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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
771/2021 RGAC
Il tribunale, in persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa E. Bulgarelli Giud.
Dott. P. Perfetti Rel Est
Ha emesso sentenza
Sul ricorso di
, nata a [...], il [...] c.f.: , residente in [...] C.F._1
(AT), Via G. Marconi n. 8 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in San Damiano
d'Asti, Corso Roma n. 27 presso lo studio e la persona dell'Avv. Elsa Damaso (c.f.: ), del C.F._2 foro di Asti, che la assiste e difende
[...]
nato a [...], il [...], ultima residenza nota in Viale (AT), Via G. Controparte_1
Marconi n. 8 c.f.: , CONTUMACE C.F._3
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
OSSERVATO
Parte attrice conclude nella presente sede, chiedendo:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 in Romania, il 14.08.2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viale (AT) nonché
[...] all'Ente Rumeno di riferimento, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
accertato che il sig. non ha adempiuto ai propri obblighi di padre, sia morali che materiali nei CP_1 confronti dei figli minori e che li ha abbandonati, dichiarare la decadenza del sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e Controparte_2 Persona_1 disporre, in ogni caso, l'affidamento super esclusivo dei figli e Controparte_2 Persona_1 alla madre , odierna ricorrente e la loro collocazione presso la stessa con
[...] Parte_1 eventuale diritto di visita del padre solo in luogo neutro alla presenza di assistenti sociali/educatori e/o psicologi che possano supportare i minori e, comunque, sempre con accordo della madre e sempre secondo le volontà ed esigenze dei figli minori;
confermare l'importo per il contributo al mantenimento di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), oltre annuale aumento ISTAT, come determinato in fase di separazione e modificare le disposizioni in merito alle spese straordinarie, per tutte le ragioni addotte in narrativa, disponendo che vengano versate dal padre forfettariamente nell'importo di € 300,00 al mese (€ 150,00 per figlio) straordinarie - così come determinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti - vengano suddivise nella misura del 70% al padre e nel 30% alla madre;
confermare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico famigliare per figli minori vengano versati e siano a favore al 100% della madre (anche se eventualmente percepiti dal padre), così come anche le detrazioni fiscali;
accertato il disagio morale e materiale dei figli minori subito a causa del comportamento del padre nei loro Part confronti, condannare il sig. a versare alla sig.ra (per i figli) la somma che l'Ill.mo Giudicante CP_1 vorrà liquidare anche in via equitativa e, comunque, non inferiore ad € 20.000,00 per tutte le ragioni addotte in narrativa.”
La domanda è fondata.
I coniugi contraevano matrimonio in Romania, il 14 agosto 2004.
Dalla unione nascevano due figli: il 19 marzo 2007, a Torino e Controparte_2 Persona_1 il 29 gennaio 2009, ad Asti.
[...]
Con sentenza n. 781/2018, pubblicata il 07.08.2018, il Tribunale di Asti statuiva nei termini che seguono:
“Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta;
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 comma 1 c.c.;
- dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, Controparte_2 Persona_1 [...]
con facoltà del padre di vedere il minore, previo contatto con la ricorrente e accordo sulle date Parte_1
e orari, una volta a settimana per dure ore in luogo neutro e sotto il controllo dei servizi sociali territorialmente competenti;
-dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo al ricorrente la Controparte_1 somma di € 600,00 mensili (€ 300 per figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie (fra le quali spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative) necessitate e documentate;
-condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500, oltre Controparte_1
€ 98 a titolo di esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.”
La unione familiare non può esser in alcun modo ricostituita, anche alla luce del contegno serbato dal padre.
Il quale, come reso palese dal totale disinteresse palesato, quanto alle sorti del nucleo familiare, sia nel giudizio di separazione, che in quello odierno, dava luogo ad un sostanziale, totale abbandono della prole, del che vi è conferma nelle relazioni assunte in corso di causa ad opera dei Servizi (cfr. relazione del
10.5.2022).
Avuto riguardo al preminente interesse della prole, appare corretto affermare, con la difesa attorea, che le condotte gravemente pregiudizievoli, rilevanti ai sensi dell'art. 330 cc, possano ben consistere (tale è certamente il caso all'esame) nel totale e prolungato disinteresse verso la prole (in violazione dell'art. 147 cc) e nella manifestata incapacità/inidoneità ad assistere, mantenere, istruire od educare i figli – in tale modo pregiudicandone fattivamente il percorso di crescita – cfr. Corte di Appello di Bologna,
11.5.1988; il che legittima anche la richiesta di risarcimento (necessariamente in via equitativa, ex art. 1226 cc, stante la impossibilità di procedere altrimenti) per il nocumento così causato ai discendenti (vedi Cass.
14382 del 2019) in una somma che qui ben può esser determinata, tenuto conto della età dei ragazzi, e del contegno del padre, nei chiesti € 20.000,00, di cui alla domanda attorea.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
Romania, il 14.08.2004; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viale (AT) di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale, nei confronti dei figli Controparte_1 CP_2
e Controparte_2 Persona_1
dispone l'affidamento super esclusivo dei figli e alla Controparte_2 Persona_1 madre;
presso cui avranno collocazione;
Parte_1
il padre potrà vedere i figli solo in luogo neutro, previa richiesta ai Servizi Sociali, alla presenza di assistenti sociali/educatori e/o psicologi, che possano supportare i minori e, comunque, sempre in accordo con la madre, e sempre secondo le volontà ed esigenze dei figli;
dispone che il padre versi, per il mantenimento dei figli, entro il giorno 27 di ogni mese, € 600,00 (€
300,00 per figlio) oltre annuale rivalutazione ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo vigente presso Tribunale di Asti;
gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento legato alla prole saranno versati al 100% nelle mani della madre;
tanto anche per le detrazioni fiscali di legge;
condanna al pagamento, nelle mani della ricorrente, per i figli, di un risarcimento pari ad Controparte_1
€ 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 125,00 per esposti, €
4.500,00 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 30.9.24
Il Pres il rel est
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
771/2021 RGAC
Il tribunale, in persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa E. Bulgarelli Giud.
Dott. P. Perfetti Rel Est
Ha emesso sentenza
Sul ricorso di
, nata a [...], il [...] c.f.: , residente in [...] C.F._1
(AT), Via G. Marconi n. 8 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in San Damiano
d'Asti, Corso Roma n. 27 presso lo studio e la persona dell'Avv. Elsa Damaso (c.f.: ), del C.F._2 foro di Asti, che la assiste e difende
[...]
nato a [...], il [...], ultima residenza nota in Viale (AT), Via G. Controparte_1
Marconi n. 8 c.f.: , CONTUMACE C.F._3
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
OSSERVATO
Parte attrice conclude nella presente sede, chiedendo:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 in Romania, il 14.08.2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viale (AT) nonché
[...] all'Ente Rumeno di riferimento, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
accertato che il sig. non ha adempiuto ai propri obblighi di padre, sia morali che materiali nei CP_1 confronti dei figli minori e che li ha abbandonati, dichiarare la decadenza del sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e Controparte_2 Persona_1 disporre, in ogni caso, l'affidamento super esclusivo dei figli e Controparte_2 Persona_1 alla madre , odierna ricorrente e la loro collocazione presso la stessa con
[...] Parte_1 eventuale diritto di visita del padre solo in luogo neutro alla presenza di assistenti sociali/educatori e/o psicologi che possano supportare i minori e, comunque, sempre con accordo della madre e sempre secondo le volontà ed esigenze dei figli minori;
confermare l'importo per il contributo al mantenimento di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), oltre annuale aumento ISTAT, come determinato in fase di separazione e modificare le disposizioni in merito alle spese straordinarie, per tutte le ragioni addotte in narrativa, disponendo che vengano versate dal padre forfettariamente nell'importo di € 300,00 al mese (€ 150,00 per figlio) straordinarie - così come determinate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti - vengano suddivise nella misura del 70% al padre e nel 30% alla madre;
confermare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico famigliare per figli minori vengano versati e siano a favore al 100% della madre (anche se eventualmente percepiti dal padre), così come anche le detrazioni fiscali;
accertato il disagio morale e materiale dei figli minori subito a causa del comportamento del padre nei loro Part confronti, condannare il sig. a versare alla sig.ra (per i figli) la somma che l'Ill.mo Giudicante CP_1 vorrà liquidare anche in via equitativa e, comunque, non inferiore ad € 20.000,00 per tutte le ragioni addotte in narrativa.”
La domanda è fondata.
I coniugi contraevano matrimonio in Romania, il 14 agosto 2004.
Dalla unione nascevano due figli: il 19 marzo 2007, a Torino e Controparte_2 Persona_1 il 29 gennaio 2009, ad Asti.
[...]
Con sentenza n. 781/2018, pubblicata il 07.08.2018, il Tribunale di Asti statuiva nei termini che seguono:
“Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta;
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 comma 1 c.c.;
- dispone che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre, Controparte_2 Persona_1 [...]
con facoltà del padre di vedere il minore, previo contatto con la ricorrente e accordo sulle date Parte_1
e orari, una volta a settimana per dure ore in luogo neutro e sotto il controllo dei servizi sociali territorialmente competenti;
-dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo al ricorrente la Controparte_1 somma di € 600,00 mensili (€ 300 per figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie (fra le quali spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative) necessitate e documentate;
-condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500, oltre Controparte_1
€ 98 a titolo di esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.”
La unione familiare non può esser in alcun modo ricostituita, anche alla luce del contegno serbato dal padre.
Il quale, come reso palese dal totale disinteresse palesato, quanto alle sorti del nucleo familiare, sia nel giudizio di separazione, che in quello odierno, dava luogo ad un sostanziale, totale abbandono della prole, del che vi è conferma nelle relazioni assunte in corso di causa ad opera dei Servizi (cfr. relazione del
10.5.2022).
Avuto riguardo al preminente interesse della prole, appare corretto affermare, con la difesa attorea, che le condotte gravemente pregiudizievoli, rilevanti ai sensi dell'art. 330 cc, possano ben consistere (tale è certamente il caso all'esame) nel totale e prolungato disinteresse verso la prole (in violazione dell'art. 147 cc) e nella manifestata incapacità/inidoneità ad assistere, mantenere, istruire od educare i figli – in tale modo pregiudicandone fattivamente il percorso di crescita – cfr. Corte di Appello di Bologna,
11.5.1988; il che legittima anche la richiesta di risarcimento (necessariamente in via equitativa, ex art. 1226 cc, stante la impossibilità di procedere altrimenti) per il nocumento così causato ai discendenti (vedi Cass.
14382 del 2019) in una somma che qui ben può esser determinata, tenuto conto della età dei ragazzi, e del contegno del padre, nei chiesti € 20.000,00, di cui alla domanda attorea.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
Romania, il 14.08.2004; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viale (AT) di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale, nei confronti dei figli Controparte_1 CP_2
e Controparte_2 Persona_1
dispone l'affidamento super esclusivo dei figli e alla Controparte_2 Persona_1 madre;
presso cui avranno collocazione;
Parte_1
il padre potrà vedere i figli solo in luogo neutro, previa richiesta ai Servizi Sociali, alla presenza di assistenti sociali/educatori e/o psicologi, che possano supportare i minori e, comunque, sempre in accordo con la madre, e sempre secondo le volontà ed esigenze dei figli;
dispone che il padre versi, per il mantenimento dei figli, entro il giorno 27 di ogni mese, € 600,00 (€
300,00 per figlio) oltre annuale rivalutazione ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo vigente presso Tribunale di Asti;
gli assegni famigliari ed ogni altro emolumento legato alla prole saranno versati al 100% nelle mani della madre;
tanto anche per le detrazioni fiscali di legge;
condanna al pagamento, nelle mani della ricorrente, per i figli, di un risarcimento pari ad Controparte_1
€ 20.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 125,00 per esposti, €
4.500,00 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 30.9.24
Il Pres il rel est