Art. 4.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.