi affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non ammette una normativa nazionale (nella specie, la L. n. 107/2015), come interpretata da un "giudice nazionale supremo" (nella specie, la Corte di Cassazione), che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di 500 euro annui (è la c.d. Carta del docente, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico), ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Tale esclusione può essere giustificata da ragioni oggettive che però non può essere ravvisata nel solo fatto che l'attività di tali precari non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico.” [3/07/2025, n. 268/24].
Ebbene, considerato che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468), si deve ritenere il diritto alla carta docente anche a quanti abbia espletato supplenze brevi di durata infrannuale.
Ciò detto, in merito alla eccepita prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, in considerazione della natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per quei docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella specie, deve ritenersi affatto maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito, considerato l'atto interruttivo del 14.2.24.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121, l.107.2015 oltre accessori per gli a.s. di cui in ricorso e condanna dell'amministrazione convenuta al riconoscimento di detta prestazione mediante rilascio della Carta elettronica.
Spese compensate.
Lecce, 15/10/2025
OR LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro OR H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1870.2024 R.A.C.L., promossa da:
IL CO
con il proc. avv. Marone dom.
CONTRO
e del merito Controparte_1
Rappr. ex lege
Parte ricorrente ha adito questo Decidente chiedendo dichiararsi il proprio diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121, l.107.2015 per gli a.s. 2019\20, 2020\21; 2021\22, 2022\23, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della connessa carta docenti;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come (benchè docente di religione con contratto a tempo determinato negli a.s. suddetti) non abbia conseguito detta prestazione, in violazione della normativa contrattuale e comunitaria che non consente discriminazioni tra personale di ruolo e non.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente negli a.s. suddetti ed alla data di deposito del ricorso in esame abbia espletato supplenze brevi.
Recita l'art.1 l. 13/07/2015, n. 107 [Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti]: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Ebbene, si deve osservare che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” [Cass 27.10.23 n. 29961].
La materia è stata scrutinata dalla giurisprudenza costituzionale e della Unione Europea.
La Consulta [22.7.25 n.121] ha ritenuto costituzionalmente legittimo - in riferimento all'art. 81 Cost. - l'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della L. n. 107/2015, così come interpretati dalla Corte di legittimità e dalla CGUE, nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali non ne prevedono la relativa copertura finanziaria, poiché il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice. La Corte di giustizia ha poi affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non ammette una normativa nazionale (nella specie, la L. n. 107/2015), come interpretata da un "giudice nazionale supremo" (nella specie, la Corte di Cassazione), che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di 500 euro annui (è la c.d. Carta del docente, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico), ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Tale esclusione può essere giustificata da ragioni oggettive che però non può essere ravvisata nel solo fatto che l'attività di tali precari non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico.” [3/07/2025, n. 268/24].
Ebbene, considerato che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468), si deve ritenere il diritto alla carta docente anche a quanti abbia espletato supplenze brevi di durata infrannuale.
Ciò detto, in merito alla eccepita prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, in considerazione della natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per quei docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella specie, deve ritenersi affatto maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito, considerato l'atto interruttivo del 14.2.24.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121, l.107.2015 oltre accessori per gli a.s. di cui in ricorso e condanna dell'amministrazione convenuta al riconoscimento di detta prestazione mediante rilascio della Carta elettronica.
Spese compensate.
Lecce, 15/10/2025
OR LL