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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3091/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11164/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18193 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1792/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 18193/2025 emessa dalla Ge.se.t. Italia S.p.a. , per conto del Comune di Portici, per la riscossione di complessivi € 3.961,91 per imposte IMU non pagate relative agli anni 2017,2018, 2019 e
TASI non pagate relative agli anni 2017 e 2018.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'illegittimità dell'atto impugnato in pendenza di sequestro ex art. 321 c.p.
c.; 2) omessa notifica degli atti sottesi;
3) prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Portici, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti depositati dall'Amministrazione resistente, si rileva che contrariamente a quanto assunto dal contribuente, l'intimazione di pagamento n°18193/2025 è stata preceduta dall'emissione dei seguenti atti presupposti, regolarmente notificati:
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017 n. 1869 del 20/10/2022 notificato il 07/11/2022 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2017;
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2018 n.1274 del 09/11/2023 notificato il 27/11/2023 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2018;
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 n.645 del 09/11/2023 notificato il 24/11/2023 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2019;
- Avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2017 n.358 del 11/11/2022 notificato il 29/11/2022 per omesso pagamento del tributo TASI anno 2017;
- Avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2018 n.541 del 11/11/2022 notificato il 29/11/2022 per omesso pagamento del tributo TASI anno 2018. L'omessa impugnazione, nei termini di legge, ha determinato irretrattabilità dei tributi richiesti in pagamento, la correttezza della procedura attuata e l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni di merito sollevate dalla parte ricorrente. Il diritto alla riscossione dei tributi locali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Nel caso in esame la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti non è maturata, in quanto, dalla data di notifica degli avvisi di accertamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento
(24.03.2025) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione dei tributi. Per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite , in favore del Comune di
Portici, che si liquidano in complessivi euro 400,00 ( quattrocento,00).
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11164/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18193 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1792/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 18193/2025 emessa dalla Ge.se.t. Italia S.p.a. , per conto del Comune di Portici, per la riscossione di complessivi € 3.961,91 per imposte IMU non pagate relative agli anni 2017,2018, 2019 e
TASI non pagate relative agli anni 2017 e 2018.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'illegittimità dell'atto impugnato in pendenza di sequestro ex art. 321 c.p.
c.; 2) omessa notifica degli atti sottesi;
3) prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Portici, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti depositati dall'Amministrazione resistente, si rileva che contrariamente a quanto assunto dal contribuente, l'intimazione di pagamento n°18193/2025 è stata preceduta dall'emissione dei seguenti atti presupposti, regolarmente notificati:
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2017 n. 1869 del 20/10/2022 notificato il 07/11/2022 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2017;
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2018 n.1274 del 09/11/2023 notificato il 27/11/2023 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2018;
- Avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2019 n.645 del 09/11/2023 notificato il 24/11/2023 per omesso pagamento del tributo IMU anno 2019;
- Avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2017 n.358 del 11/11/2022 notificato il 29/11/2022 per omesso pagamento del tributo TASI anno 2017;
- Avviso di accertamento esecutivo TASI anno 2018 n.541 del 11/11/2022 notificato il 29/11/2022 per omesso pagamento del tributo TASI anno 2018. L'omessa impugnazione, nei termini di legge, ha determinato irretrattabilità dei tributi richiesti in pagamento, la correttezza della procedura attuata e l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni di merito sollevate dalla parte ricorrente. Il diritto alla riscossione dei tributi locali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Nel caso in esame la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti non è maturata, in quanto, dalla data di notifica degli avvisi di accertamento a quella di notifica dell'intimazione di pagamento
(24.03.2025) non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione dei tributi. Per le ragioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite , in favore del Comune di
Portici, che si liquidano in complessivi euro 400,00 ( quattrocento,00).
Il Giudice Monocratico