Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. ZANELLA CP_1
CRISTIANA e dell'Avv. ANNA ALBERTI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to BISCOSSI GRAZIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
1
Con ricorso depositato il 30/01/2024 , a chiesto la pronuncia della separazione CP_1 dal coniuge, , esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_2
Terni, in data 28/07/1991, e che dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], tutti maggiorenni ed Persona_2 Per_3 economicamente indipendenti. La ricorrente ha rappresentato di essere comproprietaria della casa familiare, gravata da rata di mutuo mensile di Euro 500,00; di svolgere attività di lavoro dipendente come commessa percependo una retribuzione mensile di Euro 1400,00 mensili mentre il resistente svolgendo attività di lavoratore dipendente presso una carrozzeria percepirebbe retribuzione più elevata di Euro 1.600,00, oltre a redditi aggiuntivi come istruttore di ginnastica presso una palestra..
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposta la vendita della casa coniugale con estinzione del mutuo e suddivisione del ricavato al 50% tra le parti, con condanna del resistente al pagamento di contributo al mantenimento della ricorrente di Euro 300,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, giustificato dalle ragioni di cui in narrativa e dal divario dei redditi tra la ricorrente e il resistente, formulando ulteriori istanza accessorie;
con vittoria di spese.
Si è costituito il resistente non opponendosi alla domanda di separazione, pur auspicendo una riconciliazione tra le parti, chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento formulata dalla controparte stante l'autonomia economica delle parti in ragione del reddito percepito sostanzialmente equivalente;
in merito alla casa di proprietà comune tra i due coniugi, ha precisato di aver pagato per intero la rata di mutuo negli ultimi due anni proponendo di continuare a disporne come propria abitazione, accollandosi anche per il futuro l'intera quota di mutuo ed offrendo alla signora CP_1 un contributo al pagamento del canone di locazione, dalla stessa sostenuto, pari ad euro 100,00 mensili.
All'esito delle udienze parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno concluso concordemente secondo quanto di seguito riportato:
“-Pronunciare la separazione personale dei coniugi, precisando che gli stessi vivranno separati, serbando reciproco rispetto, dando atto che il signor resterà nella casa Controparte_2 coniugale sita in Terni, via del Daino n.15, mentre la signora ha preso la residenza CP_1 in altra dimora;
-la signora , in esecuzione degli accordi di separazione, con ogni più ampia garanzia CP_1 di legge in fatto e in diritto trasferisce, riservandosene la proprietà, sino al pagamento dell'intera somma di denaro, come in appresso convenuta e dilazionata, al signor che Controparte_2 accetta ed acquista i diritti pari ad un mezzo e comunque tutti i diritti ad essa parte cedente spettanti sui seguenti beni e precisamente:
1) appartamento ad uso civile abitazione sito in Terni via del Daino n.15 posto al piano 1-S1 confinante con : vano scala , affaccio su spazi condominiali , , salvo altri;
, descritto al Parte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio 66, particella 991, sub 6 categ. A/2, cl. 7, vani catastali 4,5 (compreso vano di cantina), rendita Euro 348,61, della superficie di mq.92 (totale escluse aree scoperte mq.85);
2) posto auto sito in Terni in via del Daino n.15, posto al piano interrato (S1) confinante con
Sig. , corsia di manovra , , salvo altri., descritto al Catasto Terreni del predetto Per_4 CP_3
2 Comune al Foglio 66, Part. 991, Subalterno 19, cat. C/6, cl. 6, consistenza catastale 12 mq., della superficie di mq. 14, rendita catastale Euro 17,97;
-La parte intestataria degli immobili urbani in oggetto fa espresso riferimento ai dati catastali e alle planimetrie regolarmente depositate in catasto che li raffigurano, rilasciate in data 21/01/2025 e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, planimetrie che esaminate e riscontrate esatte dalle parti e da queste sottoscritte si allegano al presente atto sotto la lettera B) e C).
-Si dà atto che la parte cedente, corrisponde all' attuale intestataria catastale la quale è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.
-La signora ad ogni effetto di legge ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art.17 CP_1 primo comma della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche dichiara che gli immobili in oggetto sono stati costruiti anteriormente al 1 settembre 1967 e successivamente il fabbricato di cui sono parte è stato oggetto di ristrutturazione in conformità e secondo le prescrizioni del permesso di costruire n.996 rilasciato dal Comune di Terni in data 14 aprile 2004 che successivamente alla suddetta data non sono stati effettuati ulteriori interventi necessitanti di titoli abilitativi o denunce di inizio attività.
Quanto sopra riportato è stato dalla signora dichiarato, previa ammonizione, ai sensi CP_1 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 4.3.2025 che si allega al presente verbale;
-Il signor a fronte del trasferimento dei diritti di un mezzo degli immobili sopra Controparte_2 citati, si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a €
69.399,06) che i coniugi hanno verso la BA LA PA , di cui all'atto d' accettazione della proposta contrattuale di mutuo del 16/12/2020, Rogito Notaio Rep. 1749, Racc. 1498 Persona_5
, Registrato l'11/01/2021 per un mutuo di Euro 82.440,39 garantito da ipoteca volontaria ,che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del medesimo Sig. una volta Controparte_2 completamente estinto il mutuo. Il Sig. pertanto, si obbliga a pagare Controparte_2 puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito verso BA LA PA e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
-Inoltre, oltre all'accollo di cui sopra, il signor a fronte del trasferimento dei Controparte_2 diritti di un mezzo degli immobili sopra citati si obbliga a versare in favore della signora CP_1
la somma di euro 31.000,00 senza interessi, somma che verrà versata, con idonei mezzi di
[...] pagamento, dal signor alla signora che accetta, in n. 92 rate mensili consecutive CP_2 CP_1 di cui le prime 91 dell'importo di euro 336,00 ciascuna scadenti il 15 di ogni mese e l'ultima di Euro
424,00 , di cui la prima dal mese di Marzo 2025 e l'ultima il mese di Ottobre dell'anno 2032, tutte da versarsi sul conto corrente intrattenuto dalla parte venditrice con la BA Intesa San Paolo, avente il seguente codice Iban:[...].
La documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo e avvenuto pagamento.
La proprietà, dei diritti di un mezzo oggetto del presente atto, si trasferirà a favore della parte cessionaria, automaticamente, con il pagamento dell'intera somma come sopra stabilita.
La parte cedente si impegna, non appena terminato il pagamento, come sopra convenuto, a sottoscrivere atto di quietanza, in forma idonea alla pubblicità immobiliare.
3 Tutte le successive spese di trascrizione e accessorie saranno, come per legge, a carico della parte acquirente.
Il Sig. avrà il pieno godimento della casa coniugale fino al versamento dell'ultima rata CP_2 così come sopra pattuita e pertanto tutte le spese di gestione e manutenzione del predetto immobile saranno a suo carico, comprese le spese di condominio, le imposte IMU e TARI e tutte le spese inerenti il pagamento delle utenze, nessuna esclusa.
Le parti dichiarano, relativamente alla cessione immobiliare sopra citata di non essersi avvalse dell'opera di mediazione di alcuna agenzia.
La parte cedente rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua responsabilità al riguardo.
Il signor dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine Controparte_2 alla certificazione energetica dell' appartamento oggetto della sopracitata cessione, come risulta dall' attestato di prestazione energetica redatto dal geometra in data Persona_6
14/11/2024 che previa sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera E).
La parte cedente dichiara che quanto oggetto della presente cessione è ad essa pervenuto: in forza di atto di compravendita a rogito notaio di Terni in data 13 ottobre 2005 Persona_7 rep. 42648 registrato a Terni il 24/10/2005 al n. 3848, Serie 1T, e che lo stesso ad eccezione dell'ipoteca sopracitata è libero da qualsiasi peso, censo, canone, vincolo, trascrizione pregiudizievole ed altra ipoteca.
La Sig.ra dichiara di essere stata edotta dai difensori che l'accollo del mutuo da parte CP_1 del Sig. è un accordo interno tra i coniugi e non ha alcuna rilevanza nei confronti CP_2 dell'Istituto di Credito nei cui confronti la Sig.ra resterà comunque obbligata. CP_1
Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto con esonero per il competente signor
Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il presente trasferimento è esente da qualsiasi imposta ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987
n.74 ed in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/e del 21 giugno 2012
e comunque tutti gli eventuali residuali esborsi (onorari notarili, tasse, imposte) saranno a carico della parte acquirente.
Gli effetti della presente alienazione avranno origine dal momento della emissione della sentenza di separazione dei coniugi;
I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra indicato, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra; le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
La decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte delle parti sopra riportate.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere pronunciata la seprazione tra le parti.
Le condizioni della separazione riportate nell'accordo delle parti trasfuso nel verbale dell'udienza devono ritenersi congrue.
4 La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori CP_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in TERNI - TR in data 28/07/1991, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI - TR
(atto 129, parte 2, serie A, dell'anno 1991);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/05/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
5