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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/09/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4859/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2021 tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO MIRACOLO, elettivamente C.F._2 domiciliate presso lo studio dello stesso in VIAREGGIO (LU)-Via Giacomo Matteotti 33, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI
e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PAOLO VELLUTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUCCA- Viale Luporini 807, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale mortale
1 CONCLUSIONI
Per in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse, “Piaccia Persona_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 2043 e/o 2054 c.c., che il sinistro stradale avvenuto il giorno 10.11.2018 in Lucca, SS 12 del Brennero, altezza civico n. 3759, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio indicate nella premessa dell'atto introduttivo, si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva - ovvero, in denegato subordine, quanto meno grandemente prevalente - del Sig. quale CP_2 proprietario e conducente del veicolo mod. Volkswagen OL tg. FC940WV, assicurato per la con la in forza di polizza n. 00034533420155 CP_3 Controparte_4 con validità fino al 8.08.2019; per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore delle parti attrici di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da queste subiti e subendi in occasione ed in conseguenza del sinistro per cui è causa, come indicati ed allegati nella premessa dell'atto introduttivo, nella misura che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale rispettivamente dovuto alle parti attrici, previamente svalutate secondo gli indici ISTAT F.O.I. e via via annualmente rivalutate secondo lo stesso indice, nell'importo pari agli interessi al tasso annuale del 2,0%, ovvero in subordine nell'importo pari al tasso legale, dal momento del prodursi del danno (10.11.2018) fino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonchè competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Per insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse Controparte_4
“nel merito - In tesi: accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione CP_5 del sinistro per cui è causa, rigettando conseguentemente la domanda;
- In ipotesi graduata: qualora emergesse nella determinazione del sinistro per cui è causa una responsabilità concorrente di accertare il grado della stessa in percentuale comunque CP_2 minoritaria rispetto a quella di Conseguentemente, quantificati i danni che CP_5 risulteranno provati da controparte, ritenere quanto già versato da Controparte_4 ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie, rigettando la domanda. Con vittoria delle spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore ha convenuto in giudizio la società Persona_1 quale assicuratore del veicolo VW OL tg. FC940WV, nonché il Controparte_4 suo conducente e proprietario , per sentirli condannare al risarcimento di tutti i CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
2 10.11.2018 alle ore 5.45, nel quale aveva perso la vita rispettivamente coniuge e CP_5 padre delle stesse. Hanno dedotto che: in tali circostanze di tempo e di luogo, a CP_5 bordo della sua vettura mod. Fiat Punto tg. DF177ZV, provenendo dal vialetto di ingresso al comprensorio ove era situata la casa familiare, lungo la Via del Brennero al civico 3759 in località S. Pietro a Vico, si era immesso sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero (strada statale ad una carreggiata a doppio senso di marcia), in direzione Marlia;
quasi esaurita la manovra di immissione sulla propria carreggiata di percorrenza, era sopraggiunta l'autovettura Volkswagen
OL tg. FC940WV, condotta da , che percorreva la SS12 con direzione di marcia da CP_2
Marlia verso Lucca e che era entrata in collisione, a cavallo della linea di mezzeria e sulla porzione di corsia di pertinenza della stessa VW OL, con la Fiat Punto. Hanno sostenuto l'esclusiva responsabilità del conducente della VW OL per il sinistro mortale occorso, evidenziando che costui procedeva a velocità superiore al limite consentito (112 km/h in luogo di
90km/h), non aveva adottato alcuna cautela, nonostante l'orario notturno, la visibilità ridotta, data l'assenza di illuminazione artificiale e la prossimità di abitazioni e di un incrocio e non aveva neppure accennato un tentativo di frenata, rappresentando di non condividere l'esito del procedimento penale a carico di che si era concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p., CP_2 in cui era stato tenuto conto dell'attenuante speciale di cui all'art. 589bis comma 7 c.p., ossia del concorso di colpa del defunto.
In punto di quantum hanno domandato:
- il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore Persona_1 rappresentato da una condizione psicopatologica complessa (crisi di ansia, panico, pianto, sintomi collaterali quali nausea, colite, vomito, riduzione del sonno) e da Parte_1
anch'esso incidente sulla sfera psichica, entrambi suscettibili di valutazione
[...] economica, nonché per entrambe il danno morale patito;
- il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita del contributo reddituale del defunto alla famiglia, con la precisazione che l' ha riconosciuto una CP_6 rendita ex art. 85 T.U. 1124/1965 pari ad € 1.267,01 per la moglie ed € 506,80 per la minore, esercitando altresì la rivalsa di legge nei confronti della compagnia convenuta;
3 - il risarcimento del danno patrimoniale per spese legali sostenute, sia per assistenza legale nel procedimento penale, che per spese del consulente di parte.
Pertanto, hanno dato atto dell'insufficienza della somma offerta dalla compagnia convenuta pari ad €100.000 per ciascuna parte (trattenuta il 17.11.2021 in acconto sul maggior avere), sul presupposto di una corresponsabilità in ragione del 70% del defunto nella causazione del sinistro, peraltro somma limitata al solo danno da perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la convenuta contestando le allegazioni CP_4 Controparte_4 attoree in punto di dinamica del sinistro ed evidenziando l'insussistenza di una responsabilità totale, maggioritaria o anche solo paritaria del convenuto ed assicurato e ritenendo CP_2 che invece il sinistro fosse da ascrivere alla condotta di guida di il quale, CP_5 provenendo da una via privata e non rispettando quanto previsto dall'art. 153 c.d.s., aveva omesso di usare la dovuta attenzione e cautela prima di immettersi sulla S.S. 12 - dell'Abetone e del Brennero. Ha evidenziato che il sinistro si era verificato sulla carreggiata in cui transitava il veicolo VW OL e dunque, quando il non aveva ancora completato la manovra di CP_5 immissione e che il veicolo assicurato era avvistabile dal defunto già ad una distanza di 470 mt.
Ha contestato inoltre la domanda in punto di quantum debeatur, sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale, ritenendo l'importo già versato stragiudizialmente (corrisposto pro bono pacis, senza riconoscimento alcuno circa la responsabilità dell'assicurato) ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie avanzate.
ancorché ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_2
La causa è stata istruita in via documentale, mediante c.t.u. cinematica e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 16.4.2025, è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
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In via istruttoria, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del 27.4.2024.
Sull'an debeatur.
L'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, mediante c.t.u. dinamico-modale e medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
4 Si ribadisce, anche in questa sede, che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. P.I.
a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione Persona_2 versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
In particolare, come già argomentato nel corso del procedimento, non può essere avanzata alcuna critica sulla modalità di svolgimento dell'accertamento peritale né circa gli esiti cui esso perviene, che sono il frutto di un'accurata disamina del materiale probatorio (compresi i rilievi e perizie svolti in sede penale) e che sono fondati su una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro e ciò anche alla luce dell'appendice integrativa di istruttoria demandata al consulente, per il tramite di apposita prova su strada e per il tramite di filmato acquisito in atti.
All'esito, si ritiene che il sinistro, conformemente alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato, sia da ascrivere alla prevalente responsabilità del defunto in ragione di CP_5
2/3, mentre per la restante parte al convenuto . CP_2
Occorre prima di tutto ricostruire la posizione dei veicoli negli attimi che hanno preceduto il sinistro.
È acclarato e confermato che il sinistro si è verificato il giorno in data 10.11.2018 alle ore 5.45, dunque in orario notturno, sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero, strada statale ad una carreggiata a doppio senso di marcia.
a bordo della sua vettura mod. Fiat Punto tg. DF177ZV, provenendo dal vialetto di CP_5 ingresso al comprensorio ove era situata la casa familiare, lungo la Via del Brennero al civico
3759 in località S. Pietro a Vico, si è immesso sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero, in direzione Marlia per recarsi al lavoro.
Nelle medesime circostanze di tempo e luogo, l'autovettura Volkswagen OL tg. FC940WV, condotta da percorreva la SS12 con direzione di marcia da Marlia verso Lucca. CP_2
L'illuminazione artificiale nel tratto di strada in questione era pressoché assente.
L'urto tra i veicoli si è verificato in prossimità della linea di mezzeria sulla porzione della corsia di pertinenza della VW OL e si è concretizzato tra la parte anteriore della predetta vettura e la
5 parte laterale sinistra della Fiat Punto, il che milita nel senso di ritenere che il conducente della
Fiat Punto, il defunto non avesse già completato, come sostengono le attrici, la CP_5 manovra di svolta a sinistra (comunque consentita, giacché in quel tratto di strada la SS 12 presenza linea di mezzeria tratteggiata), ma l'avesse soltanto intrapresa, immettendosi nella corsia di percorrenza della VW OL, quando l'urto si è verificato.
Circa la condotta di guida dei conducenti, anche all'esito dell'accertamento peritale svolto in questa sede, risulta confermato che effettivamente conducente della VW OL CP_2 viaggiava a velocità superiore al limite consentito, pari a 90 km/h sul tratto di strada in questione;
nello specifico, conclude il c.t.u. “che l'autovettura VW OL prima dell'urto teneva una velocità compresa tra i 110 e 129 km/h., comunque superiore al limite di 90 Km/h” e ciò tenendo adeguatamente conto delle risultanze della lettura fatta eseguire a cura della Polstrada sulla centralina dell'auto VW OL (“che ha determinato la velocità di 95 Km/h della stessa auto al momento del guasto alla valvola a farfalla, pertanto presumibilmente quando si erano già verificate decelerazioni conseguenti alla deformazione dei lamierati ed all'applicazione di forze che hanno determinato gli spostamenti dei veicoli dalle posizioni dal momento dell'urto a quelle di quiete rilevate dalla Polstrada. La registrazione della velocità avvenuta in tali condizioni determina la velocità della VW OL al punto di collisione di almeno 95 Km/h”).
Altresì è confermato che il conducente della VW OL non ha effettuato alcun tentativo di frenata ed infatti non sono state rinvenute tracce sull'asfalto, di talché senz'altro la condotta di guida non
è stata conforme né allo stato dei luoghi ed alla ridotta illuminazione, né all'orario notturno.
Tuttavia, anche il defunto pur procedendo a ridotta velocità (4 km/h), non ha CP_5 compiuto la manovra di immissione sulla SS 12 e di relativa svolta, sincerandosi di non costituire intralcio e pericolo per i veicoli che sopraggiungevano.
Invero, posto che egli si immetteva da strada privata sulla SS12 del Brennero, avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 145 commi 1 e 6 CdS di dare la precedenza ai veicoli in transito prima di immettersi.
È stata oggetto di complesso dibattito peritale e di notevole dissertazione tecnica la possibilità concreta del defunto di avvistare, nel momento in cui si è immesso sulla SS 12, la CP_5
6 OL che stava sopraggiungendo, questione indagata non solo mediante prova su strada ma anche acquisendo il filmato della relativa simulazione.
Ciò anche e soprattutto alla luce delle divergenti conclusioni che erano state rassegnate, dal c.t.p. di parte attrice , il quale aveva concluso per l'esclusiva responsabilità del Parte_2 conducente della OL nella causazione del sinistro, essenzialmente ascritta alla velocità ben superiore al limite consentito ed alla circostanza che, contrariamente a quanto emerso in sede peritale, il defunto non avesse in realtà la possibilità di avvistare il veicolo che sopraggiungeva, di talché, se il conducente della VW OL avesse mantenuto una velocità pari al limite consentito l'incidente non si sarebbe verificato.
Il c.t.p. del PM Ing. , invece, così come il P.I. nominato quale c.t.u. in questo Per_3 Per_2 giudizio, pur confermando l'elevata velocità tenuta dal conducente della VW OL, superiore al limite consentito sul tratto di strada interessato, conclude tuttavia affermando che la visibilità del veicolo in transito era consentita al defunto CP_5
Allo scopo, il c.t.u. nel contraddittorio con i consulenti di parte, ha effettuato un sopralluogo nel mese di novembre 2023 in orario notturno (dunque replicando condizioni analoghe a quelle del sinistro), con un autovettura (Nissan Micra) i cui fari anteriori sono posti alla stessa altezza dei fari della VW OL (ossia a 60-77 cm) ed ha precisato, descrivendo i fotogrammi, che “il conducente della Fiat Punto, avvicinandosi all'immissione sulla SS.12, poteva vedere la luce diretta dei fari della VW OL a partire dalla distanza di 450 metri ( corrispondente al tempo di
16 secondi prima della collisione ), fino alla distanza di 183 metri, ovvero 6 secondi prima della collisione, a partire dalla quale era percepibile la luce indiretta dei fari, fino alla distanza di 92 metri, corrispondente al tempo di 3 secondi prima della collisione ) alla quale tornavano ad essere visibili direttamente i fari della VW OL. Viene infine precisato che l'avvistamento dei fari e della luce indiretta non permetteva, da parte del conducente della Fiat Punto, di valutare la velocità alla quale procedeva la VW OL a lungo la SS.12 verso il punto di collisione”.
Trattasi di conclusioni coerenti, giacché è sufficiente visionare il video depositato in atti nella sua interezza per confermare gli esiti dell'accertamento.
7 Dunque, è possibile affermare che il conducente della Fiat Punto si è immesso sulla SS.12 provenendo da strada laterale senza prestare la dovuta attenzione al veicolo in transito, che era avvistabile nel momento in cui ha intrapreso la manovra stessa.
Merita altresì soffermarsi sul richiamo di parte attrice alla non corretta applicazione, nella fattispecie, del giudizio di evitabilità dell'evento, richiamato in più parti dalle attrici, e che necessariamente deve essere compiuto per attribuire anche al conducente della VW OL una responsabilità (anche solo in quota).
Infatti, deve comunque dimostrarsi, secondo un giudizio prognostico di evitabilità dell'evento, che, laddove il conducente della VW OL avesse tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi, il sinistro non si sarebbe verificato, dato che, in caso contrario, alcuna responsabilità per l'evento mortale, neppure in quota, potrebbe essere a lui ascritta, conclusioni cui pacificamente è giunto il c.t.u. nominato in questo giudizio e cui era pervenuto anche il consulente nominato dal PM in sede penale.
Tale conclusione non esclude tuttavia la corresponsabilità dell'altro conducente nella catena causale che ha condotto alla sua morte, per il quale parimenti, con medesimo giudizio prognostico, è stato dimostrato un contributo causale determinante nella verificazione del sinistro.
Conclusivamente si condividono le considerazioni espresse dal c.t.u. che ha così argomentato:
“Relativamente al conducente della Fiat Punto: si è immesso sulla SS.12 provenendo da strada laterale senza prestare la dovuta attenzione, ovvero senza accertarsi che non sopraggiungessero veicoli ai quali doveva dare la precedenza, ed in particolare senza accorgersi che stava sopraggiungendo l'auto VW OL quando i fari di quest'ultima erano avvistabili alla distanza di
450 metri;
- Relativamente al conducente della VW OL: procedeva lungo la SS.12 (strada con limite generico di velocità di 90 km/h) in ore notturne, alla velocità di almeno 110 Km/h
(massimo 129 km/h); - In base al comportamento dei due conducenti coinvolti nel sinistro del quo, che è risultato dalle indagini e calcoli eseguiti, la quota di responsabilità attribuibile ai due conducenti viene ritenuta congrua nella misura di 2/3 a carico del deceduto ed di 1/3 a carico del Sig. , conducente della VW OL”. CP_2
8 Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Vanno al contempo riconosciuti, laddove si dimostri che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, anche i danni patrimoniali patiti dalle vittime dell'illecito.
Danno da perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza ammette il risarcimento del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che mira a ristorare la perdita di un prossimo congiunto, da cui consegue normalmente una condizione di “vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto” (Cass., 20.10.2016, n. 21230).
Nel caso di specie, sussistono senz'altro i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle attrici, che appartengono al nucleo familiare primario del deceduto, in quanto moglie e figlia dello stesso.
Per la quantificazione del relativo risarcimento, la Corte di cassazione aveva in una recente pronuncia (Cass., sez. III n. 10579/2021) evidenziato la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi, ritenendo all'uopo maggiormente adeguate le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma rispetto a quelle elaborate dal Tribunale di Milano. A seguito della richiamata pronuncia e rilevato come tale sentenza avesse inaugurato un nuovo orientamento della Corte di cassazione in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
9 Milano ha provveduto all'elaborazione di nuove Tabelle, pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti.
Di recente, la Suprema Corte (Cass., sez. III, 16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili tali nuove tabelle del Tribunale di Milano (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata vigente alla data della presente pronuncia (punto base €3.911).
Ai fini dell'attribuzione dei punti base secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, va ulteriormente premesso che le attrici erano entrambe conviventi con il defunto, al momento del verificarsi del fatto, mentre risulta che il nucleo primario non fosse composto da altri soggetti.
Quanto all'ulteriore parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva va riconosciuto il valore massimo di 30 punti per la moglie convivente e la figlia minore;
ciò si giustifica non soltanto sulla base della presunzione della sofferenza sicuramente patita dal congiunto, sulla base del fatto che può ritenersi che il legame tra i familiari, in assenza di emergenze di segno contrario, fosse connotato da armonia e da reciproco affetto
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione:
Età della vittima primaria
nato a [...] il [...], alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni CP_5
Punti: 20
10 Danno da perdita del rapporto parentale (coniuge) Parte_1
Età della vittima secondaria: nata il [...] e dunque aveva 44 anni alla data del fatto
20 punti
Convivenza: si
16 punti
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: si, 1 figlia 14 punti
Qualità della relazione affettiva:
30 punti
Totale punti 100 punto base €3.911=€391.100 (Importo pari al tetto massimo)
Danno da perdita del rapporto parentale (figlia) Persona_1
Età della vittima secondaria: nata il [...] e dunque aveva 7 anni alla data del fatto
28 punti
Convivenza: sì
16 punti
Sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato: si, la madre
14 punti
Qualità della relazione affettiva:
30 punti
Totale punti 108 punto base €3.911=€422.388 per cui l'importo si riduce ad €391.100 (Importo pari al tetto massimo).
Danno alla sfera della salute patito da e da Persona_1 Parte_1
Al contempo, come recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez.
III, 05/09/2023 , n. 25907) “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale
11 pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell' articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione”.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e le consulenze medico-legali predisposte c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, suscettibile di separata valutazione economica e causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate cui è stata fornita compiuta risposta.
Circa l'attrice evidenzia il c.t.u. che “la signora , la Parte_1 Parte_1 mattina del 10/10/2018 fu svegliata di soprassalto da un forte rumore proveniente della strada: il marito, appena uscito di casa per recarsi a lavoro aveva riportato un grave incidente stradale, a causa del quale decedette. La signora, rimasta vedova con una figlia di appena sette anni, sviluppò nei mesi successivi uno stato ansioso depressivo, per il trattamento del quale si rivolse ad una psicologa. La visita espletata in sede di operazioni peritali dall'ausiliario psichiatra, dott.ssa ha diagnosticato un disturbo di adattamento con prevalenti sintomi ansiosi. Per_4
Nel caso di specie, secondo quanto descritto dalla dottoressa, l'evento luttuoso subito ha agito su un terreno psicopatologico predisposto, agendo come concausa nell'esacerbare il quadro psicopatologico. Alla luce delle indicazioni per la valutazione del danno psichico, come da
“Linee Guida per la valutazione Medico-Legale del Danno alla persona in ambito civilistico”
(SIMLA 2016), che propone una fascia valutativa per i Disturbi dell'Adattamento non complicati compresa tra il 6 ed il 10%, considerata il terreno psicopatologico preesistente, potrà stimarsi un danno permanente pari al 5 (cinque) per cento”.
Circa invece la minore evidenzia il c.t.u. che “La minore Persona_1 Persona_1
, che a novembre c.a. compirà 13 anni, nell'ottobre 2018, quando ancora non aveva
[...] compiuto 7 anni, rimase orfana del padre, deceduto a seguito di un incidente stradale occorsogli la mattina mentre si recava a lavoro davanti la loro abitazione. La bimba, dopo la grave perdita, ha visto il complicarsi del lutto con una fenomenica ansiosa con prevalenti manifestazioni di
12 ansia critica che hanno reso necessario l'aiuto psicoterapeutico. La visita espletata in sede di operazioni peritali dall'ausiliario psichiatra, dott.ssa ha diagnosticato un disturbo di Per_4 adattamento con prevalenti sintomi ansiosi di grado lieve. Nel caso di specie, secondo quanto descritto dalla dottoressa, l'evento luttuoso subito ha agito su un terreno psicopatologico predisposto, agendo come concausa nel favorire l'insorgenza di una fenomenica psicopatologica che probabilmente non si sarebbe tradotta in manifestazioni cliniche per ancora molti anni. Alla luce delle indicazioni per la valutazione del danno psichico, come da “Linee Guida per la valutazione Medico-Legale del Danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA 2016), che propone una fascia valutativa per i Disturbi dell'Adattamento non complicati tra il 6 e 10%, considerata da un lato la sintomatologia attuale e dall'altro il terreno psicopatologico preesistente, potrà stimarsi un danno permanente pari al 4 (quattro) per cento”.
La consulente nominata ha anche preso puntuale posizione sulle osservazioni mosse dal difensore dell'attrice, sottolineando che il disturbo d'ansia da separazione si configura come una patologia complessa, in cui l'evento traumatico è il fattore scatenante di una reazione in gran parte modulata da elementi predisponenti individuali, con un decorso che normalmente si risolve nell'arco di un anno, di talché il lungo tempo di osservazione clinica (per circa 3 anni) ed il permanere di un quadro clinico complesso per entrambe le periziate è stato ascritto solo in parte al sinistro, con le conseguenze dannose di cui sopra e per il resto correlato, per entrambe le attrici, ad un substrato individuale già presente.
Ai fini della quantificazione del risarcimento, in ordine alla determinazione del quantum, l'art. 139 Codice delle Assicurazioni private individua i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al
9%.
Data l'entità delle lesioni riscontrate e la causazione dell'illecito a seguito di sinistro stradale, si ritiene di far luogo alla liquidazione secondo tale parametro, precisandosi che viene risarcito il danno alla salute, suscettibile di valutazione economica, mentre non si fa luogo ad incremento per danno morale, dato che il riconoscimento di tale voce costituirebbe nei fatti una duplicazione del risarcimento già riconosciuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed altresì in
13 difetto di puntuale allegazione e prova di particolari ed ulteriori sofferenze, tali da incidere sulla liquidazione secondo il barème medico legale. Si perviene alla seguente quantificazione, facendo applicazione delle tabelle vigenti alla data della presente pronuncia e tenendo conto dell'età delle danneggiate alla data del sinistro (44 anni e 7 anni):
- percentuale di invalidità permanente 5%, €5.997,17 Parte_1
- Percentuale di invalidità permanente 4%, € 5.009,68 Persona_1
Si riconoscono inoltre le spese mediche, Il c.t.u. ha inoltre ritenuto pertinenti e congrue, sostenute in relazione a e per €307 ed in relazione a per €144. Parte_1 Persona_1
Danno da perdita del contributo reddituale alla famiglia.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'uccisione d'una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente
a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire)” (Cass. civile sez. VI,
16/03/2018, n.6619).
Nel caso di specie, è documentalmente provato dalla comunicazione n. 330/2019 allegata CP_6 in citazione, che è stata erogata una rendita alle attrici, pari rispettivamente al 50% per la moglie ed al 20% per la figlia, tenendo come parametro la retribuzione massima per la categoria di riferimento (€30.408,30).
Per il principio della cd. compensatio lucri cum damno, occorre garantire che colui che si assume danneggiato non ottenga complessivamente, per un unico fatto illecito, un ristoro superiore a quello che va unitariamente ricondotto alle conseguenze lesive patite. L'esistenza dell'istituto della compensatio lucri cum damno non è controversa, giacché è desumibile dall'art. 1223 c.c. il principio per cui il danno non debba essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non debba superare quella dell'interesse leso o condurre, a sua volta, ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Tale disposizione, infatti, nello stabilire che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza
14 immediata e diretta del fatto illecito, “implica che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica”, di talché “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo”.
Neppure è controversa l'operatività di tale istituto nel caso in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed, al contempo, obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, casi nei quali, pacificamente, opera la regola dello scomputo della posta indennitaria dall'ammontare del risarcimento.
Tuttavia, la compensazione di legge opera solo tra poste omogenee, ovvero voci di danno e di indennizzo della stessa natura.
A tale ultimo proposito, è necessario specificare che l' non indennizza il danno da perdita CP_6 del rapporto parentale, né tantomeno indennizza il danno iure proprio patito dai congiunti alla propria sfera di salute, bensì indennizza nella fattispecie il danno correlato alla perdita della capacità di produrre reddito, che va sottratto dal danno patrimoniale da mancato reddito richiesto al responsabile dalle attrici.
Alla quantificazione della suddetta voce di danno - che si ritiene di dover liquidare in forma di capitale e non di rendita - si procederà in conformità ai criteri dettati dalla Suprema Corte e quindi: (a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, poiché si ritiene che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere deve essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Il calcolo effettuato dalle attrici è dunque erroneo, nella parte in cui destina l'intero reddito percepito ai bisogni delle stesse, senza considerare né i bisogni propri del defunto (che chiaramente vanno computati e considerati nell'individuazione della quota di reddito anche a sé medesimo destinata), né la contribuzione, per quel che concerne i bisogni della minore anche
15 dell'altro genitore;
risulta incontestato, peraltro, che la moglie del defunto non fosse integralmente a suo carico ma svolgesse anch'ella attività lavorativa.
Alla luce di tanto, la somma corrisposta dall' risulta ampiamente satisfattiva delle pretese CP_6 avanzate, poiché considera un complessivo contributo del defunto pari al 70% della retribuzione alle esigenze dei familiari.
Inoltre, avendo preso come base di calcolo il massimo della retribuzione lorda per la categoria di riferimento, di fatto la pensione erogata è calcolata su uno stipendio anche superiore rispetto alle ultime cinque dichiarazioni dei redditi in atti (circa €27.500).
Per cui, alcuna voce ulteriore di risarcimento è riconosciuta a tale titolo.
Danno per spese legali del processo penale e per c.t.p. e per custodia del veicolo.
Le spese legali del processo penale non accedono a questo procedimento, ma attengono al giudizio R.G. 797/2019 conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p. e sono state oggetto di specifica e separata liquidazione, come è desumibile dalla sentenza del Tribunale di
Lucca n. 307/2021, come parimenti non accedono a questo procedimento le spese per l'assistenza tecnica svolta dal consulente di parte nel procedimento penale.
Le spese per l'assistenza prestata dal c.t.p. in questa fase non attengono invece al danno patrimoniale, ma al capo della sentenza relativo alle spese di lite del giudizio ed in tale ambito saranno liquidate.
Sono invece riconosciute le spese di custodia del veicolo Fiat Punto, in quanto si è trattato di incombente necessario per consentire il compimento delle operazioni peritali. Il risarcimento va riconosciuto in favore della parte che ha anticipato le spese ossia Parte_1
****** RIEPILOGO
Conclusivamente il danno dovuto alle attrici è così complessivamente calcolato:
- per complessivi €398.990,17, di cui: Parte_1
o danno da perdita del rapporto parentale €391.100
o danno alla salute €5.997,17
o danno patrimoniale da spese mediche €307
o danno per custodia veicolo Fiat Punto €1.586
16 per cui tenuto conto della quota di responsabilità gravante sul defunto (2/3) e di quella gravante sui convenuti (1/3), i convenuti sono condannati in solido a risarcire ad €132.996,73
- per complessivi €396.253,68, di cui: Persona_1
o danno da perdita del rapporto parentale €391.100
o danno alla salute €5.009,68
o danno patrimoniale da spese mediche €144 per cui tenuto conto della quota di responsabilità gravante sul defunto (2/3) e di quella gravante sui convenuti (1/3), i convenuti sono condannati in solido a risarcire ad €132.084,56.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
17 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, pari ad €100.000, per ciascuna attrice.
La Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
18 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa, calcolato sulla base del maggior danno accertato in questa sede, rispetto a quello oggetto di liquidazione stragiudiziale, secondo i parametri medi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese per la c.t.u. medico legale, dati gli esiti e considerato peraltro che tale voce di risarcimento del danno era stata del tutto esclusa in via stragiudiziale restano integralmente a carico dei convenuti soccombenti sul punto. Non risulta nomina di consulente di parte delle attrici.
Le spese per la c.t.u. dinamico modale sono invece ripartite secondo le quote di responsabilità accertate, mentre restano a carico di ciascuna parte le spese per i rispettivi c.t.p. dato l'esito della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accertata la concorrente responsabilità in ragione di 2/3 in capo a e di 1/3 in CP_5 capo a in relazione al sinistro di cui è causa, condanna e CP_2 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 in solido tra loro, a corrispondere:
a. a la somma di €132.996,73, oltre rivalutazione (alla data del Parte_1 fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in
19 applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
b. a la somma di €132.084,56, oltre rivalutazione (alla data del Persona_1 fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo.
3. condanna e in persona del legale CP_2 Controparte_4 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare a e Parte_1 [...] le spese di lite, per €14.103, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge Persona_1
e spese di contributo unificato, bollo e notifiche, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone 1/3 delle spese di c.t.u. dinamica a carico di e CP_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
[...] mentre la restante quota di 2/3 viene posta a carico delle attrici;
a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi c.t.p.
5. pone definitivamente a carico di e CP_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro tra loro le spese di c.t.u. medico legale.
Lucca, 29 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2021 tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
con il patrocinio dell'Avv. FABRIZIO MIRACOLO, elettivamente C.F._2 domiciliate presso lo studio dello stesso in VIAREGGIO (LU)-Via Giacomo Matteotti 33, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI
e
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PAOLO VELLUTINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUCCA- Viale Luporini 807, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale mortale
1 CONCLUSIONI
Per in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse, “Piaccia Persona_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, anche ai sensi degli artt. 2043 e/o 2054 c.c., che il sinistro stradale avvenuto il giorno 10.11.2018 in Lucca, SS 12 del Brennero, altezza civico n. 3759, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio indicate nella premessa dell'atto introduttivo, si è verificato per responsabilità unica ed esclusiva - ovvero, in denegato subordine, quanto meno grandemente prevalente - del Sig. quale CP_2 proprietario e conducente del veicolo mod. Volkswagen OL tg. FC940WV, assicurato per la con la in forza di polizza n. 00034533420155 CP_3 Controparte_4 con validità fino al 8.08.2019; per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore delle parti attrici di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da queste subiti e subendi in occasione ed in conseguenza del sinistro per cui è causa, come indicati ed allegati nella premessa dell'atto introduttivo, nella misura che risulterà provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme liquidate a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale rispettivamente dovuto alle parti attrici, previamente svalutate secondo gli indici ISTAT F.O.I. e via via annualmente rivalutate secondo lo stesso indice, nell'importo pari agli interessi al tasso annuale del 2,0%, ovvero in subordine nell'importo pari al tasso legale, dal momento del prodursi del danno (10.11.2018) fino alla sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, nonchè competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Per insistendo nelle istanze istruttorie non ammesse Controparte_4
“nel merito - In tesi: accertare la responsabilità esclusiva di nella determinazione CP_5 del sinistro per cui è causa, rigettando conseguentemente la domanda;
- In ipotesi graduata: qualora emergesse nella determinazione del sinistro per cui è causa una responsabilità concorrente di accertare il grado della stessa in percentuale comunque CP_2 minoritaria rispetto a quella di Conseguentemente, quantificati i danni che CP_5 risulteranno provati da controparte, ritenere quanto già versato da Controparte_4 ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie, rigettando la domanda. Con vittoria delle spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore ha convenuto in giudizio la società Persona_1 quale assicuratore del veicolo VW OL tg. FC940WV, nonché il Controparte_4 suo conducente e proprietario , per sentirli condannare al risarcimento di tutti i CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
2 10.11.2018 alle ore 5.45, nel quale aveva perso la vita rispettivamente coniuge e CP_5 padre delle stesse. Hanno dedotto che: in tali circostanze di tempo e di luogo, a CP_5 bordo della sua vettura mod. Fiat Punto tg. DF177ZV, provenendo dal vialetto di ingresso al comprensorio ove era situata la casa familiare, lungo la Via del Brennero al civico 3759 in località S. Pietro a Vico, si era immesso sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero (strada statale ad una carreggiata a doppio senso di marcia), in direzione Marlia;
quasi esaurita la manovra di immissione sulla propria carreggiata di percorrenza, era sopraggiunta l'autovettura Volkswagen
OL tg. FC940WV, condotta da , che percorreva la SS12 con direzione di marcia da CP_2
Marlia verso Lucca e che era entrata in collisione, a cavallo della linea di mezzeria e sulla porzione di corsia di pertinenza della stessa VW OL, con la Fiat Punto. Hanno sostenuto l'esclusiva responsabilità del conducente della VW OL per il sinistro mortale occorso, evidenziando che costui procedeva a velocità superiore al limite consentito (112 km/h in luogo di
90km/h), non aveva adottato alcuna cautela, nonostante l'orario notturno, la visibilità ridotta, data l'assenza di illuminazione artificiale e la prossimità di abitazioni e di un incrocio e non aveva neppure accennato un tentativo di frenata, rappresentando di non condividere l'esito del procedimento penale a carico di che si era concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p., CP_2 in cui era stato tenuto conto dell'attenuante speciale di cui all'art. 589bis comma 7 c.p., ossia del concorso di colpa del defunto.
In punto di quantum hanno domandato:
- il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore Persona_1 rappresentato da una condizione psicopatologica complessa (crisi di ansia, panico, pianto, sintomi collaterali quali nausea, colite, vomito, riduzione del sonno) e da Parte_1
anch'esso incidente sulla sfera psichica, entrambi suscettibili di valutazione
[...] economica, nonché per entrambe il danno morale patito;
- il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita del contributo reddituale del defunto alla famiglia, con la precisazione che l' ha riconosciuto una CP_6 rendita ex art. 85 T.U. 1124/1965 pari ad € 1.267,01 per la moglie ed € 506,80 per la minore, esercitando altresì la rivalsa di legge nei confronti della compagnia convenuta;
3 - il risarcimento del danno patrimoniale per spese legali sostenute, sia per assistenza legale nel procedimento penale, che per spese del consulente di parte.
Pertanto, hanno dato atto dell'insufficienza della somma offerta dalla compagnia convenuta pari ad €100.000 per ciascuna parte (trattenuta il 17.11.2021 in acconto sul maggior avere), sul presupposto di una corresponsabilità in ragione del 70% del defunto nella causazione del sinistro, peraltro somma limitata al solo danno da perdita del rapporto parentale.
Si è costituita la convenuta contestando le allegazioni CP_4 Controparte_4 attoree in punto di dinamica del sinistro ed evidenziando l'insussistenza di una responsabilità totale, maggioritaria o anche solo paritaria del convenuto ed assicurato e ritenendo CP_2 che invece il sinistro fosse da ascrivere alla condotta di guida di il quale, CP_5 provenendo da una via privata e non rispettando quanto previsto dall'art. 153 c.d.s., aveva omesso di usare la dovuta attenzione e cautela prima di immettersi sulla S.S. 12 - dell'Abetone e del Brennero. Ha evidenziato che il sinistro si era verificato sulla carreggiata in cui transitava il veicolo VW OL e dunque, quando il non aveva ancora completato la manovra di CP_5 immissione e che il veicolo assicurato era avvistabile dal defunto già ad una distanza di 470 mt.
Ha contestato inoltre la domanda in punto di quantum debeatur, sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale, ritenendo l'importo già versato stragiudizialmente (corrisposto pro bono pacis, senza riconoscimento alcuno circa la responsabilità dell'assicurato) ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie avanzate.
ancorché ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_2
La causa è stata istruita in via documentale, mediante c.t.u. cinematica e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 16.4.2025, è passata in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
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In via istruttoria, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza del 27.4.2024.
Sull'an debeatur.
L'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, mediante c.t.u. dinamico-modale e medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
4 Si ribadisce, anche in questa sede, che il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. P.I.
a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione Persona_2 versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
In particolare, come già argomentato nel corso del procedimento, non può essere avanzata alcuna critica sulla modalità di svolgimento dell'accertamento peritale né circa gli esiti cui esso perviene, che sono il frutto di un'accurata disamina del materiale probatorio (compresi i rilievi e perizie svolti in sede penale) e che sono fondati su una ricostruzione puntuale della dinamica del sinistro e ciò anche alla luce dell'appendice integrativa di istruttoria demandata al consulente, per il tramite di apposita prova su strada e per il tramite di filmato acquisito in atti.
All'esito, si ritiene che il sinistro, conformemente alle conclusioni rassegnate dal consulente nominato, sia da ascrivere alla prevalente responsabilità del defunto in ragione di CP_5
2/3, mentre per la restante parte al convenuto . CP_2
Occorre prima di tutto ricostruire la posizione dei veicoli negli attimi che hanno preceduto il sinistro.
È acclarato e confermato che il sinistro si è verificato il giorno in data 10.11.2018 alle ore 5.45, dunque in orario notturno, sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero, strada statale ad una carreggiata a doppio senso di marcia.
a bordo della sua vettura mod. Fiat Punto tg. DF177ZV, provenendo dal vialetto di CP_5 ingresso al comprensorio ove era situata la casa familiare, lungo la Via del Brennero al civico
3759 in località S. Pietro a Vico, si è immesso sulla SS 12 dell'Abetone e del Brennero, in direzione Marlia per recarsi al lavoro.
Nelle medesime circostanze di tempo e luogo, l'autovettura Volkswagen OL tg. FC940WV, condotta da percorreva la SS12 con direzione di marcia da Marlia verso Lucca. CP_2
L'illuminazione artificiale nel tratto di strada in questione era pressoché assente.
L'urto tra i veicoli si è verificato in prossimità della linea di mezzeria sulla porzione della corsia di pertinenza della VW OL e si è concretizzato tra la parte anteriore della predetta vettura e la
5 parte laterale sinistra della Fiat Punto, il che milita nel senso di ritenere che il conducente della
Fiat Punto, il defunto non avesse già completato, come sostengono le attrici, la CP_5 manovra di svolta a sinistra (comunque consentita, giacché in quel tratto di strada la SS 12 presenza linea di mezzeria tratteggiata), ma l'avesse soltanto intrapresa, immettendosi nella corsia di percorrenza della VW OL, quando l'urto si è verificato.
Circa la condotta di guida dei conducenti, anche all'esito dell'accertamento peritale svolto in questa sede, risulta confermato che effettivamente conducente della VW OL CP_2 viaggiava a velocità superiore al limite consentito, pari a 90 km/h sul tratto di strada in questione;
nello specifico, conclude il c.t.u. “che l'autovettura VW OL prima dell'urto teneva una velocità compresa tra i 110 e 129 km/h., comunque superiore al limite di 90 Km/h” e ciò tenendo adeguatamente conto delle risultanze della lettura fatta eseguire a cura della Polstrada sulla centralina dell'auto VW OL (“che ha determinato la velocità di 95 Km/h della stessa auto al momento del guasto alla valvola a farfalla, pertanto presumibilmente quando si erano già verificate decelerazioni conseguenti alla deformazione dei lamierati ed all'applicazione di forze che hanno determinato gli spostamenti dei veicoli dalle posizioni dal momento dell'urto a quelle di quiete rilevate dalla Polstrada. La registrazione della velocità avvenuta in tali condizioni determina la velocità della VW OL al punto di collisione di almeno 95 Km/h”).
Altresì è confermato che il conducente della VW OL non ha effettuato alcun tentativo di frenata ed infatti non sono state rinvenute tracce sull'asfalto, di talché senz'altro la condotta di guida non
è stata conforme né allo stato dei luoghi ed alla ridotta illuminazione, né all'orario notturno.
Tuttavia, anche il defunto pur procedendo a ridotta velocità (4 km/h), non ha CP_5 compiuto la manovra di immissione sulla SS 12 e di relativa svolta, sincerandosi di non costituire intralcio e pericolo per i veicoli che sopraggiungevano.
Invero, posto che egli si immetteva da strada privata sulla SS12 del Brennero, avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 145 commi 1 e 6 CdS di dare la precedenza ai veicoli in transito prima di immettersi.
È stata oggetto di complesso dibattito peritale e di notevole dissertazione tecnica la possibilità concreta del defunto di avvistare, nel momento in cui si è immesso sulla SS 12, la CP_5
6 OL che stava sopraggiungendo, questione indagata non solo mediante prova su strada ma anche acquisendo il filmato della relativa simulazione.
Ciò anche e soprattutto alla luce delle divergenti conclusioni che erano state rassegnate, dal c.t.p. di parte attrice , il quale aveva concluso per l'esclusiva responsabilità del Parte_2 conducente della OL nella causazione del sinistro, essenzialmente ascritta alla velocità ben superiore al limite consentito ed alla circostanza che, contrariamente a quanto emerso in sede peritale, il defunto non avesse in realtà la possibilità di avvistare il veicolo che sopraggiungeva, di talché, se il conducente della VW OL avesse mantenuto una velocità pari al limite consentito l'incidente non si sarebbe verificato.
Il c.t.p. del PM Ing. , invece, così come il P.I. nominato quale c.t.u. in questo Per_3 Per_2 giudizio, pur confermando l'elevata velocità tenuta dal conducente della VW OL, superiore al limite consentito sul tratto di strada interessato, conclude tuttavia affermando che la visibilità del veicolo in transito era consentita al defunto CP_5
Allo scopo, il c.t.u. nel contraddittorio con i consulenti di parte, ha effettuato un sopralluogo nel mese di novembre 2023 in orario notturno (dunque replicando condizioni analoghe a quelle del sinistro), con un autovettura (Nissan Micra) i cui fari anteriori sono posti alla stessa altezza dei fari della VW OL (ossia a 60-77 cm) ed ha precisato, descrivendo i fotogrammi, che “il conducente della Fiat Punto, avvicinandosi all'immissione sulla SS.12, poteva vedere la luce diretta dei fari della VW OL a partire dalla distanza di 450 metri ( corrispondente al tempo di
16 secondi prima della collisione ), fino alla distanza di 183 metri, ovvero 6 secondi prima della collisione, a partire dalla quale era percepibile la luce indiretta dei fari, fino alla distanza di 92 metri, corrispondente al tempo di 3 secondi prima della collisione ) alla quale tornavano ad essere visibili direttamente i fari della VW OL. Viene infine precisato che l'avvistamento dei fari e della luce indiretta non permetteva, da parte del conducente della Fiat Punto, di valutare la velocità alla quale procedeva la VW OL a lungo la SS.12 verso il punto di collisione”.
Trattasi di conclusioni coerenti, giacché è sufficiente visionare il video depositato in atti nella sua interezza per confermare gli esiti dell'accertamento.
7 Dunque, è possibile affermare che il conducente della Fiat Punto si è immesso sulla SS.12 provenendo da strada laterale senza prestare la dovuta attenzione al veicolo in transito, che era avvistabile nel momento in cui ha intrapreso la manovra stessa.
Merita altresì soffermarsi sul richiamo di parte attrice alla non corretta applicazione, nella fattispecie, del giudizio di evitabilità dell'evento, richiamato in più parti dalle attrici, e che necessariamente deve essere compiuto per attribuire anche al conducente della VW OL una responsabilità (anche solo in quota).
Infatti, deve comunque dimostrarsi, secondo un giudizio prognostico di evitabilità dell'evento, che, laddove il conducente della VW OL avesse tenuto una condotta di guida conforme allo stato dei luoghi, il sinistro non si sarebbe verificato, dato che, in caso contrario, alcuna responsabilità per l'evento mortale, neppure in quota, potrebbe essere a lui ascritta, conclusioni cui pacificamente è giunto il c.t.u. nominato in questo giudizio e cui era pervenuto anche il consulente nominato dal PM in sede penale.
Tale conclusione non esclude tuttavia la corresponsabilità dell'altro conducente nella catena causale che ha condotto alla sua morte, per il quale parimenti, con medesimo giudizio prognostico, è stato dimostrato un contributo causale determinante nella verificazione del sinistro.
Conclusivamente si condividono le considerazioni espresse dal c.t.u. che ha così argomentato:
“Relativamente al conducente della Fiat Punto: si è immesso sulla SS.12 provenendo da strada laterale senza prestare la dovuta attenzione, ovvero senza accertarsi che non sopraggiungessero veicoli ai quali doveva dare la precedenza, ed in particolare senza accorgersi che stava sopraggiungendo l'auto VW OL quando i fari di quest'ultima erano avvistabili alla distanza di
450 metri;
- Relativamente al conducente della VW OL: procedeva lungo la SS.12 (strada con limite generico di velocità di 90 km/h) in ore notturne, alla velocità di almeno 110 Km/h
(massimo 129 km/h); - In base al comportamento dei due conducenti coinvolti nel sinistro del quo, che è risultato dalle indagini e calcoli eseguiti, la quota di responsabilità attribuibile ai due conducenti viene ritenuta congrua nella misura di 2/3 a carico del deceduto ed di 1/3 a carico del Sig. , conducente della VW OL”. CP_2
8 Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Vanno al contempo riconosciuti, laddove si dimostri che siano conseguenza immediata e diretta del sinistro, anche i danni patrimoniali patiti dalle vittime dell'illecito.
Danno da perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza ammette il risarcimento del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che mira a ristorare la perdita di un prossimo congiunto, da cui consegue normalmente una condizione di “vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto” (Cass., 20.10.2016, n. 21230).
Nel caso di specie, sussistono senz'altro i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle attrici, che appartengono al nucleo familiare primario del deceduto, in quanto moglie e figlia dello stesso.
Per la quantificazione del relativo risarcimento, la Corte di cassazione aveva in una recente pronuncia (Cass., sez. III n. 10579/2021) evidenziato la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi, ritenendo all'uopo maggiormente adeguate le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma rispetto a quelle elaborate dal Tribunale di Milano. A seguito della richiamata pronuncia e rilevato come tale sentenza avesse inaugurato un nuovo orientamento della Corte di cassazione in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
9 Milano ha provveduto all'elaborazione di nuove Tabelle, pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti.
Di recente, la Suprema Corte (Cass., sez. III, 16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili tali nuove tabelle del Tribunale di Milano (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata vigente alla data della presente pronuncia (punto base €3.911).
Ai fini dell'attribuzione dei punti base secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, va ulteriormente premesso che le attrici erano entrambe conviventi con il defunto, al momento del verificarsi del fatto, mentre risulta che il nucleo primario non fosse composto da altri soggetti.
Quanto all'ulteriore parametro della qualità ed intensità della relazione affettiva va riconosciuto il valore massimo di 30 punti per la moglie convivente e la figlia minore;
ciò si giustifica non soltanto sulla base della presunzione della sofferenza sicuramente patita dal congiunto, sulla base del fatto che può ritenersi che il legame tra i familiari, in assenza di emergenze di segno contrario, fosse connotato da armonia e da reciproco affetto
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione:
Età della vittima primaria
nato a [...] il [...], alla data del decesso (10.11.2018) aveva 48 anni CP_5
Punti: 20
10 Danno da perdita del rapporto parentale (coniuge) Parte_1
Età della vittima secondaria: nata il [...] e dunque aveva 44 anni alla data del fatto
20 punti
Convivenza: si
16 punti
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: si, 1 figlia 14 punti
Qualità della relazione affettiva:
30 punti
Totale punti 100 punto base €3.911=€391.100 (Importo pari al tetto massimo)
Danno da perdita del rapporto parentale (figlia) Persona_1
Età della vittima secondaria: nata il [...] e dunque aveva 7 anni alla data del fatto
28 punti
Convivenza: sì
16 punti
Sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato: si, la madre
14 punti
Qualità della relazione affettiva:
30 punti
Totale punti 108 punto base €3.911=€422.388 per cui l'importo si riduce ad €391.100 (Importo pari al tetto massimo).
Danno alla sfera della salute patito da e da Persona_1 Parte_1
Al contempo, come recentemente rimarcato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez.
III, 05/09/2023 , n. 25907) “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale
11 pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell' articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione”.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e le consulenze medico-legali predisposte c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, suscettibile di separata valutazione economica e causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate cui è stata fornita compiuta risposta.
Circa l'attrice evidenzia il c.t.u. che “la signora , la Parte_1 Parte_1 mattina del 10/10/2018 fu svegliata di soprassalto da un forte rumore proveniente della strada: il marito, appena uscito di casa per recarsi a lavoro aveva riportato un grave incidente stradale, a causa del quale decedette. La signora, rimasta vedova con una figlia di appena sette anni, sviluppò nei mesi successivi uno stato ansioso depressivo, per il trattamento del quale si rivolse ad una psicologa. La visita espletata in sede di operazioni peritali dall'ausiliario psichiatra, dott.ssa ha diagnosticato un disturbo di adattamento con prevalenti sintomi ansiosi. Per_4
Nel caso di specie, secondo quanto descritto dalla dottoressa, l'evento luttuoso subito ha agito su un terreno psicopatologico predisposto, agendo come concausa nell'esacerbare il quadro psicopatologico. Alla luce delle indicazioni per la valutazione del danno psichico, come da
“Linee Guida per la valutazione Medico-Legale del Danno alla persona in ambito civilistico”
(SIMLA 2016), che propone una fascia valutativa per i Disturbi dell'Adattamento non complicati compresa tra il 6 ed il 10%, considerata il terreno psicopatologico preesistente, potrà stimarsi un danno permanente pari al 5 (cinque) per cento”.
Circa invece la minore evidenzia il c.t.u. che “La minore Persona_1 Persona_1
, che a novembre c.a. compirà 13 anni, nell'ottobre 2018, quando ancora non aveva
[...] compiuto 7 anni, rimase orfana del padre, deceduto a seguito di un incidente stradale occorsogli la mattina mentre si recava a lavoro davanti la loro abitazione. La bimba, dopo la grave perdita, ha visto il complicarsi del lutto con una fenomenica ansiosa con prevalenti manifestazioni di
12 ansia critica che hanno reso necessario l'aiuto psicoterapeutico. La visita espletata in sede di operazioni peritali dall'ausiliario psichiatra, dott.ssa ha diagnosticato un disturbo di Per_4 adattamento con prevalenti sintomi ansiosi di grado lieve. Nel caso di specie, secondo quanto descritto dalla dottoressa, l'evento luttuoso subito ha agito su un terreno psicopatologico predisposto, agendo come concausa nel favorire l'insorgenza di una fenomenica psicopatologica che probabilmente non si sarebbe tradotta in manifestazioni cliniche per ancora molti anni. Alla luce delle indicazioni per la valutazione del danno psichico, come da “Linee Guida per la valutazione Medico-Legale del Danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA 2016), che propone una fascia valutativa per i Disturbi dell'Adattamento non complicati tra il 6 e 10%, considerata da un lato la sintomatologia attuale e dall'altro il terreno psicopatologico preesistente, potrà stimarsi un danno permanente pari al 4 (quattro) per cento”.
La consulente nominata ha anche preso puntuale posizione sulle osservazioni mosse dal difensore dell'attrice, sottolineando che il disturbo d'ansia da separazione si configura come una patologia complessa, in cui l'evento traumatico è il fattore scatenante di una reazione in gran parte modulata da elementi predisponenti individuali, con un decorso che normalmente si risolve nell'arco di un anno, di talché il lungo tempo di osservazione clinica (per circa 3 anni) ed il permanere di un quadro clinico complesso per entrambe le periziate è stato ascritto solo in parte al sinistro, con le conseguenze dannose di cui sopra e per il resto correlato, per entrambe le attrici, ad un substrato individuale già presente.
Ai fini della quantificazione del risarcimento, in ordine alla determinazione del quantum, l'art. 139 Codice delle Assicurazioni private individua i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al
9%.
Data l'entità delle lesioni riscontrate e la causazione dell'illecito a seguito di sinistro stradale, si ritiene di far luogo alla liquidazione secondo tale parametro, precisandosi che viene risarcito il danno alla salute, suscettibile di valutazione economica, mentre non si fa luogo ad incremento per danno morale, dato che il riconoscimento di tale voce costituirebbe nei fatti una duplicazione del risarcimento già riconosciuto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed altresì in
13 difetto di puntuale allegazione e prova di particolari ed ulteriori sofferenze, tali da incidere sulla liquidazione secondo il barème medico legale. Si perviene alla seguente quantificazione, facendo applicazione delle tabelle vigenti alla data della presente pronuncia e tenendo conto dell'età delle danneggiate alla data del sinistro (44 anni e 7 anni):
- percentuale di invalidità permanente 5%, €5.997,17 Parte_1
- Percentuale di invalidità permanente 4%, € 5.009,68 Persona_1
Si riconoscono inoltre le spese mediche, Il c.t.u. ha inoltre ritenuto pertinenti e congrue, sostenute in relazione a e per €307 ed in relazione a per €144. Parte_1 Persona_1
Danno da perdita del contributo reddituale alla famiglia.
La Corte di Cassazione ha affermato che “l'uccisione d'una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente
a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire)” (Cass. civile sez. VI,
16/03/2018, n.6619).
Nel caso di specie, è documentalmente provato dalla comunicazione n. 330/2019 allegata CP_6 in citazione, che è stata erogata una rendita alle attrici, pari rispettivamente al 50% per la moglie ed al 20% per la figlia, tenendo come parametro la retribuzione massima per la categoria di riferimento (€30.408,30).
Per il principio della cd. compensatio lucri cum damno, occorre garantire che colui che si assume danneggiato non ottenga complessivamente, per un unico fatto illecito, un ristoro superiore a quello che va unitariamente ricondotto alle conseguenze lesive patite. L'esistenza dell'istituto della compensatio lucri cum damno non è controversa, giacché è desumibile dall'art. 1223 c.c. il principio per cui il danno non debba essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non debba superare quella dell'interesse leso o condurre, a sua volta, ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Tale disposizione, infatti, nello stabilire che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza
14 immediata e diretta del fatto illecito, “implica che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della regola della causalità giuridica”, di talché “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo”.
Neppure è controversa l'operatività di tale istituto nel caso in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed, al contempo, obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, casi nei quali, pacificamente, opera la regola dello scomputo della posta indennitaria dall'ammontare del risarcimento.
Tuttavia, la compensazione di legge opera solo tra poste omogenee, ovvero voci di danno e di indennizzo della stessa natura.
A tale ultimo proposito, è necessario specificare che l' non indennizza il danno da perdita CP_6 del rapporto parentale, né tantomeno indennizza il danno iure proprio patito dai congiunti alla propria sfera di salute, bensì indennizza nella fattispecie il danno correlato alla perdita della capacità di produrre reddito, che va sottratto dal danno patrimoniale da mancato reddito richiesto al responsabile dalle attrici.
Alla quantificazione della suddetta voce di danno - che si ritiene di dover liquidare in forma di capitale e non di rendita - si procederà in conformità ai criteri dettati dalla Suprema Corte e quindi: (a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, poiché si ritiene che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere deve essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Il calcolo effettuato dalle attrici è dunque erroneo, nella parte in cui destina l'intero reddito percepito ai bisogni delle stesse, senza considerare né i bisogni propri del defunto (che chiaramente vanno computati e considerati nell'individuazione della quota di reddito anche a sé medesimo destinata), né la contribuzione, per quel che concerne i bisogni della minore anche
15 dell'altro genitore;
risulta incontestato, peraltro, che la moglie del defunto non fosse integralmente a suo carico ma svolgesse anch'ella attività lavorativa.
Alla luce di tanto, la somma corrisposta dall' risulta ampiamente satisfattiva delle pretese CP_6 avanzate, poiché considera un complessivo contributo del defunto pari al 70% della retribuzione alle esigenze dei familiari.
Inoltre, avendo preso come base di calcolo il massimo della retribuzione lorda per la categoria di riferimento, di fatto la pensione erogata è calcolata su uno stipendio anche superiore rispetto alle ultime cinque dichiarazioni dei redditi in atti (circa €27.500).
Per cui, alcuna voce ulteriore di risarcimento è riconosciuta a tale titolo.
Danno per spese legali del processo penale e per c.t.p. e per custodia del veicolo.
Le spese legali del processo penale non accedono a questo procedimento, ma attengono al giudizio R.G. 797/2019 conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p. e sono state oggetto di specifica e separata liquidazione, come è desumibile dalla sentenza del Tribunale di
Lucca n. 307/2021, come parimenti non accedono a questo procedimento le spese per l'assistenza tecnica svolta dal consulente di parte nel procedimento penale.
Le spese per l'assistenza prestata dal c.t.p. in questa fase non attengono invece al danno patrimoniale, ma al capo della sentenza relativo alle spese di lite del giudizio ed in tale ambito saranno liquidate.
Sono invece riconosciute le spese di custodia del veicolo Fiat Punto, in quanto si è trattato di incombente necessario per consentire il compimento delle operazioni peritali. Il risarcimento va riconosciuto in favore della parte che ha anticipato le spese ossia Parte_1
****** RIEPILOGO
Conclusivamente il danno dovuto alle attrici è così complessivamente calcolato:
- per complessivi €398.990,17, di cui: Parte_1
o danno da perdita del rapporto parentale €391.100
o danno alla salute €5.997,17
o danno patrimoniale da spese mediche €307
o danno per custodia veicolo Fiat Punto €1.586
16 per cui tenuto conto della quota di responsabilità gravante sul defunto (2/3) e di quella gravante sui convenuti (1/3), i convenuti sono condannati in solido a risarcire ad €132.996,73
- per complessivi €396.253,68, di cui: Persona_1
o danno da perdita del rapporto parentale €391.100
o danno alla salute €5.009,68
o danno patrimoniale da spese mediche €144 per cui tenuto conto della quota di responsabilità gravante sul defunto (2/3) e di quella gravante sui convenuti (1/3), i convenuti sono condannati in solido a risarcire ad €132.084,56.
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
17 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, pari ad €100.000, per ciascuna attrice.
La Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
18 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa, calcolato sulla base del maggior danno accertato in questa sede, rispetto a quello oggetto di liquidazione stragiudiziale, secondo i parametri medi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese per la c.t.u. medico legale, dati gli esiti e considerato peraltro che tale voce di risarcimento del danno era stata del tutto esclusa in via stragiudiziale restano integralmente a carico dei convenuti soccombenti sul punto. Non risulta nomina di consulente di parte delle attrici.
Le spese per la c.t.u. dinamico modale sono invece ripartite secondo le quote di responsabilità accertate, mentre restano a carico di ciascuna parte le spese per i rispettivi c.t.p. dato l'esito della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accertata la concorrente responsabilità in ragione di 2/3 in capo a e di 1/3 in CP_5 capo a in relazione al sinistro di cui è causa, condanna e CP_2 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 in solido tra loro, a corrispondere:
a. a la somma di €132.996,73, oltre rivalutazione (alla data del Parte_1 fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in
19 applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
b. a la somma di €132.084,56, oltre rivalutazione (alla data del Persona_1 fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo.
3. condanna e in persona del legale CP_2 Controparte_4 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare a e Parte_1 [...] le spese di lite, per €14.103, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge Persona_1
e spese di contributo unificato, bollo e notifiche, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. pone 1/3 delle spese di c.t.u. dinamica a carico di e CP_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
[...] mentre la restante quota di 2/3 viene posta a carico delle attrici;
a carico di ciascuna parte restano le spese per i rispettivi c.t.p.
5. pone definitivamente a carico di e CP_2 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro tra loro le spese di c.t.u. medico legale.
Lucca, 29 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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