Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2021, proposto da
ND Solar 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato EA Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difea dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR IA, Comune di ND, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di ND e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, con domicilio in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
a) della nota della Provincia di ND, Area 4, Ambiente e Mobilità, n. prot. 0006332 del 24.02.2021, avente ad oggetto “ND Solar 2 Srl – AEPV-C02 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 45,89 Mw e potenza moduli di 56,37 Mwp ricadente nel Comune di ND su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, e recante trasmissione del verbale conclusivo di conferenza di servizi asincrona relativa al menzionato procedimento;
b) del verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona avente ad oggetto “ND Solar 2 Srl – AEPV-C02 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 45,89 Mw e potenza moduli di 56,37 Mwp ricadente nel Comune di ND su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, datato 23.02.2021 con la quale la Provincia di ND, richiamati i pareri non favorevoli espressi dalla Regione IA-Servizio Agricoltura, AR DAP IA, Regione IA-Assetto del territorio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Comune di ND, si determinava nel senso di “considerare chiusi i lavori della Conferenza di servizi decisoria asincrona considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati”, nonché di “trasmettere all'ufficio procedente, Servizio Ambiente ed Ecologia della provincia di ND, le risultanze della conferenza di servizi al fine di adottare il provvedimento negativo di VIA sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti intervenuti”;
c) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse, i seguenti:
c.1) nota REGIONE PU, Dipartimento Agricoltura prot. n. 56544 del 14.10.2020 che conferma il parere negativo già rilasciato con nota prot. 22268 del 3.06.2020 (il provvedimento impugnato menziona la nota prot. n. 69583 del 22.12.2020 che conferma il parere già formulato con nota prot. 32089 del 3.08.2020; detti atti, tuttavia, non hanno contenuto lesivo ma si impugnano con il presente atto, in quanto formalmente menzionati, per mero tuziorismo);
c.2) nota AR PU – DAP ND prot. n. 89248 del 3.08.2020;
c.3) nota REGIONE PU, Sezione tutela e valorizzazione paesaggio, prot. n. 255 dell'11.01.2021;
c.4) nota SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO prot. n. 364 del 12.01.2021;
c.5) nota COMUNE DI BRINDISI, Sezione Urbanistica, prot. n. 685 dell'11.01.2021
NONCHÉ
- del PPTR IA, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di ND e di Regione IA e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di ND e Lecce;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 3 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite, irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
EA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AR | IZ Moro |
IL SEGRETARIO