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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 243/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 243/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALATI BRUNO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI ARTURO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/3/2021, deduceva di aver da febbraio a novembre 2016 Parte_1 lavorato nei locali di occupandosi delle riparazioni elettromeccaniche dei distributori Controparte_1 automatici (macchine per caffè), dove il 14/11/2016, mentre stava tagliando con un tronchesino una spina elettrica difettosa, era stato colpito all'occhio da un pezzo di ferro residuo della lavorazione, il cui danno non era stato risarcito dall' perché la società non aveva provveduto alla consegna della CP_3 documentazione richiesta. Aggiungeva che pur in mancanza di un contratto scritto, il rapporto di lavoro doveva essere qualificato di natura subordinata, con la conseguente responsabilità di , quale CP_1 datore di lavoro, come tale tenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 131.405,60.
Si costituiva che negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto Controparte_1
era titolare di una ditta individuale, qualificata come impresa artigiana, cessata solo il Pt_1
30/11/2017; di conseguenza, il lavoro da lui svolto era riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera, per il quale aveva emesso regolare fattura, in quanto lavorava in totale autonomia, senza alcun vincolo di giorni e orario, per cui non era inserito nell'organizzazione aziendale nè era sottoposto ad alcun controllo. Aggiungeva che l'infortunio era comunque da imputare esclusivamente al suo pagina 1 di 6 comportamento volontario, abnorme e svincolato dalla propria prestazione lavorativa e, in subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del proprio assicuratore.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la che negava l'operatività della Controparte_4 garanzia, in quanto non era un dipendente di e comunque, la polizza non Pt_1 CP_1 garantiva i danni subiti dagli appaltatori all'interno dei locali dell'assicurata.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 20/12/2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Come noto, ogni attività può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, per cui la giurisprudenza è solita ribadire che l'elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di lavoro è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore da parte del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo e alle relative esigenze aziendali, cd. eterodirezione (Cass 2728/2010).
Altri elementi, come ad esempio, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione, il pagamento di un compenso continuativo e stabile, l'assenza di un rischio d'impresa, possono avere invece, valore indicativo, ma mai determinante.
In particolare, Cass 26986/2009, ha precisato che “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”.
Il rigore di tale principio viene però attenuato in altre decisioni, secondo cui l'eterodirezione non si manifesta necessariamente in ordini continuativi, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendo le direttive essere dettate in via programmatica;
per tale ragione l'eterodirezione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente, soprattutto nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, di prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità
d'esecuzione e che pertanto, non richiedono un potere direzionale costante.
In conclusione, sempre secondo la giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale eterodirezione (Cass 25150/2010) e quindi, “a specificare il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute, oltre all'indicazione delle attività di vigilanza e controllo esercitate . . . dal datore di lavoro” (in motiv. a Cass. 28694/2011).
Ciò premesso, nel ricorso ha sostenuto di aver lavorato in da febbraio a novembre Pt_1 CP_1 pagina 2 di 6 2016 sempre con le medesime modalità e cioè per tre giorni alla settimana (mercoledì, giovedì e venerdì), con il medesimo orario (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00).
però, ha prodotto la fattura n. 8 del 30/9/2016 emessa dal ricorrente come titolare della ditta CP_1 individuale per l'attività di riparazione e preparazione dei distributori presso la sede della CP_5 società resistente, per complessive 97 ore (doc 15).
Nella successiva memoria autorizzata, ha riferito la fattura a un'attività diversa, le provvigioni Pt_1 per il procacciamento di alcuni clienti (neppure indicati), per la quale non ha indicato alcun mezzo di prova, e che è stata comunque smentita dalla deposizione del teste , che ha riferito che , Tes_1 Pt_1 titolare di un'impresa individuale, si occupava della manutenzione dei distributori automatici della propria ditta, la Romimatic, e a dimostrazione di ciò ha esibito sei fatture, emesse tra maggio e settembre 2016, dalla , poi acquisite agli atti. Controparte_6
Ciò conferma che svolgeva l'attività di riparazione di distributori automatici di bevande con la Pt_1 propria impresa individuale, e quindi, con contratto di prestazione d'opera, di lavoro autonomo, essendo evidentemente, un tecnico esperto del settore, capace di intervenire sulle macchine in modo indipendente, senza la necessità di dover operare facendo parte di un'altra e più strutturata organizzazione aziendale
Risulta pertanto provato che, almeno nel settembre 2016, abbia svolto per solo Pt_1 CP_1 una prestazione di lavoro autonomo;
97 ore nel mese corrispondono infatti, a circa 24 ore alla settimana, poco più delle 21 ore settimanali di lavoro, che il ricorrente ha dedotto di svolgere in
. CP_1
Il ricorrente tuttavia, oltre a tacere l'esistenza della fattura, non ha neppure dedotto cosa sarebbe mutato a settembre rispetto al periodo di lavoro precedente e a quello successivo, quali diversi accordi fossero eventualmente intercorsi con la società per trasformare l'attività prestata, da lavoro subordinato in autonomo e poi, da ottobre, di nuovo in subordinato, avendo dedotto di aver sempre svolto, in tutto il periodo, la stessa attività, nei medesimi giorni e orari, senza alcuna particolare variazione da un mese all'altro.
Già solo per questo la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe essere respinta.
In ogni caso anche gli altri elementi emersi dall'istruttoria hanno confermato la mancanza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
I dipendenti che sono stati sentiti come testi, a parte la presenza di in officina (secondo Pt_1 [...] abitualmente, per sempre tre giorni alla settimana, con orario prestabilito, mentre Tes_2 Per_1
, e invece, hanno riferito una presenza solo saltuaria), non sono stati in Tes_3 Per_2 Per_3 grado di indicare neppure genericamente, quali ordini e direttive ricevesse dai soci di ed CP_1 eventualmente, quale contenuto avessero, in quanto “faceva il lavoro che gli veniva assegnato da
o , i titolari della società” ( , “riceveva solo l'indicazione di quale macchina Pt_2 Per_4 Per_1 revisionare;
il resto lo svolgeva da solo. Arrivava con la sua valigetta di attrezzature;
non credo che avesse necessità di altri attrezzi” ( ). Tes_3 pagina 3 di 6 in definitiva, nell'officina di riceveva semplicemente l'indicazione del Pt_1 CP_1 distributore su cui doveva lavorare, di per sé non significativa - posto che anche il committente può senz'altro indicare al prestatore d'opera cosa deve fare, ma non come deve fare ciò che gli ha chiesto -
e da quel momento, operava in autonomia, senza essere sottoposto ad alcun controllo o ricevere l'ordine di occuparsi di altre attività.
Anche nel ricorso è stato evidenziato solo lo svolgimento dell'attività presso la sede della società, in giorni e orari prestabiliti, ma non vi è il minimo cenno alla soggezione, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, che, come già detto, è l'elemento qualificante della subordinazione, essendo gli altri elementi, come la sede e l'orario di lavoro, la continuità della prestazione, costituiscono solo degli indici sussidiari, non determinanti, ancor più se parziali, stante la mancata indicazione da parte del ricorrente dell'entità della retribuzione ricevuta, per cui non è stato neppure provato il pagamento di un compenso continuativo e stabile, con la conseguente assenza di un rischio d'impresa.
In ogni caso il mancato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con la conseguente sussistenza del diverso rapporto di lavoro autonomo, non comporta di per sé il rigetto della domanda risarcitoria.
Infatti, costituisce domanda nuova, inammissibile, quella relativa a un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) quando i fatti storici allegati a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, successivamente dedotti.
In particolare, in caso di azione risarcitoria, “nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (Cass. 10049/2022).
Occorre pertanto verificare se anche nel diverso contesto di un contratto d'opera, l'infortunio subito dal ricorrente possa essere riferito alla responsabilità di non già come datore di lavoro, ma CP_1 come committente.
Le giurisprudenza più recente, superando il precedente orientamento che escludeva l'applicabilità dell'art 2087 cc in caso di rapporto di lavoro autonomo (Cass. 7128/2013), ritiene che anche il committente, che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità
l'ambiente di lavoro, è obbligato, ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice (Cass. 5419/2019).
Di conseguenza, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, in caso di contratto di appalto o d'opera, il committente, per i lavori eseguiti all'interno dell'azienda, è tenuto ex art 2087 cc a garantire pagina 4 di 6 l'incolumità di tutti coloro che li svolgono e non solo dei propri dipendenti.
Tuttavia, la dinamica dell'infortunio ( volendo eliminare il contatto centrale, il cilindro Pt_1 metallico, di un adattatore di una presa , aveva utilizzato un tronchesino, con l'impugnatura CP_7 inserita tra le ganasce di una morsa, poi serrate per esercitare una forza superiore a quella delle mani, per cui il cilindro, reciso con violenza, era stato proiettato in alto e l'aveva ferito a un occhio, anche perché aveva tenuto il volto sopra la morsa, senza indossare gli occhiali protettivi, pur presenti in officina), dimostra come il ricorrente abbia tenuto una condotta imprevedibile, perchè del tutto estranea all'abituale compito assegnatogli, la riparazione dei distributori automatici, non necessaria, essendoci altri adattatori idonei in officina, e pure gravemente imprudente, perché aveva tenuto il volto vicino alla morsa, senza neppure utilizzare gli occhiali di protezione, realizzando così un'attività imponderabile ed esorbitante rispetto al lavoro abitualmente assegnatogli, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare delle condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro.
E' quindi ravvisabile l'ipotesi del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, ravvisabile quando “questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”
(Cass. 3763/2021, conf. 7649/2019).).
La domanda di risarcimento danni dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (5° scaglione, in base al valore della causa), seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di . CP_1
Per quanto concerne le spese tra e occorre osservare che quest'ultima ha CP_1 Controparte_8 escluso l'operatività della garanzia nel caso in cui fosse stato accertato che era un lavoratore Pt_1 irregolare di , in quanto la polizza prevedeva la copertura assicurativa per “i prestatori di CP_1 lavoro dipendenti dell'assicurata, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” e “alla condizione che, al momento del sinistro, l' sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione Parte_3 infortuni di legge”.
Ha pure escluso la copertura assicurativa per i danni subiti dagli appaltatori all'interno dei locali dell'assicurata in quanto secondo l'art 8 lett. c) delle condizioni generali, “Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. (…)
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce
l'assicurazione”.
ha però replicato sull'ultimo punto osservando come l'attività assicurata, indicata nella CP_1 polizza, fosse solo quella di “acque minerali, bibite analcoliche, birre e bevande con gradazione inferiore a 10 gradi, alimentari in genere”, da interpretare “come vendita di e/o somministrazione di… pagina 5 di 6 ”, senza alcun riferimento alla riparazione di distributori automatici, con la conseguente copertura assicurativa per quest'ultima attività, in quanto non compresa in quella a cui si riferiva l'assicurazione.
Ha dedotto pure che l'ultima parte dell'art. 8 delle condizioni generali prevede che sono sempre da considerarsi terzi “i titolari e dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che in via occasionale possono prendere parte a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza” come la riparazione di distributori automatici, non richiamata in polizza, da ritenere complementare alla vendita di alimenti e bevande, a cui la polizza si riferiva.
In base a tali disposizioni deve ritenersi che la polizza fornisca copertura assicurativa anche per i danni subiti dagli appaltatori in attività diverse da quelle in essa indicate o comunque, complementari, se svolte occasionalmente, come quelle affidate a per cui, nel caso in cui la domanda risarcitoria Pt_1 di quest'ultimo fosse stata accolta per il danno occorsogli nell'esecuzione del contratto d'opera, sarebbe risultata fondata anche la domanda di manleva di . CP_1
Appare pertanto corretto compensare le spese di giudizio tra resistente e terza chiamata per un terzo, mentre il residuo, liquidato in dispositivo segue la soccombenza di Controparte_1
PQM
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio a liquidate in € Parte_1 Controparte_1
12.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
3. compensa le spese di giudizio tra e per un terzo e condanna Controparte_1 Controparte_4 al pagamento del residuo, che liquida in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% Controparte_1 per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 20/12/2023
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 243/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALATI BRUNO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI ARTURO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_2 P.IVA_2
ANDREA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/3/2021, deduceva di aver da febbraio a novembre 2016 Parte_1 lavorato nei locali di occupandosi delle riparazioni elettromeccaniche dei distributori Controparte_1 automatici (macchine per caffè), dove il 14/11/2016, mentre stava tagliando con un tronchesino una spina elettrica difettosa, era stato colpito all'occhio da un pezzo di ferro residuo della lavorazione, il cui danno non era stato risarcito dall' perché la società non aveva provveduto alla consegna della CP_3 documentazione richiesta. Aggiungeva che pur in mancanza di un contratto scritto, il rapporto di lavoro doveva essere qualificato di natura subordinata, con la conseguente responsabilità di , quale CP_1 datore di lavoro, come tale tenuta al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 131.405,60.
Si costituiva che negava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto Controparte_1
era titolare di una ditta individuale, qualificata come impresa artigiana, cessata solo il Pt_1
30/11/2017; di conseguenza, il lavoro da lui svolto era riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera, per il quale aveva emesso regolare fattura, in quanto lavorava in totale autonomia, senza alcun vincolo di giorni e orario, per cui non era inserito nell'organizzazione aziendale nè era sottoposto ad alcun controllo. Aggiungeva che l'infortunio era comunque da imputare esclusivamente al suo pagina 1 di 6 comportamento volontario, abnorme e svincolato dalla propria prestazione lavorativa e, in subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del proprio assicuratore.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la che negava l'operatività della Controparte_4 garanzia, in quanto non era un dipendente di e comunque, la polizza non Pt_1 CP_1 garantiva i danni subiti dagli appaltatori all'interno dei locali dell'assicurata.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 20/12/2023 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
Come noto, ogni attività può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, per cui la giurisprudenza è solita ribadire che l'elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di lavoro è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore da parte del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo e alle relative esigenze aziendali, cd. eterodirezione (Cass 2728/2010).
Altri elementi, come ad esempio, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione, il pagamento di un compenso continuativo e stabile, l'assenza di un rischio d'impresa, possono avere invece, valore indicativo, ma mai determinante.
In particolare, Cass 26986/2009, ha precisato che “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”.
Il rigore di tale principio viene però attenuato in altre decisioni, secondo cui l'eterodirezione non si manifesta necessariamente in ordini continuativi, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendo le direttive essere dettate in via programmatica;
per tale ragione l'eterodirezione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente, soprattutto nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, di prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità
d'esecuzione e che pertanto, non richiedono un potere direzionale costante.
In conclusione, sempre secondo la giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale eterodirezione (Cass 25150/2010) e quindi, “a specificare il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute, oltre all'indicazione delle attività di vigilanza e controllo esercitate . . . dal datore di lavoro” (in motiv. a Cass. 28694/2011).
Ciò premesso, nel ricorso ha sostenuto di aver lavorato in da febbraio a novembre Pt_1 CP_1 pagina 2 di 6 2016 sempre con le medesime modalità e cioè per tre giorni alla settimana (mercoledì, giovedì e venerdì), con il medesimo orario (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00).
però, ha prodotto la fattura n. 8 del 30/9/2016 emessa dal ricorrente come titolare della ditta CP_1 individuale per l'attività di riparazione e preparazione dei distributori presso la sede della CP_5 società resistente, per complessive 97 ore (doc 15).
Nella successiva memoria autorizzata, ha riferito la fattura a un'attività diversa, le provvigioni Pt_1 per il procacciamento di alcuni clienti (neppure indicati), per la quale non ha indicato alcun mezzo di prova, e che è stata comunque smentita dalla deposizione del teste , che ha riferito che , Tes_1 Pt_1 titolare di un'impresa individuale, si occupava della manutenzione dei distributori automatici della propria ditta, la Romimatic, e a dimostrazione di ciò ha esibito sei fatture, emesse tra maggio e settembre 2016, dalla , poi acquisite agli atti. Controparte_6
Ciò conferma che svolgeva l'attività di riparazione di distributori automatici di bevande con la Pt_1 propria impresa individuale, e quindi, con contratto di prestazione d'opera, di lavoro autonomo, essendo evidentemente, un tecnico esperto del settore, capace di intervenire sulle macchine in modo indipendente, senza la necessità di dover operare facendo parte di un'altra e più strutturata organizzazione aziendale
Risulta pertanto provato che, almeno nel settembre 2016, abbia svolto per solo Pt_1 CP_1 una prestazione di lavoro autonomo;
97 ore nel mese corrispondono infatti, a circa 24 ore alla settimana, poco più delle 21 ore settimanali di lavoro, che il ricorrente ha dedotto di svolgere in
. CP_1
Il ricorrente tuttavia, oltre a tacere l'esistenza della fattura, non ha neppure dedotto cosa sarebbe mutato a settembre rispetto al periodo di lavoro precedente e a quello successivo, quali diversi accordi fossero eventualmente intercorsi con la società per trasformare l'attività prestata, da lavoro subordinato in autonomo e poi, da ottobre, di nuovo in subordinato, avendo dedotto di aver sempre svolto, in tutto il periodo, la stessa attività, nei medesimi giorni e orari, senza alcuna particolare variazione da un mese all'altro.
Già solo per questo la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, dovrebbe essere respinta.
In ogni caso anche gli altri elementi emersi dall'istruttoria hanno confermato la mancanza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
I dipendenti che sono stati sentiti come testi, a parte la presenza di in officina (secondo Pt_1 [...] abitualmente, per sempre tre giorni alla settimana, con orario prestabilito, mentre Tes_2 Per_1
, e invece, hanno riferito una presenza solo saltuaria), non sono stati in Tes_3 Per_2 Per_3 grado di indicare neppure genericamente, quali ordini e direttive ricevesse dai soci di ed CP_1 eventualmente, quale contenuto avessero, in quanto “faceva il lavoro che gli veniva assegnato da
o , i titolari della società” ( , “riceveva solo l'indicazione di quale macchina Pt_2 Per_4 Per_1 revisionare;
il resto lo svolgeva da solo. Arrivava con la sua valigetta di attrezzature;
non credo che avesse necessità di altri attrezzi” ( ). Tes_3 pagina 3 di 6 in definitiva, nell'officina di riceveva semplicemente l'indicazione del Pt_1 CP_1 distributore su cui doveva lavorare, di per sé non significativa - posto che anche il committente può senz'altro indicare al prestatore d'opera cosa deve fare, ma non come deve fare ciò che gli ha chiesto -
e da quel momento, operava in autonomia, senza essere sottoposto ad alcun controllo o ricevere l'ordine di occuparsi di altre attività.
Anche nel ricorso è stato evidenziato solo lo svolgimento dell'attività presso la sede della società, in giorni e orari prestabiliti, ma non vi è il minimo cenno alla soggezione, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, che, come già detto, è l'elemento qualificante della subordinazione, essendo gli altri elementi, come la sede e l'orario di lavoro, la continuità della prestazione, costituiscono solo degli indici sussidiari, non determinanti, ancor più se parziali, stante la mancata indicazione da parte del ricorrente dell'entità della retribuzione ricevuta, per cui non è stato neppure provato il pagamento di un compenso continuativo e stabile, con la conseguente assenza di un rischio d'impresa.
In ogni caso il mancato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con la conseguente sussistenza del diverso rapporto di lavoro autonomo, non comporta di per sé il rigetto della domanda risarcitoria.
Infatti, costituisce domanda nuova, inammissibile, quella relativa a un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) quando i fatti storici allegati a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, successivamente dedotti.
In particolare, in caso di azione risarcitoria, “nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (Cass. 10049/2022).
Occorre pertanto verificare se anche nel diverso contesto di un contratto d'opera, l'infortunio subito dal ricorrente possa essere riferito alla responsabilità di non già come datore di lavoro, ma CP_1 come committente.
Le giurisprudenza più recente, superando il precedente orientamento che escludeva l'applicabilità dell'art 2087 cc in caso di rapporto di lavoro autonomo (Cass. 7128/2013), ritiene che anche il committente, che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità
l'ambiente di lavoro, è obbligato, ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice (Cass. 5419/2019).
Di conseguenza, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, in caso di contratto di appalto o d'opera, il committente, per i lavori eseguiti all'interno dell'azienda, è tenuto ex art 2087 cc a garantire pagina 4 di 6 l'incolumità di tutti coloro che li svolgono e non solo dei propri dipendenti.
Tuttavia, la dinamica dell'infortunio ( volendo eliminare il contatto centrale, il cilindro Pt_1 metallico, di un adattatore di una presa , aveva utilizzato un tronchesino, con l'impugnatura CP_7 inserita tra le ganasce di una morsa, poi serrate per esercitare una forza superiore a quella delle mani, per cui il cilindro, reciso con violenza, era stato proiettato in alto e l'aveva ferito a un occhio, anche perché aveva tenuto il volto sopra la morsa, senza indossare gli occhiali protettivi, pur presenti in officina), dimostra come il ricorrente abbia tenuto una condotta imprevedibile, perchè del tutto estranea all'abituale compito assegnatogli, la riparazione dei distributori automatici, non necessaria, essendoci altri adattatori idonei in officina, e pure gravemente imprudente, perché aveva tenuto il volto vicino alla morsa, senza neppure utilizzare gli occhiali di protezione, realizzando così un'attività imponderabile ed esorbitante rispetto al lavoro abitualmente assegnatogli, tale da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare delle condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro.
E' quindi ravvisabile l'ipotesi del cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, ravvisabile quando “questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”
(Cass. 3763/2021, conf. 7649/2019).).
La domanda di risarcimento danni dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (5° scaglione, in base al valore della causa), seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di . CP_1
Per quanto concerne le spese tra e occorre osservare che quest'ultima ha CP_1 Controparte_8 escluso l'operatività della garanzia nel caso in cui fosse stato accertato che era un lavoratore Pt_1 irregolare di , in quanto la polizza prevedeva la copertura assicurativa per “i prestatori di CP_1 lavoro dipendenti dell'assicurata, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” e “alla condizione che, al momento del sinistro, l' sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione Parte_3 infortuni di legge”.
Ha pure escluso la copertura assicurativa per i danni subiti dagli appaltatori all'interno dei locali dell'assicurata in quanto secondo l'art 8 lett. c) delle condizioni generali, “Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. (…)
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce
l'assicurazione”.
ha però replicato sull'ultimo punto osservando come l'attività assicurata, indicata nella CP_1 polizza, fosse solo quella di “acque minerali, bibite analcoliche, birre e bevande con gradazione inferiore a 10 gradi, alimentari in genere”, da interpretare “come vendita di e/o somministrazione di… pagina 5 di 6 ”, senza alcun riferimento alla riparazione di distributori automatici, con la conseguente copertura assicurativa per quest'ultima attività, in quanto non compresa in quella a cui si riferiva l'assicurazione.
Ha dedotto pure che l'ultima parte dell'art. 8 delle condizioni generali prevede che sono sempre da considerarsi terzi “i titolari e dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che in via occasionale possono prendere parte a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza” come la riparazione di distributori automatici, non richiamata in polizza, da ritenere complementare alla vendita di alimenti e bevande, a cui la polizza si riferiva.
In base a tali disposizioni deve ritenersi che la polizza fornisca copertura assicurativa anche per i danni subiti dagli appaltatori in attività diverse da quelle in essa indicate o comunque, complementari, se svolte occasionalmente, come quelle affidate a per cui, nel caso in cui la domanda risarcitoria Pt_1 di quest'ultimo fosse stata accolta per il danno occorsogli nell'esecuzione del contratto d'opera, sarebbe risultata fondata anche la domanda di manleva di . CP_1
Appare pertanto corretto compensare le spese di giudizio tra resistente e terza chiamata per un terzo, mentre il residuo, liquidato in dispositivo segue la soccombenza di Controparte_1
PQM
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio a liquidate in € Parte_1 Controparte_1
12.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
3. compensa le spese di giudizio tra e per un terzo e condanna Controparte_1 Controparte_4 al pagamento del residuo, che liquida in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% Controparte_1 per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 20/12/2023
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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