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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6960/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura depositata nel giudizio di primo grado, dall'avv. Felice Napolitano e dall'avv.
RO LI, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Alfonso d'Aragona, n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Riccardo, presso il cui studio, sito in n Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano n. 131, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'appellato concludeva in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 25.9.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, e la compagnia Controparte_2 [...]
assumendo: che in data 6.5.2020, alle ore 12:30 circa, mentre si trovava a Parte_1
viaggiare, in Calvizzano, lungo la via Garibaldi, con direzione di marcia Villaricca, alla guida del motoveicolo Honda targato EJ80174, di sua proprietà, un autoveicolo Lancia, targato EF640AX, percorrente la medesima via in direzione di marcia Marano di Napoli, aveva eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra nel tentativo di effettuare una
“inversione a U” ed aveva occupato la corsia riservata all'opposto senso di marcia;
che, in conseguenza di tale invasione di corsia, la parte anteriore sinistra dell'autovettura Lancia aveva impattato il motociclo Honda che, a seguito della collisione, era rovinato al suolo e aveva finito la propria corsa contro un muro;
che a causa dell'incidente il motociclo Honda aveva riportato danni quantificabili nei limiti di € 20.000,00; che al momento del sinistro l'autoveicolo Lancia risultava di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. Controparte_2
con la compagnia d.d. Parte_1
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la compagnia venisse Parte_1
condannata al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Honda, quantificati nel limite di € 20.000,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto Parte_1
e diritto della domanda, deduceva: l'improcedibilità della domanda per la mancata messa a disposizione del motoveicolo danneggiato ai fini di una sottoposizione dello stesso a perizia tecnica;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e i danni riportati dal ciclomotore
Honda; che nonostante la gravità del sinistro non erano intervenute sul posto le pubbliche autorità; che nella lettera di messa in mora non era stata indicata la presenza di testimoni al momento dell'accadimento dannoso;
che la quantificazione dei danni nella somma di €
20.000,00 era eccessiva e non supportata validi elementi probatori.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1359/2023 pubblicata in data 10.5.2023 il Giudice di Pace di Marano di
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
Napoli, alla luce delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrato dall'attore e la riconducibilità dei danni subiti dal motoveicolo
Honda al sinistro stradale causato dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Lancia Y. Pertanto, il Giudice di primo grado aveva condannato in solido e la compagnia a corrispondere, a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento danni, in favore di la somma di € 8.384,90, oltre interessi, Controparte_1
rivalutazione come per legge e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi di gravame:
[...]
- il Giudice di primo grado aveva ingiustificatamente omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dall'attore che, nonostante i numerosi solleciti ed in violazione dei doveri di correttezza e buona fede in fase stragiudiziale e della procedura prevista dagli articoli 145-148 cod. ass., non aveva consentito l'espletamento della perizia tecnica sul motoveicolo danneggiato;
- il Giudice di Pace aveva erroneamente ammesso la prova testimoniale in violazione dell'art. 135 cod. ass. atteso che il testimone, , escusso in sede Testimone_1
giudiziale, non era stato preventivamente identificato nella prima richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato;
- errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da ritenersi viziata da un punto di vista logico e metodologico in quanto il CTU, dott. Persona_1
non aveva potuto materialmente ispezionare i veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro;
- erronea quantificazione del risarcimento dovuto in ragione dell'assenza di prova sull'esistenza e sulla consistenza dei danni subiti dal ciclomotore.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale rigettasse la domanda attorea;
in via subordinata, affinché il risarcimento dovuto fosse ridotto in ragione dei motivi d'appello, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva che, contestando le ragioni poste a base dell'impugnazione Controparte_1
proposta, esponeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, che il ciclomotore danneggiato era stato messo a disposizione per gli accertamenti tecnici preliminari previsti dalla normativa di settore e
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
che non era stato ricevuto alcun invito da parte della compagnia appellante per procedere alla perizia del veicolo in questione;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente eseguito la perizia sulla base dell'esame delle schede tecniche dei veicoli coinvolti e di n. 64 rilievi fotografici a colori del ciclomotore Honda, provvedendo a stimare analiticamente e quantificare i danni secondo le apposite tabelle Ania;
che, in sede di compilazione del modulo CAI, il teste escusso, , era stato identificato in qualità di testimone Testimone_1
che aveva assistito personalmente ai fatti di causa;
che le dichiarazioni testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio avevano consentito di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro e l'addebito di responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autovettura Lancia.
Ciò posto, concludeva, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per una declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto appellato benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva Controparte_2
di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 14.9.2023 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Preso atto dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
25.9.2025 il procedimento veniva riservato in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ.
n. 12608/2015).
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Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda azionata da CP_1
poiché ha ritenuto che il quadro istruttorio consentisse di ritenere adeguatamente
[...]
provata la ricostruzione dell'incidente stradale e la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo Lancia Y nella causazione dei danni riportati dal ciclomotore Honda di proprietà di Controparte_1
Tale valutazione può essere condivisa sulla base degli ulteriori profili motivazionali sviluppati in questa sede.
Con riguardo al primo motivo d'appello relativo alla violazione della procedura di cui agli articoli 145-148 cod. ass. in materia di procedibilità della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale si osserva quanto segue.
La compagnia appellante ha dedotto che durante la fase stragiudiziale non sarebbe stata messa in condizione di poter effettuare una perizia tecnica sul motociclo danneggiato a causa del comportamento non collaborativo dell'attore che, evitando di rispondere ai ripetuti inviti e solleciti trasmessi, avrebbe, di fatto, impedito l'ispezione del veicolo ad opera del fiduciario incaricato.
Orbene, l'appellato ha dimostrato in via documentale di aver inviato in data 15.6.2020 alla compagnia appellante una comunicazione con cui la informava della possibilità di poter procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni riportati dal ciclomotore, specificando che il veicolo sarebbe stato disponibile per otto giorni non festivi consecutivi presso lo studio del difensore di parte attrice (“vi invito a procedere all'accertamento ed alla quantificazione dei danni riportati dal motociclo di proprietà del mio cliente precisando che le cose danneggiate resteranno a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi dalla ricezione della presente presso lo scrivente studio previo appuntamento telefonico”) (cfr. richiesta di risarcimento danni e contestuale messa in mora allegata alla comparsa conclusionale della parte appellata).
A fronte di ciò la compagnia ha asserito di aver effettuato nei confronti della parte Pt_1
attrice numerosi solleciti finalizzati a prendere contatto per l'espletamento della perizia sul motoveicolo. In particolare, nell'atto di citazione in appello la compagnia appellante fa
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riferimento alla documentazione depositata nel giudizio di primo grado da cui risulterebbe la richiesta di contatto a mezzo pec del 14.7.2020, reiterata telefonicamente, ulteriori richieste via pec e contatti telefonici avvenuti in data 23.07.2020, 28.07.2020 e 05.08.20 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in appello).
Invero, occorre rilevare che la compagnia appellante non ha fornito alcuna prova documentale in grado di dimostrare la ricezione da parte dell'appellato di tali inviti a mezzo pec, o comunque la sussistenza di ulteriori contatti con l'appellato, tesi a consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici da parte del fiduciario.
Giova ricordare che è onere della parte appellante depositare nel giudizio d'appello la documentazione, eventualmente già prodotta in primo grado, comprovante i fatti su cui si fonda il proprio motivo gravame;
in tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte” (Cassazione civile sez. lav., n.8528/2006) “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello” (Cassazione civile n.40606/2021).
Nel caso di specie, la rilevata carenza documentale non consente di ritenere raggiunta la prova del tentativo della compagnia appellante di far ispezionare il motoveicolo danneggiato messo a disposizione dell'appellato.
Con il secondo motivo d'appello la compagnia appellante ha lamentato la violazione dell'art. 135 cod. ass. poiché l'appellato non avrebbe identificato il testimone nel Testimone_1
primo atto formale con cui faceva valere la sua pretesa risarcitoria.
Sicché la mancata indicazione nella richiesta risarcitoria stragiudiziale del teste Tes_1
escusso nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, avrebbe determinato l'inammissibilità della prova orale assunta in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellato ha invece dimostrato in via documentale di aver allegato alla richiesta risarcitoria inviata alla compagnia Adriatic il modulo CAI in cui viene specificamente indicato, con chiarezza nella sezione testimoni, il nominativo di Tes_1
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con relativo indirizzo (cfr. messa in mora con Cid allegato alla comparsa Tes_1
conclusionale di parte appellata).
Da ciò discende il rigetto del motivo d'appello e l'ammissibilità della prova testimoniale acquisita nel giudizio di prime cure per dimostrare la dinamica dell'incidente stradale e la responsabilità esclusiva dell'autoveicolo nella determinazione del sinistro in CP_3
questione.
La compagnia appellante ha poi impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha aderito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall' ing. Persona_1
Nello specifico, la parte appellante ha eccepito che l'elaborato peritale sarebbe viziato da un punto di vista logico e metodologico in quanto il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe avuto la possibilità di ispezionare materialmente il ciclomotore Honda per accertare concretamente i danni subiti dallo stesso.
Orbene, il consulente, ing. a fronte della impossibilità materiale di avere a Persona_1
disposizione i veicoli coinvolti nel sinistro, ha ritenuto di poter svolgere in maniera adeguata le operazioni peritali sulla base delle schede tecniche e di documentazione fotografica. In particolare, il C.T.U. ha reputato che le schede tecniche dei veicoli fossero sufficienti per svolgere un'indagine di natura documentale idoneo comunque a verificare la coerenza della dinamica prospettata dall'attore, corroborata peraltro dalle altre emergenze istruttorie.
Dall'esame della documentazione e dei n. 64 rilievi fotografici del veicolo danneggiato l'ausiliario ha constatato l'effettiva sussistenza dei danni riportati dal ciclomotore Honda X-
ADV Tg. EJ80174 (come indicato a pag.6 della consulenza in risposta al quesito n.1) ed ha effettuato una stima finalizzata alla determinazione della spesa necessaria al ripristino dei componenti del veicolo per un totale pari all'importo di € 8.384,90 iva esclusa.
Sul punto si osserva che la compagnia appellante non contestato che le fotografie utilizzare dal C.T.U. non fossero effettivamente rappresentative del reale stato del ciclomotore.
Pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che l'accertamento documentale eseguito dal CTU fosse idoneo a confermare la ricostruzione dell'incidente stradale prospettato in citazione e determinare la quantificazione dei danni riportati dai componenti del motoveicolo Honda di proprietà dell'appellato.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale, occorre ricordare che, coerentemente con
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quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, non erano emerse nel corso del giudizio di primo grado ragioni logiche o procedimentali di segno contrario sulla base delle quali disattendere le conclusioni peritali e pertanto correttamente il giudice di Pace ha ritenuto di poter aderire alle risultanze della consulenza espletata dall' ing. (in merito al quantum debeatur, la CTU Persona_1
redatta dall'ing alle cui conclusioni lo scrivente aderisce, il quale ha Persona_1
ritenuto riconducibili i danni subiti dal veicolo attoreo con la dinamica narrata e con un impatto con il veicolo convenuto”, cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).
In conclusione, l'appello proposto dalla compagnia va integralmente Parte_1
rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto dalla compagnia appellante consegue, inoltre,
l'obbligo a carico di tali parti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato
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anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto dalla compagnia;
Parte_1
• condanna la compagnia in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento, in favore di delle spese processuali relative al giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Riccardo, dichiaratosi antistatario;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 22.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6960/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura depositata nel giudizio di primo grado, dall'avv. Felice Napolitano e dall'avv.
RO LI, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Alfonso d'Aragona, n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Riccardo, presso il cui studio, sito in n Giugliano in Campania (NA), al Corso Campano n. 131, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'appellato concludeva in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 25.9.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, e la compagnia Controparte_2 [...]
assumendo: che in data 6.5.2020, alle ore 12:30 circa, mentre si trovava a Parte_1
viaggiare, in Calvizzano, lungo la via Garibaldi, con direzione di marcia Villaricca, alla guida del motoveicolo Honda targato EJ80174, di sua proprietà, un autoveicolo Lancia, targato EF640AX, percorrente la medesima via in direzione di marcia Marano di Napoli, aveva eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra nel tentativo di effettuare una
“inversione a U” ed aveva occupato la corsia riservata all'opposto senso di marcia;
che, in conseguenza di tale invasione di corsia, la parte anteriore sinistra dell'autovettura Lancia aveva impattato il motociclo Honda che, a seguito della collisione, era rovinato al suolo e aveva finito la propria corsa contro un muro;
che a causa dell'incidente il motociclo Honda aveva riportato danni quantificabili nei limiti di € 20.000,00; che al momento del sinistro l'autoveicolo Lancia risultava di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. Controparte_2
con la compagnia d.d. Parte_1
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la compagnia venisse Parte_1
condannata al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Honda, quantificati nel limite di € 20.000,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto Parte_1
e diritto della domanda, deduceva: l'improcedibilità della domanda per la mancata messa a disposizione del motoveicolo danneggiato ai fini di una sottoposizione dello stesso a perizia tecnica;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e i danni riportati dal ciclomotore
Honda; che nonostante la gravità del sinistro non erano intervenute sul posto le pubbliche autorità; che nella lettera di messa in mora non era stata indicata la presenza di testimoni al momento dell'accadimento dannoso;
che la quantificazione dei danni nella somma di €
20.000,00 era eccessiva e non supportata validi elementi probatori.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1359/2023 pubblicata in data 10.5.2023 il Giudice di Pace di Marano di
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Napoli, alla luce delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrato dall'attore e la riconducibilità dei danni subiti dal motoveicolo
Honda al sinistro stradale causato dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Lancia Y. Pertanto, il Giudice di primo grado aveva condannato in solido e la compagnia a corrispondere, a titolo di Controparte_2 Parte_1
risarcimento danni, in favore di la somma di € 8.384,90, oltre interessi, Controparte_1
rivalutazione come per legge e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia Parte_1
sulla base dei seguenti motivi di gravame:
[...]
- il Giudice di primo grado aveva ingiustificatamente omesso di dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dall'attore che, nonostante i numerosi solleciti ed in violazione dei doveri di correttezza e buona fede in fase stragiudiziale e della procedura prevista dagli articoli 145-148 cod. ass., non aveva consentito l'espletamento della perizia tecnica sul motoveicolo danneggiato;
- il Giudice di Pace aveva erroneamente ammesso la prova testimoniale in violazione dell'art. 135 cod. ass. atteso che il testimone, , escusso in sede Testimone_1
giudiziale, non era stato preventivamente identificato nella prima richiesta risarcitoria avanzata dal danneggiato;
- errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio da ritenersi viziata da un punto di vista logico e metodologico in quanto il CTU, dott. Persona_1
non aveva potuto materialmente ispezionare i veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro;
- erronea quantificazione del risarcimento dovuto in ragione dell'assenza di prova sull'esistenza e sulla consistenza dei danni subiti dal ciclomotore.
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale rigettasse la domanda attorea;
in via subordinata, affinché il risarcimento dovuto fosse ridotto in ragione dei motivi d'appello, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva che, contestando le ragioni poste a base dell'impugnazione Controparte_1
proposta, esponeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, che il ciclomotore danneggiato era stato messo a disposizione per gli accertamenti tecnici preliminari previsti dalla normativa di settore e
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 6960/2023
che non era stato ricevuto alcun invito da parte della compagnia appellante per procedere alla perizia del veicolo in questione;
che il consulente tecnico d'ufficio aveva correttamente eseguito la perizia sulla base dell'esame delle schede tecniche dei veicoli coinvolti e di n. 64 rilievi fotografici a colori del ciclomotore Honda, provvedendo a stimare analiticamente e quantificare i danni secondo le apposite tabelle Ania;
che, in sede di compilazione del modulo CAI, il teste escusso, , era stato identificato in qualità di testimone Testimone_1
che aveva assistito personalmente ai fatti di causa;
che le dichiarazioni testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio avevano consentito di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro e l'addebito di responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autovettura Lancia.
Ciò posto, concludeva, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per una declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto appellato benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva Controparte_2
di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 14.9.2023 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Preso atto dell'avvenuta ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
25.9.2025 il procedimento veniva riservato in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ.
n. 12608/2015).
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Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda azionata da CP_1
poiché ha ritenuto che il quadro istruttorio consentisse di ritenere adeguatamente
[...]
provata la ricostruzione dell'incidente stradale e la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo Lancia Y nella causazione dei danni riportati dal ciclomotore Honda di proprietà di Controparte_1
Tale valutazione può essere condivisa sulla base degli ulteriori profili motivazionali sviluppati in questa sede.
Con riguardo al primo motivo d'appello relativo alla violazione della procedura di cui agli articoli 145-148 cod. ass. in materia di procedibilità della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale si osserva quanto segue.
La compagnia appellante ha dedotto che durante la fase stragiudiziale non sarebbe stata messa in condizione di poter effettuare una perizia tecnica sul motociclo danneggiato a causa del comportamento non collaborativo dell'attore che, evitando di rispondere ai ripetuti inviti e solleciti trasmessi, avrebbe, di fatto, impedito l'ispezione del veicolo ad opera del fiduciario incaricato.
Orbene, l'appellato ha dimostrato in via documentale di aver inviato in data 15.6.2020 alla compagnia appellante una comunicazione con cui la informava della possibilità di poter procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni riportati dal ciclomotore, specificando che il veicolo sarebbe stato disponibile per otto giorni non festivi consecutivi presso lo studio del difensore di parte attrice (“vi invito a procedere all'accertamento ed alla quantificazione dei danni riportati dal motociclo di proprietà del mio cliente precisando che le cose danneggiate resteranno a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi dalla ricezione della presente presso lo scrivente studio previo appuntamento telefonico”) (cfr. richiesta di risarcimento danni e contestuale messa in mora allegata alla comparsa conclusionale della parte appellata).
A fronte di ciò la compagnia ha asserito di aver effettuato nei confronti della parte Pt_1
attrice numerosi solleciti finalizzati a prendere contatto per l'espletamento della perizia sul motoveicolo. In particolare, nell'atto di citazione in appello la compagnia appellante fa
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riferimento alla documentazione depositata nel giudizio di primo grado da cui risulterebbe la richiesta di contatto a mezzo pec del 14.7.2020, reiterata telefonicamente, ulteriori richieste via pec e contatti telefonici avvenuti in data 23.07.2020, 28.07.2020 e 05.08.20 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in appello).
Invero, occorre rilevare che la compagnia appellante non ha fornito alcuna prova documentale in grado di dimostrare la ricezione da parte dell'appellato di tali inviti a mezzo pec, o comunque la sussistenza di ulteriori contatti con l'appellato, tesi a consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici da parte del fiduciario.
Giova ricordare che è onere della parte appellante depositare nel giudizio d'appello la documentazione, eventualmente già prodotta in primo grado, comprovante i fatti su cui si fonda il proprio motivo gravame;
in tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte” (Cassazione civile sez. lav., n.8528/2006) “è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello” (Cassazione civile n.40606/2021).
Nel caso di specie, la rilevata carenza documentale non consente di ritenere raggiunta la prova del tentativo della compagnia appellante di far ispezionare il motoveicolo danneggiato messo a disposizione dell'appellato.
Con il secondo motivo d'appello la compagnia appellante ha lamentato la violazione dell'art. 135 cod. ass. poiché l'appellato non avrebbe identificato il testimone nel Testimone_1
primo atto formale con cui faceva valere la sua pretesa risarcitoria.
Sicché la mancata indicazione nella richiesta risarcitoria stragiudiziale del teste Tes_1
escusso nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, avrebbe determinato l'inammissibilità della prova orale assunta in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellato ha invece dimostrato in via documentale di aver allegato alla richiesta risarcitoria inviata alla compagnia Adriatic il modulo CAI in cui viene specificamente indicato, con chiarezza nella sezione testimoni, il nominativo di Tes_1
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con relativo indirizzo (cfr. messa in mora con Cid allegato alla comparsa Tes_1
conclusionale di parte appellata).
Da ciò discende il rigetto del motivo d'appello e l'ammissibilità della prova testimoniale acquisita nel giudizio di prime cure per dimostrare la dinamica dell'incidente stradale e la responsabilità esclusiva dell'autoveicolo nella determinazione del sinistro in CP_3
questione.
La compagnia appellante ha poi impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha aderito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall' ing. Persona_1
Nello specifico, la parte appellante ha eccepito che l'elaborato peritale sarebbe viziato da un punto di vista logico e metodologico in quanto il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe avuto la possibilità di ispezionare materialmente il ciclomotore Honda per accertare concretamente i danni subiti dallo stesso.
Orbene, il consulente, ing. a fronte della impossibilità materiale di avere a Persona_1
disposizione i veicoli coinvolti nel sinistro, ha ritenuto di poter svolgere in maniera adeguata le operazioni peritali sulla base delle schede tecniche e di documentazione fotografica. In particolare, il C.T.U. ha reputato che le schede tecniche dei veicoli fossero sufficienti per svolgere un'indagine di natura documentale idoneo comunque a verificare la coerenza della dinamica prospettata dall'attore, corroborata peraltro dalle altre emergenze istruttorie.
Dall'esame della documentazione e dei n. 64 rilievi fotografici del veicolo danneggiato l'ausiliario ha constatato l'effettiva sussistenza dei danni riportati dal ciclomotore Honda X-
ADV Tg. EJ80174 (come indicato a pag.6 della consulenza in risposta al quesito n.1) ed ha effettuato una stima finalizzata alla determinazione della spesa necessaria al ripristino dei componenti del veicolo per un totale pari all'importo di € 8.384,90 iva esclusa.
Sul punto si osserva che la compagnia appellante non contestato che le fotografie utilizzare dal C.T.U. non fossero effettivamente rappresentative del reale stato del ciclomotore.
Pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che l'accertamento documentale eseguito dal CTU fosse idoneo a confermare la ricostruzione dell'incidente stradale prospettato in citazione e determinare la quantificazione dei danni riportati dai componenti del motoveicolo Honda di proprietà dell'appellato.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale, occorre ricordare che, coerentemente con
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quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Nella fattispecie in esame, non erano emerse nel corso del giudizio di primo grado ragioni logiche o procedimentali di segno contrario sulla base delle quali disattendere le conclusioni peritali e pertanto correttamente il giudice di Pace ha ritenuto di poter aderire alle risultanze della consulenza espletata dall' ing. (in merito al quantum debeatur, la CTU Persona_1
redatta dall'ing alle cui conclusioni lo scrivente aderisce, il quale ha Persona_1
ritenuto riconducibili i danni subiti dal veicolo attoreo con la dinamica narrata e con un impatto con il veicolo convenuto”, cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).
In conclusione, l'appello proposto dalla compagnia va integralmente Parte_1
rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto dalla compagnia appellante consegue, inoltre,
l'obbligo a carico di tali parti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato
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anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto dalla compagnia;
Parte_1
• condanna la compagnia in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento, in favore di delle spese processuali relative al giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avvocato Giuseppe Riccardo, dichiaratosi antistatario;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 22.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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