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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO PA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2385 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, n.q. di rappresentante legale della società C.F._1 [...]
con sede in Termini Imerese, viale delle Reti n. 7, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cefalù, via Prestisimone n. 4/b presso lo studio dell'avv. Antoniella
Marinaro, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
, (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con i funzionari P.IVA_1
delegati, il Comandante C.A. (CP) e il Comandante in II C.V. (CP) Controparte_3
che lo rappresentano e difendono, Controparte_4
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n. 406/2019 emessa dal Controparte_2
di il 14/06/2019 e notificata il 03/07/2019.
[...] CP_2
CONCLUSIONI: all'udienza del 23/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/07/2019, nella qualità di Parte_1
rappresentante legale della società e quale armatore Controparte_1
della unità di pesca denominata “Rosina Madre”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n. 406 del 14/06/2019 emessa dalla
Capitaneria di di , con la quale era stata disposta la confisca della CP_2 CP_2
rete denominata “ferrettara” e la sospensione della licenza di pesca n.
ITA000008958 relativa all'unità di pesca denominata “Rosina Madre” (iscritta al n. 09PA00389 dei RR.NN.MM. & GG. , UE n. 9636, ed intestata alla Parte_2
cooperativa ed era stato ingiunto alla stessa il pagamento in solido Controparte_1
con , quale comandante dell'imbarcazione, della somma di € Controparte_5
2.618,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli artt.
10.1. lett. i) ed 11.1 del D.lgs. n. 4/2012 modificato dalla L. n. 154/2016 e dal D.L.
n. 27/2019.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente eccepiva:
- l'errata classificazione della rete da pesca;
- l'errata applicazione dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 4/2012 atteso che le reti oggetto dell'accertamento erano reti da “circuizione” e non “spadare”;
- l'errata applicazione della sanzione pecuniaria – difetto di motivazione – mancato
- 2 - rispetto del favor rei;
- la sussistenza della scriminante di cui all'art. 3 della L. n. 689/1981.
L'opponente chiedeva, quindi, di revocare e/o annullare l'ordinanza impugnata ed il verbale di contestazione n. 66/2017 e di accertare e dichiarare il diritto della stessa al risarcimento dei danni subiti durante il periodo di sospensione della licenza di pesca.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
di contestando i motivi del ricorso in opposizione,
[...] CP_2
di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU al fine di accertare la qualità delle reti detenute a bordo.
Tuttavia, con istanza del 09/01/2023, il CTU incaricato rappresentava l'impossibilità di proseguire le operazioni peritali atteso che i blocchi di rete, custoditi presso ufficio locale marittimo di Cefalù, erano privi di sigilli e/o di segnali identificativi.
La causa veniva, quindi, rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
****
L'opposizione è fondata.
L'ordinanza-ingiunzione e di confisca opposta è stata emessa a seguito della violazione dell'art. 10, comma 1 lett. h) e lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 in quanto gli agenti verbalizzanti della di , nel verbale di Controparte_2 CP_2
contestazione n. 66/2017 del 18/05/2017, accertavano la presenza nel M.P.
“Rosina Madre” di reti di pesca qualificate come “di posta derivanti del tipo
[...]
”. Parte_3
- 3 - La citata disposizione recita: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: (…)
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione
o in difformita' da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”.
In ordine allo strumento “ferrettara”, il decreto MIPAF del 21/09/2011, rubricato
“Nuove modalità tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo ferrettara” ha previsto che dal
01/01/2012 l'uso dello stesso è consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa, che non può essere di lunghezza superiore a 2,5 Km e che deve avere una maglia non superiore a 100 mm di apertura
Gli agenti verbalizzanti hanno contestato che le reti rinvenute avevano delle caratteristiche non conformi a quelle delineate nel suddetto decreto ministeriale.
Parte opponente ha censurato l'ordinanza impugnata eccependo l'errata classificazione della rete da pesca e affermando che si trattasse di rete a circuizione stante la presenza di “anelli”.
Ciò posto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass.
- 4 - civ., sez. II, ord. 30148 del 22/11/2024).
È, quindi, onere dell'Autorità amministrativa, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato.
Nel caso di specie, al fine di accertare la tipologia di rete rinvenuta nell'imbarcazione “Rosina Madre” è stata disposta CTU.
Il tecnico nominato dall'ufficio, tuttavia, con istanza depositata il 09/01/2023, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alle operazioni peritali stante la “reale assenza sui blocchi di qualsivoglia elemento identificativo che potesse indicare che lo spezzone di rete da visionare fosse di proprietà di uno anzichè di un altro pescatore, vista la mancanza dei cartelli solitamente utilizzati per il riconoscimento” (cfr istanza).
L'amministrazione resistente nelle note del 15/02/2023 ha chiesto di riprendere le operazioni peritali rilevando che il Comando locale, presso cui l'attrezzo era in custodia, aveva ripristinato i sigilli e i segni identificativi.
È di tutta evidenza che la responsabilità della custodia della rete confiscata sia addebitabile alla parte resistente presso cui è stata trasportata la rete a seguito del verbale di sequestro: la di aveva l'obbligo non solo Controparte_2 CP_2
di preservarne l'integrità ma anche di assicurarne l'esatta identificazione e la riferibilità all'autore dell'illecito.
La collocazione di segni distintivi fatta non nell'immediatezza del sequestro ma a distanza di anni non può avere rilievo in quanto lesiva del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
A causa dell'impossibilità di procedere all'indagine peritale sulla tipologia della rete confiscata determinata dell'omessa custodia della Controparte_2
e stante i principi statuiti dalla giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della
- 5 - prova, si deve ritenere che l'Amministrazione resistente non abbia fornito prova degli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 526 del 27/04/2023, che si è pronunciato in un caso analogo).
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta relativamente al primo motivo di censura con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte opponente in quanto nulla la stessa ha allegato e provato in ordine ai pregiudizi che avrebbe subito a causa della sospensione della licenza di pesca.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e sono liquidate in CP_2
complessivi € 1.825,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.700,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antoniella Marinaro, dichiaratasi antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e di sequestro prot. n. 406/2019 emessa il 14/06/2019 nei confronti di , n.q. di rappresentante Parte_1
legale della società dal Controparte_1 [...]
di e notificata il Controparte_2 Controparte_2 CP_2
03/07/2019 e, per l'effetto, annulla la citata ordinanza;
dichiara l'illegittimità del verbale di contestazione n. 66 del 18/05/2017 emesso
- 6 - nei confronti di n.q. di rappresentante legale della società Parte_1
dalla di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 CP_2
annulla il citato verbale;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni spiegata da , n.q. di Parte_1
rappresentante legale della società Controparte_1
condanna il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.825,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antoniella Marinaro;
pone le spese della CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_2
Così deciso Termini Imerese, in data 23/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO PA
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
DO PA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2385 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, n.q. di rappresentante legale della società C.F._1 [...]
con sede in Termini Imerese, viale delle Reti n. 7, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cefalù, via Prestisimone n. 4/b presso lo studio dell'avv. Antoniella
Marinaro, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso in opposizione,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
, (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con i funzionari P.IVA_1
delegati, il Comandante C.A. (CP) e il Comandante in II C.V. (CP) Controparte_3
che lo rappresentano e difendono, Controparte_4
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n. 406/2019 emessa dal Controparte_2
di il 14/06/2019 e notificata il 03/07/2019.
[...] CP_2
CONCLUSIONI: all'udienza del 23/04/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa e concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/07/2019, nella qualità di Parte_1
rappresentante legale della società e quale armatore Controparte_1
della unità di pesca denominata “Rosina Madre”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n. 406 del 14/06/2019 emessa dalla
Capitaneria di di , con la quale era stata disposta la confisca della CP_2 CP_2
rete denominata “ferrettara” e la sospensione della licenza di pesca n.
ITA000008958 relativa all'unità di pesca denominata “Rosina Madre” (iscritta al n. 09PA00389 dei RR.NN.MM. & GG. , UE n. 9636, ed intestata alla Parte_2
cooperativa ed era stato ingiunto alla stessa il pagamento in solido Controparte_1
con , quale comandante dell'imbarcazione, della somma di € Controparte_5
2.618,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli artt.
10.1. lett. i) ed 11.1 del D.lgs. n. 4/2012 modificato dalla L. n. 154/2016 e dal D.L.
n. 27/2019.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente eccepiva:
- l'errata classificazione della rete da pesca;
- l'errata applicazione dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 4/2012 atteso che le reti oggetto dell'accertamento erano reti da “circuizione” e non “spadare”;
- l'errata applicazione della sanzione pecuniaria – difetto di motivazione – mancato
- 2 - rispetto del favor rei;
- la sussistenza della scriminante di cui all'art. 3 della L. n. 689/1981.
L'opponente chiedeva, quindi, di revocare e/o annullare l'ordinanza impugnata ed il verbale di contestazione n. 66/2017 e di accertare e dichiarare il diritto della stessa al risarcimento dei danni subiti durante il periodo di sospensione della licenza di pesca.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
di contestando i motivi del ricorso in opposizione,
[...] CP_2
di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU al fine di accertare la qualità delle reti detenute a bordo.
Tuttavia, con istanza del 09/01/2023, il CTU incaricato rappresentava l'impossibilità di proseguire le operazioni peritali atteso che i blocchi di rete, custoditi presso ufficio locale marittimo di Cefalù, erano privi di sigilli e/o di segnali identificativi.
La causa veniva, quindi, rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
****
L'opposizione è fondata.
L'ordinanza-ingiunzione e di confisca opposta è stata emessa a seguito della violazione dell'art. 10, comma 1 lett. h) e lett. i), del D.lgs. n. 4/2012 in quanto gli agenti verbalizzanti della di , nel verbale di Controparte_2 CP_2
contestazione n. 66/2017 del 18/05/2017, accertavano la presenza nel M.P.
“Rosina Madre” di reti di pesca qualificate come “di posta derivanti del tipo
[...]
”. Parte_3
- 3 - La citata disposizione recita: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: (…)
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione
o in difformita' da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca”.
In ordine allo strumento “ferrettara”, il decreto MIPAF del 21/09/2011, rubricato
“Nuove modalità tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo ferrettara” ha previsto che dal
01/01/2012 l'uso dello stesso è consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa, che non può essere di lunghezza superiore a 2,5 Km e che deve avere una maglia non superiore a 100 mm di apertura
Gli agenti verbalizzanti hanno contestato che le reti rinvenute avevano delle caratteristiche non conformi a quelle delineate nel suddetto decreto ministeriale.
Parte opponente ha censurato l'ordinanza impugnata eccependo l'errata classificazione della rete da pesca e affermando che si trattasse di rete a circuizione stante la presenza di “anelli”.
Ciò posto, si rileva che la giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass.
- 4 - civ., sez. II, ord. 30148 del 22/11/2024).
È, quindi, onere dell'Autorità amministrativa, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato.
Nel caso di specie, al fine di accertare la tipologia di rete rinvenuta nell'imbarcazione “Rosina Madre” è stata disposta CTU.
Il tecnico nominato dall'ufficio, tuttavia, con istanza depositata il 09/01/2023, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alle operazioni peritali stante la “reale assenza sui blocchi di qualsivoglia elemento identificativo che potesse indicare che lo spezzone di rete da visionare fosse di proprietà di uno anzichè di un altro pescatore, vista la mancanza dei cartelli solitamente utilizzati per il riconoscimento” (cfr istanza).
L'amministrazione resistente nelle note del 15/02/2023 ha chiesto di riprendere le operazioni peritali rilevando che il Comando locale, presso cui l'attrezzo era in custodia, aveva ripristinato i sigilli e i segni identificativi.
È di tutta evidenza che la responsabilità della custodia della rete confiscata sia addebitabile alla parte resistente presso cui è stata trasportata la rete a seguito del verbale di sequestro: la di aveva l'obbligo non solo Controparte_2 CP_2
di preservarne l'integrità ma anche di assicurarne l'esatta identificazione e la riferibilità all'autore dell'illecito.
La collocazione di segni distintivi fatta non nell'immediatezza del sequestro ma a distanza di anni non può avere rilievo in quanto lesiva del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
A causa dell'impossibilità di procedere all'indagine peritale sulla tipologia della rete confiscata determinata dell'omessa custodia della Controparte_2
e stante i principi statuiti dalla giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della
- 5 - prova, si deve ritenere che l'Amministrazione resistente non abbia fornito prova degli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 526 del 27/04/2023, che si è pronunciato in un caso analogo).
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta relativamente al primo motivo di censura con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte opponente in quanto nulla la stessa ha allegato e provato in ordine ai pregiudizi che avrebbe subito a causa della sospensione della licenza di pesca.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e sono liquidate in CP_2
complessivi € 1.825,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.700,00, per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antoniella Marinaro, dichiaratasi antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e di sequestro prot. n. 406/2019 emessa il 14/06/2019 nei confronti di , n.q. di rappresentante Parte_1
legale della società dal Controparte_1 [...]
di e notificata il Controparte_2 Controparte_2 CP_2
03/07/2019 e, per l'effetto, annulla la citata ordinanza;
dichiara l'illegittimità del verbale di contestazione n. 66 del 18/05/2017 emesso
- 6 - nei confronti di n.q. di rappresentante legale della società Parte_1
dalla di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 CP_2
annulla il citato verbale;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni spiegata da , n.q. di Parte_1
rappresentante legale della società Controparte_1
condanna il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.825,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antoniella Marinaro;
pone le spese della CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_2
Così deciso Termini Imerese, in data 23/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa DO PA
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