Art. 9.
La durata del piano di sviluppo di cui all' articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , non deve essere superiore ai nove anni.
Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, e' incluso l'importo dell'indennita' compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , puo' essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purche' il reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unita' lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE , il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola e' abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.
La durata del piano di sviluppo di cui all' articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , non deve essere superiore ai nove anni.
Nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il predetto piano di sviluppo, e' incluso l'importo dell'indennita' compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , puo' essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purche' il reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unita' lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE , il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attivita' dell'azienda agricola e' abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.