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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 9208 del 2024.
Per l'appellante è presente l'Avv. Maurizio Granata, per delega dell'Avv. Mario Di Meglio, che si riporta al ricorso e conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito. Alle ore 11.37, l'Avv. Granata si allontana dall'aula e il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, in assenza delle parti, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 9208/2024 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 26.04.2024 e notificato in data
06.09.2024
DA
nata ad [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lacco Ameno (NA) alla via Pannella n. 54, presso lo studio dell'Avv.
Mario Di Meglio
(Avv. Mario Di Meglio)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLAT0 - CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 1400/2023, pubblicata in data 12.12.2023 e non notificata, il giudice di pace di Ischia ha preso atto dell'annullamento in autotutela, da parte del Controparte_1
, del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 137/A del
[...]
17.09.2022 e ha dichiarato la cessione della materia del contendere, “tenuto conto del fatto che
l'Ente locale, preso atto dei motivi di ricorso e riconosciutane la fondatezza, ha provveduto all'annullamento del provvedimento impugnato in autotutela, premurandosi altresì di comunicare al difensore del ricorrente, a mezzo pec, tale decisione”.
La sig.ra propone appello avverso tale decisione, dolendosi della compensazione e Pt_1 deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza virtuale della controparte, e la carenza di motivazione. L'appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “la S.V. voglia, in accoglimento del presente ricorso, in riforma parziale della impugnata sentenza n. 1400/2023, del Giudice di Pace di Ischia, in persona del Giudice Dott. Arturo Uccello, R.G. n. 103/2023, pubblicata il 12.12.2023, condanni il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Il è contumace. CP_1
§ 2. L'appello è fondato.
Come è noto, salvo che le parti non si siano accordate anche sulle spese di lite,
l'accertamento in merito alla cessazione della materia del contendere non esclude la necessità di una pronunzia sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante verifica della fondatezza della domanda (cfr. Cass., sez. III, n.
21244 del 29/09/2006; Cass., sez. VI, n. 2719 del 11/02/2015).
Orbene, tenuto conto che non vi era accordo sulle spese, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza (virtuale) così come disciplinato dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., in quanto, come si evidenzierà a breve, nel caso in esame non ricorre alcuna fattispecie idonea a giustificare la compensazione delle spese.
In base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). I giudici costituzionali hanno poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il verbale è stato annullato in autotutela, perché il ha CP_1 riconosciuto la fondatezza del motivo di opposizione basato sul mancato rispetto del termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 del codice della strada, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - l'opposizione sarebbe stata accolta, con conseguente soccombenza del - non sussistono le altre ipotesi di compensazione CP_1 indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - l'annullamento in autotutela del verbale, dopo la proposizione del ricorso al giudice di pace, non è una valida ragione di compensazione
(cfr. Cass., sez. II, n. 24234 del 29/11/2016; Cass., sez. lav., n. 14036 del 21/05/2024).
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., il va condannato a rifondere alla le Controparte_1 Pt_1 spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore esiguo della controversia, della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali e dell'annullamento in autotutela del verbale, con la precisazione che le spese di iscrizione della causa a ruolo (contributo unificato, marca da bollo) sono dovute soltanto in presenza di prova del relativo pagamento (allo stato mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Ischia n. 1400/2023, condanna il a rifondere alla sig.ra Controparte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 a titolo di Parte_1 esborsi ed € 173,00 per compenso del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, €
34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Mario Di Meglio;
b) condanna il a rifondere alla sig.ra le spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 a titolo di esborsi e in € 332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Mario Di
Meglio.
Napoli, 24.03.2025 Il Giudice