Articolo 121-bis (( (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). )) 1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, e' istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.)) 2. ((L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformita' dei livelli di qualita' della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonche' di monitorarne la gestione, valutando altresi' l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarieta'.)) 3. ((I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalita' di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualita' delle attivita' di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilita', all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilita' economico-finanziaria della modalita' di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identita' della Repubblica, delle comunita' e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonche' di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprieta', il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.)) 4. ((Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonche' le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' o la disponibilita', a qualunque titolo, di beni culturali.)) 5. ((Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalita' di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilita' con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.))
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalita' di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualita' delle attivita' di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilita', all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilita' economico-finanziaria della modalita' di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identita' della Repubblica, delle comunita' e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonche' di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprieta', il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.)) 4. ((Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonche' le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' o la disponibilita', a qualunque titolo, di beni culturali.)) 5. ((Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalita' di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilita' con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.))