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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/10/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.3998 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, assegnata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giovanni Palma (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec del C.F._2 predetto - PEC: Email_1
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice il procuratore concludeva chiedendo l'accoglimento integrale della domanda, con dichiarazione di responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, come quantificati dal CTP o, in subordine, secondo la valutazione del
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CTU, nonché al risarcimento dei danni morali, come richiesti nell'atto di citazione, ovvero nella misura ritenuta equa dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 01/06/2020, l'attrice, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1
affinché previa declaratoria di responsabilità esclusiva della predetta, ai sensi
[...] degli artt. 2051 e 2053 c.c., fosse condannata ad eliminare le cause dei danni all'immobile di sua proprietà ed a risarcire sia il pregiudizio patrimoniale.
L'attrice, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Castel Volturno, località Ischitella, alla via Ludwig Van Beethoven n. 46, costituito da un fabbricato a più livelli con annessa cantina, autorimessa e giardino pertinenziale, deduceva che detta unità immobiliare era stata gravemente danneggiata a causa dello stato di incuria e di completo abbandono dell'adiacente proprietà della convenuta, in parte sovrapposta alla proprietà dell'attrice e confinante con l'appartamento di sua proprietà. .
La Manca evidenziava che l'immobile della convenuta, già gravato da usufrutto in capo al Sig. , versava da tempo in condizioni di degrado, caratterizzate CP_2 da assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguenti infiltrazioni d'acqua, distacchi di cornicioni e caduta di calcinacci, tali da compromettere non solo l'integrità del proprio bene ma anche la sicurezza di chi vi abitava e dei passanti, precisando che già nel 2017 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta erano intervenuti presso gli immobili, riscontrando distacchi di cornicioni e fenomeni di infiltrazioni, che avevano interessato l'immobile di proprietà dell'attrice (relazione dei Vigili del Fuoco di Caserta del 02.10.2017 presente agli atti) e tuttavia, nonostante tali rilievi ufficiali nonché l'obbligo imposto dall'amministrazione comunale - con
Ordinanza n. 132 del Comune di Castel Volturno del 01.09.2017- , la convenuta non aveva eseguito alcun intervento, lasciando aggravare progressivamente la situazione.
L'attrice precisava che, a seguito del degrado degli appartamenti della convenuta, si erano verificate infiltrazioni copiose nei locali di sua proprietà, con formazione di
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macchie di umidità, rigonfiamenti e caduta di intonaco, ossidazione dei ferri di armatura e danneggiamenti a pareti e cornicioni, nonché deterioramento di arredi e suppellettili che avevano reso l'immobile non idoneo all'uso abitativo, determinando per l'attrice un notevole pregiudizio patrimoniale sia per i costi di riparazione che per il deprezzamento dell'immobile nonché danni morali conseguenti al disagio e allo stress conseguenti.
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva Parte_1 della convenuta, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., con condanna della stessa ad eliminare le cause dei danni e a risarcire sia il pregiudizio patrimoniale, per i danni materiali subiti dai vari ambienti, dal mobilio e dalle suppellettili nonché per il deprezzamento subito dalla proprietà di parte attrice a causa dello stato di incuria e di fatiscenza in cui si trova l'immobile di parte convenuta, sia i danni non patrimoniali per il disagio abitativo, il danno biologico e da stress e quelli attinenti alla vita di relazione, ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Non si costituiva la convenuta malgrado regolare notifica dell'atto di citazione.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi indicati ed espletata CTU tecnica, all'udienza del 24 giugno 2025 il G.I. riservava la causa in decisione previa concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte convenuta la quale pur ritualmente citata non si costituiva nel Controparte_1 termine di legge.
Ciò posto e passando al vaglio della domanda proposta va rilevato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali e delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che hanno confermato la riconducibilità dei danni lamentati all'incuria e alla mancata manutenzione degli immobili di proprietà della convenuta.
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L'espletata istruttoria consente altresì di ritenere ampiamente provati gli eventi dannosi posti a fondamento della pretesa.
Al riguardo soccorrono in primo luogo le univoche deposizioni rese dai testi Tes_1
e i quali hanno confermato integralmente la
[...] Testimone_2 Testimone_3 dinamica degli eventi come allegata in citazione
In particolare il teste , figlio dell'attrice, sulla cui attendibilità non vi Testimone_1 sono motivi per dubitare, in quanto convivente con la genitrice ha riferito di aver constatato direttamente le infiltrazioni provenienti dal piano superiore, che aveva provocato danni al mobilio e alla biancheria e aggiungeva che, dopo la vendita dell'appartamento della convenuta e i lavori eseguiti dai nuovi proprietari, la causa delle infiltrazioni era stata eliminata;
dichiarava, infine, che l'immobile materno aveva subito un rilevante deprezzamento a seguito dei danni riportati ( cfr. verbale di udienza del 17.01.2023).
Né, in contrario, giova opinare che le citate testimoni siano inattendibili, in ragione del vincolo di parentela che lega il teste all'attrice.
Al riguardo, deve osservarsi come, per un verso, la rappresentazione degli avvenimenti, dal predetto operata, sia dotata di intrinseca coerenza e risulti sufficientemente circostanziata. Sotto altro profilo, è finanche logico che l'attrice indicasse a deporre suoi stretti congiunti, ove si consideri che l'evento dannoso, ha interessato l'immobile, destinato a luogo di abitazione del figlio, nel quale lo stesso convive con la madre.
La teste , amica dell'attrice, ha confermato di aver constatato Testimone_2 personalmente i danni nell'immobile avendo visto gli arredi, ivi presenti, gonfiati dall'umidità, la biancheria intrisa d'acqua ed i soffitti anneriti dalla muffa;
riferiva inoltre di aver visto anche l'intonaco staccato dalle pareti ed aggiungeva che l'attrice le riferiva che, per vergogna e disagio della situazione in cui versava l'immobile, evitava di ricevere ospiti e viveva una condizione di forte mortificazione.
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rilasciate anche dall'altro teste indotto dall'attrice, conoscente dell'attrice, il quale ha riferito che l'immobile Testimone_3 sovrastante era disabitato e privo di manutenzione da anni versando, pertanto, in un forte stato di degrado.
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Il teste ha dichiarato di aver assistito al distacco di calcinacci ed intonaco nell'immobile dell'attrice e di aver percepito al suo interno odori di muffa che rendeva gli ambienti invivibili;
ha confermato, infine, lo stato di ansia e sofferenza dell'attrice, che aveva valutato di vendere l'immobile, ricevendo però offerte di gran lunga inferiori al valore reale a causa delle condizioni.
A quanto osservato giova soggiungere che il CTU incaricato, ing. Persona_1
ha accertato che le infiltrazioni e i danni lamentati dall'attrice provenivano
[...] effettivamente dalle unità immobiliari della convenuta, situate ai piani superiori e mantenute in condizioni di grave incuria, rilevando, nel corso delle operazioni, numerosi fenomeni di ammaloramento e infiltrazioni ed individuando come cause dei danni la omessa manutenzione delle proprietà sovrastanti e la mancanza di sistemi di smaltimento e impermeabilizzazione idonei.
Sussiste, quindi, il nesso causale tra le infiltrazioni e l'omessa manutenzione dell'immobile di proprietà della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà.
Alcun dubbio residua in ordine all'esclusiva responsabilità della convenuta, in relazione al verificarsi dei danni dinanzi descritti.
Le risultanze istruttorie in atti provano, con sufficiente certezza, che le percolazioni di acqua provenivano dall'immobile sovrastante, quello di proprietà della convenuta.
Del pari non sono stati addotti elementi che consentano di ricondurre il prodursi del fatto dannoso ad un caso fortuito.
Discende da quanto osservato che la convenuta, , nella non contestata qualità CP_1 di proprietaria dell'appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni, sia unica responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni patiti dall'attore.
Venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum debeatur, dalla CTU depositata - alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate in quanto le conclusioni ivi esposte sono il frutto di un accurato esame dei luoghi e di un'articolata e ben motivata disamina delle cause del danno - si ricava che il costo complessivo degli interventi che l'attrice dovrà sostenere per il ripristino dell'immobile di cui è proprietario, ammonto a complessivi
€. 13.134,48.
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Il perito nominato difatti ha specificamente indicato ed elencato i lavori necessari e consistenti nella rimozione degli intonaci ammalorati, nel rifacimento delle finiture interne ed esterne e nella sostituzione del manto di copertura della tettoia, quantificando il costo complessivo di detti interventi che veniva stimato, sulla base del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2021, (comprensivi di lavori, oneri di sicurezza, IVA e competenze tecniche), corrispondente all'entità del danno patrimoniale subito dall'attrice.
Quanto poi ai danni morali le testimonianze raccolte hanno confermato il grave disagio abitativo subito dall'attrice, costretta a vivere in ambienti insalubri, umidi e pericolosi, con compromissione della qualità della vita e deprezzamento del valore dell'immobile.
Tali elementi probatori, convergenti e univoci, consentono, pertanto, di ritenere pienamente provata la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053
c.c.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, il custode di un bene è responsabile in via oggettiva dei danni che esso cagiona, salvo prova del caso fortuito, prova che nella specie non è stata offerta.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: per affermarla è sufficiente la prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza del danno e del nesso causale con la cosa in custodia, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito quale causa esclusiva dell'evento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/08/2025, n. 22864; Cassazione civile, sez. III, 14/12/2024, n. 32544; Cassazione civile, sez. III, 07/11/2024, n. 28621).
Nel caso in esame, le risultanze della CTU hanno dimostrato che i danni lamentati dall'attrice sono stati provocati dalle unità immobiliari della convenuta, lasciate in stato di incuria e degrado. Non essendo stata fornita prova del caso fortuito, la responsabilità della convenuta va affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parimenti, ai sensi dell'art. 2053 c.c., il quale prevede che “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, se non prova che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
La norma configura una presunzione di responsabilità a carico del proprietario, che
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può liberarsi solo dimostrando che la rovina sia stata determinata da causa estranea alla propria sfera di controllo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/12/2023, n. 34401).
Nella specie, la caduta di calcinacci, i distacchi di cornicioni e le infiltrazioni sono state ricondotte, dal CTU e dai testi escussi, al difetto di manutenzione protratto per anni.
La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha allegato circostanze idonee ad escludere la propria responsabilità.
Risulta, quindi, pienamente accertata la responsabilità esclusiva della stessa per i danni lamentati dall'attrice.
In base a quanto sopra, la condotta omissiva della convenuta – consistente nella mancata esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sul proprio immobile – integra pienamente gli estremi della responsabilità ex artt. 2051 e 2053
c.c., obbligandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice.
Ne consegue che i danni patrimoniali accertati dal CTU devono essere integralmente risarciti. Il danno patrimoniale è stato quantificato dal CTU in € 13.134,48, somma da devalutare alla data di verificazione del danno e successivamente rivalutare secondo indici ISTAT, per un totale di € 14.592,68.
L'importo dinanzi liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso - che nel caso in esame, in mancanza di una precisa allegazione da parte dell'attrice, può farsi risalire al primo accertamento effettuato dai Vigili del Fuoco in data 30.8.2017 - attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte attrice l'importo di euro 1.458,20 calcolato mediante
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l'applicazione degli interessi legali su euro 10.945,40, somma costituente, a sua volta,
l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di agosto 2017, epoca cui, alla luce delle risultanze dinanzi esaminate, può farsi risalire l'insorgenza del fenomeno dannoso.
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 16.050,88.
Al pagamento, in favore della parte attrice, di detto importo, maggiorato degli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, deve quindi essere condannata la convenuta,
. Controparte_1
Non spetta invece all'attrice il ristoro del danno non patrimoniale, avendo parte attrice dedotto di aver subito un grave pregiudizio morale e personale, conseguente alla situazione di costante disagio e mortificazione derivante dalle condizioni di degrado della propria abitazione.
Al riguardo va rilevato che il danno esistenziale Il nodo giurisprudenziale con relativo dibattito dottrinale è incentrato soprattutto sulla rilevanza che l'interesse leso deve avere e su come deve essere provato il pregiudizio subito, per poter ottenere il risarcimento del danno esistenziale.
Occorre rilevare che per la Cassazione il danno esistenziale “va sempre provato e può essere liquidato solo in presenza di una radicale alterazione delle proprie abitudini di vita”.
È stato pure precisato dalla Suprema Corte che non si ha diritto al risarcimento per un lieve mutamento peggiorativo della propria quotidianità e delle proprie abitudini di vita, perché “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza”. (Cass. civ. Sez. III, Ord., 29-01-2018, n. 2056).
Tanto rilevato nel caso in esame l'attrice ha allegato e provato, mediante i testi una situazione di mero “disagio” e/o “stress” per le infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, situazione per la quale, tuttavia, la Suprema Corte ha più volte ritenuto
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che “non può essere invocato alcun risarcimento a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità”, precisando che “il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuta solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” ed infine che vi sia “specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in sé stesso”. (Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019).
In assenza di allegazione e prova su un danno di tale portata nulla compete all'attrice.
Venendo al governo delle spese processuali, osserva il Tribunale che, nel rapporto tra attrice e convenuta, debba farsi applicazione del principio della soccombenza.
La soccombenza della convenuta comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano – avuto riguardo al valore della controversia e applicando i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori medi e con attribuzione al procuratore di parte attrice, avv. Giovanni Palma, dichiaratosi antistatario, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Va altresì posta definitivamente a carico della convenuta, in quanto soccombente, la rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con decreto reso dal G.I. in data 01/02/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice nei Parte_2 confronti della convenuta , nella contumacia di quest'ultima, così Controparte_1 decide:
- dichiara la contumacia della parte convenuta;
- in accoglimento della domanda proposta dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta ex artt. 2051 e 2053 c.c. e per l'effetto, per quanto di ragione, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di € 16.050,88 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta nel resto la domanda proposta
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.407,95 (di cui € 5.077,00 per compensi
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professionali) , oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna la convenuta, al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con decreto reso in data 01/02/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.10.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.3998 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, assegnata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giovanni Palma (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec del C.F._2 predetto - PEC: Email_1
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice il procuratore concludeva chiedendo l'accoglimento integrale della domanda, con dichiarazione di responsabilità esclusiva della convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, come quantificati dal CTP o, in subordine, secondo la valutazione del
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CTU, nonché al risarcimento dei danni morali, come richiesti nell'atto di citazione, ovvero nella misura ritenuta equa dal Tribunale, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 01/06/2020, l'attrice, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1
affinché previa declaratoria di responsabilità esclusiva della predetta, ai sensi
[...] degli artt. 2051 e 2053 c.c., fosse condannata ad eliminare le cause dei danni all'immobile di sua proprietà ed a risarcire sia il pregiudizio patrimoniale.
L'attrice, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Castel Volturno, località Ischitella, alla via Ludwig Van Beethoven n. 46, costituito da un fabbricato a più livelli con annessa cantina, autorimessa e giardino pertinenziale, deduceva che detta unità immobiliare era stata gravemente danneggiata a causa dello stato di incuria e di completo abbandono dell'adiacente proprietà della convenuta, in parte sovrapposta alla proprietà dell'attrice e confinante con l'appartamento di sua proprietà. .
La Manca evidenziava che l'immobile della convenuta, già gravato da usufrutto in capo al Sig. , versava da tempo in condizioni di degrado, caratterizzate CP_2 da assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguenti infiltrazioni d'acqua, distacchi di cornicioni e caduta di calcinacci, tali da compromettere non solo l'integrità del proprio bene ma anche la sicurezza di chi vi abitava e dei passanti, precisando che già nel 2017 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta erano intervenuti presso gli immobili, riscontrando distacchi di cornicioni e fenomeni di infiltrazioni, che avevano interessato l'immobile di proprietà dell'attrice (relazione dei Vigili del Fuoco di Caserta del 02.10.2017 presente agli atti) e tuttavia, nonostante tali rilievi ufficiali nonché l'obbligo imposto dall'amministrazione comunale - con
Ordinanza n. 132 del Comune di Castel Volturno del 01.09.2017- , la convenuta non aveva eseguito alcun intervento, lasciando aggravare progressivamente la situazione.
L'attrice precisava che, a seguito del degrado degli appartamenti della convenuta, si erano verificate infiltrazioni copiose nei locali di sua proprietà, con formazione di
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macchie di umidità, rigonfiamenti e caduta di intonaco, ossidazione dei ferri di armatura e danneggiamenti a pareti e cornicioni, nonché deterioramento di arredi e suppellettili che avevano reso l'immobile non idoneo all'uso abitativo, determinando per l'attrice un notevole pregiudizio patrimoniale sia per i costi di riparazione che per il deprezzamento dell'immobile nonché danni morali conseguenti al disagio e allo stress conseguenti.
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva Parte_1 della convenuta, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., con condanna della stessa ad eliminare le cause dei danni e a risarcire sia il pregiudizio patrimoniale, per i danni materiali subiti dai vari ambienti, dal mobilio e dalle suppellettili nonché per il deprezzamento subito dalla proprietà di parte attrice a causa dello stato di incuria e di fatiscenza in cui si trova l'immobile di parte convenuta, sia i danni non patrimoniali per il disagio abitativo, il danno biologico e da stress e quelli attinenti alla vita di relazione, ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Non si costituiva la convenuta malgrado regolare notifica dell'atto di citazione.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi indicati ed espletata CTU tecnica, all'udienza del 24 giugno 2025 il G.I. riservava la causa in decisione previa concessione, alle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia della parte convenuta la quale pur ritualmente citata non si costituiva nel Controparte_1 termine di legge.
Ciò posto e passando al vaglio della domanda proposta va rilevato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali e delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che hanno confermato la riconducibilità dei danni lamentati all'incuria e alla mancata manutenzione degli immobili di proprietà della convenuta.
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L'espletata istruttoria consente altresì di ritenere ampiamente provati gli eventi dannosi posti a fondamento della pretesa.
Al riguardo soccorrono in primo luogo le univoche deposizioni rese dai testi Tes_1
e i quali hanno confermato integralmente la
[...] Testimone_2 Testimone_3 dinamica degli eventi come allegata in citazione
In particolare il teste , figlio dell'attrice, sulla cui attendibilità non vi Testimone_1 sono motivi per dubitare, in quanto convivente con la genitrice ha riferito di aver constatato direttamente le infiltrazioni provenienti dal piano superiore, che aveva provocato danni al mobilio e alla biancheria e aggiungeva che, dopo la vendita dell'appartamento della convenuta e i lavori eseguiti dai nuovi proprietari, la causa delle infiltrazioni era stata eliminata;
dichiarava, infine, che l'immobile materno aveva subito un rilevante deprezzamento a seguito dei danni riportati ( cfr. verbale di udienza del 17.01.2023).
Né, in contrario, giova opinare che le citate testimoni siano inattendibili, in ragione del vincolo di parentela che lega il teste all'attrice.
Al riguardo, deve osservarsi come, per un verso, la rappresentazione degli avvenimenti, dal predetto operata, sia dotata di intrinseca coerenza e risulti sufficientemente circostanziata. Sotto altro profilo, è finanche logico che l'attrice indicasse a deporre suoi stretti congiunti, ove si consideri che l'evento dannoso, ha interessato l'immobile, destinato a luogo di abitazione del figlio, nel quale lo stesso convive con la madre.
La teste , amica dell'attrice, ha confermato di aver constatato Testimone_2 personalmente i danni nell'immobile avendo visto gli arredi, ivi presenti, gonfiati dall'umidità, la biancheria intrisa d'acqua ed i soffitti anneriti dalla muffa;
riferiva inoltre di aver visto anche l'intonaco staccato dalle pareti ed aggiungeva che l'attrice le riferiva che, per vergogna e disagio della situazione in cui versava l'immobile, evitava di ricevere ospiti e viveva una condizione di forte mortificazione.
Dichiarazioni di tenore analogo sono state rilasciate anche dall'altro teste indotto dall'attrice, conoscente dell'attrice, il quale ha riferito che l'immobile Testimone_3 sovrastante era disabitato e privo di manutenzione da anni versando, pertanto, in un forte stato di degrado.
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Il teste ha dichiarato di aver assistito al distacco di calcinacci ed intonaco nell'immobile dell'attrice e di aver percepito al suo interno odori di muffa che rendeva gli ambienti invivibili;
ha confermato, infine, lo stato di ansia e sofferenza dell'attrice, che aveva valutato di vendere l'immobile, ricevendo però offerte di gran lunga inferiori al valore reale a causa delle condizioni.
A quanto osservato giova soggiungere che il CTU incaricato, ing. Persona_1
ha accertato che le infiltrazioni e i danni lamentati dall'attrice provenivano
[...] effettivamente dalle unità immobiliari della convenuta, situate ai piani superiori e mantenute in condizioni di grave incuria, rilevando, nel corso delle operazioni, numerosi fenomeni di ammaloramento e infiltrazioni ed individuando come cause dei danni la omessa manutenzione delle proprietà sovrastanti e la mancanza di sistemi di smaltimento e impermeabilizzazione idonei.
Sussiste, quindi, il nesso causale tra le infiltrazioni e l'omessa manutenzione dell'immobile di proprietà della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà.
Alcun dubbio residua in ordine all'esclusiva responsabilità della convenuta, in relazione al verificarsi dei danni dinanzi descritti.
Le risultanze istruttorie in atti provano, con sufficiente certezza, che le percolazioni di acqua provenivano dall'immobile sovrastante, quello di proprietà della convenuta.
Del pari non sono stati addotti elementi che consentano di ricondurre il prodursi del fatto dannoso ad un caso fortuito.
Discende da quanto osservato che la convenuta, , nella non contestata qualità CP_1 di proprietaria dell'appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni, sia unica responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni patiti dall'attore.
Venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum debeatur, dalla CTU depositata - alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate in quanto le conclusioni ivi esposte sono il frutto di un accurato esame dei luoghi e di un'articolata e ben motivata disamina delle cause del danno - si ricava che il costo complessivo degli interventi che l'attrice dovrà sostenere per il ripristino dell'immobile di cui è proprietario, ammonto a complessivi
€. 13.134,48.
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Il perito nominato difatti ha specificamente indicato ed elencato i lavori necessari e consistenti nella rimozione degli intonaci ammalorati, nel rifacimento delle finiture interne ed esterne e nella sostituzione del manto di copertura della tettoia, quantificando il costo complessivo di detti interventi che veniva stimato, sulla base del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2021, (comprensivi di lavori, oneri di sicurezza, IVA e competenze tecniche), corrispondente all'entità del danno patrimoniale subito dall'attrice.
Quanto poi ai danni morali le testimonianze raccolte hanno confermato il grave disagio abitativo subito dall'attrice, costretta a vivere in ambienti insalubri, umidi e pericolosi, con compromissione della qualità della vita e deprezzamento del valore dell'immobile.
Tali elementi probatori, convergenti e univoci, consentono, pertanto, di ritenere pienamente provata la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053
c.c.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, il custode di un bene è responsabile in via oggettiva dei danni che esso cagiona, salvo prova del caso fortuito, prova che nella specie non è stata offerta.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: per affermarla è sufficiente la prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza del danno e del nesso causale con la cosa in custodia, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito quale causa esclusiva dell'evento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/08/2025, n. 22864; Cassazione civile, sez. III, 14/12/2024, n. 32544; Cassazione civile, sez. III, 07/11/2024, n. 28621).
Nel caso in esame, le risultanze della CTU hanno dimostrato che i danni lamentati dall'attrice sono stati provocati dalle unità immobiliari della convenuta, lasciate in stato di incuria e degrado. Non essendo stata fornita prova del caso fortuito, la responsabilità della convenuta va affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parimenti, ai sensi dell'art. 2053 c.c., il quale prevede che “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, se non prova che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
La norma configura una presunzione di responsabilità a carico del proprietario, che
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può liberarsi solo dimostrando che la rovina sia stata determinata da causa estranea alla propria sfera di controllo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/12/2023, n. 34401).
Nella specie, la caduta di calcinacci, i distacchi di cornicioni e le infiltrazioni sono state ricondotte, dal CTU e dai testi escussi, al difetto di manutenzione protratto per anni.
La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha allegato circostanze idonee ad escludere la propria responsabilità.
Risulta, quindi, pienamente accertata la responsabilità esclusiva della stessa per i danni lamentati dall'attrice.
In base a quanto sopra, la condotta omissiva della convenuta – consistente nella mancata esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sul proprio immobile – integra pienamente gli estremi della responsabilità ex artt. 2051 e 2053
c.c., obbligandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice.
Ne consegue che i danni patrimoniali accertati dal CTU devono essere integralmente risarciti. Il danno patrimoniale è stato quantificato dal CTU in € 13.134,48, somma da devalutare alla data di verificazione del danno e successivamente rivalutare secondo indici ISTAT, per un totale di € 14.592,68.
L'importo dinanzi liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso - che nel caso in esame, in mancanza di una precisa allegazione da parte dell'attrice, può farsi risalire al primo accertamento effettuato dai Vigili del Fuoco in data 30.8.2017 - attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte attrice l'importo di euro 1.458,20 calcolato mediante
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l'applicazione degli interessi legali su euro 10.945,40, somma costituente, a sua volta,
l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di agosto 2017, epoca cui, alla luce delle risultanze dinanzi esaminate, può farsi risalire l'insorgenza del fenomeno dannoso.
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 16.050,88.
Al pagamento, in favore della parte attrice, di detto importo, maggiorato degli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, deve quindi essere condannata la convenuta,
. Controparte_1
Non spetta invece all'attrice il ristoro del danno non patrimoniale, avendo parte attrice dedotto di aver subito un grave pregiudizio morale e personale, conseguente alla situazione di costante disagio e mortificazione derivante dalle condizioni di degrado della propria abitazione.
Al riguardo va rilevato che il danno esistenziale Il nodo giurisprudenziale con relativo dibattito dottrinale è incentrato soprattutto sulla rilevanza che l'interesse leso deve avere e su come deve essere provato il pregiudizio subito, per poter ottenere il risarcimento del danno esistenziale.
Occorre rilevare che per la Cassazione il danno esistenziale “va sempre provato e può essere liquidato solo in presenza di una radicale alterazione delle proprie abitudini di vita”.
È stato pure precisato dalla Suprema Corte che non si ha diritto al risarcimento per un lieve mutamento peggiorativo della propria quotidianità e delle proprie abitudini di vita, perché “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell'agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza”. (Cass. civ. Sez. III, Ord., 29-01-2018, n. 2056).
Tanto rilevato nel caso in esame l'attrice ha allegato e provato, mediante i testi una situazione di mero “disagio” e/o “stress” per le infiltrazioni verificatesi nel suo immobile, situazione per la quale, tuttavia, la Suprema Corte ha più volte ritenuto
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che “non può essere invocato alcun risarcimento a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità”, precisando che “il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuta solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” ed infine che vi sia “specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in sé stesso”. (Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019).
In assenza di allegazione e prova su un danno di tale portata nulla compete all'attrice.
Venendo al governo delle spese processuali, osserva il Tribunale che, nel rapporto tra attrice e convenuta, debba farsi applicazione del principio della soccombenza.
La soccombenza della convenuta comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano – avuto riguardo al valore della controversia e applicando i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 con applicazione dei valori medi e con attribuzione al procuratore di parte attrice, avv. Giovanni Palma, dichiaratosi antistatario, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Va altresì posta definitivamente a carico della convenuta, in quanto soccombente, la rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con decreto reso dal G.I. in data 01/02/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice nei Parte_2 confronti della convenuta , nella contumacia di quest'ultima, così Controparte_1 decide:
- dichiara la contumacia della parte convenuta;
- in accoglimento della domanda proposta dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta ex artt. 2051 e 2053 c.c. e per l'effetto, per quanto di ragione, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di € 16.050,88 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta nel resto la domanda proposta
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.407,95 (di cui € 5.077,00 per compensi
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professionali) , oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna la convenuta, al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con decreto reso in data 01/02/2022.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.10.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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