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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 3143 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 504/2022, e vertente TRA
in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta Parte_1 ndato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Pietro Venanzio, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 59 -opponente- E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabio Acampora in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sant' Agnello (NA) alla Via M. Crawford n.45 -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la società “
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 ione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2022 emesso in data 03-03-2022 dal Tribunale di Torre Annunziata su istanza della in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, per il parziale pagamento della fattura n.160 del 01.09.2018, emessa a titolo di compenso per lavori all'impianto elettrico ed elettronico. A sostegno della propria opposizione la società opponente in via preliminare eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria per insussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, nonché chiedeva la riduzione della pretesa creditoria essendo insorta una contestazione tra le parti tra due computi metrici, evidenziando di aver già corrisposto alla suddetta società, a fronte delle fatture emesse per un importo pari ad euro 16.000,00, la somma di euro di euro 5.000,00. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Si costituiva la società opposta rilevando l'inammissibilità in rito e nel merito dell'impugnazione rilevava la infondatezza della proposta opposizione. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., escusso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società “ , la causa sulle Parte_1 conclusioni delle part decisione con la concessione dei termini di legge. Orbene, va in primo luogo dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò premesso e passando ad esaminare il merito, l'opposizione formulata dalla società “ è parzialmente Parte_1 fondata e va pertanto accolta nei limiti che seguono. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via
2 monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che
“il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ebbene, nella fattispecie l'opposto ha allegato di essere creditore della “ per lavori elettrici di cui alla fattura Parte_1
n. 160 del 01.09.2018, e ha dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della predetta società di euro 11.000,00. Ora, ritiene il decidente che l'opposto abbia assolto il proprio onere probatorio in quanto sia l'interrogatorio formale che la documentazione versata agli atti ha confermato l'esistenza di un contratto di appalto intervenuto tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione di un impianto elettrico ed elettronico all'interno del locale commerciale sito in Sorrento alla Via San Cesareo n. 79, ed inoltre è stato allegato l'inadempimento dell'opponente, concretizzandosi nel pagamento parziale di tale fattura (cfr. sollecito di pagamento allegato al fascicolo monitorio). Tuttavia, il credito vantato dall'opposto non può essere riconosciuto nella misura dell'importo di cui alla fattura portata in ingiunzione. Ed invero, le indagini espletate, dall'analisi dei computi metrici di depositati da entrambe le parti- le cui conclusioni, congruamente motivate, ritiene questo Giudice di fare proprie - hanno confermato l'eccessività dell'importo richiesto dalla ditta
, a fronte della fornitura e dei lavori eseguiti. CP_1 nalisi dei computi metrici, la cui differenza è pari ad euro 5.704,22 (20.000 – 14.295,78) nonché dall'ulteriore documentazione versata agli atti, appare riconosciuta e non contestata la somma pari ad euro 2.295,78. Ciò posto, va, dunque, determinato un credito dell'opposto nella suddetta misura, con conseguente condanna dell'opponente, previa revoca del decreto opposto, al pagamento di euro 2.295,78. Quanto, infine, alle spese di lite, il parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, costituiscono giusti motivi per disporne la compensazione nella misura del 50%, mentre per la restante
3 metà non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in ragione della sua condanna al pagamento dell'importo come accertato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società “ al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 2.295,78; Controparte_1
- condan l pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in €. 2.400,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute e con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Acampora. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta Parte_1 ndato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Pietro Venanzio, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 59 -opponente- E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabio Acampora in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Sant' Agnello (NA) alla Via M. Crawford n.45 -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la società “
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 ione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2022 emesso in data 03-03-2022 dal Tribunale di Torre Annunziata su istanza della in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, per il parziale pagamento della fattura n.160 del 01.09.2018, emessa a titolo di compenso per lavori all'impianto elettrico ed elettronico. A sostegno della propria opposizione la società opponente in via preliminare eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria per insussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, nonché chiedeva la riduzione della pretesa creditoria essendo insorta una contestazione tra le parti tra due computi metrici, evidenziando di aver già corrisposto alla suddetta società, a fronte delle fatture emesse per un importo pari ad euro 16.000,00, la somma di euro di euro 5.000,00. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Si costituiva la società opposta rilevando l'inammissibilità in rito e nel merito dell'impugnazione rilevava la infondatezza della proposta opposizione. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., escusso l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società “ , la causa sulle Parte_1 conclusioni delle part decisione con la concessione dei termini di legge. Orbene, va in primo luogo dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò premesso e passando ad esaminare il merito, l'opposizione formulata dalla società “ è parzialmente Parte_1 fondata e va pertanto accolta nei limiti che seguono. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via
2 monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che
“il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ebbene, nella fattispecie l'opposto ha allegato di essere creditore della “ per lavori elettrici di cui alla fattura Parte_1
n. 160 del 01.09.2018, e ha dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della predetta società di euro 11.000,00. Ora, ritiene il decidente che l'opposto abbia assolto il proprio onere probatorio in quanto sia l'interrogatorio formale che la documentazione versata agli atti ha confermato l'esistenza di un contratto di appalto intervenuto tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione di un impianto elettrico ed elettronico all'interno del locale commerciale sito in Sorrento alla Via San Cesareo n. 79, ed inoltre è stato allegato l'inadempimento dell'opponente, concretizzandosi nel pagamento parziale di tale fattura (cfr. sollecito di pagamento allegato al fascicolo monitorio). Tuttavia, il credito vantato dall'opposto non può essere riconosciuto nella misura dell'importo di cui alla fattura portata in ingiunzione. Ed invero, le indagini espletate, dall'analisi dei computi metrici di depositati da entrambe le parti- le cui conclusioni, congruamente motivate, ritiene questo Giudice di fare proprie - hanno confermato l'eccessività dell'importo richiesto dalla ditta
, a fronte della fornitura e dei lavori eseguiti. CP_1 nalisi dei computi metrici, la cui differenza è pari ad euro 5.704,22 (20.000 – 14.295,78) nonché dall'ulteriore documentazione versata agli atti, appare riconosciuta e non contestata la somma pari ad euro 2.295,78. Ciò posto, va, dunque, determinato un credito dell'opposto nella suddetta misura, con conseguente condanna dell'opponente, previa revoca del decreto opposto, al pagamento di euro 2.295,78. Quanto, infine, alle spese di lite, il parziale accoglimento delle ragioni dell'opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, costituiscono giusti motivi per disporne la compensazione nella misura del 50%, mentre per la restante
3 metà non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in ragione della sua condanna al pagamento dell'importo come accertato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società “ al pagamento in Parte_1 favore di della somma di €. 2.295,78; Controparte_1
- condan l pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in €. 2.400,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute e con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Acampora. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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