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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL GI, Presidente e Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4876/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012L02692/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012L02692/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra , con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ha impugnato l'avviso di accertamento n.T9D012L02692/2025, per un importo complessivo di 59.012,00, per l'anno
2019.
Il predetto avviso di accertamento, scaturisce da un controllo effettuato nei confronti della odierna ricorrente, all'esito del quale l'Ufficio Impositore avrebbe accertato, ai sensi dell' art. 41 bis DPR n.600/1973, un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria, riconoscendo la deduzione dei contributi previdenziali versati e la detrazione delle imposte versate. Inoltre l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art.55 del DPR n.633/1972, un volume d'affari da assoggettare ad IVA. Infine, l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse.
L' Ufficio prima dell'emissione dell' avviso di accertamento, ha provveduto a notificare, in data 23/05/2025, il questionario n.Q006032025, con il quale chiedeva alla parte ricorrente di produrre i documenti necessari a verificare l'assenza delle cause ostative all'accesso al regime fiscale di cui all' articolo 1 della Legge 190/2014.
Non avendo ricevuto risposta al menzionato questionario, l'Ufficio Controlli, in data 26/06/2025, notificava lo schema d'atto n. T9DQ12L02692/2025.
In data 25/08/2025, sono state comunicate all' Ufficio delle controdeduzioni allo schema d' atto ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212/2000.
La Contribuente eccepisce che l'Ufficio avrebbe emesso l' avviso di accertamento in quanto la stessa avrebbe fruito indebitamente del regime fiscale di favore, prescritto dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014, per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.
A seguito di una causa ostativa, l'Ufficio avrebbe accertato un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria e un volume d'affari da assoggettare ad IVA.
La ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la notifica del questionario n. T9DQ00603/2025, e pertanto tale comportamento dell'Ufficio avrebbe integrato una palese lesione del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24 e 111
Cost., nonché dall' art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
La ricorrente sostiene anche di non avere mai ricevuto neppure lo Schema d'Atto n. T9DQ12L02692/2025, notificato a seguito del Questionario n.Q00603205.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepisce che l'Ufficio non ha dato prova di tale presunta notifica in quanto all'avviso di accertamento non avrebbe allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica dello
Schema d'Atto.
La contribuente sostiene anche di aver ricevuto un atto di contestazione n.T9DCO2L00247/2025, con il quale l'Ufficio irrogava sanzione per mancata produzione della documentazione utile a chiarire la posizione della medesima a seguito della notifica del predetto questionario.
Con la impugnativa dell'atto di contestazione la ricorrente eccepisce altresì:
- la nullità dell'avviso di accertamento per omessa/carente motivazione dello stesso;
- la nullità dell'avviso di accertamento per erronea interpretazione della causa ostativa ex art. 1, comma 57, Lett.
D), Legge n. 190/20214;
- in ultimo nullità dell'atto di accertamento per violazione e falsa applicazione dell' art. 10 Bis, commi 6 e 7, dello
Statuto dei Diritti del Contribuente.
Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 546/1992, ritenendo quanto ex adverso dedotto e argomentato, illegittimo ed infondato provando, peraltro, la notifica di tutti gli atti propedeutici a quello impugnato.
Deposita memoria di replica parte ricorrente contestando le deduzioni dell'Ufficio, reiterando, di fatto, i motivi del ricorso.
Discussa la causa alla udienza del 16 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il questionario n. T9DQ00603 emesso dall' Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG:78845048564-3 in data 12/05/2025 alla residenza della contribuente, allo stesso indirizzo dove è stato notificato l'atto impugnato, regolarmente ricevuto.
All'atto della notifica eseguita in data 12/05/2025 la ricorrente risultava essere temporaneamente assente, pertanto è stato lasciato l'avviso ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66917953297-1 in pari data.
L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza e, l'atto, quindi, è stato regolarmente notificato.
Di conseguenza risulta infondata l'eccezione relativa alla presunta lesione irreparabile del diritto di difesa per mancata notifica del questionario.
La contribuente nel ricorso introduttivo ha dedotto che il mancato invio della documentazione è imputabile a causa di forza maggiore e anche ad un comportamento negligente da parte dell'Ufficio il quale non avrebbe assolto correttamente all'obbligo di notificazione del questionario e ciò non le avrebbe consentito di avere conoscenza del questionario.
Tale eccezione è priva di fondamento in quanto il questionario è stato regolarmente notificato.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ai sensi degli articoli 6-bis e 7 della Legge n.212/2000 e violazione dell' onere della prova ex art. 2697 cc, la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'Avviso di Accertamento impugnato, il quale è caratterizzato da un'inadeguata ed insufficiente motivazione in merito al mancato accoglimento delle osservazioni allo Schema d'atto.
Tale eccezione risulta essere priva di pregio, in quanto l'Ufficio prima di emettere l'Avviso di Accertamento ha regolarmente notificato alla contribuente la Comunicazione dello Schema di Atto n. T9DQ12L02692/2025, che riporta una esauriente motivazione circa le cause di esclusione dal regime fiscale di favore per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.
Nella Comunicazione dello Schema d'atto l'Ufficio ha adeguatamente motivato le ragioni della pretesa impositiva, indicando appunto tutte le condizioni per le quali abbia ritenuto che la contribuente non possedesse, per il 2019, i requisiti per l'accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge 190 del 2014.
È pacifico che l'Amministrazione ha assolto all' obbligo di motivazione provando i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Nella comunicazione dello schema d'atto che ha preceduto l'Avviso impugnato, l'Amministrazione ha adeguatamente illustrato le ragioni del mancato accesso al regime di favore, che rappresentano appunto il fondamento dell' avviso di accertamento.
Anche l'esperito contraddittorio costituisce parte della motivazione dell'accertamento, costituisce una sorta di anteprima dell' atto accertativo vero e proprio che viene emesso ad esito della procedura amministrativa.
In merito alla eccepita nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi da 54 a 89, Legge n.190/2014, nonché per erronea interpretazione della causa ostativa ex art.1, comma 57, Lett.D), Legge n.190/2014, l'Ufficio sostiene che per l'anno d'imposta 2019, la ricorrente, avrebbe fruito indebitamente del regime fiscale di favore, prescritto dalla Legge n.190/2014, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività d' impresa, arti o professioni.
In particolare, la lettera d) del comma 57, della citata legge, nell'attuale formulazione, dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui allo articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.
La causa ostativa all'accesso al regime forfettario, prevista dalla seconda parte della norma citata, opera in compresenza delle seguenti condizioni: - Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- Esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Riguardo al primo punto la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n.9 del 10/04/2019, chiarisce che per la definizione di controllo diretto ed indiretto si fa riferimento all' articolo 2359 cc, commi 1 e 2.
Nell' ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari di cui all' articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado” .
L'Ufficio ha rilevato in sede di controlli che per l' anno d' imposta 2019, la contribuente ha realizzato operazioni attive con la Società_1 srl, che svolge attività di “ Altre Elaborazioni Elettroniche di Dati, controllata dal sig.
Nominativo_1, marito della contribuente medesima.
Riguardo il secondo punto, la circolare n.9 del 2019, chiarisce che, affinché' le attività dei soggetti economici coinvolti (contribuente in regime forfettario e società controllata) possono essere considerate correlate, devono essere considerate le attività svolte in concreto, indipendentemente dai codici ATECO.
L'Ufficio aveva richiesto alla contribuente con il questionario n.Q006032025 (notificato in data 22/05/2025) di produrre i documenti necessari alla verifica.
Vista la mancata risposta al questionario, non potendo verificare in concreto la natura dell'attività svolta e delle prestazioni erogate alla Società_1 srl, l'Ufficio ha considerato il suo codice ATECO (74.90.99 altre attività professionali n.c.a.) correlato con il codice ATECO della già menzionata Società.
A seguito dell'istruttoria l'ufficio controlli, ha ritenuto che, per l' anno d' imposta 2019, la contribuente non possedesse i requisiti per l' accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge 190/2014.
Conseguentemente l'Ufficio accertava un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria e un volume d' affari da assoggettare all' imposta sul valore aggiunto.
Alla luce di tutto quanto sopra descritto è evidente che l'Ufficio nell' emettere l'avviso di accertamento abbia osservato quanto previsto normativamente.
Ne consegue che l'operato dell' Ufficio deve considerarsi legittimo.
Per i motivi esposti si ritine di respingere il ricorso.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UL GI, Presidente e Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice SALVO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4876/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012L02692/2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012L02692/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra , con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ha impugnato l'avviso di accertamento n.T9D012L02692/2025, per un importo complessivo di 59.012,00, per l'anno
2019.
Il predetto avviso di accertamento, scaturisce da un controllo effettuato nei confronti della odierna ricorrente, all'esito del quale l'Ufficio Impositore avrebbe accertato, ai sensi dell' art. 41 bis DPR n.600/1973, un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria, riconoscendo la deduzione dei contributi previdenziali versati e la detrazione delle imposte versate. Inoltre l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art.55 del DPR n.633/1972, un volume d'affari da assoggettare ad IVA. Infine, l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse.
L' Ufficio prima dell'emissione dell' avviso di accertamento, ha provveduto a notificare, in data 23/05/2025, il questionario n.Q006032025, con il quale chiedeva alla parte ricorrente di produrre i documenti necessari a verificare l'assenza delle cause ostative all'accesso al regime fiscale di cui all' articolo 1 della Legge 190/2014.
Non avendo ricevuto risposta al menzionato questionario, l'Ufficio Controlli, in data 26/06/2025, notificava lo schema d'atto n. T9DQ12L02692/2025.
In data 25/08/2025, sono state comunicate all' Ufficio delle controdeduzioni allo schema d' atto ai sensi dell'art.
6-bis della Legge 212/2000.
La Contribuente eccepisce che l'Ufficio avrebbe emesso l' avviso di accertamento in quanto la stessa avrebbe fruito indebitamente del regime fiscale di favore, prescritto dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014, per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.
A seguito di una causa ostativa, l'Ufficio avrebbe accertato un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria e un volume d'affari da assoggettare ad IVA.
La ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la notifica del questionario n. T9DQ00603/2025, e pertanto tale comportamento dell'Ufficio avrebbe integrato una palese lesione del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24 e 111
Cost., nonché dall' art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
La ricorrente sostiene anche di non avere mai ricevuto neppure lo Schema d'Atto n. T9DQ12L02692/2025, notificato a seguito del Questionario n.Q00603205.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepisce che l'Ufficio non ha dato prova di tale presunta notifica in quanto all'avviso di accertamento non avrebbe allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica dello
Schema d'Atto.
La contribuente sostiene anche di aver ricevuto un atto di contestazione n.T9DCO2L00247/2025, con il quale l'Ufficio irrogava sanzione per mancata produzione della documentazione utile a chiarire la posizione della medesima a seguito della notifica del predetto questionario.
Con la impugnativa dell'atto di contestazione la ricorrente eccepisce altresì:
- la nullità dell'avviso di accertamento per omessa/carente motivazione dello stesso;
- la nullità dell'avviso di accertamento per erronea interpretazione della causa ostativa ex art. 1, comma 57, Lett.
D), Legge n. 190/20214;
- in ultimo nullità dell'atto di accertamento per violazione e falsa applicazione dell' art. 10 Bis, commi 6 e 7, dello
Statuto dei Diritti del Contribuente.
Si costituisce nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 546/1992, ritenendo quanto ex adverso dedotto e argomentato, illegittimo ed infondato provando, peraltro, la notifica di tutti gli atti propedeutici a quello impugnato.
Deposita memoria di replica parte ricorrente contestando le deduzioni dell'Ufficio, reiterando, di fatto, i motivi del ricorso.
Discussa la causa alla udienza del 16 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che il questionario n. T9DQ00603 emesso dall' Ufficio è stato regolarmente notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG:78845048564-3 in data 12/05/2025 alla residenza della contribuente, allo stesso indirizzo dove è stato notificato l'atto impugnato, regolarmente ricevuto.
All'atto della notifica eseguita in data 12/05/2025 la ricorrente risultava essere temporaneamente assente, pertanto è stato lasciato l'avviso ed è stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n.66917953297-1 in pari data.
L' atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. e pertanto si è realizzata una compiuta giacenza e, l'atto, quindi, è stato regolarmente notificato.
Di conseguenza risulta infondata l'eccezione relativa alla presunta lesione irreparabile del diritto di difesa per mancata notifica del questionario.
La contribuente nel ricorso introduttivo ha dedotto che il mancato invio della documentazione è imputabile a causa di forza maggiore e anche ad un comportamento negligente da parte dell'Ufficio il quale non avrebbe assolto correttamente all'obbligo di notificazione del questionario e ciò non le avrebbe consentito di avere conoscenza del questionario.
Tale eccezione è priva di fondamento in quanto il questionario è stato regolarmente notificato.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ai sensi degli articoli 6-bis e 7 della Legge n.212/2000 e violazione dell' onere della prova ex art. 2697 cc, la ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'Avviso di Accertamento impugnato, il quale è caratterizzato da un'inadeguata ed insufficiente motivazione in merito al mancato accoglimento delle osservazioni allo Schema d'atto.
Tale eccezione risulta essere priva di pregio, in quanto l'Ufficio prima di emettere l'Avviso di Accertamento ha regolarmente notificato alla contribuente la Comunicazione dello Schema di Atto n. T9DQ12L02692/2025, che riporta una esauriente motivazione circa le cause di esclusione dal regime fiscale di favore per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.
Nella Comunicazione dello Schema d'atto l'Ufficio ha adeguatamente motivato le ragioni della pretesa impositiva, indicando appunto tutte le condizioni per le quali abbia ritenuto che la contribuente non possedesse, per il 2019, i requisiti per l'accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge 190 del 2014.
È pacifico che l'Amministrazione ha assolto all' obbligo di motivazione provando i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
Nella comunicazione dello schema d'atto che ha preceduto l'Avviso impugnato, l'Amministrazione ha adeguatamente illustrato le ragioni del mancato accesso al regime di favore, che rappresentano appunto il fondamento dell' avviso di accertamento.
Anche l'esperito contraddittorio costituisce parte della motivazione dell'accertamento, costituisce una sorta di anteprima dell' atto accertativo vero e proprio che viene emesso ad esito della procedura amministrativa.
In merito alla eccepita nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi da 54 a 89, Legge n.190/2014, nonché per erronea interpretazione della causa ostativa ex art.1, comma 57, Lett.D), Legge n.190/2014, l'Ufficio sostiene che per l'anno d'imposta 2019, la ricorrente, avrebbe fruito indebitamente del regime fiscale di favore, prescritto dalla Legge n.190/2014, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività d' impresa, arti o professioni.
In particolare, la lettera d) del comma 57, della citata legge, nell'attuale formulazione, dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui allo articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.
La causa ostativa all'accesso al regime forfettario, prevista dalla seconda parte della norma citata, opera in compresenza delle seguenti condizioni: - Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione;
- Esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Riguardo al primo punto la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n.9 del 10/04/2019, chiarisce che per la definizione di controllo diretto ed indiretto si fa riferimento all' articolo 2359 cc, commi 1 e 2.
Nell' ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari di cui all' articolo 5, comma 5, del TUIR, secondo cui: “si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado” .
L'Ufficio ha rilevato in sede di controlli che per l' anno d' imposta 2019, la contribuente ha realizzato operazioni attive con la Società_1 srl, che svolge attività di “ Altre Elaborazioni Elettroniche di Dati, controllata dal sig.
Nominativo_1, marito della contribuente medesima.
Riguardo il secondo punto, la circolare n.9 del 2019, chiarisce che, affinché' le attività dei soggetti economici coinvolti (contribuente in regime forfettario e società controllata) possono essere considerate correlate, devono essere considerate le attività svolte in concreto, indipendentemente dai codici ATECO.
L'Ufficio aveva richiesto alla contribuente con il questionario n.Q006032025 (notificato in data 22/05/2025) di produrre i documenti necessari alla verifica.
Vista la mancata risposta al questionario, non potendo verificare in concreto la natura dell'attività svolta e delle prestazioni erogate alla Società_1 srl, l'Ufficio ha considerato il suo codice ATECO (74.90.99 altre attività professionali n.c.a.) correlato con il codice ATECO della già menzionata Società.
A seguito dell'istruttoria l'ufficio controlli, ha ritenuto che, per l' anno d' imposta 2019, la contribuente non possedesse i requisiti per l' accesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge 190/2014.
Conseguentemente l'Ufficio accertava un maggior reddito soggetto a tassazione ordinaria e un volume d' affari da assoggettare all' imposta sul valore aggiunto.
Alla luce di tutto quanto sopra descritto è evidente che l'Ufficio nell' emettere l'avviso di accertamento abbia osservato quanto previsto normativamente.
Ne consegue che l'operato dell' Ufficio deve considerarsi legittimo.
Per i motivi esposti si ritine di respingere il ricorso.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli