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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 24/10/2022,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GIUBILO ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PATERNOSTER ILARIA e dall'avv. PATERNOSTER ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PATERNOSTER ANDREA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/01/2023
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 25/09/2024; Parte_1
Per ome da nota depositata telematicamente il 24/09/2024. CP_1
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/10/2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a UR (Albania) in data 31/12/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di Crema, anno 2022, atto n. 6, Parte II, serie C), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e regolamentazione delle visite paterne come precisate in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 800 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine la ricorrente il riconoscimento dell'importo integrale dell'assegno unico, la refusione di una somma indebitamente prelevata dal marito e la consegna dei passaporti dei figli.
In data 28/12/2022 depositava memoria difensiva, aderendo alla richiesta di CP_1 separazione della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, purché con esclusione della possibilità di ivi ospitare parenti, e la regolamentazione delle frequentazioni con i figli come indicate in comparsa;
il resistente quantificava in € 150 per ciascun figlio il proprio onere contributivo in favore della prole.
I coniugi con i rispettivi difensori comparivano all'udienza presidenziale del 12/01/2023; il
Presidente, in via provvisoria, affidava i minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto indicato in ricorso, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 23/01/2023 la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo le proprie conclusioni e formulando richieste di prova sulle circostanze indicate.
In data 09/02/2023 si costituiva in giudizio avversando le tesi di controparte e CP_1
formulando le proprie richieste.
All'udienza del 02/03/2023, il Giudice Istruttore, rilevata l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di rifusione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente comune e di quella di parte resistente di accertamento di quanto prelevato, formulava proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 19/04/2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dato atto che la conciliazione non era riuscita, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 02/01/2024, il Giudice rigettava le richieste di prova delle parti e invitava i servizi sociali a trasmettere relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 28/03/2024, il Giudice, sentite le parti, disponeva l'ascolto del minore
. Espletato l'adempimento, ormulava richiesta di autorizzazione a trascorre il Per_1 Parte_1 periodo di vacanze estive di spettanza in Albania. Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 3 luglio
2024, rimetteva la causa al Collegio che si pronunciava con decreto ex art. 709 ter c.p.c.
All'udienza del 25/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 07/02/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a UR Parte_1 CP_1
(Albania) in data 31/12/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno
2022, atto n. 6, Parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e ( nato il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e nel corso della trattazione hanno evidenziato l'interruzione della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
*
L'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo, sottolineando come le condotte prevaricatorie, denigratorie e persecutorie del marito avessero reso la convivenza intollerabile tanto da costringerla a sporgere denuncia querela. Il resistente, invece, ha affermato di non aver mai perpetrato alcun tipo di violenza, fisica o psicologica, nei confronti della moglie, chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente preme rammentare, in diritto, che, affinché possa essere addebitata a uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La
Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che
“pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere assunto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Ebbene, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio. Deve infatti rilevarsi che, in modo del tutto generico, la ricorrente, ha dichiarato di non essere mai stata supportata dal marito, in costanza di matrimonio, nella gestione del menage domestico e di essere stata, negli anni, sempre limitata nelle frequentazioni in quanto avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento impositivo e controllante. CP_1
Riservati all'autorità preposta ogni valutazione ed eventuale accertamento in ordine alla rilevanza penale dei fatti descritti, il Collegio deve in questa sede rilevare che tale sintetica contestazione non appare né esaustiva né supportata da alcuna puntuale indicazione circostanziale tale da consentire il vaglio sulla allegazione processuale. La narrazione di invero, non ha trovato Parte_1
sufficiente e adeguata prova nella scarsa documentazione allegata al ricorso, che non è stata neppure sufficientemente integrata nel prosieguo, non essendo state offerte ulteriori e più precise indicazioni sull'evoluzione della vicenda penalistica;
inoltre, le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente ai fini dell'addebito sono risultate del tutto generiche, ininfluenti, irrilevanti e non sono state ammesse in quanto null'altro avrebbero potuto aggiungere alla accusa rivolta al marito.
In questo contesto, premesso che i coniugi hanno fornito versioni contrastanti della vita coniugale e delle ragioni della crisi, in difetto di un supporto probatorio solido, appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta del marito ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambi i coniugi. Tutto ciò considerato, ribadito che i fatti penalmente rilevanti saranno accertati e valutati nel contesto del procedimento penale (se ancora in corso), reputa il Tribunale che, tenuto conto delle verbalizzazioni e delle deduzioni delle parti, la produzione documentale non sia sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in ordine al percorso di crescita più tutelante per i minori.
Deve sul punto considerarsi che è stato ascoltato il minore (nato il [...]) all'udienza del Per_1
29/05/2024; non si ritiene invece necessario l'ascolto di (nato il [...]), considerata Per_2
anche l'età, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso del giudizio anche per il tramite dei servizi sociali, che rendono l'ascolto giudiziale manifestamente superfluo.
Tanto premesso, il Collegio, all'esito del giudizio, tenuto conto dell'evoluzione della situazione così come emergente dagli atti, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Presidente, in conformità alle domande delle stesse parti.
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una tensione particolarmente elevata tra i coniugi, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori, ritenendosi che la situazione conflittuale allo stato non si ripercuota, per quanto rappresentato e appurato, sull'equilibrio della prole né ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli.
In tale direzione, deve valutarsi positivamente che la madre abbia assunto un ruolo di supporto nella vita dei figli, riuscendo a coglierne i bisogni affettivi ed emotivi anche predisponendo un ambiente di vita adeguato, pur nella nuova situazione determinata dalla disgregazione del nucleo (v. relazione comunità sociale cremasca del 17/01/2022, prodotta in atti). Ella, inoltre, si è tempestivamente attivata al fine di predisporre gli opportuni interventi di sostegno in favore di rispetto alle Per_1
fatiche legate alla scuola e alle difficoltà relazionali con il padre (v. relazione consultorio diocesano del 27/01/2024).
Constatata quindi la sufficiente competenza genitoriale della madre, deve rilevarsi che il padre, nel corso del giudizio, ha manifestato il proprio dissenso in relazione al luogo di villeggiatura prescelto dalla madre e, quantomeno in un primo tempo, all'avvio di un percorso di supporto psicologico in favore di . Cionondimeno, seppur è vero che il padre mantiene un atteggiamento, in alcuni Per_1 casi, rigoroso e severo nella vita dei figli, arrivando talvolta anche all'aperto contrasto, reputa comunque il Collegio che, allo stato, non emergano profili tanto allarmanti da disporre un affidamento monogenitoriale, in quanto tale regime potrebbe avere l'effetto di marginalizzare la figura genitoriale paterna, con pregiudizio per i figli minori, la cui relazione con il padre va sostenuta, rafforzata e consolidata, nell'ambito di un progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare. La considerazione è formulata anche dando rilievo a quanto dichiarato da , il quale Per_1
ha manifestato attaccamento alla figura paterna, riferendo di ricercare autentiche attenzioni e una salda relazione affettiva con il padre, sebbene si siano verificati, nel tempo, screzi che lo hanno portato a progressivamente allontanarsi da e interrompere i contatti. CP_1
In quest'ottica, la conferma dell'affido condiviso risulta la scelta più tutelante per i minori, soprattutto al fine di consentire al resistente quantomeno di poter continuare a prendere parte quotidianamente alla vita dei figli, risultando comunque egli “vittima” del rifiuto filiale espresso da , ai suoi Per_1
occhi ingiustificato. La decisione è del resto ispirata alla salvaguardia del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive dei minori, nel dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione (Cass. 28723/2020). Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. civile
Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
In definitiva, nel caso oggetto del presente giudizio, in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni all'interno del nucleo familiare non conduce, allo stato,
a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori. Nondimeno, considerata l'elevata conflittualità emersa e i reiterati rifiuti, apparentemente talvolta ingiustificati, del resistente con riguardo alle decisioni dei figli, deve comunque rammentarsi alle parti che un persistente comportamento inutilmente oppositivo può condurre a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Auspicando dunque che le parti riescano a sopire i contrasti tra loro esistenti, nel perseguimento del regime più adeguato a garantire alla prole un sereno percorso di crescita, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Dunque, i minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Crema, via Mosi 10/9.
Quanto ai tempi di frequentazione, ritiene il Collegio che questo aspetto debba rispondere adeguatamente ai bisogni emotivi e affettivi dei minori;
anche in questo frangente devono quindi valorizzarsi le dichiarazioni di , il quale, ricercando una maggiore serenità, al momento ha Per_1
scelto di allontanarsi dal padre, avviando al contempo un percorso di supporto psicologico. Dunque, tenuto conto anche dell'età del minore, non ravvisandosi alcuna condotta ostacolante od oppositiva di deve ritenersi preferibile che il padre possa vedere e tenere con sé su libero Parte_1 Per_1
accordo padre/figlio, nel rispetto della condizione psico-fisica del minore, con l'auspicabile collaborazione della madre, genitore collocatario della prole.
Quanto a invece, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana Per_2
(indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna nonché a weekend alternati dal sabato mattina
(indicativamente alle ore 10) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.30). L'assetto indicato corrisponde alle esigenze di stabilità del minore, anche in rapporto all'età, tenuto conto anche della circostanza che il padre tuttora coabita con i di lui genitori in alloggio , dopo oltre due anni CP_2
dalla separazione di fatto dei coniugi;
appare evidente che la sistemazione non è adeguata a ospitare la prole in modo prolungato e continuativo come auspicato dal padre.
Al fine di consentire la quotidiana gestione degli oneri di cura e accudimento, il Collegio precisa che ciascun genitore potrà delegare i nonni (materni e paterni) per il ritiro dei minori da scuola o dai centri ricreativi e/o sportivi, autorizzando sin da ora la sottoscrizione della relativa delega, non essendo emerso alcun profilo di concreto ostacolo.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie metà del periodo con ciascun genitore (dal 24 dicembre al 30 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio), con alternanza annuale;
Pasqua, il lunedì dell'Angelo e tutti gli altri ponti e le festività saranno regolati secondo la regola dell'alternanza annuale.
La regolamentazione predisposta appare adeguata a garantire un rapporto continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze e degli impegni lavorativi di ciascuno. Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
Preme precisare da ultimo che gli ulteriori profili che la ricorrente richiede di disciplinare esulano dall'oggetto del presente giudizio, trattandosi di questioni rimesse a puntuale valutazione da parte dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, ovvero da trattare nell'alveo di appositi procedimenti. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Crema, via
Mosi 10/9, in comproprietà tra i coniugi, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Al riguardo, preme osservare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale attribuisce al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento di natura atipica con la finalità di tutelare i figli. Coerentemente con il suddetto inquadramento, il Collegio ritiene che imporre alla madre assegnataria il divieto di ospitare i propri familiari, non emergendo peraltro alcun elemento di reale pregiudizio per i minori, si tradurrebbe in una illegittima restrizione del diritto;
la richiesta avanzata dal resistente, pertanto, non può trovare accoglimento.
È opportuno infine rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere laureata e di essere impiegata come infermiera presso l'Ospedale di Crema. Dalle buste paga in atti emerge uno stipendio mensile di circa € 1960 nel 2023, calcolato su 12 mensilità, e di € 1780 nel 2024 (gen. 2023 € 1574,71, feb. 2023 € 1968,80, mar. 2023 € 1596,75, apr. 2023 € 1596,15, mag. 2023 € 1606,86, giu. 2023 € 1609,52, lug. 2023 €
2413,97, agosto 2023 € 1958,44, set. 2023 € 1904,41, ott. 2023 € 2024,74, nov. 2023 € 1655,24, dic.
2023 € 3627,90, gen. 2024 € 1587,00, feb. 2024 € 2009,19, mar. 2024 1938,04, apr. 2024 € 1681,40, mag. 2024 € 1705,99). La C.U. 2022 attesta redditi da lavoro dipendente pari a € 28701,21 (imposta netta € 5571,69); la
C.U. 2021 indica redditi da lavoro dipendente di € 29372,32 (imposta netta € 5857,02); il mod.
730/2020, infine, redditi da lavoro dipendente pari a € 24888 (imposta netta € 3721)
I coniugi erano titolari di conto cointestato con saldo al 30/06/2022 di € 55203,38 e sono comproprietari della casa coniugale, ove vive la madre con i figli.
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere impiegato come operaio specializzato con stipendio di €
1600 mensili. Dai documenti in atti si evince che egli è impiegato presso “acciaieria Arvedi s.p.a.”; dalle buste paga depositate si evince uno stipendio mensile netto di circa € 2100 nel 2023 – calcolato su dodici mensilità - e di € 2200 nel 2024 (gen. 2023 1926, feb. 2023 € 1684, mar. 2023 € 1734,00, apr. 2023 € 2969, mag. 2023 € 1734, giu. 2023 3069, lug. 2023 2793, ago. 2023 € 1784, set 2023 €
1868, ott. 2023 € 1943 , nov. 2023 € 2522,00, dic. 2023 € 1660, gen. 2024 € 2224, feb. 2024 € 1878, mar. 2024 € 1808, apr. 2024 € 3267, mag. 2024 € 1834). Nel 2019 ha conseguito CP_1 redditi per € 33526,82 (v. CU. 2020), nel 2021 per € 31704,46 con imposta netta € 5774,88 (v. C.U.
2022), nel 2022 per € 31061 con imposta netta € 5948 (v. CU 2023), nel 2023 per € 33431 imposta netta € 7097 (v. C.U. 2024).
Il resistente ha dichiarato di abitare con i propri genitori (in alloggio ) da quando è stato CP_2
allontanato dalla casa coniugale in forza del provvedimento datato 11/07/2022. Ebbene, il Tribunale prende atto che egli, nonostante le dichiarazioni di intenti, dopo oltre due anni, non ha tuttora reperito una sistemazione autonoma e, pertanto, non sopporta oneri abitativi.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze dei figli minori nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), confermando i provvedimenti presidenziali. La misura appare proporzionata tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies
c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I
17.12.2015 n. 25420).
Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, infine, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato risulta percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, considerato che, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo. Nondimeno, il resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la ripartizione al 50% dell'emolumento assistenziale.
Considerato che
il Tribunale, in difetto di accordo tra i genitori, non può disporre in ordine all'erogazione e che, pertanto, in caso di revoca della dichiarazione di rinuncia da parte di l'assegno unico verrà ripartito paritariamente tra coloro che esercitano la CP_1
responsabilità genitoriale (in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art. 6), deve fin da ora stabilirsi che, nel caso in cui l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra i genitori, il padre dovrà contribuire al mantenimento del nucleo mediante il versamento di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio).
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative.
*
Le ulteriori domande
fin dal ricorso introduttivo ha domandato al Tribunale di condannare il resistente a Parte_1 rifondere l'importo indebitamente prelevato dal marito e, viceversa, ha chiesto di CP_1
accertare il prelievo di ingente somma da parte della moglie. Il Collegio ribadisce l'inammissibilità delle domande già rilevata dal G.I.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, istanze restitutorie e/o risarcitorie, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Ne consegue che le rispettive domande delle parti sono inammissibili nel presente giudizio.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in UR (Albania) in data 31/12/2003 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2022, atto n. 6, Parte
II, serie C);
2) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nato il Per_1
23/06/2010) e (nato il [...]), con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_2
residenza anagrafica, presso la madre;
4) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale in Crema, via Mosi 10/9, in comproprietà, con tutti gli arredi;
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana Per_2
(indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30 (con riaccompagnamento presso la residenza materna) nonché a weekend alternati dal sabato mattina (indicativamente alle ore 10) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.30); le frequentazioni tra e il padre avverranno su libero accordo padre/figlio; i genitori sono Per_1
autorizzati a delegare i nonni (paterni e materni) al prelievo dei minori da scuola e dai centri ricreativi e/o sportivi;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie metà del periodo con ciascun genitore (dal 24 dicembre al 30 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio), con alternanza annuale;
Pasqua, il lunedì dell'Angelo
e tutti gli altri ponti e le festività saranno regolati secondo la regola dell'alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
6) PONE a carico di uale contributo al mantenimento indiretto dei due figli il CP_1
pagamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2022; nell'eventualità in cui l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra i genitori, il resistente dovrà concorrere al mantenimento indiretto dei due figli con il pagamento della somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), con le medesime modalità indicate;
entrambi i genitori, in ogni caso, concorreranno al 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona
e l'AIAF Sez. Cremona, aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande delle parti;
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 24/10/2022,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GIUBILO ROBERTA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PATERNOSTER ILARIA e dall'avv. PATERNOSTER ANDREA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PATERNOSTER ANDREA, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/01/2023
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 25/09/2024; Parte_1
Per ome da nota depositata telematicamente il 24/09/2024. CP_1
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/10/2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a UR (Albania) in data 31/12/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di Crema, anno 2022, atto n. 6, Parte II, serie C), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di Per_1 Per_2
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé e regolamentazione delle visite paterne come precisate in ricorso, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi) e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 800 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva infine la ricorrente il riconoscimento dell'importo integrale dell'assegno unico, la refusione di una somma indebitamente prelevata dal marito e la consegna dei passaporti dei figli.
In data 28/12/2022 depositava memoria difensiva, aderendo alla richiesta di CP_1 separazione della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, purché con esclusione della possibilità di ivi ospitare parenti, e la regolamentazione delle frequentazioni con i figli come indicate in comparsa;
il resistente quantificava in € 150 per ciascun figlio il proprio onere contributivo in favore della prole.
I coniugi con i rispettivi difensori comparivano all'udienza presidenziale del 12/01/2023; il
Presidente, in via provvisoria, affidava i minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto indicato in ricorso, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 500 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 23/01/2023 la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo le proprie conclusioni e formulando richieste di prova sulle circostanze indicate.
In data 09/02/2023 si costituiva in giudizio avversando le tesi di controparte e CP_1
formulando le proprie richieste.
All'udienza del 02/03/2023, il Giudice Istruttore, rilevata l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di rifusione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente comune e di quella di parte resistente di accertamento di quanto prelevato, formulava proposta conciliativa.
Alla successiva udienza del 19/04/2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dato atto che la conciliazione non era riuscita, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 02/01/2024, il Giudice rigettava le richieste di prova delle parti e invitava i servizi sociali a trasmettere relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
Alla successiva udienza del 28/03/2024, il Giudice, sentite le parti, disponeva l'ascolto del minore
. Espletato l'adempimento, ormulava richiesta di autorizzazione a trascorre il Per_1 Parte_1 periodo di vacanze estive di spettanza in Albania. Il Giudice, sentite le parti all'udienza del 3 luglio
2024, rimetteva la causa al Collegio che si pronunciava con decreto ex art. 709 ter c.p.c.
All'udienza del 25/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 07/02/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a UR Parte_1 CP_1
(Albania) in data 31/12/2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno
2022, atto n. 6, Parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e ( nato il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e nel corso della trattazione hanno evidenziato l'interruzione della convivenza e l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
*
L'addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto che la separazione personale dal marito venisse addebitata a quest'ultimo, sottolineando come le condotte prevaricatorie, denigratorie e persecutorie del marito avessero reso la convivenza intollerabile tanto da costringerla a sporgere denuncia querela. Il resistente, invece, ha affermato di non aver mai perpetrato alcun tipo di violenza, fisica o psicologica, nei confronti della moglie, chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente preme rammentare, in diritto, che, affinché possa essere addebitata a uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. La
Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che
“pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (Cass.23.5.2008 n.13431).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere assunto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Ebbene, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio. Deve infatti rilevarsi che, in modo del tutto generico, la ricorrente, ha dichiarato di non essere mai stata supportata dal marito, in costanza di matrimonio, nella gestione del menage domestico e di essere stata, negli anni, sempre limitata nelle frequentazioni in quanto avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento impositivo e controllante. CP_1
Riservati all'autorità preposta ogni valutazione ed eventuale accertamento in ordine alla rilevanza penale dei fatti descritti, il Collegio deve in questa sede rilevare che tale sintetica contestazione non appare né esaustiva né supportata da alcuna puntuale indicazione circostanziale tale da consentire il vaglio sulla allegazione processuale. La narrazione di invero, non ha trovato Parte_1
sufficiente e adeguata prova nella scarsa documentazione allegata al ricorso, che non è stata neppure sufficientemente integrata nel prosieguo, non essendo state offerte ulteriori e più precise indicazioni sull'evoluzione della vicenda penalistica;
inoltre, le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente ai fini dell'addebito sono risultate del tutto generiche, ininfluenti, irrilevanti e non sono state ammesse in quanto null'altro avrebbero potuto aggiungere alla accusa rivolta al marito.
In questo contesto, premesso che i coniugi hanno fornito versioni contrastanti della vita coniugale e delle ragioni della crisi, in difetto di un supporto probatorio solido, appare di fatto impossibile oggi accertare con univocità e concretezza, in assenza di riscontri oggettivi con riguardo al periodo precedente l'inizio della causa di separazione, se la fine del matrimonio sia conseguita in via esclusiva alla condotta del marito ovvero se l'allontanamento sentimentale sia conseguenziale a un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo, imputabile ad entrambi i coniugi. Tutto ciò considerato, ribadito che i fatti penalmente rilevanti saranno accertati e valutati nel contesto del procedimento penale (se ancora in corso), reputa il Tribunale che, tenuto conto delle verbalizzazioni e delle deduzioni delle parti, la produzione documentale non sia sufficiente per dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte del marito e la conseguente sua rilevanza causale nella frattura dell'unione matrimoniale.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in ordine al percorso di crescita più tutelante per i minori.
Deve sul punto considerarsi che è stato ascoltato il minore (nato il [...]) all'udienza del Per_1
29/05/2024; non si ritiene invece necessario l'ascolto di (nato il [...]), considerata Per_2
anche l'età, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso del giudizio anche per il tramite dei servizi sociali, che rendono l'ascolto giudiziale manifestamente superfluo.
Tanto premesso, il Collegio, all'esito del giudizio, tenuto conto dell'evoluzione della situazione così come emergente dagli atti, ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto dal Presidente, in conformità alle domande delle stesse parti.
Gli elementi offerti, infatti, pur dando evidenza di una tensione particolarmente elevata tra i coniugi, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori, ritenendosi che la situazione conflittuale allo stato non si ripercuota, per quanto rappresentato e appurato, sull'equilibrio della prole né ostacoli l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli.
In tale direzione, deve valutarsi positivamente che la madre abbia assunto un ruolo di supporto nella vita dei figli, riuscendo a coglierne i bisogni affettivi ed emotivi anche predisponendo un ambiente di vita adeguato, pur nella nuova situazione determinata dalla disgregazione del nucleo (v. relazione comunità sociale cremasca del 17/01/2022, prodotta in atti). Ella, inoltre, si è tempestivamente attivata al fine di predisporre gli opportuni interventi di sostegno in favore di rispetto alle Per_1
fatiche legate alla scuola e alle difficoltà relazionali con il padre (v. relazione consultorio diocesano del 27/01/2024).
Constatata quindi la sufficiente competenza genitoriale della madre, deve rilevarsi che il padre, nel corso del giudizio, ha manifestato il proprio dissenso in relazione al luogo di villeggiatura prescelto dalla madre e, quantomeno in un primo tempo, all'avvio di un percorso di supporto psicologico in favore di . Cionondimeno, seppur è vero che il padre mantiene un atteggiamento, in alcuni Per_1 casi, rigoroso e severo nella vita dei figli, arrivando talvolta anche all'aperto contrasto, reputa comunque il Collegio che, allo stato, non emergano profili tanto allarmanti da disporre un affidamento monogenitoriale, in quanto tale regime potrebbe avere l'effetto di marginalizzare la figura genitoriale paterna, con pregiudizio per i figli minori, la cui relazione con il padre va sostenuta, rafforzata e consolidata, nell'ambito di un progetto di complessivo rasserenamento delle relazioni nel nucleo familiare. La considerazione è formulata anche dando rilievo a quanto dichiarato da , il quale Per_1
ha manifestato attaccamento alla figura paterna, riferendo di ricercare autentiche attenzioni e una salda relazione affettiva con il padre, sebbene si siano verificati, nel tempo, screzi che lo hanno portato a progressivamente allontanarsi da e interrompere i contatti. CP_1
In quest'ottica, la conferma dell'affido condiviso risulta la scelta più tutelante per i minori, soprattutto al fine di consentire al resistente quantomeno di poter continuare a prendere parte quotidianamente alla vita dei figli, risultando comunque egli “vittima” del rifiuto filiale espresso da , ai suoi Per_1
occhi ingiustificato. La decisione è del resto ispirata alla salvaguardia del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive dei minori, nel dovere dei genitori di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione (Cass. 28723/2020). Del resto, come noto, tenuto conto che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, perché possa derogarsi alla regola è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. civile
Sez. I 19.06.2008 n. 16593).
In definitiva, nel caso oggetto del presente giudizio, in difetto di un reale elemento di pregiudizio, il clima di tensione che caratterizza le relazioni all'interno del nucleo familiare non conduce, allo stato,
a disporre un affido monogenitoriale, avendo i minori interesse a conservare i rapporti con entrambi i genitori. Nondimeno, considerata l'elevata conflittualità emersa e i reiterati rifiuti, apparentemente talvolta ingiustificati, del resistente con riguardo alle decisioni dei figli, deve comunque rammentarsi alle parti che un persistente comportamento inutilmente oppositivo può condurre a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Auspicando dunque che le parti riescano a sopire i contrasti tra loro esistenti, nel perseguimento del regime più adeguato a garantire alla prole un sereno percorso di crescita, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Dunque, i minori rimarranno collocati presso la madre, con la quale sono sempre rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Crema, via Mosi 10/9.
Quanto ai tempi di frequentazione, ritiene il Collegio che questo aspetto debba rispondere adeguatamente ai bisogni emotivi e affettivi dei minori;
anche in questo frangente devono quindi valorizzarsi le dichiarazioni di , il quale, ricercando una maggiore serenità, al momento ha Per_1
scelto di allontanarsi dal padre, avviando al contempo un percorso di supporto psicologico. Dunque, tenuto conto anche dell'età del minore, non ravvisandosi alcuna condotta ostacolante od oppositiva di deve ritenersi preferibile che il padre possa vedere e tenere con sé su libero Parte_1 Per_1
accordo padre/figlio, nel rispetto della condizione psico-fisica del minore, con l'auspicabile collaborazione della madre, genitore collocatario della prole.
Quanto a invece, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana Per_2
(indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna nonché a weekend alternati dal sabato mattina
(indicativamente alle ore 10) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.30). L'assetto indicato corrisponde alle esigenze di stabilità del minore, anche in rapporto all'età, tenuto conto anche della circostanza che il padre tuttora coabita con i di lui genitori in alloggio , dopo oltre due anni CP_2
dalla separazione di fatto dei coniugi;
appare evidente che la sistemazione non è adeguata a ospitare la prole in modo prolungato e continuativo come auspicato dal padre.
Al fine di consentire la quotidiana gestione degli oneri di cura e accudimento, il Collegio precisa che ciascun genitore potrà delegare i nonni (materni e paterni) per il ritiro dei minori da scuola o dai centri ricreativi e/o sportivi, autorizzando sin da ora la sottoscrizione della relativa delega, non essendo emerso alcun profilo di concreto ostacolo.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie metà del periodo con ciascun genitore (dal 24 dicembre al 30 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio), con alternanza annuale;
Pasqua, il lunedì dell'Angelo e tutti gli altri ponti e le festività saranno regolati secondo la regola dell'alternanza annuale.
La regolamentazione predisposta appare adeguata a garantire un rapporto continuativo con ciascun genitore, nel rispetto delle esigenze e degli impegni lavorativi di ciascuno. Sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
Preme precisare da ultimo che gli ulteriori profili che la ricorrente richiede di disciplinare esulano dall'oggetto del presente giudizio, trattandosi di questioni rimesse a puntuale valutazione da parte dei genitori, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, ovvero da trattare nell'alveo di appositi procedimenti. *
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Crema, via
Mosi 10/9, in comproprietà tra i coniugi, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Al riguardo, preme osservare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale attribuisce al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento di natura atipica con la finalità di tutelare i figli. Coerentemente con il suddetto inquadramento, il Collegio ritiene che imporre alla madre assegnataria il divieto di ospitare i propri familiari, non emergendo peraltro alcun elemento di reale pregiudizio per i minori, si tradurrebbe in una illegittima restrizione del diritto;
la richiesta avanzata dal resistente, pertanto, non può trovare accoglimento.
È opportuno infine rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere laureata e di essere impiegata come infermiera presso l'Ospedale di Crema. Dalle buste paga in atti emerge uno stipendio mensile di circa € 1960 nel 2023, calcolato su 12 mensilità, e di € 1780 nel 2024 (gen. 2023 € 1574,71, feb. 2023 € 1968,80, mar. 2023 € 1596,75, apr. 2023 € 1596,15, mag. 2023 € 1606,86, giu. 2023 € 1609,52, lug. 2023 €
2413,97, agosto 2023 € 1958,44, set. 2023 € 1904,41, ott. 2023 € 2024,74, nov. 2023 € 1655,24, dic.
2023 € 3627,90, gen. 2024 € 1587,00, feb. 2024 € 2009,19, mar. 2024 1938,04, apr. 2024 € 1681,40, mag. 2024 € 1705,99). La C.U. 2022 attesta redditi da lavoro dipendente pari a € 28701,21 (imposta netta € 5571,69); la
C.U. 2021 indica redditi da lavoro dipendente di € 29372,32 (imposta netta € 5857,02); il mod.
730/2020, infine, redditi da lavoro dipendente pari a € 24888 (imposta netta € 3721)
I coniugi erano titolari di conto cointestato con saldo al 30/06/2022 di € 55203,38 e sono comproprietari della casa coniugale, ove vive la madre con i figli.
Il resistente, invece, ha dichiarato di essere impiegato come operaio specializzato con stipendio di €
1600 mensili. Dai documenti in atti si evince che egli è impiegato presso “acciaieria Arvedi s.p.a.”; dalle buste paga depositate si evince uno stipendio mensile netto di circa € 2100 nel 2023 – calcolato su dodici mensilità - e di € 2200 nel 2024 (gen. 2023 1926, feb. 2023 € 1684, mar. 2023 € 1734,00, apr. 2023 € 2969, mag. 2023 € 1734, giu. 2023 3069, lug. 2023 2793, ago. 2023 € 1784, set 2023 €
1868, ott. 2023 € 1943 , nov. 2023 € 2522,00, dic. 2023 € 1660, gen. 2024 € 2224, feb. 2024 € 1878, mar. 2024 € 1808, apr. 2024 € 3267, mag. 2024 € 1834). Nel 2019 ha conseguito CP_1 redditi per € 33526,82 (v. CU. 2020), nel 2021 per € 31704,46 con imposta netta € 5774,88 (v. C.U.
2022), nel 2022 per € 31061 con imposta netta € 5948 (v. CU 2023), nel 2023 per € 33431 imposta netta € 7097 (v. C.U. 2024).
Il resistente ha dichiarato di abitare con i propri genitori (in alloggio ) da quando è stato CP_2
allontanato dalla casa coniugale in forza del provvedimento datato 11/07/2022. Ebbene, il Tribunale prende atto che egli, nonostante le dichiarazioni di intenti, dopo oltre due anni, non ha tuttora reperito una sistemazione autonoma e, pertanto, non sopporta oneri abitativi.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze dei figli minori nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), confermando i provvedimenti presidenziali. La misura appare proporzionata tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies
c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I
17.12.2015 n. 25420).
Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, infine, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato risulta percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, considerato che, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo. Nondimeno, il resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la ripartizione al 50% dell'emolumento assistenziale.
Considerato che
il Tribunale, in difetto di accordo tra i genitori, non può disporre in ordine all'erogazione e che, pertanto, in caso di revoca della dichiarazione di rinuncia da parte di l'assegno unico verrà ripartito paritariamente tra coloro che esercitano la CP_1
responsabilità genitoriale (in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art. 6), deve fin da ora stabilirsi che, nel caso in cui l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra i genitori, il padre dovrà contribuire al mantenimento del nucleo mediante il versamento di complessivi € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio).
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative.
*
Le ulteriori domande
fin dal ricorso introduttivo ha domandato al Tribunale di condannare il resistente a Parte_1 rifondere l'importo indebitamente prelevato dal marito e, viceversa, ha chiesto di CP_1
accertare il prelievo di ingente somma da parte della moglie. Il Collegio ribadisce l'inammissibilità delle domande già rilevata dal G.I.
L'art. 40 c.p.c. infatti consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, istanze restitutorie e/o risarcitorie, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Ne consegue che le rispettive domande delle parti sono inammissibili nel presente giudizio.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in UR (Albania) in data 31/12/2003 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2022, atto n. 6, Parte
II, serie C);
2) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nato il Per_1
23/06/2010) e (nato il [...]), con collocamento prevalente, anche ai fini della Per_2
residenza anagrafica, presso la madre;
4) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale in Crema, via Mosi 10/9, in comproprietà, con tutti gli arredi;
5) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana Per_2
(indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30 (con riaccompagnamento presso la residenza materna) nonché a weekend alternati dal sabato mattina (indicativamente alle ore 10) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.30); le frequentazioni tra e il padre avverranno su libero accordo padre/figlio; i genitori sono Per_1
autorizzati a delegare i nonni (paterni e materni) al prelievo dei minori da scuola e dai centri ricreativi e/o sportivi;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie metà del periodo con ciascun genitore (dal 24 dicembre al 30 dicembre/dal 30 dicembre al 6 gennaio), con alternanza annuale;
Pasqua, il lunedì dell'Angelo
e tutti gli altri ponti e le festività saranno regolati secondo la regola dell'alternanza annuale;
sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole.
6) PONE a carico di uale contributo al mantenimento indiretto dei due figli il CP_1
pagamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2022; nell'eventualità in cui l'assegno unico fosse ripartito al 50% tra i genitori, il resistente dovrà concorrere al mantenimento indiretto dei due figli con il pagamento della somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), con le medesime modalità indicate;
entrambi i genitori, in ogni caso, concorreranno al 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona
e l'AIAF Sez. Cremona, aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande delle parti;
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato